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5. Il riscatto di cui sopra può essere richiesto, alle stesse condizioni, altresì per gli

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REGOLAMENTO

SULLA GESTIONE DELLE QUOTE PREVIDENZIALI DEI SOCI (adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2020,

così come modificato con delibera del 20 gennaio 2021)

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle quote previdenziali dei soci versate alla Cassa Mutua Prunas a partire dal 1° gennaio 1992 al mese dell’ultima trattenuta a tale scopo sullo stipendio e degli strumenti assicurativi e di investimento aperti dalla stessa Cassa Mutua Prunas con le quote stesse, nonché le modalità di contabilizzazione delle operazioni collegate alla gestione stessa.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, per “quote previdenziali” si intendono le trattenute sullo stipendio dei soci operate ai fini del programma previdenziale proposto ai soci dalla Cassa Mutua Prunas con la nota circolare a tutti gli uffici in Italia e all’estero del Ministero degli Affari Esteri in data 18.11.1991, indipendentemente dalla modalità della loro gestione adottata da parte della Cassa Mutua Prunas.

2. Per “gestione diretta” del piano previdenziale si intende quella che ha riguardato le quote previdenziali che la Cassa Mutua ha ricevuto dai soci, tramite le trattenute sullo stipendio di cui al precedente comma 1, fino al 31 dicembre 1998, per la gestione propria del piano previdenziale.

3. Per “gestione in convenzione” del piano previdenziale si intende quella che riguarda le quote previdenziali che la Cassa Mutua ha ricevuto dai soci, tramite le trattenute sullo stipendio di cui al precedente comma 1 a partire dal 1° gennaio 1999, ai fini del loro versamento sulla polizza vita collettiva aperta dalla stessa Cassa Mutua

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Prunas con la Toro Assicurazioni ai sensi della Convenzione n. 998C del 14 dicembre 1998, sottoscritta a seguito del Decreto legislativo n. 460 del 1997.

4. Per “polizza di capitalizzazione” si intende quella denominata “Easy Saving” aperta dalla Cassa Mutua Prunas con le Assicurazioni Generali con il contratto del 29 luglio 2020, sulla quale è confluita la parte del valore del riscatto netto della polizza vita collettiva di cui al precedente comma 3 eccedente quella stimata per le liquidazioni da corrispondere nel primo anno di operatività della polizza in questione, accreditata alla Cassa Mutua Prunas, pari a 40.000,00 euro.

Art. 3

(Gestione diretta delle quote previdenziali ricevute fino al 1998)

1. Le quote previdenziali ricevute in gestione diretta fino al 31 dicembre 1998, quali risultanti dall’allegato 2, sono accreditate, per ogni socio partecipante al programma, in un conto individuale a lui intestato, denominato “cognome e nome - gestione diretta”.

2. Nel conto individuale di ogni socio di cui al precedente comma 1 sono addebitati gli importi trasferiti alla gestione in convenzione istituita ai sensi della Convenzione n. 998C del 14 dicembre 1998 con la Toro Assicurazioni S.p.A. di cui al comma 3 dell’articolo 2, calcolati in misura del 50% dell’importo di cui al precedente comma 1.

3. Gli importi netti risultanti dai conti individuali di cui ai precedenti commi, sono corrisposti ai soci intestatari al momento della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o ai suoi eredi in caso di morte del socio.

Art. 4

(Gestione in convenzione delle quote previdenziali versate sulla polizza vita collettiva aperta nel 1999)

1. Gli importi delle quote ricevute in gestione diretta e trasferiti alla Toro Assicurazioni, di cui al precedente articolo 3, comma 2, nonché le quote previdenziali ricevute in gestione in convenzione a partire dal 1° gennaio 1999 versate sulla polizza vita collettiva di cui al precedente articolo 2, comma 3 ed ai sensi della medesima rivalutate, sono accreditate, per ogni socio partecipante al programma, in un conto individuale a lui intestato, denominato “Cognome e nome - gestione in convenzione”, separato da quello di cui al precedente articolo 3.

2. L’importo del versamento al conto di cui al precedente comma 1 è pari al valore del riscatto netto della polizza vita di cui all’art. 2, comma 3, attribuibile al socio interessato quale indicato dalle Assicurazioni Generali nell’apposita tabella

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consegnata in occasione della firma del riscatto della stessa polizza, senza l’imputazione di alcuna quota parte delle spese sostenute dalla Cassa Mutua Prunas per la stipula della polizza di capitalizzazione “Easy Saving” di cui all’art. 2, comma 4, del presente regolamento.

3. In occasione della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o morte del socio, l’importo del conto di cui al precedente comma 2 è aumentato dello 0,10%

nonché della percentuale di rendimento netto che la Cassa Mutua Prunas abbia ottenuto della polizza di capitalizzazione di cui all’art. 1 del presente regolamento nel periodo intercorrente tra l’apertura della polizza stessa e l’ultimo anno per il quale il rendimento in questione sia stato accreditato. Qualora tale percentuale fosse negativa, essa è considerata pari a zero e il relativo importo è posto a carico delle spese di gestione della polizza in questione.

