DETERMINAZIONEN.212DEL15LUGLIO2015
OGGETTO: Polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 e relative appendici n. 1 del 15.06.2015 e n.
2 del 03.07.2015 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 11 del 23.06.2015, n. 11/A del 23.06.2015 e n. 11/B del 07.07.2015 - inerente la gestione dell'impianto IPPC di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di trattamento al fine del recupero e/o smaltimento di pneumatici fuori uso (Cat. 5.3, lett. b, All. VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006), sito nel Comune di Iglesias in località Sa Stoia, di proprietà della società F.D.G. di Collu s.r.l. Accettazione.
ILDIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l’art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” in particolare l'art. 59 che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non”;
Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
Visto il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;
Visto l’art. 3.1, comma 3, dell’Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 sopra richiamata, il quale prevede che “[…] la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni […]. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall’Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il
contraente provvederà ad inviare all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l’Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1”, ossia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo;
Visto il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009, rilasciato dal SUAP del Comune di Iglesias, con cui si autorizza - ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 - la società F.D.G. di Collu s.r.l. alla gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (R13) per un quantitativo massimo di 3.120 t e trattamento al fine del recupero di pneumatici fuori uso (R3-R4) per un quantitativo massimo di 2.976 t/anno;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/26 del 25 marzo 2010, recante “Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, relativa al “Centro di recupero pneumatici fuori uso” sito nella zona industriale di interesse regionale (ZIR) Sa Stoia in Comune di Iglesias. Proponente: F.D.G. di Collu S.r.l.”;
Vista la determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali n. 176 del 22.07.2010 con la quale è stato modificato ed integrato, ai sensi dell'art. 208 comma 20 del D. Lgs. 152/2006, il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009 sopra richiamato, inserendo nuove prescrizioni;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 253 del 29.10.2010, con la quale il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009 è stato ulteriormente modificato ed integrato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, autorizzando nuovi codici CER;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 111 del 09.05.2011, con la quale il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009 è stato modificato ed integrato, a seguito della nuova nomina dell’Amministratore Unico, nella persona della sig.ra Daniela Collu;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 349 del 13.12.2011, con la quale il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009 è stato modificato ed integrato, inserendo i codici delle operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 e D15;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 170 del 05.07.2012, con la quale il Provvedimento Unico n. 6 del 09.04.2009 è stato modificato ed integrato, autorizzando nuovi codici CER;
Viste le garanzie finanziarie prestate in relazione alle determinazioni autorizzative sopra richiamate ed
allegate ai provvedimenti di accettazione, rilasciati con Ns. nota prot. n. 10747 del 05.06.2009 e con determinazioni del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 199 del 10.08.2010 e n. 1 del 09.01.2012;
Vista la propria determinazione n. 134 del 15.05.2015, con la quale alla società F.D.G. di Collu s.r.l. è stata rilasciata - ai sensi dell’art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento IPPC, identificato nella Categoria 5.3, lettera b, punto 2 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, sito in località Sa Stoia in Comune di Iglesias, per la durata di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, ossia fino alla data del 15.05.2027;
Vista la polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 18.06.2015 con il n. 12096 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 11 del 23.06.2015 - dell'importo di € 584.400,00 (Euro cinquecentoottanquattromilaquattrocento/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 14.06.2015 al 14.06.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per conto della F.D.G. di Collu s.r.l. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse, all'esercizio dell'impianto IPPC in oggetto;
Vista l'appendice n. 1 del 15.06.2015 alla polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie con il rep. n.
11/A del 23.06.2015 - con la quale si è dato atto, con effetto a partire dal 14.06.2015, che il premio assicurativo previsto per l’intera durata del contratto è dilazionato in due rate, precisando che “il frazionamento del premio non esonera il Contraente dall’obbligo di corrispondere il premio per l’intera durata della polizza, da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile”, ferme ed invariate tutte le altre clausole;
Dato atto che la polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 contiene, all’articolo 1 della premessa, un riferimento errato al provvedimento autorizzativo, essendo indicata una data di emissione non corretta ed un richiamo all’oggetto dell’autorizzazione non preciso e non essendo individuata l’autorità che ha rilasciato l’atto autorizzativo;
Considerato che tali imprecisioni non consentono di identificare il provvedimento autorizzativo dell’impianto in oggetto e che, pertanto, risulta impossibile ricollegare la polizza fideiussoria n.
104110740 del 11.06.2015 alle obbligazioni derivanti dall’autorizzazione a garanzia delle quali la polizza stessa viene prestata;
Vista la Ns. nota prot. n. 12429 del 23.06.2015, con la quale è stata comunicata la mancata accettazione della polizza in esame ed è stata richiesta la modifica dell’articolo 1 della premessa, inserendo i dati corretti relativi alla determinazione n. 134 del 15.05.2015;
Vista l’appendice n. 2 del 03.07.2015 alla polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita agli
atti in data 03.07.2015 con il prot. n. 13294 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n.
