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DIFFERIMENTO ACCONTI INPS CONTRIBUTI IVS E GESTIONE SEPARATA

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Academic year: 2022

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DIFFERIMENTO ACCONTI INPS CONTRIBUTI IVS E GESTIONE SEPARATA

L’art. 1 comma 20 della Legge 178/2020 ha disposto l’esonero parziale del pagamento del contributo previdenziale dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti nella gestione previdenziale dell’INPS prevedendo “20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).”

I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero prima indicato saranno previsti, come indicato dal comma 21 dell’art. 1 Legge 178/2020, da uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ancora oggi in corso di definizione.

Con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021 l’INPS ha reso noto che: “In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;...”.

Al fine di consentire il differimento del primo acconto INPS artigiani e commercianti nonchè professionisti in gestione separata è stato inserito nella Situazione debitoria/creditoria della dichiarazione PF un nuovo flag denominato “Differimento 1° acconto RR”

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Come riportato nella barra in basso se tale nuovo campo viene barrato il programma non compenserà, maggiorerà nè riporterà, in seguito alla chiusura della dichiarazione, in F24 il primo acconto INPS ma lo trasferirà nella nuova colonna appositamente creata della situazione debitoria/creditoria denominata “Deb.

differito”.

In seguito all’evoluzione normativa/operativa che verrà stabilita il programma sarà successivamente aggiornato in relazione alla modalità di versamento di tale acconto ora differito.

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IMPLEMENTAZIONI

- In relazione all’esonero parziale dei contributi IVS e/o gestione separata professionisti di cui detto in precedenza è stata implementata un’apposita utilità al fine di consentire all’operatore di verificare se il contribuente è in possesso o meno dei requisiti per beneficiarne.

Cliccando invio su tale utilità il programma aprirà la seguente maschera nella quale sarà possibile, cliccando sui bottoni “Esoneri contributi IVS” e/o “Esoneri contributi L. 335/95”, ottenere delle griglie contenenti delle informazioni utili ai fini della verifica dei soggetti che potrebbero beneficiare dell’esonero

Cliccando sul bottone “Esoneri contributi IVS” il programma proporrà la seguente maschera

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I dati vengono letti dal quadro RR della dichiarazione PF della procedura Redditi 2021, a parte le colonne

“Imp. prev. 2019” e “Red. compl. 2019” le quali vengono lette dalla procedura dello scorso anno (Redditi 2020 anno d’imposta 2019).

La colonna “RC” da evidenza della presenza della compilazione del quadro RC nella dichiarazione Redditi 2021 anno d’imposta 2020, utile in quanto la bozza di decreto prevede che non possono beneficiare dell’esonero parziale i titolari di reddito di lavoro subordinato e/o di pensione.

Cliccando sul bottone “ Esoneri contributi L 335/95” il programma proporrà la seguente maschera:

Come per la griglia precedente i dati vengono letti dal quadro RR della dichiarazione presente nella procedura Redditi 2021, ad eccezione delle colonne “Imp. prev. 2019” e “Red. compl. 2019” i cui valori vengono riportati desumendoli dalla procedura Redditi 2020.

Le informazioni riportate nelle griglie di cui sopra sono solo quelle desumibili dalla dichiarazione dei redditi;

non essendo esaustive di tutti i requisiti richiesti per beneficiare dell’esonero in questione si consiglia gli operatori di effettuare ulteriori verifiche: per la riduzione del fatturato, ad es., è possibile avvalersi dell’apposita funzionalità presente nella procedura contabilità.

- Inserita nella cartella Utilità una nuova funzionalità utile ai fini della verifica della causa di esclusione 15 dall’applicazione degli ISA.

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Come previsto dalle istruzioni tale causa di esclusione va indicata in caso di “diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA);”

Eseguendo l’utilità in questione, con possibilità di filtrare per mittente telematico, per tipologia di dichiarazione e di ricavi, cliccando sul bottone elabora il programma rilascerà la seguente griglia

Dopo aver indicato la tipologia di dichiarazione, il contribuente e il quadro di impresa e/o di lavoro autonomo compilato, il programma riporterà nelle apposite colonne gli importi dei ricavi, ditinguendo tra quelli dell’esercizio precedente e quelli dell’esercizio attuale, leggendoli dal bottone “Confronto ricavi 2019/2020” presente nel quadro d’impresa e/o di lavoro autonomo relativo, riportando altresì nella colonna “Causa escl.” la causa di esclusione eventualmente già inserita nel dichiarativo.

- Inserita nella cartella Utilità una nuova funzionalità utile ai fini della verifica della causa di esclusione 17 dall’applicazione degli ISA.