Art. 5

(Gestione delle quote previdenziali ricevute in convenzione non versate nella polizza vita collettiva aperta nel 1999)

1. Gli importi delle ritenute operate ai fini previdenziali sullo stipendio dei soci interessati a partire dal 2019 per il loro versamento sulla polizza vita collettiva istituita con la Convenzione CMP-Toro Assicurazioni del 1998, non versati sulla polizza stessa per indisponibilità della compagnia assicuratrice ad accreditarli causa l’intervenuta scadenza della convenzione predetta, sono tenuti a disposizione dei soci interessati ai fini della restituzione ai medesimi.

2. Gli importi di cui al precedente comma sono registrati a credito dell’interessato in un conto individuale denominato “Cognome e nome – Quote non confluite sulla gestione in convenzione” e corrisposti ai soci intestatari al momento della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o ai suoi eredi in caso di morte oppure, su richiesta dell’interessato, restituiti per bonifico bancario a valere sul conto di gestione della Cassa Mutua Prunas con spese a carico del beneficiario.

Art. 6

(Flussi finanziari risultanti dalle gestioni oggetto del presente regolamento) 1. Tutte le operazioni finanziarie relative alle gestioni di cui al presente regolamento

avvengono tramite accredito o addebito sul conto corrente di gestione della Cassa Mutua Prunas.

2. L’erogazione delle competenze maturate dai socisui diversi conti individuali di cui agli articoli 3, 4 e 5 avviene di regola entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte del socio interessato, con un unico bonifico con spese a carico della Cassa Mutua Prunas.

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Art. 7

(Norme di amministrazione della polizza di capitalizzazione)

1. E’ istituito un Fondo cassa ad hoc per l’erogazione delle liquidazioni delle posizioni previdenziali dei soci, con l’importo di euro 40.000,00 corrisposto dalle Assicurazioni Generali a seguito del riscatto della polizza vita collettiva sottoscritta nel 1998. Il Fondo è successivamente alimentato con i riscatti a valere sulla polizza di capitalizzazione di cui all’art. 2, comma 4.

2. L’importo delle spese di emissione e di caricamento della polizza di capitalizzazione

“Easy Saving” aperta nel 2020 con le Assicurazioni Generali è iscritto a credito del Fondo di cui al precedente comma 1. Tale credito può essere estinto in occasione della conclusione del programma previdenziale in questione, di cui al successivo articolo 9, comma 2, con le eventuali disponibilità residue e/o un versamento a carico del bilancio della Cassa Mutua Prunas dell’esercizio in cui avviene la conclusione del programma. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di destinare negli anni precedenti nel bilancio dei relativi esercizi una quota o l’intera somma necessaria ad estinguere tale credito.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può anche essere utilizzato, su delibera del Consiglio di Amministrazione e per il periodo di tempo da quest’ultimo indicato, per sopperire ad eventuali necessità di cassa conseguenti ad anticipazioni a favore di soci in stato di necessità o ad eventuali altre iniziative sociali a favore dei soci.

4. Gli importi risultanti dai conti individuali di soci di cui all’art. 4, comma 2, che hanno maturato da almeno tre anni il diritto all'erogazione della liquidazione e dai quali non è pervenuta alcuna domanda in tal senso, ne' si dispone dei dati utili per poter disporre il bonifico, possono essere riscattati a partire dal secondo anno dopo la sottoscrizione della nuova polizza, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che ne individui la destinazione tra quelle indicate dal precedente comma 2, per l’importo eccedente le spese del credito residuo di cui al precedente comma 2.

5. Il riscatto di cui sopra può essere richiesto, alle stesse condizioni, altresì per gli importi risultanti dai conti individuali dei soci di cui all’art. 4, comma 2, ai quali sia stata inviata, anche prima dell'apertura della polizza di capitalizzazione "Easy Saving", una lettera raccomandata al loro recapito in possesso della Cassa Mutua Prunas facente stato del diritto alla liquidazione e contenente l’invito a prendere contatto con la Segreteria e per i quali la lettera non sia tornata al mittente per irreperibilità del destinatario. In questo caso, il riscatto non può essere richiesto prima di un anno dalla data dell’invio della predetta lettera raccomandata senza che ci sia stato nel frattempo un riscontro degli interessati o degli aventi causa.

6. Il riscatto di cui sopra può essere richiesto, alle stesse condizioni, anche per gli importi risultanti dai conti individuali dei soci di cui all’art. 4, comma 2, ai quali sia

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stata inviata una lettera raccomandata al beneficiario facente stato del diritto alla liquidazione e contenente l’invito a prendere contatto con la Segreteria e per i quali la lettera non sia tornata al mittente per irreperibilità del destinatario. In questo caso, il riscatto non può essere richiesto prima di un anno dalla data dell’invio della predetta lettera raccomandata senza che ci sia stato nel frattempo un riscontro degli interessati o degli aventi causa.

7. Gli importi di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere investiti in tutto o in parte, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in impieghi che fruttino un rendimento maggiore della polizza di capitalizzazione “Easy Saving”.

