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La proprietà intellettuale

written by Redazione | 24/04/2021

Una panoramica sui diritti nascenti dalle opere dell’ingegno: dalla proprietà industriale alla disciplina della dimensione morale e patrimoniale del diritto d’autore.

Hai scritto un libro? Hai composto un brano musicale? Hai inventato un macchinario? Hai realizzato un software o un’app innovativa? Ebbene, devi sapere che tutte queste attività creative, e tante altre ancora, rappresentano concrete manifestazioni di opere dell’ingegno e colui da cui tali opere promanano è titolare di diritti adeguatamente tutelati. Se sei dunque il creatore di un’opera, la proprietà intellettuale è una nozione che devi conoscere; è fondamentale che tu capisca cos’è, quali diritti esistono in capo all’autore o comunque a chi metta a frutto il proprio ingegno, ma soprattutto può esserti utile conoscere attraverso quali strumenti puoi agire per tutelarti in caso di abuso perpetrato ai danni della tua creazione.

In questo articolo troverai risposta agli interrogativi più comuni, ed al fine di meglio farti comprendere come in concreto operi la tutela delle opere dell’ingegno, in conclusione verrà illustrato un recentissimo ed interessante caso reale.

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Proprietà intellettuale: cos’è?

Fin dagli albori dell’epoca moderna, gli ordinamenti giuridici dei vari Paesi hanno ritenuto fondamentale tutelare l’inventiva e l’ingegnosità dell’uomo. Ogni creazione frutto dell’attività intellettiva viene qualificata come bene immateriale importantissimo, per cui si rende necessaria la giusta rilevanza giuridica- economica-sociale.

È curioso tuttavia pensare che, fino agli anni ’40 del novecento, non vi fosse una disciplina vera e propria della proprietà intellettuale; e lo è ancora di più per un Paese quale il nostro, ove genialità e creatività hanno fatto sì che l’Italia divenisse ciò che è: il Paese più ricco in termini culturali. Basti solo pensare che le straordinarie opere musicali dei nostri più grandi geni (Verdi, Puccini, Bellini, Rossini, giusto per citarne alcuni) non sono altro che il frutto di una trasposizione in musica delle altrui creazioni letterarie.

Sono stati soprattutto i grandi autori francesi a fornire la “materia prima” da cui i nostri musicisti hanno attinto le storie per le proprie composizioni, il tutto senza che mai gli autori venissero in alcun modo remunerati per l’utilizzazione delle loro opere dell’ingegno. Ciò la dice lunga su come il concetto di proprietà intellettuale, che oggi ci appare così tanto importante ed ineludibile, per molti secoli sia stato pressoché ignorato. Quella della tutela della proprietà intellettuale è dunque una

“relativamente recente conquista”, esattamente come in continua evoluzione è la sua nozione.

In termini generali, la proprietà intellettuale può definirsi come l’insieme dei principi che governano le opere dell’ingegno; essa potrebbe essere metaforicamente rappresentata come un ampio “contenitore giuridico” che ricomprende al suo interno almeno tre specifiche categorie: il diritto d’autore, il diritto dei marchi, il diritto dei brevetti.

Marchio, brevetto, diritto d’autore:

caratteristiche e differenze.

Marchi e brevetti attengono a quel ramo della proprietà intellettuale che viene conosciuta come proprietà industriale.

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Il marchio è un segno distintivo che può essere costituito da disegni, parole, simboli e che consente di rendere immediatamente riconoscibile sul mercato un dato prodotto. In altri termini, il marchio si può definire come un segno visivo di riconoscimento.

Alcuni esempi possono rendere meglio il concetto.

Quando vediamo il “cavallino rampante”, immediatamente ricolleghiamo quel simbolo alla casa automobilistica italiana per eccellenza: la Ferrari, un simbolo che immediatamente rimanda ad un’azienda.

Hai aperto una sartoria e decidi di utilizzare le parole “ago e filo” quale tuo segno distintivo, vuoi cioè che il pubblico, leggendo le parole “ago e filo” identifichino immediatamente la tua attività. Affinché il marchio sia veramente tuo, e sia in grado di assolvere alla sua funzione, occorre un altro passaggio formale: la registrazione. Trattasi, in buona sostanza, di una domanda da presentare all’ufficio competente ed il gioco è fatto.

Il brevetto, invece, è l’adempimento formale (un’attestazione ufficiale, una registrazione) che conferisce ad un dato soggetto il diritto pieno ed esclusivo di utilizzare e/o sfruttare economicamente un’invenzione.

Hai inventato un macchinario industriale innovativo, affinché tu possa impedire che altri possano mettere sul mercato un macchinario con caratteristiche tecniche e funzionali identiche al tuo, occorrerà il brevetto, ovvero quell’adempimento formale che dà pieno, ufficiale ed esclusivo riconoscimento alla tua creazione.

