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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO - SEZIONE 45

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(1)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO - SEZIONE 45

riunita con l'intervento dei Signori:

Dott. VITIELLO MAURO - Presidente Dott. FUCCI SERGIO - Relatore Dott. GRIGILLO GIOVANNI - Giudice

ha emesso la seguente SENTENZA

- sull'appello n. 808/14 depositato il 14/02/2014

- avverso la sentenza n. 156/4/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di COMO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dai ricorrenti:

(omissis)

(omissis) (omissis) difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis) difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2008

(2)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-RED.CAP. 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.COM 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2004

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2004 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2004 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2004 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2005 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2005 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2005 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2006 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2006 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2006 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.REG. 2007 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ADD.COM. 2007 PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (omissis) IRPEF-ALTRO 2007

(3)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 156 del 03/07/13, depositata il giorno 20/11/13, la Commissione Tributaria Provinciale di Como sez. n. 4, dopo averli riuniti, respingeva i ricorsi avanzati dal sig. (omissis) avverso gli avvisi di accertamenti e di contestazione di cui in epigrafe, meglio in atti descritti, notificati dall'Agenzia delle Entrate di Como per Irpef e altro anni 2004, 2005, 2006 e 2007 in relazione alla detenzione in Svizzera di disponibilità finanziarie costituite attraverso la complessa operazione ivi indicata, dava atto che in via di autotutela erano stati annullati gli atti (di accertamento e contestazione) relativi all'anno 2008 (specificando che, quindi, questa annualità

"non è più oggetto del presente contenzioso") e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite.

Il sig. (omissis), con atto consegnato a controparte il giorno 14/02/14, depositato il giorno 18/11/13, proponeva appello (RGA n. 808/14) avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per le ragioni ivi indicate, e, quindi, chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione degli effetti degli avvisi di accertamento; in via preliminare, la dichiarazione di illegittimità, nullità e inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine, delle verifiche, del PVC di accertamento e degli atti impugnati; nel merito, la dichiarazione, infine, di infondatezza e comunque di nullità degli atti stessi (salvo per l'anno 2008 per il quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere); con vittoria di spese.

L'Agenzia delle Entrate di Como si è costituita in questa procedimento con atto depositato il giorno 14/04/14 affermando che deve "ritenersi implicitamente cessata la materia del contendere" in relazione all'anno di imposta 2008 e chiedendo per il resto il rigetto dell’impugnazione avversaria e la conferma della sentenza appellata per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese.

La controversia, dopo la discussione orale, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte appellante deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha respinto i suoi ricorsi avverso gli atti impugnati di cui in narrativa relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 ed ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda gli atti relativi al periodo di imposta 2008.

Deduce, al riguardo, la parte appellante che (1) manca completamente la prova dei fatti addebitati

"per mancanza del verbale delle attività di accertamento"; che, in sostanza, deve essere rilevata

"l'assoluta inidoneità probatoria degli allegati al PVC" redatto il 24/02/11 dalla Guardia di Finanza di Olgiate Comasco, in quanto manca "un verbale delle operazioni che attesti la provenienza degli allegati stessi, tanto da non potersi neppure affermare che provengano dalla memoria del computer dell'avv. (omissis)"; che erroneamente la CTP ha respinto tale eccezione, dato che ex art. 70 Dpr n. 600/73, nella materia dell'accertamento delle imposte, si applicano le norme del codice penale e di procedura penale, per quanto non è diversamente disposto dal citato Dpr; che, stante la rilevata inutilizzabilità, ex art. 191 cpp, degli allegati al richiamato PVC e la mancanza di

"autonome attività di accertamento", "nulla autorizza a ritenere come veri" i fatti di cui si discute;

che (2) manca completamente la prova dei fatti addebitati "per inconcludenza degli allegati al PVC"; che, in sostanza, manca la prova del deposito (da parte del (omissis)) di denaro in Svizzera, che rappresenta il fatto oggetto degli avvisi impugnati; che "il (omissis) nel corso della verifica ha negato di avere avuto rapporti con l'avv. (omissis), dichiarando di non sapere come il suo nome "sia finito nei documenti mostratimi"; che la CTP "ha supinamente abbracciato la tesi dell'Agenzia "e cioè che la documentazione allegata al PVC costituisca la valida prova materiale"

dei fatti contestati al contribuente; che, infatti, tra l'altro, contrariamente a quanto affermato dal

