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INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

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INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

(a cura di Antonio Di Rubba e Serena Giannuzzi)

Introduzione

I comunicati stampa del ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere oltre alla recente circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014, offrono una panoramica dettagliata delle semplificazioni di carattere fiscale riconosciute al mondo delle start-up.

Una delle principali novità introdotte, riguarda l’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria a tutti gli atti depositati. L’art. 26 c. 8, del D.L.

179/2012, prevede infatti l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. Le esenzioni sono tuttavia subordinate al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e sono attive solamente per cinque anni1.

Nel presente capitolo verranno approfondite inoltre tutte le altre agevolazioni di carattere fiscale previste dal Legislatore per favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, tra le quali l’assegnazione di strumenti finanziari e diritti di opzione a lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori continuativi, anche a fronte di acquisizioni di opere o servizi qualificati nonché quelle sotto forma di detrazioni e deduzioni spettanti, rispettivamente, per i soggetti passivi Irpef e soggetti passivi Ires che investono nel capitale sociale delle start-up innovative. Inoltre verrà fatto un breve accenno sul tema delle “PMI Innovative” introdotto dal D.L. n. 3/2015 c.d. “Investment Compact”.

1 Limite temporale modificato dal D.L. 3/2015. Precedentemente il limite era 4 anni.

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3 Paragrafo 1 - Detrazioni e deduzioni per investitori

L’art. 29 del D.L. 179/2012 si pone dunque l’obiettivo di “creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese start-up innovative, aumentando la loro capacità di attrarre capitali privati grazie alla leva fiscale”.

Nello specifico, il D.M. 30.1.2014, dopo aver definito l'ambito di applicazione dell'art. 29 ed individuato i soggetti investitori interessati dalle agevolazioni, determina la misura dei benefici, i presupposti per l'accesso e le modalità di fruizione degli stessi, nonché le condizioni di decadenza dal regime di favore. Tali agevolazioni sono entrate in vigore dal 21 marzo 2014, giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 30.1.2014 nella Gazzetta Ufficiale.

Sotto il profilo temporale, la circolare fornisce chiarimenti circa i motivi del disallineamento tra la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 29, D.L. 179/2012) e il decreto attuativo del 30 gennaio 2014 (articolo 2).

L’articolo 29 prevede, infatti, che i contribuenti Irpef possano beneficiare dell’agevolazione

“per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”, e quelli Ires, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016”. In realtà, nella sua prima formulazione, la disposizione in esame limitava l’applicazione della disciplina alle annualità 2013, 2014 e 2015. Le modifiche apportate dal D.L.n. 76/2013, hanno poi previsto l’estensione delle agevolazioni fiscali anche al 2016.

Tuttavia, la decisione della Commissione Europea C(2013)8827 final ha autorizzato solo gli investimenti agevolabili effettuati fino al periodo di imposta 2015. Di conseguenza, anche il decreto attuativo, all’articolo 2, fa riferimento all’applicazione della disciplina nei “tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012”, con ciò escludendo il 2016.

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4 La circolare precisa che il 2016 non è stato oggetto di valutazione a livello comunitario e necessita, quindi, di una specifica autorizzazione. In sintesi, a oggi, in assenza di tale convalida, sono considerati agevolabili gli investimenti nel capitale di start-up innovative, effettuati direttamente o indirettamente:

 dai soggetti Irpef, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015

 dai soggetti Ires, nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, cioè fino a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’identificazione dei “periodi agevolati” è effettuata con riguardo al “conferente”, cioè all’investitore stesso, in caso di investimenti “diretti”, o all’intermediario, in caso di investimenti “indiretti”. Inoltre, per un corretto inquadramento temporale, la circolare chiarisce che, per usufruire della detrazione, è necessario individuare il periodo in cui rileva il conferimento, basandosi sui criteri contenuti nell’articolo 3, commi 3 e 4, del D.M.

30.1.2014.

1.1 - Presupposto soggettivo

L’investimento in una start-up o più start-up innovative, può essere effettuato direttamente dall’investitore ovvero indirettamente per il tramite di intermediari

“qualificati”:

 organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) – art. 1 comma 2 lettera e) decreto attuativo;

 altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative

“società intermediarie”– art. 1 comma 2 lettera f) decreto attuativo.

Investimenti diretti

Le agevolazioni si applicano ai soggetti che scontano l’imposta sul reddito delle persone fisiche e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato.

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5

Per definire la platea dei beneficiari “Irpef”, la norma fa esplicito rinvio al Titolo I del Tuir.

Destinatari del beneficio fiscale sono, dunque, i soggetti individuati dall’articolo 2 del Tuir, cioè le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato che effettuano un investimento agevolato. Vi rientrano, pertanto: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli imprenditori individuali; gli enti non commerciali; i soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.

Al riguardo, il documento di prassi offre un importante chiarimento laddove precisa che, sebbene il decreto attuativo preveda espressamente che l’agevolazione compete ai soci di Snc e Sas, ne possono beneficiare anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni), le imprese familiari.

La platea Ires, definita in maniera così ampia attraverso il richiamo al titolo II del Tuir, trova, in realtà, alcune limitazioni sia nella norma istitutiva sia nel decreto attuativo, oggetto di approfondimento al paragrafo 6.1.1 della Circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, dedicato alle cause di non applicazione dell’agevolazione.

