• Non ci sono risultati.

Lavoro a contatto con minori, una sola sanzione per tutti i certificati del casellario giudiziale non richiesti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Lavoro a contatto con minori, una sola sanzione per tutti i certificati del casellario giudiziale non richiesti"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Ispettorato nazionale del lavoro

Direzione centrale coordinamento giuridico Ufficio I – Affari giuridici e legislativi

Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma

www.ispettorato.gov.it

dcgiuridica@ispettorato.gov.it dcgiuridica@pec.ispettorato.gov.it

Pag. 1 di 1

Agli Ispettorati interregionali e territoriale del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Oggetto: art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 – calcolo della sanzione.

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.

Tale disposizione prevede l’obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R., per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

Al riguardo questa Direzione – sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno u.s. – ritiene che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.

Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

IL DIRETTORE CENTRALE Dott. Danilo PAPA Direzione centrale

coordinamento giuridico

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO

O = Ispettorato Nazionale del Lavoro

C = IT inl.INL_DCGIURIDICA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000967.17-06-2021

Riferimenti

Documenti correlati

185/2016, stabilisce espressamente la diffidabilità della sanzione precisando, altresì, che l’oggetto della diffida debba consistere nella presentazione agli

445/2000 e che, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro ricomprende il dovere dell’azienda di mettere in campo tutte le misure che, sulla base della scienza e della tecnica, nonché dei

- Sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere il certificato del Casellario qualora intenda impiegare (dipendenti, collaboratori a busta paga o a fattura) una

1 Se non sono collegate a VOSTRA, le autorità cantonali della giustizia e dell’esecuzione penale, nonché le autorità cantonali di polizia degli stranieri compe- tente

Se invece è il tuo medico curante ad allungare la prognosi, oltre alla comunicazione al datore, deve essere inviata una nuova certificazione telematica, e puoi essere

SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 18188/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALAB (cognome) SURACE (nome) PIETRO PAOLO NATO