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Detrazioni su ristrutturazioni dell abitazione: tutto ciò che c è da sapere

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Detrazioni su ristrutturazioni dell’abitazione: tutto ciò che c’è da sapere

written by Redazione | 26/11/2013

I bonus sui lavori in casa, sull’acquisto di mobili e di elettrodomestici:

tutto ciò che c’è da sapere per godere dei benefici fiscali, dai passi da compiere alle opere agevolate.

Per le manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, interventi per mettere in sicurezza l’edificio non c’è mai stato un momento più conveniente. Altrettanto dicasi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A.

I bonus fiscali messi a disposizione della legge consentono oggi di rifare il bagno o la cucina, riorganizzare lo spazio, recuperare sottotetti, cantine, garage, mettere in sicurezza l’appartamento, l’edificio o la villa rispetto al rischio di terremoti ma anche rispetto al rischio di ladri(i sistemi antintrusione sono pure agevolati). Non solo: acquistare il frigorifero, lo scaldabagno, il forno, la cucina nuova, cambiare il divano del soggiorno, la scrivania, i letti della camera dei ragazzi, ecc.

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Per quanto riguarda le opere di ristrutturazione, come ormai noto, le recenti disposizioni consentono la detrazione fiscale sull’Irpef del 50% (36% per i pagamenti effettuati prima del 26 giugno 2012; 40% per quelli effettuati a partire dal 2015).

BENEFICIARI

La detrazione si applica in favore del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di un diritto reale sull’abitazione (uso, usufrutto, abitazione, superficie), nonché di coloro che detengono il fabbricato in base a un contratto di comodato o di locazione.

Sono inoltre ammessi i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) del proprietario o detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, a condizione che la situazione di convivenza sussista precedentemente alla data di inizio dei lavori e che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente, essendo comprovate dai bonifici di pagamento e dalle fatture a lui direttamente intestate.

La detrazione si applica ai lavori eseguiti su singole unità immobiliari di qualunque categoria catastale, purché destinate ad abitazione, o sulle relative pertinenze (box, posti auto, soffitte e cantine) e su tutte le parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale.

I PASSI DA COMPIERE

Ma gli interessati devono compiere alcuni passi ben precisi [1] che val la pena

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sintetizzare qui di seguito. Con una precisazione preliminare: non va inviata alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

1. Modalità per effettuare i pagamenti

L’adempimento più importante è quello di effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono essere indicati il riferimento normativo (ad esempio:

“detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, dpr 917/1986 o Tuir”), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

2. La comunicazione all’Asl

In determinati casi va spedita, prima dell’inizio dei lavori, all’Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente, mediante raccomandata a.r., una comunicazione con i seguenti dati: la generalità del committente dei lavori e la loro ubicazione; la natura dell’intervento; i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con la sua assunzione di responsabilità in ordine al rispetto degli obblighi per la sicurezza sul lavoro e la contribuzione; la data presunta di inizio dei lavori.

Tale raccomandata alla Asl è obbligatoria nei seguenti casi [2]: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea [3];

determinati tipi di cantieri [4].

3. Indicazioni nella dichiarazione dei redditi

Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono avvenute le spese (la prima utile per le detrazioni) i dati catastali identificativi dell’immobile, a pena di decadenza dell’agevolazione.

4. Conservazione dei documenti

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Il beneficiario dovrà infine conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria:

– le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare (per esempio la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune);

– la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

– le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta fino al 2011;

– la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

– per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;

– la comunicazione preventiva all’Asl indicante la data di inizio dei lavori, qualora la stessa sia obbligatoria;

– le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

– le ricevute dei bonifici di pagamento.

I LAVORI CHE RIENTRANO NEL BONUS

Non è facile individuare subito quali interventi diano diritto alle detrazioni fiscali.

In generale, la “manutenzione ordinaria” non dà diritto alle agevolazioni (salvo il caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali); quella

“straordinaria“, invece, consente di ottenerle.

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Esempi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle “finiture” degli edifici, quali porte, finestre, pavimenti, pareti, sanitari, e degli impianti; rifacimento di sanitari, ritinteggio delle pareti, cambio dei pavimenti e delle finestre (senza cambiare sagoma).

Alcuni interventi in “ordinaria”, comunque, diventano agevolabili se portano risparmi energetici: caldaie che riducono i consumi, condizionatori a pompe di calore, finestre con alto isolamento termico (in molti di questi casi si può ottenere anche l’ecobonus al 65%).

Esempi di manutenzione straordinaria: opere che coinvolgono anche parti murarie dell’edificio, spostando ad esempio porte o muri, ingombri delle aperture o delle finestre, o se creo un nuovo bagno o sposto la cucina. Nel caso degli impianti, è “straordinaria” se non si tratta di una semplice sostituzione della caldaia o del tubo dell’acqua, ma se invece si ha una modifica dell’impianto stesso di distribuzione del riscaldamento o dell’acqua, o una sostituzione della tecnologia.

Gli ultimi documenti dell’Agenzia delle Entrate non sembrano, comunque, rigidi nella definizione minima di manutenzione straordinaria: ad esempio, fanno rientrare negli sconti la tinteggiatura esterna con cambio di colore (sebbene, secondo la giurisprudenza, si tratta di manutenzione ordinaria).

La trasformazione da camino a termocamino è finanziabile.

È comunque possibile ottenere la detrazione anche per gli interventi di manutenzione ordinaria. Infatti, se la manutenzione ordinaria viene eseguita nell’ambito di un progetto più ampio di manutenzione straordinaria, essa gode delle detrazioni.

Per esempio: se si fa una manutenzione ordinaria dei pavimenti e sanitari del bagno, e insieme viene spostata la porta della camera da letto, tutto l’intervento diventa di manutenzione straordinaria, e dunque l’intera spesa è detraibile.

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LA DETRAZIONE SUGLI ELETTRODOMESTICI E MOBILI

Lo stesso discorso può farsi per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A. La spesa per l’acquisto è detraibile al 50%, ma ad una sola condizione:

che l’acquisto sia avvenuto all’interno di un edificio già oggetto di ristrutturazione, ma anche per un mobile destinato ad arredare un ambiente diverso da quello ristrutturato.

Se l’intervento edilizio detraibile è già avviato, occorre dimostrare che le spese sono state sostenute dal 26 giugno 2012 in poi; se invece si parte adesso, anche in questo caso bisognerà trovare insieme al progettista almeno alcuni interventi edilizi qualificabili in “straordinaria”.

Riferimenti

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