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Come previsto dalle istruzioni tale causa di esclusione va indicata in caso di “soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)”

Eseguendo l’utilità in questione, con possibilità di filtrare per mittente telematico, per tipologia di dichiarazione e di attività, cliccando sul bottone elabora il programma rilascerà la seguente griglia

Dopo aver indicato la tipologia di dichiarazione, il contribuente e il quadro di impresa e/o di lavoro autonomo compilato, il programma riporterà nelle apposite colonne il codice attività e la sua inclusione o meno nella Tabella 2 prima indicata, nonchè la causa di esclusione eventualmente già inserita nel dichiarativo nella colonna “Causa escl.”.

- Da questo aggiornamento viene data la possibilità di compilare/modificare il prospetto “Aiuti di Stato”

anche con dichiarazione chiusa ma non inviata telematicamente;

L’operatività rimane la stessa: occorrerà agire dal bottone “Aiuti di Stato” contenuto qall’interno del quadro RS del dichiarativo relativo che rimarrà compilabile/modificabile anche con lo stato di chiusura della dichiarazione.

PF: ALLINEAMENTO PROGRAMMA PUBBLICAZIONE 14 LUGLIO 2021

Allineato il dichiarativo PF alle specifiche tecniche pubblicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate in data 14 luglio 2021.

PF: ALLINEAMENTO MODULI DI CONTROLLO VERSIONE 1.0.4

Allineato il programma alla nuova versione 1.0.4 dei controlli relativi al dichiarativo PF rilasciati in data 19.07.2021.

Nel sito dell’AdE sono stati indicati i seguenti aggiornamenti:

Versione 1.0.4 del 19/07/2021

Aggiornato controllo detrazione figli relativo all'addizionale regionale di Bolzano Versione 1.0.3 del 14/07/2021

Sono stati aggiornati i criteri di liquidazione dell’addizionale regionale per la provincia di Bolzano

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PROROGA SOGGETTI ISA 15 SETTEMBRE 2021

In sede di conversione del DL 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”) è stato aggiunto l’art. 9-ter che prevede

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 2.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo”.

Per effetto di quanto sopra al fine di attivare il posticipo dei versamenti per i soggetti ISA e collegati occorre agire diversamente a seconda che sia stata o meno versata almeno una rata.

A) Per i soggetti Isa e collegati che non hanno effettuato versamenti delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA è stata predisposta, nella “Situazione debitoria/creditoria”, di ogni dichiarativo, la possibilità di impostare il posticipo dei versamenti

Impostando tale posticipo il programma lascerà inalterate le scadenze originarie senza applicare maggiorazione e gli interessi verranno conteggiati a partire dalle rate successive a quella del 15/09/2021.

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In alternativa al flag del “Posticipo per ISA” l’operatore può scegliere di effettuare i versamenti a partire dal 15 settembre 2021 con possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate.

Per effettuare tale scelta l’operatore dovrà inserire il check sul nuovo campo denominato

“Posticipo al 15/09”

Se il contribuente non è titolare di partita Iva ed ha optato per la rateizzazione, le nuove date di versamento, tenuto conto che il numero massimo di rate previsto è “4” sono:

• 15.09.2021

• 30.09.2021

• 31.10.2021

• 30.11.2021

Se il contribuente è titolare di partita Iva ed ha optato per la rateizzazione, le nuove date di versamento, tenuto sempre conto che il numero massimo di rate previsto è “4”, sono:

• 15.09.2021

• 16.09.2021

• 16.10.2021

• 16.11.2021

In presenza dell’inserimento del check sul “Posticipo per ISA”, così come per quello su “Posticipo al 15/09” viene inibita la possibilità di fruire del versamento dopo la scadenza con la relativa maggiorazione dello 0,40%, seguendo quanto previsto dalla normativa.

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B) Per i soggetti che hanno già iniziato il pagamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA

In presenza di dichiarazione chiusa all’interno della situazione debitoria/creditoria sarà abilitato il pulsante denominato “Art. 9-ter del DL 73/21”

Cliccando su tale bottone si aprirà la seguente schermata

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All’interno della schermata il programma, in assenza di interventi da parte dell’operatore, lascia le scadenze del piano originario effettuando il riconteggio degli interessi sulle rate scadenti dopo il 15 settembre 2021.

Cliccando sul bottone riporta in F24 le rate così riconteggiate verranno riportate in F24 alle scadenze originarie.

Se, al contrario, l’operatore inserisce il check su “sposta a settembre” il programma sposterà le rate non pagate scadenti tra il 30 giugno 2021 e il 31 agosto 2021 al 15 settembre 2021, riconteggiando, come nel caso precedente, gli interessi per le rate scadenti dopo il 15 settembre 2021.

