• Non ci sono risultati.

IL SECONDO ACCONTO 2018 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL SECONDO ACCONTO 2018 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 323 – 09 NOVEMBRE 2018

DICHIARAZIONI

IL SECONDO ACCONTO 2018

DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA

 Circolari INPS 31.1.2018, n. 18; 12.2.2018, n. 27 e 14.6.2018, n. 82

 Istruzioni mod. REDDITI 2018 PF

 Informative SEAC 2.2.2018, n. 37 e 15.2.2018, n. 52

Facendo seguito all’Informativa dedicata all’acconto delle imposte, si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento della seconda rata dell’acconto 2018 dei contributi previdenziali, da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS, da effettuare entro il prossimo 30.11.2018.

SERVIZI COLLEGATI

(2)

Come noto, entro il 30.11.2018 i soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare la seconda rata dell'acconto 2018 dei contributi previdenziali. Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico ovvero con quello previsionale.

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Applicando il metodo storico, l'acconto contributivo 2018 va determinato considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2017 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. REDDITI 2018 PF come di seguito riportato.

Soggetto iscritto all’IVS Mod. REDDITI 2018 PF Soggetto tenuto al versamento

Titolare

RF101

Titolare RG36

LM6 – LM9 contribuenti minimi

LM34 – LM37 contribuenti forfetari (*) Socio società di persone

RH14, campo 2 Socio

Socio srl trasparente

Collaboratore impresa familiare Titolare impresa familiare

(*) Con riferimento a tali soggetti preme rammentare che:

- per gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per il regime contributivo agevolato, i contributi “ordinariamente” determinati sono ridotti del 35%.

I contributi (sul reddito minimale / forfetario eccedente il minimale), determinati applicando le aliquote previste per il 2018, vanno quindi ridotti del 35% (la riduzione non è applicabile all’ulteriore 0,09% a carico dei commercianti);

- nei citati righi LM34 / LM37 sono presenti 2 colonne nelle quali evidenziare il reddito / perdite pregresse separatamente, in base alla contribuzione di riferimento. In particolare per i forfetari iscritti alla Gestione IVS va fatto riferimento alla colonna 1.

Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come in passato e specificato dall’INPS nella Circolare 14.6.2018, n. 82, va utilizzata la seguente “formula”:

(RF63 – RF98 – RF100, campo 1) ovvero

(RG31 – RG33 – RG35, campo 1)

L’acconto è determinato sul reddito d’impresa 2017:

 eccedente il minimale contributivo 2018 pari a € 15.710;

 fino al reddito massimale 2018 pari a € 77.171 (frazionabile a mese) ovvero a € 101.427 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

A tal fine si rammenta che:

 la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 15 di rigo RS37).

In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società;

 il ricalcolo del reddito d’impresa per i contribuenti che nel 2017 hanno acquistato beni strumentali nuovi usufruendo del “maxi / iper ammortamento” non va considerato ai fini previdenziali.

 come noto, secondo l’INPS, il titolare di una ditta individuale / socio di una società di persone, socio anche di una srl (ancorché non “trasparente”), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl.

(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e campo 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 + RS37, campo 15

+

(3)

Su tale aspetto si è espressa la Corte d’Appello di L’Aquila, secondo la quale la contribuzione è giustificata solo se la partecipazione prevede anche l’apporto di lavoro. Diversamente, ossia in caso di partecipazione nella srl con apporto di solo capitale, secondo i Giudici, l’interpretazione dell’INPS non è condivisibile (Informativa SEAC 23.10.2015, n. 293).

Come di consueto, anche l’acconto dovuto alla Gestione IVS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2018.

ALIQUOTE APPLICABILI

Per il calcolo dell'acconto 2018 vanno applicate le aliquote previste per il 2018 che, come specificato dall’INPS nella Circolare 12.2.2018, n. 27, sono così individuate.

ALIQUOTE 2018 – GESTIONE IVS

Reddito

Titolare, socio e collaboratore di età superiore a21anni

Collaboratore di età non superiore a21anni

Artigiani Commercianti Artigiani Commercianti

fino a€ 46.630 24% 24,09% 21% 21,09%

da€ 46.631 a € 77.717 ovvero

da€ 46.631 a € 101.427 (*)

25% 25,09% 22% 22,09%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Esempio 1 La sig.ra Bianchi, commerciante residente a Bologna, ha conseguito un reddito d’impresa 2017 pari a€ 33.520.

La seconda rata dell’acconto IVS 2018 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.

Reddito eccedente il minimale 33.520 – 15.710 € 17.810 Seconda rata IVS dovuta (17.810 x 24,09%) : 2 € 2.145,21 Esempio 2 Il sig. Neri, artigiano, esercente l’attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20

anni, ha conseguito un reddito d’impresa 2017 pari a€ 54.000 così ripartito:

 titolare (51%) € 27.540

 collaboratore (49%) € 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell’acconto 2018, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel mod. F24).

Titolare

Reddito eccedente il minimale 27.540 – 15.710 € 11.830 Seconda rata IVS dovuta (11.830 x 24%) : 2 € 1.419,60

Collaboratore

Reddito eccedente il minimale 26.460 – 15.710 € 10.750 Seconda rata IVS dovuta (10.750 x 21%) : 2 € 1.128,75 Esempio 3 Il sig. Rossi, commerciante, nel 2017 ha conseguito una perdita d’impresa di€ 16.000.

Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2018.

(4)

ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, applicando il metodo storico, l’acconto 2018 risulta pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2017, desumibile dai seguenti righi del mod.

