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Quali sono i termini per azione di nullità e annullamento del matrimonio?

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Quali sono i termini per azione di nullità e annullamento del matrimonio?

Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale

SOMMARIO:

Introduzione

L'annullamento del matrimonio nell'Ordinamento giuridico italiano 1.

Le cause di nullità del matrimonio 2.

Le cause di annullamento del matrimonio 3.

Introduzione

Il matrimonio può essere annullato sia davanti al giudice civile sia davanti al giudice ecclesiastico.

In entrambi i casi, si deve agire nei modi consentiti, perché il termine per annullare il matrimonio è molto breve.

Scriveremo di seguito sull’argomento.

1. L'annullamento del matrimonio nell'Ordinamento giuridico italiano

Nell’ordinamento giuridico italiano, gli effetti dell’annullamento del matrimonio non sono automatici, si deve procedere a un riconoscimento di efficacia, attraverso un giudizio che arriva a una sentenza, tecnicamente denominata “delibazione”.

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Le condizioni per ottenere dal giudice la sentenza in questione sono diverse rispetto a quelle che sono utili alla pronuncia per analogia dal Tribunale ecclesiastico.

A causa di questi motivi ci si chiede spesso se il matrimonio possa essere annullato quando i coniugi hanno convissuto.

La risposta è che non è possibile se la convivenza è avvenuta “come marito e moglie” ed è durata per più di tre anni.

Una simile conclusione è dettata dal fatto che i Tribunali Ecclesiastici ragionano in modo diverso rispetto ai giudici italiani.

Se dovessero constatare dei fenomeni e delle cause che impediscano la formazione della volontà dei coniugi potrebbero dichiarare nullo il matrimonio religioso senza limiti di tempo.

Nel rispetto di uno dei principi ispiratori del Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, i giudici italiani compiono una valutazione laica, che si fonda su inderogabili motivi di ordine pubblico, anche davanti ai pronunciamenti delle massime autorità ecclesiastiche.

La Suprema Corte di Cassazione ha sempre respinto le richieste di delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio davanti al protrarsi della convivenza e anche la più recente pronuncia sull’argomento (Cass. ord. n. 19271 /2021) conferma che il matrimonio non si può annullare se la coppia, dopo le nozze, ha convissuto per almeno tre anni.

Quando si verificano casi simili le sentenze ecclesiastiche non possono avere valore nell’ordinamento italiano e la loro efficacia resta in ambito religioso.

2. Le cause di nullità del matrimonio

Il matrimonio può essere dichiarato nullo, su richiesta di chiunque ne abbia diritto, per:

violenza fisica

mancanza assoluta del consenso (come nel caso di matrimonio contratto per gioco all’estero) mancanza di diversità di sesso tra gli sposi

coniuge sposato

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Nel caso di annullabilità del matrimonio, il termine per l’azione in tribunale è fissato in dieci anni, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere in qualsiasi momento.

In entrambi i casi, sia la nullità sia l’annullabilità non possono essere proposte se c’è stata convivenza tra gli sposi per un anno dopo la cessazione o dalla scoperta della causa invalidante.

Le cause di annullamento del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico sono diverse.

Perché la pronuncia abbia effetti anche civili e non si risolva esclusivamente in una nullità che agisce per la chiesa cattolica, la pronuncia del Tribunale Ecclesiastico deve essere “delibata” , vale a dire convalidata, dal Tribunale dello Stato italiano.

Una simile delibazione è possibile se, prima del giudizio, la coppia ha abitato insieme per almeno tre anni, che è il termine per la delibazione.

La convivenza triennale in qualità di coniugi determina una situazione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la convivenza si deve intendere in conformità alla Costituzione, alle Carte Europee dei diritti e al Codice civile, come elemento essenziale del matrimonio e rapporto, che si manifesta in relazione a una vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo e che si possa riconoscere all’esterno.

Le modalità di annullamento del matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico sono le seguenti:

impotenza sessuale

matrimonio non consumato vale a dire senza rapporti sessuali completi assenza del desiderio di prole da uno od entrambi i coniugi

infedeltà e tradimento da parte di uno dei coniugi

matrimonio celebrato senza il consenso di uno dei coniugi violenza fisica o intimidazioni da parte di uno dei coniugi

mammismo, altra condizione coniata da parte della Sacra Rota secondo la quale viene dimostrato che uno dei coniugi non riesce a “staccarsi” dalla famiglia di origine creando difficoltà psicologiche e di quotidianità alla sua famiglia.

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3. Le cause di annullamento del matrimonio

Le categorie di vizi del matrimonio sono due, i meno gravi implicano l’annullabilità, che viene dichiarata esclusivamente a richiesta del coniuge, mentre i più gravi implicano la nullità che può essere richiesta da chiunque.

La differenza condiziona anche il termine per annullare il matrimonio, prevedendo un termine esclusivamente in caso di annullabilità.

Il matrimonio può essere annullato, su richiesta del coniuge, per:

violenza morale

timore di eccezionale gravità derivato da cause esterne;

errore sull’identità dell’altro coniuge

errore sulle qualità personali dell’altro coniuge simulazione

interdizione per infermità di mente.

Il coniuge può chiedere l’annullamento del matrimonio quando ha subito una violenza morale in grado di condizionare il suo consenso.

La violenza deve essere grave, da incidere in modo determinante sulla volontà dello sposo e deve essere idonea a fare temere un male ingiusto e notevole, tenendo conto della sensibilità soggettiva del coniuge.

Non deve essere per forza una violenza fisica, potrebbe anche essere verbale o psicologica oppure esercitata con intimidazioni.

Il timore deve essere di eccezionale gravità e consistere in un grave sentimento di paura capace di condizionare le modalità di manifestazione del consenso, che deve essere valutato in base alle condizioni o a un fatto naturale.

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Ad esempio un soggetto che si sposa per cercare di sottrarsi a una violenza o a una persecuzione di carattere politico, sociale o familiare.

L’errore sull’identità della persona si ha quando una persona contrae matrimonio sotto falso nome o spacciandosi per un’altra.

L’errore sulle qualità personali può essere relativo allo stato di salute, ad esempio, la presenza di una malattia psichica o fisica che non deve sopraggiungere ma ci deve essere prima del matrimonio, una deviazione sessuale, un diverso orientamento sessuale, una sentenza penale di condanna per un delitto grave, come sfruttamento della prostituzione, delitto doloso sanzionato con reclusione non inferiore a cinque anni, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, stato di gravidanza.

Ognuno dei coniugi può impugnare il matrimonio se prima della sua celebrazione gli sposi hanno concluso un accordo per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali.

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