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6 REP E ARTO T I NFR F ASTRU R TT T URE

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6° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Santa Margherita, 21

INDIRIZZO TELEGRAFICO: REPAINFRA BOLOGNA Tel. 051265401

E-mail: infrastrutture_bologna@esercito.difesa.it Codice fiscale: 80077470377

Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione dell’Albo Fornitori, in attuazione al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed alle

dell’ANAC, recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici ”

6° REPARTO INFRASTRUTTURE

Via Santa Margherita, 21 - 40123 Bologna INDIRIZZO TELEGRAFICO: REPAINFRA BOLOGNA

051265401 -- 05164839 + Int. Fax 0516483914 - 28 infrastrutture_bologna@esercito.difesa.it Codice fiscale: 80077470377 - c.c.p. 279406

Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione dell’Albo Fornitori, in attuazione al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed alle Linee guida n. 4

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

2021

Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione dell’Albo Fornitori, in attuazione al Linee guida n. 4

Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

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6° REPARTO INFRASTRUTTURE

VISTO: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “

Codice dei contratti pubblici

” ed ogni sua successiva modificazione e integrazione;

VISTE: le linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, con particolare riguardo alle indicazioni di cui al punto 5.1 nella parte in cui prevede l’istituzione dell’elenco fornitori;

VISTA: la Direttiva 8007 dello Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano”, recante “

Linee guida e di indirizzo per l’efficientamento della filiera approvvigionativa in ambito F.A

.”, Ed. 2019 e successive modifiche e integrazioni;

AVVALENDOMI: delle facoltà concessemi dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, avente per tema “

Codice dell'ordinamento militare

” e s.m.i. e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, avente per tema “

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246

” nel testo

ratione temporis

vigente;

APPROVO

il presente regolamento e ne dispongo la pubblicazione sul sito istituzionale dello Stato Maggiore dell’Esercito (www.esecito.difesa.it) nella sezione “bandi di gara”.

L’originale del presente documento sarà custodito presso la Sezione Contratti e Contenzioso della Direzione di Intendenza, a disposizione per le verifiche ispettive.

Bologna, 10 febbraio 2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO (Funz. Amm. Dott. Paolo MAZZONI)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

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INDICE

PREMESSA Pag. 3

Articolo 1 Istituzione dell’Albo Fornitori ed oggetto del medesimo Pag. 4

Articolo 2 Ambito applicativo Pag. 4

Articolo 3 Struttura dell’Albo Fornitori Pag. 5

Articolo 4 Soggetti ammessi e modalità d’iscrizione Pag. 6

Articolo 5 Requisiti per l’iscrizione Pag. 7

Articolo 6 Verifica dei requisiti Pag. 8

Articolo 7 Validità iscrizione ed aggiornamenti Pag. 8 Articolo 8 Criteri di scelta degli Operatori Economici (OE) Pag. 9

Articolo 9 Trattamento dati personali Pag. 10

Articolo 10 Foro competente Pag. 11

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PREMESSA

Con provvedimento ordinativo dello Stato Maggiore dell’Esercito, è stato costituito l’Ufficio Amministrazione del 6° Reparto Infrastrutture, i cui compiti, tra gli altri, sono riconducibili alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni, servizi e lavori attraverso l’acquisizione centralizzata presso un’unica amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3, comma

1 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, e degli artt. 2 e 33 della Direttiva Europea 2014/24/UE.

Agli effetti del presente Regolamento, verranno adottate le seguenti definizioni:

- Stazione Appaltante (SA): 6° Reparto Infrastrutture (

cfr.

art. 3, comma 1, lettera o) del Codice degli appalti);

- Sezione Contratti dell’ufficio Amministrazione: l’Unità Organizzativa che mantiene, aggiorna e gestisce l’Albo Fornitori, secondo le procedure indicate nel presente Regolamento;

- Codice dei contratti pubblici (Codice): il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “

Codice dei contratti pubblici

” ed ogni sua successiva modificazione e integrazione;

- Regolamento: il presente documento;

- Elenco degli Operatori Economici (Albo Fornitori): la raccolta di dati di carattere personale, economico, tecnico e merceologico, che identifica la struttura e l’oggetto dell’attività oltre ad ogni altro utile elemento di classificazione degli Operatori Economici iscritti e che è governato, nella sua gestione, dalle disposizioni del presente Regolamento;

- Operatore Economico (OE): il soggetto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p) del summenzionato Codice, offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

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- Istanza di iscrizione: l’istanza contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste nel presente Regolamento all’OE ai fini della verifica dei requisiti di ammissione e della successiva, eventuale, inclusione nell’Albo Fornitori;

- Richiesta di aggiornamento: la comunicazione mediante la quale l’OE già iscritto richiede alla Sezione Contratti dell’ufficio Amministrazione la variazione dei dati trasmessi con l’istanza di iscrizione;

- Contratto: l’atto negoziale di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o di beni, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posto in essere dalla SA.

