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EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge Regionale 28.06.2013,

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DETERMINAZIONEN.150DEL21MAGGIO2015

OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 7 del 15.05.2015 - inerente l'attività di smaltimento delle acque di falda emunte presso il bacino dei fanghi rossi della Eurallumina s.p.a., mediante impianto mobile di proprietà della Simam s.p.a. Accettazione.

ILDIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 209 nel quale viene disciplinato il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

Visto l’art. 1, comma 5, dell’Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008, secondo cui “La garanzia finanziaria relativa ad impianti mobili è riferita a ogni singola campagna di attività: per i cantieri allestiti nella regione Sardegna, dovrà essere prestata a favore della provincia nel cui territorio si svolge la campagna, al momento della comunicazione di inizio attività”, secondo gli importi previsti per il corrispondente impianto fisso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/23 del 23.04.2008, recante “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale e di valutazione ambientale strategica”, ed in particolare l’art. 13 dell’Allegato A1 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, e all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area Ecologia della Provincia di Ancona n. 136 del 21.02.2006, con la quale è stata rilasciata - alla Simam s.p.a. - l’Autorizzazione n. 18/2006, relativa alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 3 impianti mobili – tra cui l’impianto in oggetto - per il trattamento (D9) di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali e acque di falda contaminate da inquinanti ed alla revoca della precedente determinazione dirigenziale n. 117 del 17.02.2006;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area Ecologia della Provincia di Ancona n. 334 del

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11.04.2006, con la quale è stata rilasciata – alla Simam s.p.a. – l’Autorizzazione n. 40/2006 ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 136 del 21.02.2006 sopra richiamata, prevedendo l’autorizzazione per ulteriori tre impianti mobili per il trattamento (D9) di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali e acque di falda contaminate da inquinanti;

Viste le ulteriori determinazioni del dirigente dell’Area Ecologia della Provincia di Ancona con le quali sono state rilasciate le autorizzazioni n. 88/2006 del 14.09.2006, n. 107/2006 del 27.11.2006, n. 27/2007 del 14.03.2007, n. 37/2007 del 11.04.2007, n. 82/2008 del 11.11.2008, n. 68/2009 del 23.10.2009 e n. 80/2009 del 14.12.2009, con le quali si è proceduto a modificare l’autorizzazione n. 18/2006 del 21.02.2006;

Vista la determinazione del dirigente dell’Area Ecologia della Provincia di Ancona n. 229 del 15.04.2010, con la quale è stata rilasciata - alla Simam s.p.a. - l’Autorizzazione n. 23/2010 del 13.04.2010, relativa al rinnovo, ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/2006, dell’Autorizzazione n. 18/2006 del 21.02.2006 come successivamente modificata ed integrata dalle autorizzazioni sopra richiamate;

Vista la certificazione ambientale ISO 14001:2004 n. EMS-3289/S, rilasciata alla Simam s.p.a. dalla IQNet The International Certification Network - società accreditata dalla CISQ/RINA - con il numero di registrazione n. IT-74920 del 31.03.2011, revisione n. 1 del 31.03.2014, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato ed avente validità fino alla data del 27.03.2017;

Dato atto che l’Autorizzazione n. 23/2010 del 13.04.2010, rilasciata con la determinazione del dirigente dell’Area Ecologia della Provincia di Ancona n. 229 del 15.04.2010 sopra richiamata, si intende rinnovata – ai sensi dell’art. 209 del D. Lgs. 152/2006 – fino alla data del 27.03.2017;

Visto l’Accordo di Programma del 21.12.2009, reg. Corte dei Conti n. 1 del 20.01.2010, Fog. 32, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Comune di Portoscuso, relativo alla “gestione delle acque superficiali e di falda dell’area inerente il Bacino Fanghi Rossi sito nello Stabilimento Eurallumina oggetto di provvedimento di sequestro giudiziario”, ed in particolare l’art. 1, comma 4, che individua il Comune di Portoscuso quale soggetto attuatore dell’Accordo di Programma;

Preso atto che il Comune di Portoscuso, in attuazione dell’Accordo di Programma sopra citato, ha affidato alla Simam s.p.a. l’esecuzione degli interventi di emungimento e trattamento delle acque di falda del bacino fanghi rossi presso lo stabilimento Eurallumina s.p.a.;

Vista l’ordinanza del sindaco del Comune di Portoscuso n. 62 del 02.12.2010, prot. n. 10208, con la quale viene ordinato alla Simam s.p.a. – ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 ed in deroga agli artt. 208- 210 del D. Lgs. 152/2006 – “di eseguire le attività di avviamento e gestione dell’impianto mobile di

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trattamento delle acque di falda fino alla data di conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale”, di cui all’Allegato A1 della D.G.R. n. 24/23 del 23.04.2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 28/48 del 24.06.2011 con la quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) relativo all’intervento, proposto dalla Simam s.p.a., denominato “Impianto mobile modulare per il trattamento delle acque di falda emunte dal bacino dei fanghi rossi Eurallumina S.p.A., Comune di Portoscuso”;

Visti gli Atti integrativi all’Accordo di Programma sopra citato, ed in particolare l’Atto Integrativo del 26.10.2011 (reg. Corte Conti n. 15 del 28.11.2011, Fog. 246), l’Atto Integrativo del 13.12.2012 (reg. Corte Conti n. 1 del 14.01.2013, Fog. 70) e l’Atto Integrativo del 28.05.2014 (reg. Corte Conti n. 1 del 01.07.2014, Fog. 2827);