L’Italia nel 2005 si è dotata di un apposito Codice della proprietà industriale [1] ove trovano piena e puntuale disciplina determinate tipologie di opere dell’ingegno: invenzioni, invenzioni biotecnologiche (ovvero quelle invenzioni che introducono importanti novità in ambito sanitario, agroalimentare, ambientale), marchi, macchinari, disegni e modelli, modelli di utilità (ovvero modelli che modificano altri prodotti già esistenti al fine di migliorarne uso e funzioni), indicazioni geografiche (ovvero particolari segni distintivi o denominazioni che consentono di ricollegare in modo inequivocabile un dato prodotto agroalimentare ad una specifica zona di produzione), topografie (ovvero una serie di disegni

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tridimensionali e correlati che rappresentano gli strati di cui si compone un prodotto), nuove varietà vegetali.

I diritti di proprietà industriale si acquistano per l’effetto di brevettazione, registrazione o altre modalità contemplate dal suddetto codice; ciò significa che non è sufficiente la sola realizzazione dell’opera, ma occorre anche un passaggio successivo, un adempimento formale ed ufficiale, ed è solo da quel momento che esiste riconoscimento e tutela.

Ma è il diritto d’autore a rappresentare da sempre l’esplicitazione più compiuta della nozione di proprietà intellettuale, soprattutto perché esso nasce per il solo fatto di aver realizzato un’opera dell’ingegno, non occorre fare null’altro, non serve alcun adempimento formale. Esemplificando: se tu scrivi un romanzo, il solo fatto di avere materialmente scritto l’opera fa nascere il diritto d’autore.

Ti chiederai allora: perché gli autori o gli editori si iscrivono alla SIAE se non occorre fare alcunché per essere titolari del diritto d’autore? Ebbene, gli enti posti a rappresentanza degli autori come la nostra SIAE (Società Italiano Autori ed Editori), non hanno la funzione di certificare o far nascere il diritto, ma servono soltanto ad aiutare i titolari del diritto d’autore a far valere la dimensione economica dello stesso. Esemplificando: se dopo aver scritto il tuo romanzo, ed avere quindi già piena e perfetta titolarità del diritto d’autore, decidi di iscriverti alla SIAE, tale Ente farà da intermediario tra te e tutti coloro che potenzialmente potrebbero avere interesse a pubblicare l’opera e/o a farne utilizzazioni varie. Ma soprattutto, la SIAE curerà per tuo conto la riscossione delle somme che maturerai a titolo di diritti patrimoniali.

Chiunque pensi ad un’opera particolarmente pregiata dell’intelletto umano non può che pensare ad un libro, ad un’opera musicale, ad un’opera pittorica, ad un’architettura, ad una creazione teatrale o cinematografica etc.

Nel momento storico che viviamo, in cui la tecnologia la fa da padrona nelle nostre vite e nelle nostre attività lavorative, il diritto d’autore abbraccia pienamente anche le moderne nozioni di software o app, di banche dati, ovvero tutte le creazioni in ambito informatico.

La disciplina del diritto d’autore risale al 1941 [2] ed ancora oggi la normativa di riferimento, adeguatamente riveduta e novellata, è proprio il testo del ’41. Nel paragrafo che segue, ci si soffermerà proprio sulla disciplina di tale diritto.

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Diritto d’autore: in cosa consiste e come si tutela?

Si diceva che il diritto d’autore è la più diretta e piena espressione dell’ampia nozione di proprietà intellettuale; ecco perché ci si sofferma soprattutto sulla disamina di tale diritto.

Hai composto un brano musicale e vorresti sapere quali diritti/tutele la legge riconosce ed appresta per la tua creazione? Ebbene, il fatto stesso che tu sia padre di una qualsiasi opera dell’ingegno, fa nascere in capo alla tua persona diritti morali e patrimoniali.

Quali sono i diritti morali dell’autore?

In via preliminare, è bene precisare che per diritti morali si intende l’insieme di quei diritti strettamente connessi alla persona dell’autore, ed in quanto tali non suscettibili di rinuncia, prescrizione, cedibilità ad altri soggetti. In particolare, occorre capire il perché i diritti morali sono incedibili ad altri; il motivo sta essenzialmente nel fatto che i diritti morali hanno la precipua funzione di tutelare la personalità dell’autore così come la stessa si manifesta nell’opera. Se l’opera è il frutto diretto della creatività umana, dell’intelletto e dell’ingegno dell’uomo, è evidente che essa sia un tutt’uno con colui che ha dato vita all’atto creativo.

Non si può quindi concepire l’opera scissa dal suo autore. Un libro è un “discorso”

che lo scrittore fa con il suo pubblico; da esso promanano la personalità, il pensiero, le idee, il sentire dell’autore, e tutte queste dimensioni meritano tutela.

La tutela è data dai diritti morali d’autore e dalla loro incedibilità. I diritti morali dell’autore sono: il diritto alla paternità dell’opera, alla sua integrità (ovvero il diritto di opporsi a qualsivoglia deformazione o modifica dell’opera) [3] ed il diritto di decidere se e quando pubblicare o ritirare l’opera dal commercio.

Quali sono i diritti patrimoniali o di utilizzazione economica?