L’agevolazione in esame non può essere fruita, né dalle imprese start-up innovative né dagli incubatori certificati né dagli OICR o da altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. Tali soggetti sono visti dal Legislatore esclusivamente come destinatari dei fondi per i quali altri soggetti possono invocare l’agevolazione descritta. Da ciò ne consegue che nel caso in cui la start-up innovativa ricopra il ruolo di investitore, le somme impiegate non potranno in alcun modo essere agevolate. L’obiettivo è quello di evitare giochi di scatole cinesi finalizzati a moltiplicate in maniera ingiustificata i benefici

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6 dell’agevolazione.

In particolare, in base al decreto attuativo, le agevolazioni non si applicano ai soggetti che già possiedono partecipazioni, titoli o diritti nelle imprese oggetto dell’investimento, che rappresentano complessivamente più del 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda. In proposito, la circolare sottolinea che l’esclusione dall’accesso ai vantaggi degli investitori non indipendenti, definiti come sopra, è stata inserita al fine di rispettare un orientamento assunto dalla Commissione europea ormai da tempo, nel valutare la compatibilità delle misure di aiuto approvate in applicazione degli Orientamenti per gli investimenti in capitale di rischio.

In sostanza, danno diritto alla detrazione solo i conferimenti eseguiti da contribuenti che, prima di effettuare l’investimento, non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento.

Inoltre, nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio, non sono agevolabili gli investimenti:

 effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o società che siano “direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica”

 in start-up innovative che si qualificano come “imprese in difficoltà”, in base agli

“Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02)

 in imprese operanti nel settore della costruzione navale o in quelli del carbone e dell’acciaio.

Investimenti indiretti

La circolare precisa che “costituiscono OICR “qualificati” i “fondi comuni di investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (Sicav) che, al termine del periodo di

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7 imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta”.

Parimenti si considerano società intermediarie, le società di capitali che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengano azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9 del 22 Gennaio 2015 ha fornito chiarimenti circa la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale anche per le persone fisiche che effettuano investimenti nelle start-up innovative per il tramite di società fiduciarie. Di seguito l’estratto della risoluzione: “si rileva che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.

Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, "i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati".

In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, "attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell'interesse del socio fiduciante, nei limiti dell'accordo-mandato con questi concluso".

La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l'Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi.

L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa

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8 ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Per quanto attiene all’iscrizione di BETA S.r.l. nella sezione speciale del registro delle imprese in un momento successivo a quello dell’iscrizione nella sezione ordinaria, si rileva che, in linea generale, la start-up innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, appositamente istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, richiesta in sede di costituzione.

Ciò premesso, per quanto di interesse fiscale, sono agevolabili – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 – i conferimenti nel capitale sociale effettuati, esclusivamente in denaro, in sede di costituzione della start-up innovativa ovvero in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita.

Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, come nel caso oggetto del presente interpello, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito dalla scrivente con la circolare n. 16 del 2014, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve – ai sensi del comma 8 dell’articolo 25 – intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.

L’iscrizione nella sezione speciale, pertanto, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 final del 5 dicembre 2013 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale di attuazione del 30 gennaio 2014, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata decisione di autorizzazione, gli investitori – al fine di poter fruire dell’agevolazione – devono, tra l’altro, ricevere e conservare una certificazione della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta nonché sull’entità

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9 dell’investimento agevolabile.

Infine, con riferimento alla condizione di cui al comma 3, lettera d), dell’articolo 2 del decreto attuativo, citata dall’istante, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 2014.

In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento.

Ne deriva che tale condizione, in sede di costituzione, non può mai verificarsi. Infatti, come sostenuto dall’istante, prima della costituzione della società, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.

Per quanto sopra rappresentato e alle condizioni sopra richiamate, si ritiene che TIZIO possa beneficiare della detrazione relativa all’investimento effettuato nel periodo di imposta 2013 nel capitale sociale della start-up innovativa BETA S.r.l..”.

1.2 - Meccanismo applicativo dell’agevolazione

L’articolo 29 del decreto prevede meccanismi di fruizione diversi a seconda che si tratti di

“soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” – per i quali è prevista detrazione dall’imposta – o di “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” – per i quali è prevista deduzione dalla base imponibile. Per quanto riguarda il meccanismo applicativo e gli effetti dell’agevolazione, vanno segnalate due importanti precisazioni della circolare: da un lato, viene chiarito che le agevolazioni spettano soltanto ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non operano in ambito Irap; dall’altro, viene evidenziato che il risparmio di imposta in cui si sostanzia l’agevolazione non ha natura di componente positivo di reddito. Ne consegue che il beneficio conseguito non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso.

1.3 - La detrazione per i contribuenti Irpef

Ai soggetti Irpef che investono nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” è

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10 riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al:

19% dei conferimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o anche per il tramite di Oicr o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative.

25% nel caso in cui l’investimento venga effettuato in start up innovative “a vocazione sociale” o “che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico in ambito energetico”, secondo i codici Ateco 2007 indicati nella tabella allegata al decreto attuativo.

