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Casellario giudiziale: ultime sentenze

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Casellario giudiziale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 07/03/2022

Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto; non menzione della condanna; l’estinzione del reato per decorso dei termini; la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziario.

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Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione.

Tribunale Udine, 26/10/2021, n.1813

Concessione del beneficio della non menzione della condanna

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio “dell’emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p.

Tribunale Udine, 20/10/2021, n.1741

I certificati del casellario giudiziale

La disciplina del Casellario Giudiziale è stata oggetto di una recente revisione con l’entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122. Oltre alla novità della possibilità di una richiesta selettiva da parte della P.A. (diretta, cioè, a verificare l’esistenza di quei precedenti penali specificamente rilevanti per un determinato procedimento amministrativo), si è mantenuta la distinzione circa il possibile contenuto del certificato del casellario giudiziale a seconda che il rilascio sia richiesto da un privato (rispetto al quale si applica, ove ottenuto, il beneficio della «non menzione»

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sino alla revoca di questo) o dalla P.A., poiché, in quest’ultimo caso, è prevista la non menzione solo delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p., cioè estinti, in caso di pena condizionalmente sospesa, perché il soggetto non commette un reato o una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, rispettivamente cinque anni per i reati e due anni per le contravvenzioni.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973

Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti: differenze

Il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale attestano fatti diversi, riguardando il primo i procedimenti ancora pendenti, perché ancora nella fase delle indagini preliminari o in quella processuale in senso stretto dopo l’inizio del dibattimento, mentre il secondo riporta le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa registrati a carico di un determinato soggetto. Il certificato del Casellario giudiziale contiene, quindi, le iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitivi in materia penale, civile e amministrativa.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973

La cancellazione della sentenza dal casellario

La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione.

Cassazione penale sez. I, 28/10/2020, n.35548

Diniego implicito di non menzione della condanna

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della

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sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).

Cassazione penale sez. II, 18/02/2020, n.11992

Iscrizione nel casellario giudiziale

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale.

(In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell’art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell’art. 224 c.p., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l’ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età).

Cassazione penale sez. IV, 30/01/2020, n.11541

La concessione del beneficio della non menzione

In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell’art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l’applicazione di una pena accessoria.

Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.4376

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L’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale

È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall’esercente la potestà genitoriale nell’interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Cassazione penale sez. V, 27/11/2019, n.3029

Archiviazione per particolare tenuità del fatto

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, c.p.p., censurati per violazione degli artt.

3,111, comma 2, e 112 Cost., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione, e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria.

Le questioni aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto — in forza dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n.

313 fornita dalla Corte di cassazione, nella sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n.

30685, poi superata dalla successiva sentenza delle sezioni unite penali 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954, depositata nelle more dell’incidente di costituzionalità — sono manifestamente inammissibili per aberratio ictus, in quanto il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione dei provvedimenti in questione, censura i predetti articoli del

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codice di procedura penale, che — tuttavia — nulla dispongono in proposito.

Le ulteriori questioni concernenti la omessa previsione dell’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché dette questioni risultano meramente prospettiche ed eventuali.

Corte Costituzionale, 15/11/2019, n.238

Omicidio stradale: la non menzione della condanna nel casellario giudiziale

In tema di omicidio stradale, il concorso di colpa della vittima del reato e l’incensuratezza dell’imputato consentono al giudice di applicare oltre la sospensione condizionale della pena anche il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

(Nel caso di specie, si trattava dell’investimento di un pedone in un tratto di strada situato subito dopo un’intersezione ingombrata da autovetture in sosta e con scarsa visibilità, derivante anche dalla presenza di alberi ad alto fusto, ove il pedone attraversava le predette autovetture al di fuori delle strisce pedonali e l’autocarro procedeva ad una velocità superiore ai limiti consentiti, ove veniva applicato il beneficio della non menzione della condanna in sede di appello della sentenza del giudice di primo grado).

Corte appello L’Aquila, 30/09/2019, n.1490

Contestazione della recidiva

In caso di contestazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Deve cioè tenere conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui essi sono il segno, della qualità e del grado di offensività dei comportamenti, della distanza temporale tra i fatti e del livello di omogeneità esistente tra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di

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colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

Ciò posto, nel caso di specie, avente a oggetto l’accusa di dichiarazione di falsità del tagliando di revisione di un veicolo, la Corte d’appello ha escluso la contestata recidiva, dichiarando di conseguenza il delitto estinto per prescrizione.

Nello specifico, la lettura del certificato del casellario giudiziale evidenziava, per un verso, che, al momento della commissione del fatto, nei confronti dell’imputato erano passati in giudicato esclusivamente provvedimenti relativi a condotte eterogenee rispetto a quella oggetto della sentenza gravata: per altro verso, che, da circa 8 anni il medesimo soggetto non aveva più posto in essere nuovi reati.

Corte appello Taranto, 27/09/2019, n.923

Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto: va iscritto nel casellario giudiziario?

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

Cassazione penale sez. un., 30/05/2019, n.38954

Pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale

È ammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l’interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.

Cassazione penale sez. III, 29/05/2019, n.36687

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Mancato esercizio da parte del giudice d’appello del potere di applicare d’ufficio i benefici di legge

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado.

(Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno).

Cassazione penale sez. IV, 28/05/2019, n.29538

La pericolosità del comportamento dell’imputato

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 c.p.

Cassazione penale sez. III, 28/03/2019, n.26191

Patteggiamento e casellario giudiziario

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all’art. 445 c.p.p. non

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comporta anche la cancellazione dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto detta iscrizione non rientra tra gli effetti penali della condanna di cui è prevista l’estinzione ed è contemplata dall’art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, unicamente per i reati di competenza del giudice di pace.

Cassazione penale sez. I, 26/03/2019, n.18233

La domanda di cancellazione di un titolo di condanna nel certificato penale

In tema di casellario giudiziale e di carichi pendenti, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna nei certificato penale. (Nel caso di specie, si trattava della cancellazione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale delle iscrizioni relative all’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato e della relativa sentenza che dichiarava l’estinzione del reato).

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 20/03/2019

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