I diritti patrimoniali dell’autore, com’è facile comprendere, costituiscono l’insieme di quei vantaggi economici che l’autore può ricavare dall’utilizzazione e/o sfruttamento della propria opera. Tali diritti sono: il diritto di pubblicazione, di

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r i p r o d u z i o n e , d i t r a s c r i z i o n e , d i e s e c u z i o n e , d i p u b b l i c a lettura/rappresentazione/recitazione, di elaborazione, di traduzione, di modificazione e di diffusione dell’opera. [4]

Mentre i diritti morali sono strettamente personali, quelli di utilizzazione economica possono essere trasferiti in capo ad altri soggetti differenti dall’autore, ovviamente con il consenso espresso ed inequivoco dello stesso (è essenziale a pena di nullità la forma scritta) ed in cambio di un corrispettivo economico.

Si diceva che basta la creazione dell’opera per fare nascere il diritto d’autore, ma non basta la morte dell’autore per far venire meno il diritto: difatti il diritto morale della paternità è praticamente eterno, ed i diritti patrimoniali sopravvivono (in capo agli eredi) fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. [5] Esemplificando: il maestro Morricone ci ha lasciati nel 2020 appena conclusosi; eterna sarà la sua paternità sulle meravigliose colonne sonore da lui realizzate e, fino al 2090, ogni volta che qualche orchestra eseguirà le sue indimenticabili composizioni, gli eredi del maestro avranno diritto a percepire un corrispettivo per l’esecuzione pubblica delle opere.

È dunque notevole la tutela riconosciuta alla proprietà intellettuale e non potrebbe non esserlo dato il valore intrinseco di ciò che forma oggetto di tale ampia nozione. Ma diviene interessante capire cosa accade nel caso in cui il diritto d’autore venga in qualche modo leso.

Se il contenuto del tuo libro viene abusivamente diffuso o riprodotto/copiato da soggetti da te non autorizzati a farlo, cosa puoi fare? La legge prevede sanzioni penali (dalla semplice multa fino alla reclusione) a carico di chi lede il tuo diritto [6], ma soprattutto tutela civilistica [7]. In ambito civile, infatti, potrai:

agire in via stragiudiziale (senza cioè dover avviare una causa in Tribunale) rivolgendoti all’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) e chiedendo che si ponga fine alla condotta abusiva

agire in via giudiziale (quindi avviare una causa) chiedendo all’Autorita competente di far cessare l’abuso e di essere risarcito per il danno subito.

Oggi, è più che mai facile che il diritto d’autore possa in vario modo esser leso; la tecnologia ed i social network sono strumenti attraverso cui, consapevolmente o meno, si può arrecare un pregiudizio ai titolari di diritti riconducibili all’ampia

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nozione di proprietà intellettuale. E proprio per farti ben comprendere da quante insidie possa essere minacciata la proprietà intellettuale, nel successivo e conclusivo paragrafo di questo articolo si riporta un recentissimo ed interessante caso.

Tutela del software: piccola società italiana vince su Facebook

Come si diceva, la nozione di proprietà intellettuale ha conosciuto una certa evoluzione negli ultimi tempi. Il diritto d’autore oggi, per l’effetto della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [8], si estende anche alle creazioni informatiche, e chi realizza un software o una nuova app, gode della medesima tutela di chi compone un brano o scrive un romanzo [9]. Qualche giorno fa, il colosso americano di Zuckerberg è stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano a risarcire 3milioni ed 831mila Euro ad una società milanese di sviluppo software con sede a Cassina De’ Pecchi.

La società italiana ha difatti creato un’applicazione che, tramite la geolocalizzazione, consente agli utenti di individuare negozi, locali, ristoranti, di loro interesse e vicini all’utenza stessa.

Facebook, senza batter ciglio, si è illegittimamente appropriato di questa app, spacciandola per sua invenzione. La società milanese, accortasi dell’abuso, non ha esitato un attimo a condurre il “gigante del Web” in un’aula di tribunale, ove già in primo grado, la Sezione Specializzata Imprese, aveva riconosciuto le ragioni della ricorrente, quantificando il danno subito dalla stessa in 350mila Euro, con condanna di Facebook a 90mila Euro di spese legali e rimborso per le consulenze tecniche.

In secondo grado, viene riformata parzialmente, ed in melius per la società di Cassina De’ Pecchi, la Sentenza del tribunale di Milano e la Corte d’Appello Civile ha ritenuto di doversi attenere totalmente alla consulenza tecnica d’ufficio del tribunale, che aveva quantificato in misura pari ad Euro 3.831.000 il pregiudizio economico complessivo subito da “Business Competence” a causa dell’illecita condotta tenuta da Facebook.

Da quanto su esposto, puoi agevolmente capire che, ogniqualvolta il tuo ingegno ti

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porti a realizzare un’opera suscettibile di essere ricondotta nell’ampio ambito dei beni immateriali tutelati dai principi che insieme costituiscono la nozione di proprietà intellettuale, l’ordinamento mette a tua disposizione adeguati strumenti per riconoscerti diritti e darti piena tutela.

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