L’investimento massimo su sui calcolare la detrazione d’imposta non può eccedere l’importo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta agevolato e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Conseguentemente, a fronte di un investimento di importo pari a 500.000 euro per ciascun periodo agevolabile, l’investitore può godere di una detrazione d’imposta pari a 95.000 euro (corrispondente al 19% dell’investimento) ovvero a 125.000 euro (corrispondente al 25% dell’investimento) nel caso di start up innovative a “vocazione sociale” e del settore energetico.

Il limite di 500.000 euro deve essere rispettato anche nel caso in cui il beneficiario investa in più start up innovative. Ne consegue che il soggetto Irpef che effettua, nello stesso periodo d’imposta, investimenti agevolabili in più start up, per un importo complessivo superiore a 500mila euro, potrà calcolare la detrazione solo su 500.000.

Se poi l’investimento è effettuato da società di persone, il limite va calcolato in riferimento agli investimenti compiuti dalla società e non dai singoli soci che usufruiscono dell’effettivo beneficio.

Pertanto, la detrazione per il singolo socio deve essere calcolata tenendo conto sia del

“principio di trasparenza” (articolo 5 del Tuir), in proporzione alle rispettive quote di

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11 partecipazione agli utili, sia del limite di 500.000 euro, riferito agli investimenti complessivamente agevolabili effettuati dalla società di persone. Quindi, due soci che possiedono il 50% delle quote di una società di persone, che effettua un conferimento in start up innovative di 750.000 euro, beneficiano ognuno della detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 250.000 euro (cioè il 50% di 500.000).

Se, invece, l’investimento viene effettuato da un’impresa familiare, l’imprenditore e i collaboratori hanno diritto alla detrazione d’imposta nella stessa misura in cui partecipano al reddito prodotto dall’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Tuir.

Infine, se la detrazione maturata non trova capienza nell’imposta lorda – anche per l’eventuale presenza di altre detrazioni – il contribuente può “riportare in avanti” la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma solo fino al terzo, quindi fino a un massimo di quattro periodi d’imposta, a partire da quello di maturazione.

Esempio di compilazione mod. Unico2

Beta snc ha effettuato investimenti agevolabili per 300.000 euro e ha inoltre ricevuto per trasparenza dalla partecipata Gamma sas eccedenze agevolabili per 100.000 euro. Beta snc ha due soci, Rossi e Verdi, che partecipano agli utili rispettivamente per il 60% e il 40%. Il socio Rossi ha poi effettuato investimenti agevolabili in una diversa start-up (a vocazione sociale) per 200.000 euro. Il reddito annuo complessivo di Rossi ammonta ad euro 500.000 euro; egli ha sostenuto altri oneri detraibili al 19% per 5.000 euro.

Unico SP (Beta snc)

 RS121 verrà indicato l’investimento agevolabile di 300.000 euro riportando il codice

2Balzanelli M., Investimenti in Start Up: Il Bonus non va sprecato, Il Sole 24 Ore

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12 fiscale della start-up, in quanto si tratta di investimento diretto, e il codice 2 (start-up non a vocazione sociale o alto valore tecnologico) in colonna 3.

 RS122 verrà indicato invece l’investimento attribuito per trasparenza da Gamma sas barrando la colonna 4 e indicando il codice fiscale della stessa Gamma;

 RS124 verrà riportato il totale dell’investimento (400.000 euro)

 Lo stesso valore verrà indicato in RN17, colonna 16.

Unico PF (Rossi)

 RP80 verrà inserito l’investimento diretto (codice 1) per 200.000 euro in start-up a vocazione sociale (codice 2) indicando il codice fiscale di quest’ultima;

 Sempre in RP80 (secondo modulo) dovrà essere indicata la quota di investimenti trasmessi per trasparenza da Beta snc, pari a 240.000 euro (60% di 400.000); dovrà essere inoltre indicato il codice fiscale di Beta snc, trasferitario dell’agevolazione; in colonna 2 invece dovrà essere indicato il codice 3 (agevolazione per trasparenza);

 RN21 dovrà essere indicato, sia in colonna 1 che 3, la somma delle detrazioni spettanti al 19% ed al 25% pari a 95.600 euro (200.000 x 25% + 240.000 x 19%)

1.4 - La deduzione per i contribuenti Ires

Nel di investitore soggetto passivo Ires, il meccanismo agevolativo risulta totalmente diverso. Per tali soggetti, infatti, la norma prevede non la detrazione, ma l’esclusione (deduzione) dalla formazione del reddito imponibile di un importo pari al:

 20% della somma investita nel capitale sociale, di una o più start up innovative, direttamente o anche per il tramite di Oicr o altre società di capitali, che investono prevalentemente in start up innovative;

 27% della somma investita nel capitale sociale, nel caso si tratti di start-up a vocazione sociale o start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

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13 L’investimento massimo su sui calcolare la detrazione d’imposta non può eccedere l’importo di 1.800.000 euro per ciascun periodo d’imposta agevolato e deve essere mantenuto per almeno due anni, per una deduzione massima di 360.000 euro o 486.000 euro.

Qualora l’ammontare della deduzione risulti superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo e fino a concorrenza del suo ammontare.

Tale meccanismo, spiega la relazione di accompagnamento al decreto, si giustifica in quanto il beneficio “non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione”.

Il calcolo della deduzione spettante e dell’eventuale eccedenza riportabile va effettuato nel quadro RS, righi da 170 a 174. Il totale deducibile deve poi essere riportato in RN6, colonna 3, fino a concorrenza dell’importo indicato in colonna 2.