(4)

primo giudice, "non esiste una copia di mandato all'avv. (omissis), ma solo una bozza di mandato, né sottoscritta, né in altro modo validata", peraltro, "datata 2000" (vedi all'8 PVC); che sarebbe, comunque, irrilevante che attraverso le dedotte e contestate operazioni fittizie intercorse tra la Srl (omissis) e la soc. (omissis), siano, in ipotesi, state create disponibilità in Portogallo, perché in questa sede rilevano solo "disponibilità finanziarie sottratte al fisco italiano, in forma di deposito o investimento in paesi della "black list", nell'ipotesi di cui alla fattispecie "in Svizzera"; che (3) nel caso di specie sono stati illegittimamente utilizzati dei "documenti anonimi", perché in mancanza di un verbale relativo all'estrazione (da parte di militari diversi da quelli che poi hanno proceduto alla redazione del citato PVC) dei files dalla memoria del computer dell'avv. (omissis) "non è possibile attribuire ad alcuno la paternità degli allegati al PVC"; che "è opportuno ricordare che la stessa G.

di F. ha riconosciuto l'esistenza del problema dando atto della mancanza sui documenti delle sottoscrizioni dei soggetti apparentemente autori e di alcune date di redazione" (pag. 8 del PVC);

che, ancora, (4) nel caso di specie sono stati utilizzati come fonte di prova "documenti alterati"

perché non vi è prova che siano state "rispettate le regole e le cautele prescritte per il

"trattamento" della memoria di un computer"; che, comunque, la G.d.F. "ha proceduto all'indagine sui dati informatici contenuti nell'hard disk del computer sequestrati all'avv. (omissis) senza essere a ciò autorizzata" dal P.M., con conseguente "illegittimità dell'indagine"; che, inoltre, (5) risulta essere stato utilizzato "un metodo inquisitorio illegittimo" in quanto al contribuente "non è stato consentito di accedere, direttamente o tramite consulente tecnico, alla memoria del computer dell'avv. (omissis) per verificare se gli esiti informativi contenuti corrispondano con quelli estratti dalla G.d.F" o vi siano anche elementi "tali da influenzare la rappresentazione dei fatti utili per il giudizio"; che (6) nel caso di specie non è applicabile la "presunzione di reddito" di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2009 in mancanza della prova della provenienza dall'Italia delle attività economiche che, in tesi, sarebbero state depositate in Svizzera; che, ancora, (7) non vi prova della dedotta natura"di investimento" o "di attività finanziaria" delle somme in questione in quanto la documentazione di cui si discute non appare concludente sul punto e, quindi, non è applicabile l'art. 12 del D.L. n. 78/2009; che, inoltre, (8) la sentenza impugnata è affetta da "contraddittorietà e carenza di motivazione" laddove ha ritenuto accertati i fatti di cui si discute, con particolare riferimento alla presunta inoperatività della soc. portoghese (omissis); che, ancora, (9) in mancanza di documenti affidabili e di specifiche indagini vi è stato un "malgoverno delle presunzioni", con particolare riferimento anche alla reale titolarità da parte del (omissis) della società (omissis); che, infine, (10) è stata illegittimamente operata una "applicazione retroattiva"

del disposto dell'art. 12 del D.L. 78/2009 che, contrariamente a quanto affermato dalla CTP, non è una norma solo "procedimentale", ma ha un contenuto anche sostanziale perché "attraverso la presunzione di imponibilità delle attività finanziarie detenute all'estero", introduce "una nuova fattispecie sostanziale"; che (11) deve essere dichiarata la "cessazione della materia del contendere" in relazione agli atti relativi al 2008, annullati in autotutela; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolte le conclusioni riportate in narrativa, con vittoria di spese.

