Direttore responsabile Giovanni Bort
INFORMATIVA N. 323 – 09 NOVEMBRE 2018
DICHIARAZIONI
IL SECONDO ACCONTO 2018
DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA
Circolari INPS 31.1.2018, n. 18; 12.2.2018, n. 27 e 14.6.2018, n. 82
Istruzioni mod. REDDITI 2018 PF
Informative SEAC 2.2.2018, n. 37 e 15.2.2018, n. 52
Facendo seguito all’Informativa dedicata all’acconto delle imposte, si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento della seconda rata dell’acconto 2018 dei contributi previdenziali, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS, da effettuare entro il prossimo 30.11.2018.
SERVIZI COLLEGATI
Come noto, entro il 30.11.2018 i soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare la seconda rata dell'acconto 2018 dei contributi previdenziali. Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico ovvero con quello previsionale.
ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Applicando il metodo storico, l'acconto contributivo 2018 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2017 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. REDDITI 2018 PF come di seguito riportato.
Soggetto iscritto all’IVS Mod. REDDITI 2018 PF Soggetto tenuto al versamento
Titolare
RF101
Titolare RG36
LM6 – LM9 contribuenti minimi
LM34 – LM37 contribuenti forfetari (*) Socio società di persone
RH14, campo 2 Socio
Socio srl trasparente
Collaboratore impresa familiare Titolare impresa familiare
(*) Con riferimento a tali soggetti preme rammentare che:
- per gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime contributivo agevolato, i contributi “ordinariamente” determinati sono ridotti del 35%.
I contributi (sul reddito minimale / forfetario eccedente il minimale), determinati applicando le aliquote previste per il 2018, vanno quindi ridotti del 35% (la riduzione non è applicabile all’ulteriore 0,09% a carico dei commercianti);
- nei citati righi LM34 / LM37 sono presenti 2 colonne nelle quali evidenziare il reddito / perdite pregresse separatamente, in base alla contribuzione di riferimento. In particolare per i forfetari iscritti alla Gestione IVS va fatto riferimento alla colonna 1.
Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come in passato e specificato dall’INPS nella Circolare 14.6.2018, n. 82, va utilizzata la seguente “formula”:
(RF63 – RF98 – RF100, campo 1) ovvero
(RG31 – RG33 – RG35, campo 1)
L’acconto è determinato sul reddito d’impresa 2017:
eccedente il minimale contributivo 2018 pari a € 15.710;
fino al reddito massimale 2018 pari a € 77.171 (frazionabile a mese) ovvero a € 101.427 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.
A tal fine si rammenta che:
la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 15 di rigo RS37).
In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società;
il ricalcolo del reddito d’impresa per i contribuenti che nel 2017 hanno acquistato beni strumentali nuovi usufruendo del “maxi / iper ammortamento” non va considerato ai fini previdenziali.
come noto, secondo l’INPS, il titolare di una ditta individuale / socio di una società di persone, socio anche di una srl (ancorché non “trasparente”), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl.
(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 + RS37, campo 15
+
Su tale aspetto si è espressa la Corte d’Appello di L’Aquila, secondo la quale la contribuzione è giustificata solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro. Diversamente, ossia in caso di partecipazione nella srl con apporto di solo capitale, secondo i Giudici, l’interpretazione dell’INPS non è condivisibile (Informativa SEAC 23.10.2015, n. 293).
Come di consueto, anche l’acconto dovuto alla Gestione IVS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2018.
ALIQUOTE APPLICABILI
Per il calcolo dell'acconto 2018 vanno applicate le aliquote previste per il 2018 che, come specificato dall’INPS nella Circolare 12.2.2018, n. 27, sono così individuate.
ALIQUOTE 2018 – GESTIONE IVS
Reddito
Titolare, socio e collaboratore di età superiore a21anni
Collaboratore di età non superiore a21anni
Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti
fino a€ 46.630 24% 24,09% 21% 21,09%
da€ 46.631 a € 77.717 ovvero
da€ 46.631 a € 101.427 (*)
25% 25,09% 22% 22,09%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
Esempio 1 La sig.ra Bianchi, commerciante residente a Bologna, ha conseguito un reddito d’impresa 2017 pari a€ 33.520.
La seconda rata dell’acconto IVS 2018 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.
Reddito eccedente il minimale 33.520 – 15.710 € 17.810 Seconda rata IVS dovuta (17.810 x 24,09%) : 2 € 2.145,21 Esempio 2 Il sig. Neri, artigiano, esercente l’attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20
anni, ha conseguito un reddito d’impresa 2017 pari a€ 54.000 così ripartito:
titolare (51%) € 27.540
collaboratore (49%) € 26.460
Il titolare, oltre alla propria rata dell’acconto 2018, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel mod. F24).