Art. 8

(Contabilizzazione delle operazioni relative alla polizza di capitalizzazione) 1. Per le operazioni relative alla polizza di capitalizzazione di cui all’art. 2, comma 4,

sono istituiti, nella contabilità della Cassa Mutua Prunas, i seguenti nuovi conti, i cui saldi affluiscono nel bilancio patrimoniale del rendiconto annuale:

a) Polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni;

b) Spese di caricamento polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni;

c) Debiti verso i soci ex-convenzione Toro Assicurazioni;

d) Fondo previdenziale ex-convenzione Toro Assicurazioni;

e) Anticipazioni del Fondo previdenziale ex-convenzione Toro Assicurazioni a gestione ordinaria CMP (indicato per brevità anche “Anticipazioni Fondo previdenziale a gestione ordinaria”

2. Su tali conti sono contabilizzati i valori delle seguenti operazioni:

A) Sul conto “Polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni”:

- In Dare l’importo iniziale della polizza di capitalizzazione e gli adeguamenti positivi del suo valore a seguito delle competenze maturate;

- In Avere l’importo dei riscatti effettuati, a qualsiasi titolo e gli adeguamenti negativi del suo valore a seguito di competenze maturate.

B) Sul conto “Spese di caricamento polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni”:

- in Dare l’importo delle spese in questione sostenute nell’esercizio 2020;

- in Avere nessun importo.

C) Sul conto “Debiti verso i soci ex-convenzione Toro Assicurazioni”:

- In Dare il valore degli adeguamenti negativi del valore della polizza a seguito delle competenze maturate che non superino quelli positivi in precedenza acquisiti;

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- In Avere il valore del totale dei conti individuali dei soci quale comunicato dalle Assicurazioni Generali in occasione del riscatto della polizza vita collettiva sottoscritta nel 1998 e dei successivi adeguamenti positivi del loro valore a seguito delle competenze maturate.

D) Sul conto “Fondo previdenziale ex-convenzione Toro Assicurazioni”:

- In Dare l’importo delle erogazioni maturate corrisposte ai soci nonché gli eventuali versamenti per restituzioni al conto “Anticipazioni del Fondo previdenziale a gestione ordinaria”;

- In Avere l’importo di euro 40.000,00 corrisposto dalle Assicurazioni Generali per far fronte alle erogazioni previste nel primo anno dopo l’apertura della polizza “Easy Saving” e le restituzioni dalla gestione ordinaria.

E) Sul conto “Anticipazioni a gestione ordinaria CMP”:

- In Dare gli importi restituiti dalla gestione ordinaria della Cassa Mutua Prunas per sopperire ad anticipazioni a favore di soci in stato di necessità e per eventuali altre iniziative sociali a favore dei soci;

- In Avere i versamenti per estinguere le suddette anticipazioni registrate in Dare.

3. In caso di reinvestimento con fondi provenienti da riscatti effettuati è istituito un nuovo conto, denominato in modo corrispondente e amministrato con gli stessi principi del conto relativo alla polizza “Easy Saving” delle Assicurazioni Generali.

Art. 9

(Prescrizione delle competenze e conclusione del programma previdenziale) 1. Il diritto all’erogazione delle liquidazioni spettanti ai sensi del presente regolamento

si prescrive in dieci anni dalla data del pensionamento, della decorrenza delle dimissioni dal servizio e dalla morte del socio, senza che quest’ultimo o i suoi eredi abbiano comunicato entro tale termine i dati utili per poter effettuare il bonifico a loro favore.

2. Il programma previdenziale di cui al presente regolamento si conclude con l’erogazione delle competenze spettanti a tutti i suoi partecipanti o con il compimento della prescrizione delle prestazioni dell’ultimo destinatario del programma stesso. Le eventuali disponibilità residue sui conti individuali di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, dopo il recupero dei crediti di cui agli articoli 4 comma 3 e 7, comma 2 e delle anticipazioni effettuate di cui all’art. 7 comma 3 che fossero ancora pendenti, sono trasferiti, come sopravvenienza attiva dell’esercizio interessato, alla gestione ordinaria della Cassa Mutua Prunas; in caso di mancato recupero totale o parziale di tali anticipazioni, il saldo negativo è imputato alla gestione ordinaria della Cassa Mutua Prunas come sopravvenienza passiva dell’esercizio di conclusione del programma previdenziale.

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Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di sua pubblicazione sul sito web della Cassa Mutua Prunas ed è applicabile fino alla conclusione del programma previdenziale di cui al precedente articolo 9.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto si fa riferimento, per quanto applicabili, alle pertinenti disposizioni nazionali.

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RELAZIONE

AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI FONDI PREVIDENZIALI

Premessa

L’esigenza di un regolamento sulla gestione dei fondi previdenziali versati alla Cassa Mutua Prunas dai suoi soci deriva:

a) dalla necessità di disciplinare le modalità di erogazione delle liquidazioni spettanti ai soci all’atto del pensionamento o delle dimissioni dal servizio, oppure ai suoi eredi in caso di decesso prima delle predette scadenze;

b) dall’opportunità di fissare le regole di amministrazione dei fondi investiti in una polizza di capitalizzazione aperta presso le Assicurazioni Generali il 30 luglio 2020, a proprio nome ma a vantaggio dei soci stessi, e della contabilizzazione delle operazioni ad essa collegate.