Da ciò si evince che la deduzione opera in via prioritaria rispetto a un’eventuale deduzione Ace. Pertanto, se l’agevolazione azzera il reddito imponibile, l’Ace sarà riportata come eccedenza nel modello Unico dell’anno successivo.

Inoltre, l’agevolazione per le start-up innovative viene utilizzata in RN6, cioè solo dopo lo scomputo di eventuali perdite pregresse.

Esempio di compilazione mod. Unico3

Alfa Spa ha effettuato nel corso del periodo d’imposta un investimento in una start-up innovativa per euro 1.000.000. il reddito annuo di Alfa è pari a 300.000 euro. Sono presenti perdite pregresse illimitatamente riportabili per 160.000 euro. L’ace vale 10.000 euro.

3Balzanelli M., Investimenti in Start Up: Il Bonus non va sprecato, Il Sole 24 Ore

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14 Unico SC

 RS170, colonna 1, verrà indicato il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l’investimento in quanto si tratta di conferimento diretto;

 RS170, colonna 3, il codice 2, che identifica le altre start-up diverse da quelle a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico;

 RS170, colonne 5 e 6, rispettivamente, l’ammontare dell’investimento (1.000.000) e la deduzione spettante (200.000)

 RS173, colonne 1 e 4, rispettivamente, la deduzione di periodo (200.000) e quella deducibile nel limite del reddito (300.000 – 160.000), mentre in colonna 5 la parte di deduzione di periodo eccedente il reddito riportabile all’esercizio successivo (60.000).

Dato che la deduzione derivante dal conferimento assorbe per intero il reddito imponibile, l’Ace sarà riportata nel modello Unico successivo, come eccedenza.

1.5 - Consolidato e trasparenza fiscale: calcolo dell’agevolazione

Nelle ipotesi in cui i beneficiari abbiano esercitato l’opzione per il consolidato, nazionale o mondiale, o per il regime di trasparenza fiscale, il decreto attuativo prevede particolari modalità di fruizione dell’agevolazione.

Per società ed enti che aderiscono al consolidato, sia nazionale sia mondiale, è previsto che, nel caso in cui il reddito complessivo delle singole società partecipanti sia incapiente, le eccedenze sono trasferibili alla fiscal unit e ammesse in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. Se l’importo agevolabile non trova capienza neanche nel reddito complessivo globale, resta nella disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito complessivo nei

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15 periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per la parte che non trova capienza in esso, può nuovamente essere oggetto di trasferimento alla fiscal unit.

Per quanto riguarda le eccedenze generatesi prima dell’esercizio dell’opzione per il consolidato, la circolare precisa che sono ammesse in deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società, in quanto non trasferibili al consolidato.

In sede di compilazione del modello CNM, nella sezione XIII del quadro NX, ovvero nella sezione VI del quadro MX, vanno indicati gli importi degli investimenti in start-up innovative, trasferiti da ciascuna società aderente al consolidato, ai fini della determinazione del reddito complessivo di gruppo.

Nei righi da NX82 a NX86 va indicato in colonna 1 il codice fiscale della società o ente consolidato che ha trasferito l’importo relativo all’investimento.

Nei righi da NX82 a NX86 va indicato:

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16 Nel rigo MX25 va indicato:

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, la società partecipata trasparente attribuisce l’eventuale eccedenza a ciascun socio, a titolo definitivo.

Tale eccedenza, inoltre, può essere portata in deduzione dal reddito complessivo di ogni socio, anche nel caso in cui il socio sia un soggetto Irpef, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili.

Quando l’eventuale eccedenza che non è scomputabile per incapienza del reddito complessivo del socio, è deducibile dal reddito complessivo dichiarato dal socio stesso nei periodi di imposta successivi, entro il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Anche in questo ultimo caso, le eccedenze generatesi presso la società partecipata, prima dell’opzione per la trasparenza, non sono attribuibili ai soci, ma ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

1.6 - Condizioni per fruire dell’agevolazione (Decreto 30 Gennaio 2014, art. 5 c. 1)

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori o i soggetti intermediari (nel caso di investimento indiretto) ricevano e conservino:

a) Una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di euro 2.500.000 relativo all’ammontare dei conferimenti;

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17 b) Una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della stessa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsionale o attuale, delle vendite e dei profitti;

c) Una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività se trattasi di investimenti in start-up a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico;

d) Nel caso di investimenti effettuati indirettamente tramite OICR o società, una certificazione del possesso da parte degli stessi del requisito della prevalenza dell’investimento in start-up, consegnata all’investitore entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione delle imposte relativa al periodo di effettuazione.

Paragrafo 2 - Strumenti finanziari delle start-up innovative: incentivi fiscali

Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, il D.L.ge 179/2012 prevede, all’articolo 27, agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity).

In particolare, le misure sono finalizzate a:

incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari a essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari

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18 ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore di quei soggetti.

Le misure sono state illustrate dalla circolare 16/E.

2.1. - Agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti e collaboratori

L’articolo 27, comma 1, del D.L. 179/2012, introduce nell’ordinamento fiscale una deroga al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente.