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI ED OGGETTO DEL MEDESIMO

È istituito l’Albo Fornitori del 6° Reparto Infrastrutture relativo a lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi comunitari ed in armonia con quanto disciplinato dall’art. 36 del Codice e dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Le presenti norme ne disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.

Gli scopi che il 6° Reparto Infrastrutture intende perseguire con l’Albo Fornitori sono i seguenti:

− introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture che prevedono l’invito di OE;

− dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli OE da invitare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Il ricorso all’Albo Fornitori, a garanzia della parità di trattamento degli OE inseriti, avverrà nel pieno rispetto dei principi di apertura al mercato, rotazione, trasparenza e semplificazione delle procedure.

Resta inteso che l’iscrizione degli OE nell’Albo Fornitori non costituisce graduatoria, non prevede alcuna attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, non costituisce, infine, alcun vincolo in capo alla SA per l’appalto dei lavori e delle forniture di beni e servizi.

ARTICOLO 2 - AMBITO APPLICATIVO

Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni/contratti stipulati da CONSIP S.p.A.1, ovvero da altri Organismi a livello centrale, la SA, fermo restando l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), potrà procedere agli affidamenti “sotto soglia”2 di

1 Art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 29.

2 Art. 35 del Codice.

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forniture, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 36 del Codice, utilizzando l’Albo Fornitori in parola.

È fatta salva la facoltà della SA di procedere senza far ricorso all’Albo Fornitori di cui al presente Regolamento per la scelta degli OE da invitare, qualora:

- si proceda all’utilizzo delle procedure ordinarie così come definito dall’art. 36, comma 2 del Codice;

- si proceda ad approvvigionamenti di valore inferiore a 1.000,00 € I.V.A. esclusa (c.d. minute spese), nei casi previsti dall’apposito Regolamento interno;

- in relazione all’appalto che si intende affidare, non vi siano OE iscritti all’Albo Fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di OE previsto dal Codice;

- ricorrano particolari condizioni di somma urgenza come disciplinato dall’art. 163 del Codice;

- sussista l’obbligo di ricorrere al cd. Manutentore Unico3;

- per la specialità delle prestazioni ricercate dalla SA, all’interno dell’Albo Fornitori non sia possibile reperire idonei OE;

- si configurino altre fattispecie appositamente disciplinate dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno intendersi automaticamente sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari.

La SA si riserva, comunque, la facoltà di modificare in tutto o in parte il Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DELL’ALBO FORNITORI

L’Albo Fornitori di cui al presente Regolamento è strutturato n. 3 Macro Aree, all’interno delle quali vi è una serie di categorie merceologiche riguardanti le forniture, i servizi e i lavori principalmente oggetto di affidamento da parte di questa SA. Tale struttura è dettagliatamente riportata in Allegato “A” al presente Regolamento.

Ai fini della pubblicazione dell’Albo Fornitori sul citato sito istituzionale, si terrà conto delle domande degli OE che perverranno entro il 30 giugno 2021.

L’Albo Fornitori deve intendersi dinamico, pertanto anche gli OE, in possesso dei requisiti richiesti, che presenteranno domanda in un momento successivo alla predetta scadenza saranno iscritti.

3 Ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 12, per i lavori sussiste l’obbligo di ricorrere ad accordi quadro stipulati dall’Agenzia del Demanio (c.d. “Manutentore Unico”). Per quanto precede, si ricorrerà all’Albo Fornitori per interventi di piccola manutenzione, per quelli effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) e per quelli effettuati in casi di somma urgenza, con le modalità di cui al citato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori, gli OE di cui all’art. 45 del Codice.