L’origine dei fondi previdenziali amministrati dalla Cassa Mutua Prunas non è univoca in quanto ha dovuto adeguarsi all’evoluzione normativa della materia. Essi sono iniziati nel 1992 ed erano conglobati all’interno della quota sociale.

Nel 1998, poiché il decreto legislativo n. 460/97 aveva introdotto per le associazioni il divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita della medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non fossero imposte dalla legge, la Cassa Mutua Prunas abbandonò la gestione diretta di tali quote e aprì una polizza vita collettiva con la Toro Assicurazioni, decorrente dal 1° gennaio 1999 (poi parzialmente modificata da un’Appendice del 2003), consistente in un’assicurazione a favore dei soci della Prunas, differita all’età del pensionamento, di un capitale rivalutato. In essa furono versati all’atto dell’apertura della polizza, in conti nominativi intestati ai singoli soci, gli accantonamenti previdenziali da loro già versati alla Prunas fino al 1998, nella misura del 50% (pari complessivamente a 746.854.000 lire)1 e poi sono stati trasferite le nuove quote previdenziali versate mensilmente da ogni singolo socio2 alla Cassa Mutua Prunas a partire dal 1999, mediante trattenuta dello stipendio.

1 L’altra metà degli accantonamenti previdenziali già versati alla Prunas dai soci fino al 1998 fu trattenuta dalla CMP per consentirle di svolgere le sue attività statutarie e di corrispondere, alla data della liquidazione, l’importo relativo alle quote versate dai soci prima dell’entrata in vigore della suddetta Convenzione.

2 A partire dal 2008, sulla base dei risultati dell’Assemblea Ordinaria del 2007, la Cassa Mutua Prunas decise di rendere volontaria, e non più automatica, l’adesione dei nuovi soci al piano previdenziale; ne è derivato che il versamento della relativa quota è continuato solo per i soci che avevano già aderito al piano mentre i nuovi soci non vi hanno partecipato.

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Tali versamenti sono stati accettati dalle Generali-Toro (subentrata nel frattempo alla Toro) fino a tutto il 2018. Nel 2019 però, la predetta Compagnia, di fronte a richieste della Cassa Mutua Prunas di modifiche sostanziali alla convenzione vigente relative ai rapporti della medesima con i soci assicurati, osservò che la polizza era stata rinnovata tacitamente per i quinquenni successivi nel 2003 e 2008 e poi, con Appendice del 2013, per un solo anno dal 2013 al 2014; non sarebbe stato quindi più possibile effettuare ulteriori versamenti, fermo restando che per i beneficiari la polizza restava in vigore con le regole vigenti (riscatto possibile solo dal singolo interessato).

Il 23 aprile 2020, a seguito di ulteriori contatti con la Generali-Toro e di un’offerta di quest’ultima opportunamente negoziata dalla Cassa Mutua Pruna per adeguarla alle proprie esigenze, l’Assemblea Ordinaria della stessa associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, autorizzò il Presidente

a) a firmare un contratto con le Assicurazioni Generali che comporti:

 il riscatto della polizza vita collettiva di cui alla Convenzione Cassa Mutua Prunas – Toro Assicurazioni del 1998;

 la sottoscrizione con le Assicurazioni Generali, con il ricavato netto dal riscatto della polizza vita collettiva suddetta, di una polizza di capitalizzazione “Easy Saving” con la quale far fronte alle liquidazioni delle posizioni previdenziali dei soci partecipanti al programma;

b) a richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze di interrompere le ritenute sullo stipendio dei soci interessati per i versamenti previdenziali e restituzione ai medesimi degli importi versati a fini previdenziali a partire dal 2019 e non accettati dalla Generali-Toro per intervenuta decadenza della convenzione del 1998.

Nell’occasione, la stessa Assemblea indicò le linee di attività per la gestione dei fondi versati nella polizza di capitalizzazione come segue:

o Le posizioni individuali dei soci che hanno effettuato versamenti sulla polizza previdenziale decaduta saranno rivalutate in misura percentuale pari al rendimento netto che la Cassa Mutua Prunas ottiene della polizza di capitalizzazione.

o I fondi relativi alle liquidazioni di soci che da almeno tre anni non è stato possibile rintracciare o che, se reperiti, da almeno un anno non abbiano richiesto la liquidazione, tornino nella disponibilità della CMP mediante riscatti nel secondo anno dopo la sottoscrizione della nuova polizza.

o I fondi così recuperati siano in parte investiti in impieghi che fruttino eventualmente un rendimento maggiore della polizza “Easy Saving” offerta dalla Generali e in parte

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- nei limiti dettati da una prudente valutazione della possibilità che i soci creditori possano richiedere la corresponsione di quanto loro spettante - tenuti liquidi.

o Le suddette disponibilità liquide siano eventualmente utilizzate anche, alternativamente, per sopperire ad eventuali necessità di cassa conseguenti ad anticipazioni a favore di soci in stato di necessità o eventuali altre iniziative sociali a favore dei soci.

Il 29 luglio 2020 ha pertanto riscattato la polizza vita collettiva del 1998 e lo ha reinvestito nella polizza di capitalizzazione, denominata “Risparmio Impresa Easy Saving”, con l’eccezione di euro 40.000 destinati a corrispondere le liquidazioni previste nel primo anno di vigenza della nuova polizza, durante la quale non è possibile effettuare riscatti.