Cliccando sul bottone “Riporta in F24” riporterà le rate riconteggiate alle nuove scadenze.

ATTENZIONE

In entrambi i casi indicati sopra, contraddistinti dalle lettere A) e B), le rate scadenti il 15 settembre 2021 verranno riportate in F24 a settembre 2021 primo del mese

CORREZIONI

In alcuni casi il programma non riportava correttamente all’interno del rigo LM35 l’utilizzo del credito previdenziale.

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I ACCONTO INPS 2021 DIFFERITO: RIPORTO IN F24

Con Messaggio 27 luglio 2021, n. 2731, l'INPS ha comunicato quanto segue: “Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in base alla disposizione citata, la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Sono, pertanto, differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n.

917/1986.

Se l’operatore aveva impostato il check su “Differimento I acconto RR”, inserito nella situazione debitoria/creditoria in seguito all’aggiornamento GIS redditi versione 21.01.6c, rilasciato in data 20/07/2021, tale I acconto INPS non è stato a suo tempo trasferito in F24 come indicato nelle note operative della versione in questione “se tale nuovo campo viene barrato il programma non compenserà, maggiorerà nè riporterà, in seguito alla chiusura della dichiarazione, in F24 il primo acconto INPS ma lo trasferirà nella nuova colonna appositamente creata della situazione debitoria/creditoria denominata “Deb.

differito”.

Ora per riportare tale acconto in F24 alle nuove scadenze indicate dall’INPS nel messaggio di cui sopra l’operatore può seguire due strade, differenti a seconda che sia stata o meno pagata una rata delle imposte scaturenti da dichiarazione.

A) Se non è stata ancora pagata nessuna rata delle imposte scaturenti da dichiarativo l’operatore potrà, previa eventuale apertura dello stesso, togliere il check dal campo “Differimento I acconto RR” in modo tale che in seguito alla successiva chiusura della dichiarazione anche il primo acconto INPS possa essere trasferito in F24.

Rimangono aperte le possibilità, laddove il soggetto sia un soggetto ISA o collegato, di effettuare il posticipo ISA e/o la scelta “Posticipo al 15/09” le cui funzionalità sono state indicate nelle note operative dell’aggiornamento GIS redditi versione 21.01.7c rilasciato in data 26/07/2021, cui si rimanda.

B) Per i soggetti che hanno già iniziato il pagamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA In presenza di dichiarazione chiusa all’interno della situazione debitoria/creditoria occorrerà agire dal pulsante denominato “Art. 9-ter del DL 73/21”.

Cliccando sul pulsante “Art. 9-ter del DL 73/21” il programma riporterà all’interno dello stesso anche il primo acconto INPS a suo tempo differito senza necessità di togliere il check dal campo

“Differimento I acconto RR”; effettuando il trasferimento in F24, attraverso l’apposito bottone

“Riporta in F24”, previo eventuale annullamento dello stesso se l’operatore lo avesse in precedenza eseguito, il programma trasferirà in F24 le imposte scaturenti dal dichiarativo comprendendo anche l’acconto INPS 2021 differito.

Anche in tal caso rimane aperta la possibilità di mantenere il piano di rateizzazione originario senza barrare alcun check dopo aver cliccato sul bottone “Art. 9-ter del DL 73/21” oppure indicare il

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check su “Sposta a settembre” seguendo quanto indicato nelle note operative dell’aggiornamento GIS redditi versione 21.01.7c rilasciato in data 26/07/2021, cui si rimanda.

ATTENZIONE

Ricordiamo che, come già indicato nelle note operative GIS redditi versione 21.01.7c rilasciato in data 26/07/2021, in entrambi i casi indicati sopra, contraddistinti dalle lettere A) e B), le rate scadenti il 15 settembre 2021 verranno riportate in F24 a settembre 2021 primo del mese

IMPLEMENTAZIONI

Al fine di agevolare gli operatori e riportare in F24 il primo acconto INPS 2021 in precedenza differito è stata implementatata un’apposita utilità nel menu del dichiarativo Persone Fisiche

Eseguendo tale utilità il programma rilascerà una griglia contenente l’elenco delle dichiarazioni avente il campo “Differimento I acconto RR” barrato, in modo tale che l’operatore possa effettuare il trasferimento in F24 del I acconto INPS in precedenza non trasferito, seguendo quanto indicato nel paragrafo precedente.

CORREZIONI

In alcuni casi il programma non conteggiava correttamente gli interessi INPS dopo aver cliccato sul bottone

“Art. 9-ter del DL 73/21”.

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