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La Cassazione spinge il redditometro: auto di grossa cilindrata ed altri elementi di capacità contributiva

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La Cassazione spinge il redditometro: auto di grossa cilindrata ed altri elementi di capacità contributiva

di Francesco Buetto

Pubblicato il 12 giugno 2008

Il possesso di un autoveicolo di grossa cilindrata e l’ausilio di una collaboratrice domestica sulla base della dichiarazione resa dal contribuente circa l’orario di servizio prestato, legittima l’Amministrazione finanziaria ad emettere un avviso di accertamento sintetico, utilizzando il c.d.

redditometro, ravvisando in questi elementi di fatto indici di maggiore capacità contributiva.

E’ questo in estrema sintesi il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9654 del 27 marzo 2008 (dep. l’11 aprile 2008).

La sentenza

Per la Cassazione, nel pronunciamento sopra indicato, “le censure alla sentenza impugnata, che si sarebbe limitata al rilievo dei vizi della sentenza di secondo grado, si palesano manifestamente infondate in quanto la CTC ha esaminato gli elementi che secondo il redditometro sono indicativi del maggior reddito limitando la sua indagine ai due che fondano l’accertamento: possesso di un auto e utilizzo di un certo numero di ore di una collaboratrice domestica. Ha ricalcolato secondo i criteri del DM 21.7.1983 il reddito conseguente che è risultato pari a quello accertato dall’Ufficio. L’omesso esame degli altri elementi presuntivi, carica di amministratore di una società alberghiera e l’acquisto di azioni, è spiegabile dal fatto che i primi due erano sufficienti a fondare l’accertamento. Il rilievo centrale nella motivazione dell’indagine sul numero di ore prestate da un domestica consegue al fatto che l’altro elemento presuntivo non era contestato. La sentenza non ha poi violato i principi sull’onere della prova perché ha fondato l’accertamento su elementi presuntivi accertati: l’uno non contestato, l’altro fondato su dichiarazione confessoria del

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fatto sono inammissibili attesa la natura straordinaria del ricorso ex artt. 111 Cost. A questo rilievo consegue l’infondatezza dell’ultimo motivo che presuppone accertato l’errore del contribuente nella dichiarazione, che la sentenza esclude”.

Riflessioni a margine della sentenza

Il quadro normativo di riferimento dell’art. 38 del D.P.R. n. 600773 prende le mosse dall’art. 2 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, che tra i principi direttivi dell’IRPEF, prevede al n. 13 la “determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte dei contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva“.

persone fisiche,

L’art. 38, comma quarto, del predetto D.P.R. n. 600773, nella sua originaria formulazione riproduceva, nella sostanza, l’art. 137 del previgente T.U. delle II.DD. con l’unica variante dell’assenza del riferimento al tenore di vita del contribuente.

L’accertamento sintetico, disciplinato dall’art. 38, comma quarto, riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando si sia in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

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In attuazione della disposizione di cui al quarto comma, dell’art. 38, del D.P.R. n. 600/73 è stato emanato:

· il D.M. 29 aprile 1999 per i bienni 1994-1995 e 1996-1997;

· il D.M. 10 settembre 1992, successivamente modificato dal D.M. 19 novembre 1992, e sostituito dal D.M. 21 settembre 1999 per il biennio 1998 – 1999;

· il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2005, per l’aggiornamento del biennio 2000 – 2001;

· il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005, per l’aggiornamento del biennio 2002-2003;

· il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005, per l’aggiornamento del biennio 2004-2005;

· il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, per l’aggiornamento del biennio 2006-2007.

Resta fermo, ovviamente, l’obbligo di utilizzare, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, anche gli elementi e le circostanze di fatto diversi da quelli espressamente considerati; come resta inalterata, in capo al contribuente, la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ovvero da smobilizzi patrimoniali).

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necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili, secondo gli ordinari canoni probatori “e“ considerata l’inevitabile imprecisione dello strumento presuntivo attualmente in vigore……… si sottolinea l’esigenza di un suo attento e ponderato utilizzo da parte degli uffici, soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti-indice che costituiscono soddisfacimento di bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l’abitazione e spese per mutui immobiliari) “.

Lo stesso documento di prassi del 1999 segnala, altresì, “come lo strumento dell’accertamento sintetico assuma una particolare utilità per la determinazione dei redditi nei confronti dei soggetti coinvolti in fenomeni di criminalità organizzata e dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale (sequestro, confisca), sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto comunque acquisiti “.

In ordine alla cd. prova contraria, la citata circolare n. 101/1999 evidenzia, “in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalità degli ascendenti. Tale prova potrà essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l’invito di comparizione previsto, ai fini dell’accertamento con adesione, dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 218 del 1997.

Si ricorda che il più volte citato documento dell’Amministrazione finanziaria – C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999 “sottolinea, inoltre, la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare. Particolare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal co. 5 del citato art. 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10.9.1992 “.

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In virtù di tale contesto giuridico-interpretativo appare evidente che, comunque, le fonti di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi possono essere le più svariate dal quadro RB della dichiarazione, circa la composizione del nucleo familiare, alle liste selettive AU (autovetture) e T (incrementi patrimoniali), alle notizie raccolte dall’anagrafe tributaria ovvero da segnalazioni di enti (in particolare i Comuni).

Lo strumento dell’accertamento sintetico – applicando i coefficienti di reddito che ne stanno alla base, sul possesso di beni-indici, a cui vengono ricollegati redditi presunti – spesso è convincente già di per sé per verificare il tenore di vita del contribuente.

Quante volte abbiamo visto sfrecciare delle Ferrari e ci siamo chiesti come era possibile che quel Tizio potesse permettersi tale autovettura

Come evidenziato dalla più autorevole dottrina (1), “….un maggior reddito viene perciò presunto in base alla spesa per consumi o investimenti attinenti alla sfera privata della persona fisica, a prescindere da una individuazione delle fonti di produzione del reddito stesso, quali potrebbero essere l’impresa, il lavoro, il capitale, etc.; la norma utilizza cioè un procedimento logico a ritroso, presumendo – salvo prova contraria – che le spese siano state finanziate prima di tutto con il reddito del periodo d’imposta “.

Oggi, la circolare n. 49/2007, nel riprendere sostanzialmente le precedenti istruzioni operative, invita gli Uffici ad esaminare esaminare “la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:

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· redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

· somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: – utilizzo di finanziamenti; – utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; – utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); – utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale”.

In pratica, occorre che l’ufficio guardi alla cd. famiglia fiscale.

Francesco Buetto

12 Giugno 2008

NOTE

(1) R.Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, III edizione, Milano, 2001, pag.591

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il commercialista telematico ha predisposto un semplice software, in excel, per il calcolo del redditometro:

– “Redditometro”: quale reddito il Fisco può presumere per ciascun contribuente…

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