La disposizione in esame, per consentire alle start-up innovative e agli incubatori certificati, di fidelizzare e incentivare il proprio management e il personale in generale, prevede l’irrilevanza fiscale e contributiva del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi in favore di propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Il regime di incentivazione, introdotto allo scopo di favorire la promozione e lo sviluppo delle start-up innovative e degli incubatori certificati, si affianca a quello previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir che, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore delle azioni, per un importo non superiore complessivamente, nel periodo di imposta, ad Euro 2.065,83, sempreché l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti.

Questa circostanza, cioè che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti, costituisce una delle principali differenze tra i due regimi, dal momento che l’articolo 27 riconosce la non imponibilità anche nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari siano offerti a un solo

amministratore, collaboratore o dipendente.

Inoltre, ponendo le due norme a confronto, nel regime agevolativo contemplato dal Tuir, ai fini della non concorrenza al reddito imponibile del dipendente o collaboratore è fissato il limite di Euro 2.065,83 in ragione del quale il valore delle azioni che superano detto

(18)

19 importo sono da assoggettare a tassazione, mentre nell’altro non è ravvisabile alcuna limitazione alla fruizione del beneficio che, pertanto, prescinde dal valore degli strumenti finanziari assegnati.

Per quanto riguarda la successiva cessione dei citati strumenti finanziari da parte degli assegnatari a soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro instaurato con la start-up innovativa o con gli incubatori certificati, solo nell’ipotesi di riacquisto da parte della società emittente è riscontrabile un identico regime fiscale tra le disposizioni a confronto4.

In detta ipotesi, infatti, a prescindere dall’operatività dell’una o dell’altra disposizione, il valore dei titoli partecipativi che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione sarà, in ogni caso, assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione.

Naturalmente, laddove la cessione produca una plusvalenza, quest’ultima sarà imponibile quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir.

Differenti, invece, sono i riflessi fiscali che si riscontrano in caso di cessione a soggetti terzi diversi dalle società emittenti.

Mentre nell’ipotesi disciplinata dal Tuir la non concorrenza al reddito è subordinata al decorso di tre anni dall’assegnazione delle azioni, in quella regolata dal comma 1 dell’articolo 27 del Decreto legge 179/2012, non è prevista alcuna condizione temporale.

Ne consegue, pertanto, che, in quest’ultimo caso, la cessione produrrà solo reddito diverso.

Sotto il profilo soggettivo, la circolare 16/2014 precisa che destinatari di entrambi i regimi agevolativi sono gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi.

4L’art. 27, comma 1del DL 179/2012 stabilisce una causa di decadenza dall’agevolazione con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa, di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’esenzione. In particolare, l’incentivo fiscale in esame opera “a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato”.

(19)

20 Non vi rientrano, pertanto, i collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir).

2.2. - Agevolazioni fiscali per prestatori di opere e servizi

Per consentire alle start-up innovative e agli incubatori certificati l’accesso ai servizi di consulenza altamente qualificati, il comma 4 dell’articolo 27 prevede un ulteriore regime agevolativo, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di imprese start-up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.

Questi apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio, né al momento dell’emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

A tal riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto illustrato in tema di agevolazione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 4 non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l’eventuale cessione di questi strumenti finanziari alla start-up innovativa o all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall’articolo 67 del Tuir per i redditi diversi di natura finanziaria.

La circolare 16/E, su questo punto, precisa che rimane impregiudicata l’applicazione del normale regime Iva sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione commentata.

I beneficiari del regime agevolato previsto per il work for equity sono i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi alle start-up diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse.

(20)

21 I benefici e le agevolazioni previste dal decreto legge n. 179/2012 per il c.d. work for equity hanno quale fine ultimo quello di consentire alle start-up innovative di beneficiare di forme alternative di remunerazione delle prestazioni professionali qualificate, indispensabili per il successo del progetto imprenditoriale innovativo, nelle prime fasi dell'attività d'impresa, per loro natura caratterizzate da limitate disponibilità finanziarie.

A tal fine, con il citato provvedimento normativo il Legislatore ha introdotto un regime di favore per le remunerazioni mediante assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (gli "strumenti finanziari") a favore dei consulenti, professionisti e, in generale, dei fornitori di opere e servizi, diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle Start-up (i "beneficiari").

L'intervento normativo, così come si vedrà nel proseguo, è fonte di plurimi vantaggi consentendo:

 alle start-up di avvalersi dei servizi necessari all'avvio dell'attività a fronte dell'emissione, in luogo di denaro, di strumenti finanziari; e

 ai beneficiari di: a) acquisire detti strumenti finanziari, in luogo del pagamento in denaro della prestazione resa, ovvero incrementare la partecipazione già detenuta nel capitale della start-up emittente; b) non computare ai fini fiscali gli strumenti finanziari nel calcolo del reddito complessivo.

Il quadro normativo

Il comma 4 dell' articolo 27 del D.L. n. 179/2012 stabilisce che "le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22

(21)

22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento".

La relazione illustrativa decreto legge n. 179/2012 chiarisce poi che, per le suddette finalità, la disposizione in esame "codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall'Agenzia delle Entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo estende anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

Tale quadro normativo consente alle Start-up di remunerare, in maniera fiscalmente conveniente attraverso l'emissione di strumenti finanziari, tanto gli apporti di opere e servizi da rendere, quanto quelli già prestati attraverso la compensazione dei crediti maturati dai beneficiari.