Osserva questa CTR che la sentenza impugnata non resiste ai motivi di impugnazione avanzati dalla parte appellante e, quindi, deve essere riformata in base alle seguenti assorbenti considerazioni.

Osserva, in particolare, la CTR che, come già indicato in narrativa, gli atti relativi al 2008 sono stati annullati dall'Ufficio in autotutela e, quindi, questo periodo di imposta non è più oggetto del presente contenzioso; che i motivi sopra riportati sub n. 1 e 2 non contengono deduzioni nuove, come erroneamente eccepito dall'Agenzia, dato che anche nei ricorsi in primo grado il contribuente aveva contestato l'inutilizzabilità del materiale informatico "che si assume presente nel computer dell'avv. (omissis)" (vedi, ad esempio, pag. 5 del ricorso relativo all'anno 2006), affermando nel contempo che "non si sa né in che modo né con quali strumenti" la G.d.F. abbia proceduto all'estrazione dal citato computer e alla stampa dei documenti di cui si discute la cui autenticità non sarebbe stata acclarata (vedi, ad esempio, pag. 7 e 15 del ricorso relativo all'anno 2006); che, ancora sul punto, il contribuente in primo grado aveva, in linea generale e complessiva, dedotto il mancato assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere probatorio posto a

(5)

sua carico e il "malgoverno delle presunzioni" (vedi, ad esempio, pagg. 22 e 23 del ricorso relativo all'anno 2006); che con questi motivi (e con gli altri sopra riportati) la parte appellante ha, in sostanza, contestato l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e ha dedotto che, comunque, l'Ufficio non ha provato quanto riportato negli avvisi di accertamento in relazione all'esistenza di un deposito in Svizzera di attività economiche riferibili al sig. (omissis), fermo restando che l'art. 12 del D.L. 78/99 non potrebbe, secondo queste deduzioni difensive, essere applicato ai fatti di causa che sono precedenti all'entrata in vigore di questa nuova norma impositiva; che le doglianze avanzate dal contribuente appaiono nel loro complesso fondate, con conseguente annullamento degli atti impugnati relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (l'anno 2008 non è più oggetto del presente contenzioso come già affermato dalla CTP); che, in particolare, anche a prescindere dalla controversa applicabilità in questa sede del disposto di cui all'art. 191 c.p.p., non può essere priva di rilevanza la mancanza nella fattispecie di un processo verbale delle operazioni - eseguite a Milano - che hanno portato alla dedotta, ma non provata, estrazione dal computer sequestrato all'avv. (omissis) dei "files" contenenti la documentazione poi trasmessa in copia ai militi della GdF di Olgiate Comasco che, proprio in base a questa documentazione, hanno redatto il PVC del 24/02/11 che è stato posto alla base degli atti di accertamento e contestazione di cui si discute; che, invero, la mancanza di questo processo verbale, quantomeno, non consente di ritenere genuini e attendibili i documenti di cui si discute, con la conseguenza che manca la prova - anche indiziaria - dei fatti addebitati e degli illeciti tributari competenti al sig. (omissis); che, solo per completezza sul punto, deve essere rilevato che, non solo le norme del codice di procedura penale richiamate dal contribuente, ma anche l'art.