Visto il contratto d’appalto rep. n. 49762, racc. 24382, stipulato in data 08.04.2015 tra il Comune di Portoscuso e la Simam s.p.a., con il quale l’Amministrazione Comunale affida alla Simam s.p.a. il servizio relativo agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda e delle acque superficiali del bacino fanghi rossi;

Vista la nota prot. gen. n. 15/0434/MD del 12.05.2015, presentata dalla Simam s.p.a. ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 14.05.2015 con il prot. n. 9548, con la quale sono stati trasmessi la polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015, relativa all’impianto mobile di smaltimento rifiuti operante presso il bacino fanghi rossi dell’Eurallumina s.p.a., il relativo schema di calcolo e la certificazione ambientale ed è stata comunicata la durata della campagna di attività, indicando quale presunta data di scadenza – eventualmente prorogabile - il giorno 26.03.2017;

Vista la polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 14.05.2015 con il prot. n. 9548 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 7 del 15.05.2015 - dell'importo di € 270.000,00 (euro duececentosettantamila/00), con validità dal 26.03.2015 al 26.03.2019 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto della Simam s.p.a. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio della campagna di attività mediante impianto mobile autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 136 del 21.02.2006, come successivamente rinnovata dalla determinazione dirigenziale n. 229 del 15.04.2010, a copertura della gestione dell’impianto presso il bacino fanghi rossi della Eurallumina s.p.a.;

Dato atto che la società Elba Assicurazioni s.p.a., con sede legale a Milano in via Mecenate n. 90, è iscritta nel registro delle imprese di Milano al R.E.A. n. 1878095, ed è autorizzata all'esercizio delle

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assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03.06.2008, con iscrizione all'Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.000167, codice ISVAP A480S;

Visto l'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 il quale prevede che “Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.

761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente”;

Vista la clausola speciale, contenuta nel frontespizio della polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015, sotto la voce “Condizioni Particolari”, in base alla quale la Società (compagnia assicuratrice), a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione – Rapporti con l’Ente Garantito, si avvale del termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 c.c.;

Considerato che tale clausola è in contrasto con quanto previsto dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 e che la Provincia ha espressamente comunicato alla Simam s.p.a. – con nota prot. n. 7497 del 20.04.2015 - che l’unica clausola accettabile è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

Preso atto che la compagnia assicuratrice ha chiarito attraverso un inciso contenuto nel primo capoverso dell’Allegato GE - che costituisce parte integrante e sostanziale

de

lla polizza fideiussoria n.

722359 del 06.05.2015 - che le condizioni in esso contenute prevalgono in caso di discordanza con quelle indicate nel frontespizio di polizza;

Visto l’Allegato GE alla polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015, ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che prevede la rinuncia da parte della Società ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;

Vista la conformità della polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015, con le precisazioni sopra richiamate, allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015 - Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 7 del 15.05.2015 - che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;

- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;

- la L. 241/1990;

- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;

Visti:

- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;

- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di accettare la polizza fideiussoria n. 722359 del 06.05.2015 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 14.05.2015 con il prot. n. 9548 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 7 del 15.05.2015 - dell'importo di € 270.000,00 (euro duececentosettantamila/00), con validità dal 26.03.2015 al 26.03.2019 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla Elba Assicurazioni s.p.a. per conto della Simam s.p.a. ed a favore della Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio della campagna di attività mediante impianto mobile autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 136 del 21.02.2006, come successivamente rinnovata dalla determinazione dirigenziale n. 229 del 15.04.2010, a copertura della gestione dell’impianto presso il bacino fanghi rossi della Eurallumina s.p.a.;

2. di dare atto che la compagnia assicuratrice – conformemente a quanto richiesto dalla D.G.R.

39/23 del 15.07.2008 – ha pattuito di rinunciare ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c. (vd. art. 4, comma 2, Allegato GE alla polizza n. 722359 del 06.05.2015), prevedendo espressamente, nell’Allegato sopra citato, che le condizioni in esso contenute prevalgono in caso di discordanza con quelle indicate nel frontespizio di polizza;

3. di precisare, per quanto riportato all’articolo 2 della presente determinazione, che l’unica clausola accettata da questo Ente è quella che prevede la rinuncia da parte della Società ad

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eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., lasciando integri i diritti del beneficiario fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente e la Società;

4. di dare atto, altresì, che il Certificato di Conformità ISO 14001:2004 n. EMS-3289/S, rilasciato alla Simam s.p.a. dalla IQNet The International Certification Network - società accreditata dalla CISQ/RINA - con il numero di registrazione n. IT-74920 del 31.03.2011, revisione n. 1 del 31.03.2014, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato, ha validità fino alla data del 27.03.2017. Alla sua scadenza, sarà onere della Società presentare, all'Ufficio competente di questo Ente, copia conforme all’originale del certificato rinnovato, pena la decadenza dalla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R.

n. 39/23 del 15.07.2008;

5. di stabilire, a carico della Simam s.p.a., l’onere di comunicare e trasmettere a questo Ente qualsiasi provvedimento che incida sull’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’impianto in oggetto, compresa l’autocertificazione di cui al comma 1 dell’art. 209 del D. Lgs. 152/2006 che determina il rinnovo della stessa autorizzazione.

Iglesias, 21 maggio 2015

ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu F.to Palmiro Putzulu

Resp. Proc./Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi

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