È opportuno sin d'ora precisare che il regime fiscale di favore non trova applicazione, così come previsto dal 5° comma del richiamato articolo 27, con riferimento alle "plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso" degli strumenti finanziari che rimangono

"assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili".

Parimenti esclusi dal beneficio in parola, così come previsto per i piani di incentivazione del personale delle start-up, sono anche le forme di remunerazioni in denaro.

Le agevolazioni previste per il work for equity

L'assegnazione degli strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al

(22)

23 momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione degli strumenti finanziari5.

A differenza di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 27 del decreto legge n.

179/2012 per i predetti piani di incentivazione del personale delle Start-up, nessuna decadenza dal regime di favore in parola è prevista a seguito del riacquisto degli Strumenti Finanziari da parte:

1. della Start-up emittente;

2. da altro soggetto che controlla o è direttamente controllato dalla Start-up emittente;

3. da altro soggetto che è controllato dalla stessa società che controlla la Start-up emittente.

Come anticipato, sono e restano viceversa escluse dall'applicazione del regime di favore, e perciò rimangono soggette ad ordinaria tassazione alla data della cessione, le eventuali plusvalenze percepite dai beneficiari a fronte del trasferimento a titolo oneroso degli strumenti finanziari.

Da ultimo, è opportuno ricordare che le prestazioni e i servizi resi a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari, oltre a essere soggettate all'applicazione dell'IVA (se dovuta), devono essere regolarmente fatturate dai beneficiari alla start-up.

Gli strumenti finanziari destinati al work for equity

Le prestazioni e i servizi resi alle Start-up nell'ambito del work for equity possono essere remunerate attraverso i seguenti strumenti finanziari:

 azioni o quote della Start-up (che possono anche avere diritti differenti da quelle in circolazione); o

5Come chiarito nella "Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity" pubblicata il 24 marzo 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico

(23)

24

strumenti finanziari partecipativi, ossia gli strumenti emessi ai sensi del D.L..

179/2012 e dell'articolo 2346, comma 6, del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea della società.

Detti strumenti danno diritto ad un'opzione sugli aumenti di capitale eventualmente deliberati dalla società cui si riferiscono.

A differenza di quanto previsto per i piani di incentivazione del personale delle start-up, non sono soggetti ad agevolazione fiscale le assegnazioni di diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi della Start-up, quali i diritti di opzione.

Requisito indispensabile per l'attuazione del work for equity è che lo Statuto della start-up contenga previsioni che consentano all'assemblea dei soci di deliberare:

 aumenti di capitale a favore di soggetti terzi non soci della Start-up, quali potenziali Beneficiari estranei alla compagine sociale;

 l'emissione di Strumenti Finanziari a fronte del conferimento di prestazioni di servizi e d'opera professionale;

 l'emissione di strumenti finanziari partecipativi da destinare a soci e non soci.

Ove la Start-up emittente sia costituita sotto forma di S.r.l., l'aumento di capitale a pagamento dedicato all'emissione degli Strumenti Finanziari deve essere garantito da apposite polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie a carico dei beneficiari apportatori delle stesse, analogamente a quanto previsto per le S.r.l. ordinarie. Dette garanzie possono essere sostituite, qualora lo Statuto della start-up lo preveda, dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Si segnala, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'articolo 2342 del codice civile, è esclusa per le S.p.A. ordinarie la possibilità di ricevere conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera e di servizi.

(24)

25 Limiti alla possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi sussistono anche per le società a responsabilità limitata cd. "semplificate" – S.r.l.s. - (di cui all'articolo 2463-bis del cod. civ.) soggette all'obbligo di adottare il modello standard tipizzato di Statuto di cui al Decreto Ministero della Giustizia n° 138 del 2 giugno 2012 (G.U. 14.08.2012) che non contempla l'emissione di tali strumenti. Tale limitazione parrebbero parimenti sussistere, in ragione dell'assenza di precisazioni al riguardo, anche per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto - S.r.l.c.r. - (di cui ai commi 4 e 5, dell'articolo articolo 2463 del cod. civ.).

Da ultimo, si segnala l'opportunità che il work for equity venga regolamentato dalla start- up con un contratto ad hoc da concludersi con i beneficiari contenente, tra l'altro:

 il dettaglio del tipo di opera o servizio da rendere;

 la valorizzazione degli apporti accompagnata da una perizia di stima redatta da un esperto;

 gli eventuali obiettivi di performance da raggiungere;

 le conseguenze nel caso di mancata fornitura dell'opera o servizio.

Le precisazioni della circolare 16/e con riferimento al work for equity il trattamento delle plusvalenze realizzate con la cessione degli strumenti finanziari

Con la Circolare 16/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur non prevedendo il decreto legge n. 179/2012 alcuna decadenza dal regime di favore per i beneficiari in caso di riacquisto degli strumenti finanziari da parte della start-up emittente, resta ferma

"l'applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall'articolo 67 del TUIR per i redditi diversi di natura finanziaria". Pertanto, in conformità a quanto previsto dal disposto dal comma 5° dell'articolo 27 del decreto legge n. 179/2012, "le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.".

(25)

26 Le prestazioni assoggettabili al regime di favore

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che rientrano nel regime di favore previsto per il work for equity "anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo". Sono di contro escluse da tale ambito "le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato".