52 del Dpr 633/73, richiamato dal primo comma dell'art. 33 n. 600/73 "per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche", dispone che deve essere redatto un processo verbale delle operazioni compiute, con una norma che deve intendersi di portata generale, altrimenti mancherebbe la prova della provenienza dei documenti eventualmente acquisiti; che, anche volendo superare questa assorbente considerazione, deve essere sottolineato che la stessa GdF di Olgiate Comasco - a pag. 8 del citato PVC - ha affermato che la documentazione esaminata, pur ritenuta attendibile, non presenta "alcuni elementi, quali ad esempio le sottoscrizioni dei soggetti autori dei vari documenti e dei vari contratti, nonché alcune date di redazione"; che, infatti, questo passaggio del citato PVC contiene una affermazione che non può non ripercuotersi sull'esito delle conclusioni assunte dalla GdF e poi riprese dall'Ufficio, perché, in mancanza di ulteriori indagini e accertamenti, non è corretto ritenere provati dei fatti in base ad una documentazione carente di ogni e qualsiasi sottoscrizione per quanto concerne i passaggi fondamentali delle vicende ricostruite come illeciti tributari; che, in particolare, non può essere condiviso il giudizio espresso dalla CTP laddove afferma che"attraverso l'interposizione delle società (omissis) e (omissis), amministrate fiduciariamente dall'avv. (omissis) e delle quali il reale beneficiario è proprio (omissis)" si sono create delle disponibilità finanziarie finite, attraverso ulteriori passaggi, in Svizzera; che, infatti, il presunto mandato - datato 27/11/00 (doc. n. 8 - allegato al citato PVC) - con il quale il sig. (omissis) (unitamente ad altri due soggetti non oggetto di accertamento) avrebbe conferito all'avv. (omissis) l'amministrazione della società (omissis) è privo di qualsiasi sottoscrizione e, quindi, viene a mancare la prova che la soc. (omissis) sia anche solo di fatto di proprietà del sig. (omissis); che, in sostanza, viene a mancare la prova del primo anello della catena in base alla quale è stata poi affermata dalla GdF e poi dall'Ufficio l'esistenza in Svizzera di fondi di pertinenza del predetto contribuente; che, comunque, dell'esistenza di questi fondi in Svizzera manca anche per un altro aspetto la prova, in quanto non sono stati acquisiti e prodotti i documenti relativi ai bonifici bancari che, secondo un prospetto rimasto anonimo (doc. 16/A allegato al citato PVC), sarebbero stati effettuati da un conto (intestato alla (omissis) SA - Chiasso) in favore del sig. (omissis); che, ancora, non deve essere sottovalutato che, mentre la GdF attribuisce la proprietà della soc. (omissis) ai tre soggetti che, in tesi, avrebbero conferito il mandato all'avv. (omissis), l'Ufficio ritiene che il reale beneficiario della predetta società portoghese sia solo il sig. (omissis); che, inoltre, sembra pacifico agli atti che gli altri due soggetti che, unitamente al sig. (omissis) avrebbero conferito il predetto mandato all'avv. (omissis), non sono stati destinatari di un avviso di accertamento per quanto di loro competenza; che, ancora, sempre per completezza, nei citati documenti prodotti sub. allegato n. 16/A al PVC del 24/02/11, non vi è alcun riferimento a bonifici che sarebbero stati effettuati in favore del sig. (omissis) dal

(6)

predetto conto (intestato alla (omissis) SA - Chiasso) negli anni 2004 e 2005; che, infine, non può essere condivisa in punto di diritto l'affermazione della CTP laddove, condividendo la tesi dell'Agenzia, ha sostenuto che l'art. 12 del D.L. n. 78/2009 è una norma di carattere solo processuale; che, infatti, questa norma, laddove introduce la tassabilità anche delle attività finanziarie detenute in Svizzera, in quanto, in via presuntiva, costituite mediante "redditi sottratti a tassazione", ha natura di norma sostanziale e, quindi, irretroattiva; che, infatti, prima di questa norma non era tassabili come "redditi" sottratti a tassazione in Italia, sia pure in via presuntiva e salvo prova contraria, le somme detenute - per quel che interessa in questa sede - in Svizzera (vedi, sul punto, anche Cass. Trib. sent. n. 10028/09, laddove afferma l'irretroattività ex art. 3 legge n. 212/200 di parametri che comportava un aggravio di tassazione a carico del contribuente); che, quindi, l'appello del contribuente deve essere accolto.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle deduzioni della parte appellante e della parte appellata, deve essere accolta l'impugnazione del contribuente, con conseguente annullamento degli atti impugnati relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (l'anno 2008 non è più oggetto del presente contenzioso come già affermato dalla CTP).

Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della particolare complessità della vicenda, della sua peculiare natura e del comportamento delle parti.

P.Q.M.

1) in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati, fermo restando la cessazione della materia del contendere in relazione all'anno di imposta 2008;

2) spese compensate.

Milano, 19/05/2014

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