Tale nuova polizza prevede il beneficio a favore del contraente, cioè della CMP (diversamente dalla Convenzione del 1998, ai sensi della quale il beneficio era a favore dei singoli assicurati) e non prevede la tenuta da parte della compagnia assicuratrice di posizioni individuali intestate a ciascun associato, per cui è onere della Cassa Mutua individuare quanto spettante ad ogni associato al momento della cessazione della liquidazione.

Analisi dell’articolato del regolamento

Articolo 1

Fissa il campo di applicazione del regolamento, includendovi la gestione delle quote previdenziali dei soci versate alla Cassa Mutua Prunas a partire dal 1° gennaio 1992 al mese dell’ultima trattenuta a tale scopo sullo stipendio, nonché degli strumenti assicurativi e di investimento aperti dalla stessa Cassa Mutua Prunas con le quote stesse, disciplinando anche le modalità di contabilizzazione delle operazioni collegate alla gestione stessa.

Articolo 2

Definisce i termini utilizzati nel corso del regolamento per l’identificazione rapida delle fasi della gestione succedutesi nel corso del tempo a partire dall’istituzione del programma previdenziale della Cassa Mutua Prunas, fino a quella conseguente all’ultima operazione di apertura della polizza di capitalizzazione in data 29 luglio 2020.

Articolo 3

L’articolo disciplina le quote previdenziali ricevute dall’inizio dei versamenti da parte del socio interessato fino al 31 dicembre 1998.

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Fino a quella data, non esistevano norme ostative alla gestione diretta delle quote previdenziali ricevute dai soci, che entravano pertanto a far parte del patrimonio della Cassa Mutua Prunas. Peraltro, dal 1° gennaio 1999, per effetto del decreto legislativo n. 460/97, per le associazioni entrò in vigore il divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita della medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non fossero imposte dalla legge.

Poiché la restituzione delle quote versate dai soci in un momento in cui non vigeva il suddetto divieto è in effetti un obbligo di legge, essa è da ritenere non solo possibile ma anche dovuta. Pertanto, si prevede che tutte le quote versate siano accreditate, per ogni socio partecipante al programma, in un conto individuale a lui intestato, denominato “cognome e nome - gestione diretta”. A tale conto è poi addebitato l’importo del 50%, riducendone così il saldo alla metà del valore originario, in quanto l’altra metà fu versata alla Toro Assicurazioni a seguito dell’apertura presso quest’ultima di una polizza vita collettiva e la sua liquidazione forma oggetto dell’articolo successivo.

Si formalizza inoltre che gli importi netti risultanti dai predetti conti individuali sono corrisposti ai soci intestatari al momento della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o, se del caso, ai suoi eredi. Non è prevista alcuna rivalutazione in quanto essa comporterebbe l’esercizio di attività finanziaria alla quale la Cassa Mutua Prunas non è abilitata.

Articolo 4

L’articolo definisce le modalità di gestione della metà delle quote previdenziali che i soci hanno versato dall’inizio del programma nel 1992 e che alla fine del 1998 la Cassa Mutua Prunas ha versato alla Toro Assicurazioni, nonché delle quote previdenziali versate dai soci alla Cassa Mutua Prunas, tramite trattenute sullo stipendio, dal 1999 al 2018 e da questa trasferite nella loro interezza sulle posizioni individuali dei singoli soci nella polizza vita collettiva aperta con la stessa Compagnia assicuratrice.

E’ stabilito che tali quote, rivalutate grazie all’investimento nella polizza vita collettiva della Toro Assicurazioni del 1998, sono accreditate, per ogni socio partecipante al programma, in un conto individuale a lui intestato, separato da quello della gestione diretta. Il loro importo è identificato con quello indicato dalle Assicurazioni Generali nell’apposita tabella consegnata in occasione della firma del riscatto della stessa polizza, con la specificazione che esso è esente dalle spese sostenute dalla Cassa Mutua Prunas per la stipula della polizza di capitalizzazione “Easy Saving” di cui all’art. 2, comma 4, del presente regolamento.

Nel comma 4 l’articolo stabilisce anche le modalità di liquidazione, che può avvenire per quiescenza, dimissioni dal servizio o morte del socio. L’importo da liquidare è calcolato aumentando l’importo iniziale precedentemente iscritto nel conto del socio dello 0,10% nonché della percentuale di rendimento netto che la Cassa Mutua Prunas abbia ottenuto della polizza di capitalizzazione di cui all’art. 1 del presente

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regolamento nel periodo intercorrente tra l’apertura della polizza stessa e l’ultimo anno per il quale il rendimento in questione sia stato accreditato. In occasione della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o morte del socio, l’importo del conto di cui al precedente comma 2 è aumentato dello 0,10% nonché della percentuale di rendimento netto che la Cassa Mutua Prunas abbia ottenuto della polizza di capitalizzazione di cui all’art. 1 del presente regolamento nel periodo intercorrente tra l’apertura della polizza stessa e l’ultimo anno per il quale il rendimento in questione sia stato accreditato. Poiché è possibile che tale percentuale sia negativa, essa è considerata, agli effetti della liquidazione al socio, pari a zero e il relativo importo è posto a carico delle spese di gestione della polizza in questione, che sarà recuperato dalla Cassa Mutua Prunas in sede di riscatto totale della polizza quando le Assicurazioni Generali dovranno comunque corrispondere, anche in caso di rendimento complessivo negativo, l’importo di apertura della polizza più lo 0,10%.