Gli OE potranno proporre istanza di iscrizione all’Albo Fornitori a partire, pena rigetto della stessa, dalle ore 08.00 del 15 febbraio 20214, sussistendo i requisiti indicati al successivo articolo 5, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di:

• più istanze per la medesima categoria merceologica;

• istanze per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;

• istanze per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;

• istanze di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle già menzionate funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’Albo Fornitori;

- in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo Fornitori, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione dovesse verificarsi successivamente all’iscrizione, gli operatori devono darne tempestivamente comunicazione alla SA con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell’elenco.

Gli OE interessati potranno presentare la propria istanza (

fac-simile

in All. “B”) indicando la Macro Area, la categoria merceologica e la relativa area geografica d’interesse in cui intendono essere iscritti e, solo per i lavori, anche la classifica di appartenenza (OG5 – OS6). Può essere richiesta l’iscrizione a una o più delle categorie merceologiche dettagliate nel citato Allegato “A”7.

Il presente Regolamento è disponibile sul sito istituzionale www.esercito.difesa.it, nella sezione “bandi di gara”, dove saranno pubblicate anche eventuali variazioni/integrazioni.

L’istanza d’iscrizione dovrà essere inviata al 6° Reparto Infrastrutture esclusivamente via

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo

infrastrutture_bologna@postacert.difesa.it indicando nell’oggetto “ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL 6° REPARTO INFRASTRUTTURE.

4 In caso di rigetto, per l’iscrizione all’Albo Fornitori l’OE dovrà ripresentare l’istanza di iscrizione a partire dal suddetto termine.

5 Opere Generali.

6 Opere Speciali.

7 Non è premiante l’iscrizione generalizzata a tutte le categorie, piuttosto quella mirata alle categorie in cui si è sicuramente competitivi. Ciò al fine di non incorrere nei casi di “rifiuto ingiustificato dell’offerta” di cui al successivo articolo 7.

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Qualsiasi comunicazione/informazione tra il Reparto e gli OE avrà luogo mediante l’utilizzo della PEC e di documenti informatici digitalmente sottoscritti. Non saranno prese in considerazione richieste presentate attraverso canali diversi da quelli indicati.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori e del successivo mantenimento della stessa, gli OE dovranno possedere:

− una casella PEC, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della DdI relative alla tenuta dell’Albo Fornitori;

− l’abilitazione alla firma elettronica digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici ai sensi del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero, in caso di OE esteri, accompagnata da traduzione asseverata. Nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti non residenti in Italia, i requisiti richiesti dovranno essere comprovati mediante documenti equipollenti ai sensi della legislazione dello Stato di provenienza ai sensi dell’art. 134 del Codice.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Per essere inseriti nell’Albo Fornitori, gli OE dovranno presentare istanza di cui al citato allegato “B”, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti:

− l’iscrizione nel Registro delle Imprese, con avvenuta denuncia d’inizio attività relativa al settore per il quale si chiede l’iscrizione;

− l’iscrizione al MePA con accesso al portale www.acquistinretepa.it della Consip S.p.A;

− di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;

− di non avere subito condanne per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;

− di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a procedure d’appalto;

− di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

− di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

− di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, e di non avere in corso alcuna delle procedure suddette.

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L’istanza d’iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) e deve riportare l’indicazione delle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DEI REQUISITI

Ad avvenuta ricezione delle domande di ammissione, verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste dal presente Regolamento, l’OE verrà iscritto all’Albo Fornitori sulla scorta delle autocertificazioni presentate.

Al riguardo, l’Ufficio Amministrazione procederà comunque ad effettuare i controlli previsti dal Codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC n. 4.

Nelle more del perfezionamento di tali situazioni, verranno effettuati controlli

ad hoc

sugli OE a cui sono affidati gli appalti in base al livello degli importi delle stesse.

Sono causa di mancata iscrizione/revoca:

− la mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta;

− l’accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle esigenze prospettate;

− il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;

− accertamenti di situazioni non conformi a quanto precedentemente dichiarato;

− la mancanza dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice.

Inoltre, potrà essere causa di mancata iscrizione/revoca l’aver avuto rapporti con l’Amministrazione Militare non ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto.

Le domande presentate dagli OE ritenute complete di quanto chiesto, determineranno l’inserimento dei relativi OE nell’Albo Fornitori con ordine sequenziale d’iscrizione, in ciascuna categoria, stabilito in funzione di data ed ora di ricezione delle stesse.

Nei casi di incompletezza della domanda e/o accertata assenza dei requisiti richiesti, il 6° Reparto Infrastrutture ne darà comunicazione a mezzo PEC all’OE, con invito alla regolarizzazione ovvero, qualora non possibile, alla comunicazione di rigetto dell’istanza, evidenziando i motivi.

