• Non ci sono risultati.

(1)Potestas iudicandi in caso di trasferimento d'ufficio di un magistrato da una sezione civile ad una sezione penale del medesimo Tribunale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Potestas iudicandi in caso di trasferimento d'ufficio di un magistrato da una sezione civile ad una sezione penale del medesimo Tribunale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Potestas iudicandi in caso di trasferimento d'ufficio di un magistrato da una sezione civile ad una sezione penale del medesimo Tribunale.

(Risposta a quesito del 22 giugno 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 giugno 2016, ha adottato la seguente delibera:

" vista la nota del 15 febbraio 2016 del dott. …, giudice del Tribunale di …, relativa ad un quesito avente ad oggetto la “potestas iudicandi in caso di trasferimento d’ufficio da una sezione ad un’altra del medesimo Tribunale”;

osserva:

con la nota in oggetto il dott. … ha chiesto “se trovi applicazione, all’ipotesi di trasferimento d’ufficio di un magistrato da una sezione civile ad una sezione penale del medesimo Tribunale, il principio già espresso dal CSM con le delibere 25 gennaio 2012 e 13 febbraio 2014, secondo le quali, in caso di trasferimento di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro, questi perde la potestas iudicandi in ordine alle cause civili, a decisione monocratica, i cui termini ex art. 190 c.p.c.

siano scaduti successivamente alla presa in possesso presso il nuovo ufficio”.

Con la delibera del 25 gennaio 2012 il Consiglio superiore della magistratura, nel rispondere a un quesito, ha deliberato che “il magistrato che non fa più parte dell’ufficio a quo non può più validamente provvedere sulla causa dal medesimo introitata, qualora i termini ex art. 190 c.p.c.

scadano in data successiva al suo trasferimento, con immissione nel possesso del nuovo ufficio o cessazione delle funzioni in quanto, non più legittimamente preposto all’ufficio, lo stesso ha perso ogni potestas iudicandi in relazione alla controversia”. In senso conforme anche la successiva delibera del 13 febbraio 2014.

Con le delibere del 25 gennaio 2012 e del 13 febbraio 2014 è stata quindi affrontata la questione della permanenza della potestas iudicandi nel caso di trasferimento del magistrato dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni da un ufficio giudiziario ad un altro ovvero nel caso di cessazione delle funzioni, qualora i termini ex art. 190 c.p.c. scadano in data successiva al suo trasferimento.

Va rilevato come secondo pacifica giurisprudenza “il momento della pronuncia della sentenza - momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido - va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell'iter formativo dell'atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicchè, ai fini dell'esistenza, validità ed efficacia di quest'ultima, è irrilevante che, dopo la decisione, il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell'incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell'ufficio, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione, si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva deciderla" (crf. tra le tante Cass. Civ. 11 maggio 2012 n. 7269); tale momento, nei processi dinanzi al giudice monocratico di Tribunale, decisi nelle forme ordinarie, è corrispondente a quello immediatamente successivo alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..

Deve osservarsi che la ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario attiene alla mera organizzazione interna dell’ufficio, sicchè il trasferimento all’interno del medesimo ufficio giudiziario non viene ad incidere sul fatto che il giudice trasferito possa continuare a considerarsi legittimamente preposto all’ufficio. Al fine della conservazione della potestas iudicandi rileva il rapporto tra il magistrato e l’ufficio giudiziario complessivamente considerato, non il mero rapporto tra il magistrato e il ruolo ove pende la causa. Si tratta di conclusioni che non mutano in considerazione del fatto che il trasferimento avvenga da una sezione civile ad una sezione penale, non venendo neanche in questo caso meno l’incardinazione del magistrato

(2)

nell’ufficio. Né, infine, può rilevare il fatto che il trasferimento avvenga d’ufficio e non su domanda, trattandosi di profilo estraneo al rapporto tra il magistrato e l’ufficio nel suo complesso.

Ritiene pertanto il Consiglio che nel caso di trasferimento anche d’ufficio all’interno del medesimo ufficio da una sezione ad un’altra non venga meno la potestas iudicandi in ordine alle cause civili, a decisione monocratica, i cui termini ex art. 190 c.p.c. scadano successivamente al suddetto trasferimento.

Tanto premesso

delibera di rispondere al quesito come segue:

il magistrato trasferito d’ufficio da una sezione civile ad una sezione penale del medesimo Tribunale non perde la potestas iudicandi in ordine alle cause civili, a decisione monocratica, i cui termini ex art. 190 c.p.c. scadano successivamente al suddetto trasferimento."

Riferimenti

Documenti correlati

se l'offerente é una società: la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva dell'impresa, il nome del legale rappresentante, idonea

La valutazione delle unità immobiliari in oggetto sarà quindi eseguita secondo il criterio del “più probabile valore di mercato”, ottenuto a partire dal valore

3. della situazione contingente del settore immobiliare. Sul punto appare doveroso evidenziare come le ricerche di mercato per il reperimento dei prezzi di riferimento

La valutazione delle unità immobiliari in oggetto sarà quindi eseguita secondo il criterio del “più probabile valore di mercato”, ottenuto a partire dal

A) in tutti i casi di asta deserta, e per il caso di mancanza di provvedimenti di assegnazione ex artt. provvederà a fissare le date delle ulteriori vendite avanti a sé, entro 180

ASTALEGALE.NET effettuerà direttamente la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte relative alla vendita, sul Portale delle Vendite

- www.garavirtuale.it – ove verrà creata per ciascun professionista un aula virtuale per lo svolgimento di tutte le operazioni di vendita accessibile agli offerenti

4) l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene nonché dei compensi posti a suo carico spettanti a norma del decreto