Si rileva che le ritenute fiscali su tali incrementi di valore sono effettuate alla fonte dalle Assicurazioni Generali; per l’importo iniziale accreditato al socio al momento del riscatto della polizza vita collettiva e per i rendimenti della polizza di capitalizzazione al momento del calcolo del rendimento non è pertanto necessario apportare alcuna ulteriore decurtazione all’atto della liquidazione a favore del socio.

Articolo 5

L’articolo regolamenta le procedure per la restituzione delle quote previdenziali ricevute per gli anni 2019 e 2020 fino all’interruzione delle ritenute sullo stipendio a tale riguardo, che la Cassa Mutua non ha potuto versare nella polizza vita collettiva aperta nel 1999 a seguito della disdetta della medesima da parte delle Assicurazioni Generali.

L’articolo prevede che gli importi di cui al precedente comma siano registrati a credito dell’interessato in un conto individuale denominato “Cognome e nome – Quote non confluite sulla gestione in convenzione” e che essi siano corrisposti ai soci intestatari al momento della liquidazione per quiescenza, dimissioni dal servizio o ai suoi eredi in caso di morte oppure, su richiesta dell’interessato, restituiti per bonifico bancario a valere sul conto di gestione della Cassa Mutua Prunas con spese a carico del beneficiario.

E’ infatti da tener presente che per tali ritenute la Cassa Mutua Prunas ha sostenuto le spese addebitate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’addebito anche dei costi del bonifico della restituzione costituirebbe, interessando circa 600 soci al costo unitario di euro 2,50, un onere di circa 1.500 euro per il bilancio del sodalizio.

Articolo 6

L’articolo disciplina i flussi finanziari risultanti dalle gestioni previste nel regolamento stabilendo, per maggiore chiarezza e tracciabilità, che tutte le operazioni finanziarie in esso previste avvengano tramite accredito o addebito sul conto corrente di gestione della Cassa Mutua Prunas, escludendo quindi l’apertura di un conto corrente specifico

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per le quote previdenziali. Questo appare non solo in linea con le esigenze di economicità della gestione, considerati i costi crescenti di tenuta di conti correnti bancari, ma anche pienamente conseguenziale alle indicazioni dell’Assemblea, che ha stabilito la possibilità di una interconnessione tra la gestione dei fondi in questione e quella delle azioni sociali a favore dei soci. Contabilmente peraltro il fondo cassa per le erogazioni da liquidazioni sulla polizza di capitalizzazione è tenuto separato dalla cassa generale.

L’articolo stabilisce inoltre che l’erogazione delle competenze maturate dai soci avvenga con un unico bonifico con spese a carico della Cassa Mutua Prunas, di regola entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte del socio interessato. Tale limite è stato fissato tenendo conto del fatto che le norme di gestione della polizza

“Easy Saving”, da cui si dovranno attingere i fondi necessari per poter erogare gli importi liquidati, consentono alla Cassa Mutua Prunas non più di due riscatti all’anno.

Articolo 7

L’articolo disciplina l’amministrazione della polizza di capitalizzazione sottoscritta nel 2020, che costituisce la componente finanziariamente più importante del sistema previdenziale della Cassa Mutua Prunas.

Il primo comma istituisce un Fondo ad hoc dal quale attingere le risorse necessarie per le erogazioni ai soci per la liquidazione delle loro posizioni previdenziali. Esso assicura la separazione contabile di tali risorse da quelle generali della gestione della Cassa Mutua Prunas, ferma restando l’unicità del conto corrente bancario sul quale quest’ultima opererà per tutti i suoi movimenti finanziari.

La dotazione iniziale di tale Fondo è quella di euro 40.000,00 corrisposto dalle Assicurazioni Generali a seguito del riscatto della polizza vita collettiva sottoscritta nel 1998, destinato a coprire le erogazioni per le liquidazioni del sistema previdenziale della Cassa Mutua Prunas nel primo anno di funzionamento della polizza di capitalizzazione; successivamente il Fondo sarà alimentato con i riscatti a valere sulla polizza stessa, nonché con eventuali versamenti di reintegro delle anticipazioni effettuato su di esso.

Il comma 2 prevede che l’importo delle spese di emissione e di caricamento della polizza di capitalizzazione, ammontate a euro 3.659,54, vengano iscritte a credito del Fondo nell’aspettativa, basata sulle rilevazioni effettuate prima del riscatto della polizza vita collettiva istituita nel 1998, che alla chiusura del programma resterà un importo, non inferiore a tale cifra, non erogato per mancata richiesta di liquidazione da parte di beneficiari o da loro eredi. Questa formula permette di evitare di imputare il suddetto importo sul bilancio 2020 della Cassa Mutua Prunas o, pro-quota, sui soci partecipanti al programma (eventualità quest’ultima non percorribile, considerando che il contraente, l’intestatario ed il beneficiario della polizza è sempre la Cassa Mutua Prunas). Esso è destinato a restare a carico della Cassa Mutua Prunas solo se al termine

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del programma previdenziale non fossero rimaste disponibilità sufficienti per coprire il suddetto importo.