11/B del 07.07.2015 - con la quale si è provveduto a modificare l’originaria garanzia finanziaria, con efficacia dal 14.06.2015, ossia dalla data di emissione di quest’ultima, precisando che il provvedimento autorizzativo – a garanzia del quale è emessa la polizza fideiussoria in oggetto - è la determinazione provinciale dell’Area dei Servizi Ambientali n. 134 del 15.05.2015 relativa all’impianto IPPC in oggetto, ferme ed invariate tutte le altre clausole;
Dato atto che la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., con sede legale a Bologna in via Stalingrado n. 45, è società iscritta nel registro delle imprese di Bologna al R.E.A. n. 511469, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 0.46, ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con provvedimento ISVAP n. A111S del 29.04.1923, con iscrizione all’Elenco I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00006 del 03.01.2008, autorizzata all’esercizio del ramo cauzione con decreto ministeriale del 26.11.1984;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 il quale prevede che “Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente”;
Vista la certificazione ambientale EN ISO 14001:2004 n. V-13-1438 del 29.12.2010, rilasciata alla F.D.G. di Collu s.r.l. dalla QS International, partner dell’organismo di certificazione QS Schaffhausen AG, società accreditata dalla Swiss Accreditation Service (Servizio di Accreditamento Svizzero), revisione n. 1 del 16.12.2013, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato ed avente validità fino alla data del 15.12.2016;
Vista la conformità della polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 - così come modificata dalle relative appendici n. 1 del 15.06.2015 e n. 2 del 03.07.2015 - allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n.
39/23 del 15.07.2008;
Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 e le relative appendici n. 1 del 15.06.2015 e n. 2 del 03.07.2015, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
Visti:
- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;
- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 “Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province di Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2015 n. 7”;
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 13.05.2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare la polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita al protocollo dell’Ente in data 18.06.2015 con il n. 12096 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 11 del 23.06.2015 - dell'importo di € 584.400,00 (Euro cinquecentoottanquattromilaquattrocento/00), prestata per piani quinquennali e con validità dal 14.06.2015 al 14.06.2022 comprensiva della maggiorazione di due anni, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per conto della società F.D.G. di Collu s.r.l. ed a favore della ex Provincia di Carbonia Iglesias, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 134 del 15.05.2015, a copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse, all'esercizio dell'impianto IPPC in oggetto;
3. di accettare l'appendice n. 1 del 15.06.2015 alla polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie con il rep. n. 11/A del 23.06.2015 - con la quale si è dato atto, con effetto a partire dal 14.06.2015, che il premio assicurativo previsto per l’intera durata del contratto è dilazionato in due rate, precisando che “il frazionamento del premio non esonera il Contraente dall’obbligo di corrispondere il premio per l’intera durata della polizza, da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile”, ferme ed invariate tutte le altre clausole;
4. di accettare l’appendice n. 2 del 03.07.2015 alla polizza fideiussoria n. 104110740 del 11.06.2015 – acquisita agli atti in data 03.07.2015 con il prot. n. 13294 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 11/B del 07.07.2015 - con la quale si è provveduto a modificare l’originaria garanzia finanziaria, con efficacia dal 14.06.2015, ossia dalla data di emissione di quest’ultima,
precisando che il provvedimento autorizzativo – a garanzia del quale è emessa la polizza fideiussoria in oggetto - è la determinazione provinciale dell’Area dei Servizi Ambientali n. 134 del 15.05.2015 relativa all’impianto IPPC in oggetto, ferme ed invariate tutte le altre clausole;
5. di precisare che, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, decorso il termine quinquennale di validità della polizza fideiussoria “il contraente provvederà ad inviare all’Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l’Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1”, ossia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo fissata per il giorno 15.05.2027;
6. di dare atto che la certificazione ambientale EN ISO 14001:2004 n. V-13-1438 del 29.12.2010, rilasciata alla F.D.G. di Collu s.r.l. dalla QS International, partner dell’organismo di certificazione QS Schaffhausen AG, società accreditata dalla Swiss Accreditation Service (Servizio di Accreditamento Svizzero), revisione n. 1 del 16.12.2013, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato, ha validità fino alla data del 15.12.2016.
Alla sua scadenza, sarà onere della Società presentare, all'Ufficio competente di questo Ente, copia conforme all’originale del certificato rinnovato, pena la decadenza dalla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008;
7. di dare atto, altresì, che a partire dalla data odierna l’AIA, rilasciata con la determinazione n.
134 del 15.05.2015, è pienamente efficace e, pertanto, tutte le autorizzazioni previgenti – la cui efficacia è stata prorogata, in virtù del D.Lgs. 46/2014 come modificato dal D.L. 92/2015, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell’AIA – vengono definitivamente sostituite dalla determinazione autorizzativa n. 134 del 15.05.2015.
Iglesias, 15 luglio 2015
ILDIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
F.to Palmiro Putzulu
Resp. Proc./ Dott.ssa Michela Cherchi F.to Michela Cherchi