Titolare
Reddito eccedente il minimale 27.540 – 15.710 € 11.830 Seconda rata IVS dovuta (11.830 x 24%) : 2 € 1.419,60
Collaboratore
Reddito eccedente il minimale 26.460 – 15.710 € 10.750 Seconda rata IVS dovuta (10.750 x 21%) : 2 € 1.128,75 Esempio 3 Il sig. Rossi, commerciante, nel 2017 ha conseguito una perdita d’impresa di€ 16.000.
Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2018.
ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, applicando il metodo storico, l’acconto 2018 risulta pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2017, desumibile dai seguenti righi del mod.
REDDITI 2018 PF:
RE25, per la generalità dei lavoratori autonomi;
RH17/18, colonna 1, in caso di esercizio dell’attività in forma associata;
LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) per i contribuenti minimi;
LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37) per i contribuenti forfetari.
Come sopra evidenziato, nei citati righi LM34 e LM37 sono presenti 2 specifiche colonne nelle quali evidenziare separatamente il reddito / perdite pregresse a seconda della contribuzione di riferimento. In particolare, per i forfetari iscritti alla Gestione Separata INPS rileva quanto indicato a colonna 2.
ALIQUOTE APPLICABILI
Per la determinazione dell’acconto 2018, al reddito 2017 vanno applicate le aliquote previste per il 2018 di seguito riportate, così come specificato dall’INPS nella Circolare 31.1.2018, n. 18.
(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2018 a€ 101.427.
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota 2018
Pensionato
Iscritto ad altra gestione obbligatoria 24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria
e non pensionato
Titolare di partita IVA 25,72%
Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:
partecipante a collegi e commissioni (cod. 03)
amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04)
venditore porta a porta (cod. 07)
rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09)
associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13)
formazione specialistica (cod. 14)
Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l’INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).
33,72%
Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:
amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E)
sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B)
revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C)
liquidatore di società (cod. 1D)
collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod. 02)
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05)
co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06)
co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11)
rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12)
consulente parlamentare (cod. 17)
co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18)
34,23%
Esempio 4 Il sig. Verdi, consulente informatico a Ferrara, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2017 pari a€ 34.700.
La seconda rata dell’acconto 2018 del contributo alla Gestione Separata INPS risulta pari a€ 3.569,94 ed è così determinata: (34.700 x 25,72%) x 40%.
Come di consueto, anche l’acconto dovuto alla Gestione Separata INPS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2018.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
Sia l’acconto IVS che quello alla Gestione Separata INPS vanno versati in 2 rate di pari importo entro i termini dell’acconto IRPEF.
1° rata 2.7 ovvero 20.8.2018 (+ 0,40%) 2° rata 30.11.2018
Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 indicando, in particolare, nella “Sezione INPS”:
il codice della competente sede INPS;
nel campo “causale contributo” i codici di seguito riportati.
Soggetti Causale Descrizione
IVS Artigiani AP Contributi dovuti sul reddito eccedente
il minimale
Commercianti CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA Iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie o titolari di pensione P10 Contributi dovuti Non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie PXX Contributi dovuti
il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
il periodo di riferimento (per l’acconto 01/2018 - 12/2018).
Nel mod. F24, gli importi dovuti a titolo di acconto 2018 vanno esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come previsto per il saldo in un’unica soluzione).
Esempio 5 Con riferimento all’esempio 1, il mod. F24 va così compilato.
Esempio 6 Con riferimento all’esempio 4, il mod. F24 va così compilato.
Anche per il versamento dei contributi sussiste l’obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2900 PXX 01 2018 12 2018 3.569 94
0 00
3.569 94 + 3.569 94
1300 CP 80065432…. 01 2018 12 2018 2.145 21 0 00
2.145 21 + 2.145 21
Tipologia versamento Contribuente Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a debito”
senza compensazione
Privato
Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate
o bancari
Titolare partita IVA Servizi telematici delle Entrate o bancari
Mod. F24 con saldo “a zero” Privato
Titolare partita IVA Servizi telematici delle Entrate Mod. F24 “a debito”
con compensazione Privato Servizi telematici delle Entrate o bancari
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte
sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute Titolare partita IVA
Servizi telematici delle Entrate
Mod. F24 “a debito”
con compensazione di “altri” crediti (ad esempio, contributi previdenziali)
Servizi telematici delle Entrate o bancari
Quanto dovuto può essere compensato con eventuali crediti tributari / contributivi a disposizione del contribuente tenendo presente che per la compensazione “orizzontale”:
è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;
l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) indipendentemente dall’importo per la generalità delle imposte (credito IVA, IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).
Rimane esclusa da tale obbligo la compensazione di “altri” crediti, quali, ad esempio, i contributi previdenziali, nonché l’utilizzo del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro”
ed il rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730;
vige il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.