Il terzo comma dell’articolo consente l’utilizzazione del Fondo in parola, oltre che per le erogazioni delle liquidazioni sulle posizioni previdenziali dei soci, anche per sopperire ad eventuali necessità di cassa conseguenti ad anticipazioni a favore di soci in stato di necessità o ad eventuali altre iniziative sociali a favore dei soci, così come previsto nelle linee di attività per la gestione della polizza in questione approvate dall’Assemblea Ordinaria del 2020. Dato il carattere derogatorio di tale disposizione rispetto alla finalità generale, l’articolo prevede che tali utilizzazioni avvengano su delibera del Consiglio di Amministrazione, che deve contenere anche il periodo di tempo per il quale l’anticipazione è concessa.

I commi 4 e 5 prevedono che gli importi risultanti dai conti individuali di soci di cui all’art. 4, comma 2, che hanno maturato da almeno tre anni il diritto all'erogazione della liquidazione e dai quali non è pervenuta alcuna domanda in tal senso, ne' si dispone dei dati utili per poter disporre il bonifico , così come quelli che da almeno un anno non abbiano dato seguito, pur risultando aver ricevuto l’avviso del diritto alla liquidazione, all’invio della relativa domanda, possono essere riscattati a partire dal secondo anno dopo la sottoscrizione della nuova polizza, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che ne individui la destinazione tra quelle indicate dal precedente comma 2. Peraltro, questa possibilità, è limitata all’importo eccedente le spese di caricamento della polizza prima citate, per assicurare che resti disponibile l’importo necessario per coprire l’anticipazione effettuata sul Fondo ad hoc istituito per le erogazioni delle competenze previdenziali. L’anzidetta facoltà di riscatto è prevista nelle linee di attività per la gestione dei fondi versati nella polizza di capitalizzazione indicate dall’Assemblea Ordinaria con la delibera del 23 aprile 2020.

Il comma 6 consente di investire in tutto o in parte, su delibera del Consiglio di Amministrazione, i riscatti di cui al capoverso precedente in impieghi che fruttino un rendimento maggiore della polizza di capitalizzazione vigente.

Articolo 8

L’articolo è dedicato alla contabilizzazione delle operazioni relative alla polizza di capitalizzazione “Easy Saving”, sulla base delle norme di amministrazione della polizza di capitalizzazione riportate nell’articolo 7 del regolamento e tenendo conto che il bilancio della Cassa Mutua Prunas è redatto secondo i principi del bilancio di cassa.

In attuazione di queste ultime il primo comma richiede l’istituzione, nella contabilità della Cassa Mutua Prunas, dei seguenti nuovi conti, i cui saldi affluiscono al rendiconto annuale:

a) Polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni;

(15)

b) Spese di caricamento polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni (tale conto scompare nel piano dei conti a partire dal 2021, data la natura “una tantum” di tale spesa);

c) Debiti verso i soci ex-Convenzione Toro Assicurazioni;

d) Fondo previdenza ex-Convenzione Toro Assicurazioni;

e) Anticipazioni del Fondo previdenza ex-convenzione Toro Assicurazioni a gestione ordinaria CMP.

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, le scritture di partita doppia relative alle varie operazioni previste per la gestione della polizza “Easy Saving”.

- Apertura nuova polizza “Easy Saving” con Generali, con ricavo del riscatto della polizza derivante da Convenzione Toro del 1998, al netto delle spese di caricamento, che restano a carico della Cassa Mutua Prunas

Dare Avere

Polizza “Generali” 357.294,46 Debiti v/ i Soci ex- convenzione Toro Assicurazioni

360.954,00 Spese di caricamento

polizza di capitalizzazione Generali Assicurazioni

3.659,54

- Accredito anticipo 40.000 euro su nuova polizza da Generali

Dare Avere

Banca 40.000,00 Fondo previdenza ex-

convenzione Toro Assicurazioni

40.000,00

- Erogazione liquidazione a socio di euro 800.

Dare Avere

(16)

Fondo previdenza ex- convenzione Toro Assicurazioni

800 Banca 800

- Riscatto dalla polizza “Easy Saving” di euro 20.000

Dare Avere

Banca 20.000 Polizza “Generali” 20.000

- Adeguamenti positivi del valore della polizza a seguito delle competenze maturate (+500)3.

Dare Avere

Polizza “Generali” 500 Debiti v/ i Soci ex- convenzione Toro Assicurazioni

500

- Adeguamenti negativi del valore della polizza a seguito delle competenze maturate (-400) che non superino quelli positivi in precedenza acquisiti4

Dare Avere

Debiti v/ i soci ex- convenzione Toro Assicurazioni

400 Polizza “Generali” 400

- Adeguamenti negativi del valore della polizza a seguito delle competenze maturate che superino di euro 400,00 quelli positivi in precedenza acquisiti5

3 Poiché ai sensi della delibera dell’Assemblea ordinaria del 23 aprile 2020 “Le posizioni individuali dei soci che hanno effettuato versamenti sulla polizza previdenziale decaduta saranno rivalutate in misura percentuale pari al rendimento netto che la Cassa Mutua Prunas ottiene della polizza di capitalizzazione”, l’incremento del valore della polizza implica un corrispondente aumento del debito verso i soci.