Le principali differenze tra i piani di incentivazione del personale e il work for equity delle start-up

Work for equity Piani di incentivazione

Beneficiari

- Amministratori - Consulenti - Professionisti

- Fornitori di opere e servizi

- Amministratori - Dipendenti

- Collaboratori continuativi

Limiti di importo non imponibile Nessuno Nessuno

Titoli

Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi.

**

Sono esclusi gli strumenti aventi ad oggetto diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote.

Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, stock option.

Limite temporale di emissione 4 anni dalla costituzione della Start-up o perdita dei requisiti

4 anni dalla costituzione della Start-up o perdita dei requisiti

Vincoli alla cessione Nessuno

Senza limiti di tempo, nei confronti:

- Start-Up emittente

- Società controllanti la Start-up - Società controllate dalla Start-up - Società "sorelle"

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27 Plusvalenze derivanti dalla

cessione dei titoli Escluse dal regime di favore Escluse dal regime di favore Remunerazioni in denaro Escluse dal regime di favore Escluse dal regime di favore

Paragrafo 3 - Non applicazione della disciplina delle Società di Comodo

La circolare 16/E ha fornito degli importanti chiarimenti riguardo al rapporto tra la disciplina delle start-up innovative e quella delle società che non sono operative.

Secondo l’articolo 26, comma 4, del decreto legge 179/2012 non può essere applicata la disciplina delle società non operative alle start-up innovative. Ne consegue quindi che le società in oggetto non potranno affrontare né il test delle perdite triennali né quello di operatività. Le start-up innovative dovranno indicare la loro situazione senza dover compilare il prospetto. C’è da dire che comunque sono emersi un po’ di dubbi per quanto riguarda il periodo di imposta in cui la qualifica di start-up innovativa veniva meno.

In merito alle società non operative non sembra difficile individuare il periodo dal quale decorre la disciplina e, al contrario, è complicato determinare il triennio di riferimento.

Mettiamo il caso che una società abbia la qualifica di start-up fino al 15 aprile 2017, questa è obbligata ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018.

Nel caso in cui manchino cause di disapplicazione automatica o di esclusione e la società non spera il test deve essere considerata di comodo già a partire dal 2018.

Quando si devono determinare ricavi presunti ed effettivi? Qual è il periodo da considerare? Bisogna pendere in considerazione i valori triennali anche se la disciplina sulle società non operative in passato non era applicabile?

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che dovranno essere presi in considerazione i due periodi di imposta precedenti a quello di osservazione.

(27)

28 Per quanto concerne le società in perdita sistemica, se nel triennio di osservazione sono in perdita, diventano di comodo soltanto nel quarto periodo di imposta.

Nel caso in cui ad esempio la società perde al qualifica di start-up innovativa il 20 aprile 2017, non si dovrà considerare in perdita sistemica già dal 2018.

Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, il triennio d’osservazione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello a cui viene tolta la qualifica di start up innovativa.

Tenendo conto dell’esempio sopracitato quindi la disciplina sulle società in perdita sistemica non sarà applicata per il 2013-20147-2015-2016-2017.

Per applicare la suddetta disciplina di dovrà attendere il primo periodo utile nel 2021, nel caso in cui non ci siano cause di disapplicazione in uno degli anni di osservazione che possono provocare l’esclusione nel 2021.

Paragrafo 4 – Deroga in materia di rimborso credito Iva

L’art. 13 del D.L. n. 175/2014 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), riscrivendo l’art. 38-bis, DPR n.

633/72 introduce significative novità in materia di rimborso del credito IVA.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 32/E del 30 Dicembre 2014, è intervenuta fornendo interessanti chiarimenti sulle nuove regole in vigore a decorrere dal 13/12/2014.

In sintesi queste le nuove regole per il rimborso Iva:

 I rimborsi di importo fino a Euro 15.000 saranno erogati senza prestazione di alcuna garanzia (in precedenza tale importo era pari ad Euro 5.164,57);

 l rimborsi di importo superiore ad Euro 15.000, richiesti da un soggetti “non a rischio”, sono erogati alternativamente:

- previa prestazione di garanzia ovvero

- senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla

(28)

29 stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Come sopra accennato, per i rimborsi di importi superiori ad Euro 15.000, il comma 4 del citato art. 38-bis, prevede l’obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei c.d. soggetti

“a rischio”, ossia sussistendo determinate situazioni:

1. Esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni;

2. Notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:

- 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;

- 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano € 1.500.000;

- 1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000.

3. Presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

4. Richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.

In merito alla limitazione di cui al punto 1 (esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni) l’Agenzia ha specificato che restano escluse dalla presunzione di “soggetto a rischio”

le Start Up di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, pertanto, in caso di Start Up innovativa, ancorché la stessa eserciti attività di impresa da meno di 2 anni, per ottenere il rimborso Iva di importo superiore ad Euro 15.000 senza prestazione della garanzia sarà sufficiente presentare dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto

(29)

30 notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Paragrafo 5 - Cause di decadenza

La circolare 16/E dell’1 giugno 2014 affronta le ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale.