REDDITI 2018 PF:

 RE25, per la generalità dei lavoratori autonomi;

 RH17/18, colonna 1, in caso di esercizio dell’attività in forma associata;

 LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9) per i contribuenti minimi;

 LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37) per i contribuenti forfetari.

Come sopra evidenziato, nei citati righi LM34 e LM37 sono presenti 2 specifiche colonne nelle quali evidenziare separatamente il reddito / perdite pregresse a seconda della contribuzione di riferimento. In particolare, per i forfetari iscritti alla Gestione Separata INPS rileva quanto indicato a colonna 2.

ALIQUOTE APPLICABILI

Per la determinazione dell’acconto 2018, al reddito 2017 vanno applicate le aliquote previste per il 2018 di seguito riportate, così come specificato dall’INPS nella Circolare 31.1.2018, n. 18.

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2018 a€ 101.427.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota 2018

 Pensionato

 Iscritto ad altra gestione obbligatoria 24%

Non iscritto ad altra gestione obbligatoria

e non pensionato

Titolare di partita IVA 25,72%

Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:

 partecipante a collegi e commissioni (cod. 03)

 amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04)

 venditore porta a porta (cod. 07)

 rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09)

 associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13)

 formazione specialistica (cod. 14)

Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l’INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).

33,72%

Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:

 amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E)

 sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B)

 revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C)

 liquidatore di società (cod. 1D)

 collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod. 02)

 dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05)

 co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06)

 co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11)

 rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12)

 consulente parlamentare (cod. 17)

co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18)

34,23%

(5)

Esempio 4 Il sig. Verdi, consulente informatico a Ferrara, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2017 pari a€ 34.700.

La seconda rata dell’acconto 2018 del contributo alla Gestione Separata INPS risulta pari a€ 3.569,94 ed è così determinata: (34.700 x 25,72%) x 40%.

Come di consueto, anche l’acconto dovuto alla Gestione Separata INPS può essere determinato su base previsionale, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2018.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Sia l’acconto IVS che quello alla Gestione Separata INPS vanno versati in 2 rate di pari importo entro i termini dell’acconto IRPEF.

1° rata 2.7 ovvero 20.8.2018 (+ 0,40%) 2° rata 30.11.2018

Il versamento va effettuato tramite il mod. F24 indicando, in particolare, nella “Sezione INPS”:

 il codice della competente sede INPS;

 nel campo “causale contributo” i codici di seguito riportati.

Soggetti Causale Descrizione

IVS Artigiani AP Contributi dovuti sul reddito eccedente

il minimale

Commercianti CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

GESTIONE SEPARATA Iscritti ad altre forme di previdenza

obbligatorie o titolari di pensione P10 Contributi dovuti Non iscritti ad altre forme di

previdenza obbligatorie PXX Contributi dovuti

 il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);

 il periodo di riferimento (per l’acconto 01/2018 - 12/2018).

Nel mod. F24, gli importi dovuti a titolo di acconto 2018 vanno esposti al centesimo di euro (non all’unità di euro come previsto per il saldo in un’unica soluzione).

Esempio 5 Con riferimento all’esempio 1, il mod. F24 va così compilato.

Esempio 6 Con riferimento all’esempio 4, il mod. F24 va così compilato.

Anche per il versamento dei contributi sussiste l’obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2900 PXX 01 2018 12 2018 3.569 94

0 00

3.569 94 + 3.569 94

1300 CP 80065432…. 01 2018 12 2018 2.145 21 0 00

2.145 21 + 2.145 21

(6)

Tipologia versamento Contribuente Modalità utilizzabile

Mod. F24 “a debito”

senza compensazione

Privato

Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate

o bancari

Titolare partita IVA Servizi telematici delle Entrate o bancari

Mod. F24 con saldo “a zero” Privato

Titolare partita IVA Servizi telematici delle Entrate Mod. F24 “a debito”

con compensazione Privato Servizi telematici delle Entrate o bancari

Mod. F24 “a debito”

con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte

sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute Titolare partita IVA

Servizi telematici delle Entrate

Mod. F24 “a debito”

con compensazione di “altri” crediti (ad esempio, contributi previdenziali)

Servizi telematici delle Entrate o bancari

Quanto dovuto può essere compensato con eventuali crediti tributari / contributivi a disposizione del contribuente tenendo presente che per la compensazione “orizzontale”:

 è fissato a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità;

 l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va obbligatoriamente effettuato tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) indipendentemente dall’importo per la generalità delle imposte (credito IVA, IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Rimane esclusa da tale obbligo la compensazione di “altri” crediti, quali, ad esempio, i contributi previdenziali, nonché l’utilizzo del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro”

ed il rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730;

 vige il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell’utilizzo indebito di crediti da parte del contribuente.

Riferimenti

Documenti correlati

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo 2016 e dell’acconto 2017 dei contributi previdenziali, entro il prossimo

 contribuente trimestrale nel 2019 che è passato mensile nel 2020: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2019; nel caso

Ogni contribuente dovrà tenere conto della propria quota di possesso (100%, 50%, etc) ed eventualmente del periodo dell’anno durante il quale tale condizione si è verificata (1 mese,

Il Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo 2013 e degli acconti 2014 dei contributi previdenziali, da effettuare entro

dicembre/IV trimestre.. Riportare manualmente sui registri IVA il prospetto della liquidazione speciale al 20/12. Dopo aver caricato i movimenti successivi al 21/12 procedere

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo

Ti inoltro (Allegato 7) quanto ricevuto da ANDI Nazionale riguardo alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali nel corso dell’ emergenza sanitaria.