4 In questo caso una diminuzione del valore della polizza comporta una diminuzione del debito verso i soci, in quanto ai sensi dell’art. 3 delle condizioni di assicurazione della polizza “Easy Saving” la rivalutazione dei capitali investiti in gestione separata è annuale, in base al rendimento della stessa gestione. Ne consegue che se essa un anno è negativa, fa diminuire l’importo di quelle positive precedenti fino a che questo valore non scenda sotto il valore dello 0,10% (vedasi la successiva nota 3)

5 In questo caso una diminuzione del valore della polizza non comporta una diminuzione del debito verso i soci, in quanto, ai sensi dell’art. 4 delle condizioni di assicurazione del prodotto “Easy Saving”, la rivalutazione “può essere negativa; ma per effetto della garanzia di cui all’art. 3, alla scadenza del contratto la prestazione non può essere inferiore ai premi versati maggiorati dello

(17)

Dare Avere

Sopravvenienze passive 400 Polizza “Generali” 400

- Anticipazioni a gestione ordinaria della Cassa Mutua Prunas per iniziative a favore di soci in stato di necessità o ad eventuali altre iniziative sociali di euro 5.000.

Dare Avere

Fondo previdenza ex- convenzione Toro Assicurazioni

5.000 Anticipazioni Fondo previdenza a gestione ordinaria

5.000

- Restituzione dalla gestione ordinaria al Fondo previdenza ex-convenzione

“Toro” di euro 4.000.

Dare Avere

Anticipazioni Fondo previdenza a gestione ordinaria

4.000 Fondo previdenza ex- convenzione Toro Assicurazioni

4.000

- Riscatto e reinvestimento di euro 10.000 in deposito vincolato presso Banca X

Dare Avere

Banca 10.000 Polizza “Generali” 10.000

Deposito vincolato Banca X

10.000 Banca 10.000

0,10%”. Ne consegue che, con un bilancio di cassa, la perdita di valore della polizza ricade sul bilancio dell’anno in questione, che sarà poi controbilanciata dall’aumento del valore di riscatto nell’anno di scadenza della polizza, quando la compagnia assicuratrice corrisponderà alla CMP l’importo residuo con la maggiorazione dello 0,10% del premio versato.

(18)

- Riscatto finale della polizza di euro 50.000 con rivalutazione importo premi versati6.

Dare Avere

Banca 50.357,29 Polizza “Generali” 50.000,00

Debiti v/ i Soci ex- convenzione Toro Assicurazioni

357,29

Articolo 9

1. Il primo comma dispone che il diritto all’erogazione delle liquidazioni spettanti ai sensi del presente regolamento si prescrive in dieci anni dalla data del pensionamento, della decorrenza delle dimissioni dal servizio e dalla morte del socio, senza che quest’ultimo o i suoi eredi abbiano comunicato entro tale termine i dati utili per poter effettuare il bonifico a loro favore.

Tale disposizione è conforme a quella vigente per la polizza assicurative sulla vita (legge 17 dicembre 2012, n. 221, art. 22, comma 14) e mira ad introdurre un elemento di certezza nell’amministrazione del programma previdenziale.

Il secondo comma dispone che il programma previdenziale nel suo complesso si conclude con l’erogazione delle competenze spettanti a tutti i suoi partecipanti o con il compimento della prescrizione delle prestazioni dell’ultimo destinatario del programma stesso. Successivamente dispone che gli importi sia degli eventuali saldi attivi per liquidazioni non erogate per mancanza dei dati necessari per poter effettuare il pagamento, che di quelli passivi relativi a crediti e ad anticipazioni che fossero ancora pendenti, ricadano sull’esercizio di conclusione del programma previdenziale della Cassa Mutua Prunas, a titolo rispettivamente di sopravvenienza attiva o passiva.

Articolo 10

L’articolo reca le norme finali, stabilendo che il regolamento entra in vigore dal giorno di sua pubblicazione sul sito web della Cassa Mutua Prunas ed è applicabile fino alla conclusione del programma previdenziale. Non rileva quindi a tali fini il riscatto totale della polizza “Easy Saving”, poiché ai sensi dell’art. 8, comma 3, anche ai nuovi eventuali investimenti si applicherebbero i principi del conto relativo alla polizza stessa. Parimenti, il regolamento resterebbe in vigore qualora al riscatto totale della predetta polizza il ricavo restasse liquido, in quanto affluirebbe sul conto

6 Nell’importo finale della polizza va considerato, ai sensi all’art. 3 delle condizioni di assicurazione della polizza “Easy Saving”, l’importo della maggiorazione garantita dello 0,10%, cioè 357.294,46 x 0,001 = 357,29, parimenti dovuto ai soci.

(19)

“Fondo erogazioni ex-Convenzione Toro Assicurazioni” il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento.

Nel comma finale si fa rinvio, per tutto quanto non disciplinato dal Regolamento e dallo Statuto, per quanto applicabili, alle pertinenti disposizioni nazionali.

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