In primo luogo, in base all'articolo 29, commi 3 e 5, del decreto legge 179/2012, e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto attuativo6, il diritto all'agevolazione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, interviene una cessione a titolo oneroso dello stesso investimento; la decadenza dall'intera agevolazione interviene anche se si tratta di cessione parziale. Con riferimento a questa causa di decadenza, la circolare puntualizza che:

nei casi di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in cambio dell'investimento nella start-up innovativa

nei casi di investimento indiretto, l'obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle Sicav o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.

L'articolo 6, comma 3, del decreto attuativo prevede, tuttavia, delle fattispecie in cui la decadenza è esclusa. Sono, infatti, ammessi: il trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito o a causa di morte e i trasferimenti delle partecipazioni per effetto delle operazioni straordinarie previste dagli articoli da 170 a 181 del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni).

A eccezione del trasferimento mortis causa (che non ha natura di atto volontario), per le altre tipologie di trasferimento è comunque necessario continuare a verificare se sia stato

6Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/01/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 66 del 20/03/2014.

(30)

31 rispettato il vincolo biennale del mantenimento delle partecipazioni e il dies a quo decorre dalla data in cui il dante causa ha effettuato l'investimento.

Inoltre, con riguardo alle operazioni straordinarie, la circolare fa presente che l'Agenzia può sindacare, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, l'eventuale elusività delle operazioni realizzate solo per beneficiare delle agevolazioni nei casi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni "aggregative" vi sia "confusione" tra società conferente (che ha beneficiato della deduzione) e start-up conferitaria.

Ulteriori circostanze che causano la decadenza, se si verificano entro due anni dalla data in cui è stato effettuato l'investimento, sono elencate nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto attuativo. Tra queste, vi è l'ipotesi di riduzione del capitale sociale o di distribuzione delle riserve costituite con il sovrapprezzo delle azioni. Tale previsione antielusiva, posta a presidio dell'effettività del capitale sociale, serve a evitare incrementi di capitale fittizi solo per poter fruire delle agevolazioni e, sul punto, precisa che l'Agenzia può sindacare (articolo 37-bis del Dpr 600/1973) l'eventuale elusività dei conferimenti agevolati e la successiva distribuzione ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini dell'agevolazione.

Comporta la decadenza anche il recesso o l'esclusione dalla start-up innovativa dei soggetti Irpef e Ires che hanno effettuato investimenti diretti.

Lo stesso effetto si produce se la start-up innovativa perde uno dei requisiti previsti per ottenere tale qualifica. Tuttavia, non determina decadenza la perdita dei requisiti correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa (cioè il decorso del termine di cinque anni dalla costituzione della start-up o del diverso termine per le start-up già costituite7). In questo caso, la circolare precisa che, anche se sono cessati i requisiti per

7

Data di costituzione dell’impresa Durata massima di applicazione della disciplina Se è costituita dal 20/10/2010 e fino al 18/12/2012 4 anni (fino al 18 dicembre 2016)

(31)

32 essere qualificata start-up innovativa, per evitare conferimenti posti in essere in prossimità della scadenza della qualifica esclusivamente per fruire delle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono rispettare la condizione relativa al mantenimento dell'investimento per due anni.

Sempre con riferimento alle fattispecie che comportano la decadenza, il comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto precisa che, nei casi di investimento indiretto tramite le altre società di capitali, poiché gli investitori di fatto diventano soci della società intermediaria e l'investimento effettuato equivale a un investimento diretto, il suo mantenimento per il periodo minimo di due anni deve essere verificato sia in capo al beneficiario sia alla società intermediaria. Se quest'ultima non rispetta la condizione, deve darne notizia all'investitore entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, affinché questi possa adempiere all'obbligo di restituzione dell'importo indebitamente fruito.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e il beneficiario deve restituire il risparmio di imposta complessivamente fruito fino a tale momento.

In particolare, se il beneficiario è un soggetto Irpef, deve restituire l'ammontare complessivo già detratto nei periodi di imposta precedenti, aumentando tale importo (oltre che degli interessi legali sulla differenza di imposta non versata) dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Il versamento va effettuato entro il termine stabilito per il pagamento del saldo dell'Irpef relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza.

Se è costituita dal 20/10/2009 e fino al 19/10/2010 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) Se è costituita dal 20/10/2008 e fino al 19/10/2009 2 anni (fino al 18 dicembre 2014

(32)

33 Se il beneficiario è un soggetto Ires, deve invece recuperare a tassazione l'importo dedotto mediante una rettifica in aumento della base imponibile, pari all'ammontare totale già dedotto negli esercizi precedenti e calcolare gli interessi legali sulla differenza di imposta non versata per effetto della deduzione, a decorrere dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Il versamento va eseguito entro il termine fissato per il pagamento del saldo Ires.

In ultimo, la circolare specifica che, oltre alla restituzione del risparmio di imposta, la decadenza

comporta pure la perdita del diritto a fruire, per i periodi di imposta successivi a quelli in cui si verifica la decadenza, dell'eventuale eccedenza di detrazione o di deduzione non utilizzata, che i soggetti beneficiari hanno riportato in avanti per incapienza nel periodo di imposta in cui l'agevolazione è maturata.

Rev. 01 del 28/02/2015 Aggiornato con:

- Decreto Legge n. 179/2012 - Decreto Ministeriale 30/01/2014

- Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 11/06/2014 - Circolare Agenzia Entrate n. 32/E del 30/12/2014 - Decreto Legge n. 3 del 24/01/2015

- Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 22/01/2015

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