La SA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza d’iscrizione e della relativa documentazione, imputabile a disguidi informatici di qualsiasi natura, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 7 - VALIDITÀ ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTI

L’iscrizione all’Albo Fornitori è permanente. La SA procederà, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione dell’elenco aggiornato annualmente, in ordine alfabetico.

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Gli OE rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento di cancellazione, opportunamente notificato, ovvero in caso di espressa volontà da parte dell’OE.

Saranno cancellati dall’Albo Fornitori gli OE per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

− irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione contrattuale;

− condanna per delitti che per loro natura facciano ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l’iscrizione;

− fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

− omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti;

− risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;

− qualora dalla certificazione prefettizia risultino sopravvenuti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico:

• del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale;

• a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona;

• a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;

- richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dalla ditta iscritta.

Con riferimento alla singola categoria merceologica, qualora l’OE invitato non presenti offerta per n. 3 (tre) volte consecutive, senza fornire riscontro, si provvederà alla cancellazione d’ufficio dall’Albo senza ulteriori comunicazioni.

Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione, ma dovrà essere comunque oggetto di richiesta di aggiornamento.

La corrispondenza relativa alle comunicazioni di cancellazione o comunque inerenti all’aggiornamento delle informazioni riferite alle ditte iscritte dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC.

ARTICOLO 8 - CRITERI DI SCELTA DEGLI OE

La SA, al fine di perfezionare gli affidamenti delle procedure d’appalto che saranno effettuate, inviterà/consulterà, a seconda della fascia8 di riferimento in cui ricade l’importo dell’appalto, il corrispondente numero di OE indicato in Annesso I.

La modalità di scelta degli OE sarà effettuata tenuto conto della fascia di riferimento, in relazione all’ordine sequenziale di iscrizione nella relativa

8 Le fasce sono state definite tenuto conto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, delle best practice richiamate dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC, delle tipologie di controlli dei requisiti in possesso degli OE, nonché col fine di garantire ai vari OE un’equa distribuzione delle possibilità di partecipare alle varie procedure concorsuali in relazione ai vari importi.

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categoria merceologica, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti/consultazioni e degli affidamenti.

In merito, al fine di assicurare il rispetto del predetto principio di rotazione, si rende noto che nel caso in cui il numero degli OE iscritti alla categoria oggetto dell’appalto sia inferiore al:

- numero minimo di OE da invitare/consultare (previsto per ciascuna Fascia), si procederà per la:

• consultazione “A”, ad invitare gli OE iscritti ed a sorteggiare sul MePA il restante numero di OE;

• consultazione “B”, a sorteggiare sul MePA tutti gli OE necessari;

• consultazione “C”, ad invitare nuovamente gli OE iscritti all’Albo, secondo le modalità precedentemente descritte;

- doppio del citato numero di OE da invitare/consultare, si procederà per la:

• consultazione “A”, ad invitare gli OE iscritti all’Albo (secondo l’ordine di iscrizione);

• consultazione “B”, invitare gli OE iscritti all’Albo non precedentemente consultati ed a sorteggiare sul MePA il restante numero di OE;

• consultazione “C”, ad invitare nuovamente gli OE iscritti all’Albo, secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di assenza nell’Albo Fornitori di un OE in grado di soddisfare l’esigenza oggetto della procedura di affidamento, la SA procederà ad eseguire le consultazioni preliminari di mercato e valuterà, di volta in volta, se pubblicare un avviso sul sito istituzionale o meno.

Al riguardo, a mente di quanto previsto dalla L. 11.09.2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, recante ”Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, la SA inviterà/consulterà, a seconda della fascia di riferimento in cui ricade l’importo dell’appalto, il corrispondente numero di OE indicato in Annesso I.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati acquisiti verranno trattati con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica dei dati esposti con altri in possesso dell’Amministrazione Militare, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di altri enti e pubbliche istituzioni.

I dati comunicati dall’OE sono conservati presso la sede legale della SA per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Il titolare del trattamento dati è il 6° Reparto Infrastrutture dove è possibile ottenere in qualsiasi momento informazioni sul responsabile del procedimento, accedere ai propri

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dati per verificarne l’utilizzo o eventualmente correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.

L’iscrizione e la partecipazione alla procedura prescelta richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, in cui ha sede la SA.

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