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COMUNE di CERVETERI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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COMUNE di CERVETERI

(Città metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL

PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

(2)

2 INDICE

1. Principi generali

2. Valore del buono pasto e trattamento fiscale 3. Diritto al buono pasto

4. Disposizioni particolari

5. Modalità di erogazione dei buoni pasto 6. Furto, smarrimento e deterioramento 7. Buoni pasto in telelavoro / smartworking 8. Disposizioni finali

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Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cerveteri, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente rispettivamente agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 e agi artt. 45 e 46 del CCNL 14 settembre 2000.

2. Il Comune di Cerveteri in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l’attribuzione dei ticket restaurant (buoni pasto elettronici).

3. Per servizio sostitutivo si intende quello fruibile, attraverso l’utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità: i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5. Non è previsto alcun rimborso per i pasti usufruiti al di fuori della modalità descritta nel presente regolamento.

Art. 2 - Valore del buono pasto e trattamento fiscale

1. Il valore nominale del buono pasto è di euro 7,00 (sette/00) ed è riportato sulla card elettronica fornita al dipendente.

2. Il valore nominale rappresenta il valore spendibile del dipendente presso gli esercizi convenzionati.

3. Il buono è cumulabile nel limite n. 8 buoni come specificato alla lett. f) dell’art. 4 del Decreto Mise n.

122/2017.

4. I buoni pasto elettronici sono esenti da qualsiasi forma di tassazione come disposto dalla Legge di Stabilità del 2015 che, a differenza dell’importo massimo esentasse stabilito per i ticket cartacei restante a 5,29 euro, per quelli elettronici sale a 7,00 euro.

Art. 3 - Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto all’attribuzione del buono pasto i dirigenti ed i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, nonché il personale comandato presso l’Ente.

2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;

b) Salvo che per il personale avente qualifica dirigenziale, cui il buono spetta sol che sia stata registrata la presenza in servizio in entrata od in uscita, per il personale delle categorie è necessario aver prestato l’attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;

c) L’attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell’interesse dell’Ente che a carattere personale;

d) Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, eccetto il personale avente qualifica dirigenziale, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l’intervallo, quindi timbrare di nuovo l’entrata per effettuare l’orario pomeridiano;

e) Il conteggio dei buoni pasto spettanti viene effettuato dal Servizio Gestione Risorse Umane sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;

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f) La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle 13.30 (orario minimo di uscita dal servizio) alle 15.30 (orario massimo di rientro in servizio), per non oltre due ore, salvo eccezioni debitamente autorizzate.

3. L’erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:

a) Effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri al comma 2;

b) Nei casi di missione che copre l’intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano.

c) Nel caso di frequentazione corso di formazione autorizzato;

4. L’erogazione del buono pasto non spetta invece:

a) Nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata a qualsiasi titolo;

b) Ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti;

c) Per la mancata maturazione delle condizioni previste, come dettate dal presente articolo, dovuta all’eventuale interruzione della giornata lavorativa, per sopravvenuta malattia o infortunio del dipendente (confermati dalla documentazione successivamente prodotta), altri motivi gravi/urgenti ritenuti giustificativi dal Dirigente/Responsabile competente (che, in tal caso, provvede a darne tempestiva comunicazione/giustificazione scritta al Servizio Gestione Risorse Umane).

Art. 4 - Disposizioni particolari

1. Per quanto riguarda il personale operaio, quello appartenente al Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile si applicano le disposizioni che seguono.

2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) È necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;

b) L’attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, anche consecutive.

c) Nel caso di prestazione di attività lavorativa svolta in una parte della giornata (antimeridiana o pomeridiana) con interruzione e ripresa successiva (pomeridiana o serale) valgono le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) e d).

Art. 5 - Modalità di erogazione dei buoni pasto 1. L’Ente provvede:

a) A consegnare a ciascun dipendente una card nominativa con un numero di tessera;

b) A ricaricare mensilmente il numero dei buoni elettronici corrispondenti ai rientri pomeridiani spettanti come da criteri indicati nell’art. 3 del presente Regolamento;

2. Il dipendente provvede:

a) A richiedere i giustificativi necessari alla sistemazione del proprio cartellino presenze al Dirigente/ Responsabile contestualmente alla loro fruizione.

3. È responsabilità del Dirigente/ Responsabile del Servizio provvedere:

a) A far pervenire al Servizio Gestione Risorse Umane le autorizzazioni preventive per straordinari, recupero ore che diano diritto all’attribuzione del buono pasto ai propri dipendenti entro il giorno 2 del mese successivo;

b) A sistemare i cartellini dei propri dipendenti con i giustificativi richiesti entro il giorno 5 del mese successivo.

4. Eventuali mancanze di giustificativi addebitate al dipendente non sanate entro il termine sopra indicato sul cartellino presenze non comporterà l’attribuzione del buono pasto.

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Art. 6 - Furto o smarrimento della card

1. La perdita o il deterioramento della card deve essere immediatamente segnalato al Servizio Gestione Risorse Umane che provvederà a richiedere una nuova tessera di buoni pasto elettronici.

2. In caso di perdita o deterioramento della card verrà richiesto un risarcimento pari a 6,00 euro al dipendente che verrà decurtato dallo stipendio del primo mese utile come corrispettivo per l’emissione di una nuova card.

3. All’interruzione del rapporto di lavoro, terminati i buoni pasto a disposizione, la card va restituita pena il pagamento di euro 6,00.

Art. 7 - Buoni pasto in lavoro agile

1. Per la materia si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina del lavoro agile nel Comune di Cerveteri.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal _____

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