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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO E L ASST OVEST MILANESE PER L ORGANIZZAZIONE PRESSO IL QUARTIERE FIERA DI ABBIATEGRASSO, VIA

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1/8 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO E L’ASST OVEST MILANESE PER L’ORGANIZZAZIONE PRESSO IL QUARTIERE FIERA DI ABBIATEGRASSO, VIA TICINO, N. 70 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONE ANTI COVID 19

TRA

COMUNE DI ABBIATEGRASSO, (di seguito denominata Comune) con sede legale in Abbiategrasso Piazza Marconi, 1codice fiscale e Partita IVA 01310880156, qui rappresentata dal proprio Sindaco, dott. Cesare Francesco Nai, domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

ASST OVEST Milanese, (di seguito denominato ASST) con sede legale in Legnano Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3, codice fiscale e Partita IVA 09319650967, qui rappresentata dal proprio Direttore Generale, dott. Fulvio Edoardo Odinolfi, domiciliato per la carica presso la sede legale;

PREMESSO:

a) L’ASST OVEST Milanese necessita di avere a disposizione locali al fine di collocare il servizio di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19;

b) Il Comune di Abbiategrasso è proprietario del compendio immobiliare fieristico denominato “Quartiere Fiera” sito in Via Ticino, n. 70 – foglio catastale n. 18, mappale n. 89 sub 701 (parte) – ed ha interesse a definire con ASST OVEST Milanese una collaborazione affinché nei locali del Quartiere Fiera siano organizzate le attività istituzionali del Servizio Vaccinale della ASST ed in particolare per la somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19.

c) ASST Ovest Milanese e il Comune di Abbiategrasso intendono, quindi, concordemente regolamentare la collaborazione e i reciproci rapporti ai sensi

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2/8 dell’art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la realizzazione delle attività istituzionali discendenti dalle esigenze del Servizio vaccinazioni della ASST Ovest Milanese, anche con riferimento al riparto degli oneri economici derivanti, secondo quanto definito nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO.

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Con questo atto, il Comune e ASST instaurano e disciplinano, ai sensi dell’art.

15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una collaborazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale del Servizio Vaccinale della ASST ed in particolare per la somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19.

A tal fine, il Comune mette a disposizione la propria struttura organizzativa per supportare i servizi di ASST, nell’utilizzo gratuito degli spazi dell’immobile predetto identificati nella planimetria allegata che, previa verifica e sottoscrizione delle parti, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione (All. “A”) per una superficie lorda stimata in 1.650 mq, disposta al piano terra, nello stato di fatto in cui si trovano per la realizzazione di attività istituzionali discendenti dalle necessità del Servizio Vaccinazioni di ASST, al fine di garantire la somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19.

Gli spazi destinati all’attività sono comprensivi delle parti comuni del bene immobile in oggetto, costituite dalle zone di accesso, corridoi, servizi igienici, etc. da parte del Comune.

Le parti attestano che l’unità è in buono stato di conservazione, esente da vizi

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3/8 e idonea alla funzione.

L’ASST si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di vaccini, in stretta collaborazione con il Comune e con i soggetti con cui il Comune attiverà i servizi di supporto allo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 3 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 08/03/2021 e avrà durata fino al 31/12/2021, e comunque sino ad esaurimento dell’attività di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19.

Resta ferma che la presente convenzione si intende risolta automaticamente qualora nel corso di vigenza della stessa dovessero intervenire disposizioni nazionali e/o regionali in materia di somministrazione di vaccinazioni.

La stessa potrà essere rinnovata tra le Parti mediante apposito atto scritto.

Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata A/R, che dovrà pervenire all’altra parte almeno 30 giorni prima della data individuata per la cessazione

delle prestazioni.

Qualora, nel corso della vigenza di detta convenzione, si verificassero mutamenti di fatto e di diritto della situazione originaria, ovvero dovessero mutare gli interessi pubblici perseguiti, le parti potranno modificare la presente intesa o recedervi.

ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE E ONERI DI GESTIONE

4.1) Tutte le spese per la manutenzione straordinaria e ordinaria degli spazi occupati di cui all’art. 1) sono a carico del Comune compresi i costi per la

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4/8 manutenzione ordinaria delle parti comuni o indivisibili.

Sono a carico del Comune gli oneri di gestione relativi a:

(i) utenze luce ed acqua, (ii) TARI,

(iii) gestione calore, (iv) presidi antincendio, (v) aree esterne e/o a verde, (vi) pulizia e sanificazione Covid -19;

(vii) oneri diversi rientranti in utenze generali o impianti centralizzati

Unica eccezione è costituita dagli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari di cui si farà carico l’ASST.

Ciascuna delle parti è obbligata a sostenere gli oneri così come sopra definiti, fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni regionali in materia di rimborsi degli stessi. A seguito dell’emanazione di tali determinazioni ciascuna parte si obbliga a rimborsare all’altra parte gli importi ricevuti a titolo di rimborso a seguito di specifica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in relazione alla gestione del Centro Vaccinale oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONI

Il Comune assicura con propria polizza gli spazi concessi in uso e garantisce il possesso, in proprio o attraverso i propri appaltatori/incaricati, d’idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per le attività di propria competenza.

ASST garantisce il possesso, in proprio o attraverso i propri appaltatori/incaricati, d’idonea copertura assicurativa per la responsabilità

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5/8 civile per le attività di propria competenza.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ

ASST, nell’utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell’attività si obbliga a custodire e conservare l’immobile e i suoi arredi e attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia.

ASST dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi agli spazi e alla dotazione attribuita in uso, al verificarsi dei quali sarà tenuto a prestare idoneo risarcimento.

ASST dichiara di sollevare espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’attività svolta.

ARTICOLO 7 – SICUREZZA

La programmazione, pianificazione e gestione dell’attività di prevenzione e protezione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di ogni specifica attività presente negli spazi in oggetto è di competenza della parte che riveste la funzione di “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, lett. b), D.lgs. 81/2008.

Ove sarà ritenuto necessario, sarà redatto il documento unico di valutazione dei rischi intereferenti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 8 – DESTINAZIONE D’USO

E’ fatto divieto all’ASST di utilizzare l’immobile per finalità diverse da quelle oggetto della presente convenzione.

ASST si obbliga a restituire l’immobile al termine del rapporto nello stesso stato, salvo il normale deperimento d’uso dovuto alla vetustà. Nel caso in cui l’immobile venga restituito in condizioni diverse da quelle convenute, le spese per il ripristino saranno a carico dell’ASST, ognuno per la parte di propria

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6/8 competenza, fatto salvo ogni diverso accordo tra le Parti.

ARTICOLO 9 – SUB-CONDUZIONE

Il presente atto non consente ad ASST di cedere a terzi gli spazi utilizzati pena la risoluzione del contratto. In ogni caso l’ASST risponderà dei danni cagionati al Comune per la violazione della presente clausola.

E’ consentito solo l’ingresso e l’utilizzo degli spazi da parte dei soggetti, con qualifica di appaltatori, incaricati che siano coinvolti nell’organizzazione delle attività vaccinali.

Articolo 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le parti il Codice di Comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori delle parti sono tenuti ad osservare.

Le parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità pubblicati nelle sezioni dedicate all’ Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali www.asst-ovestmi.it e www.comune.abbiategrasso.mi.it.

Le parti si danno reciproca rassicurazione circa l’accettazione del relativo contenuto, impegnandosi altresì ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

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7/8 ARTICOLO 12 – RINVII

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio.

ARTICOLO 15 – IMPOSTE

La presente convenzione redatta in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 15, comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.ii.), Atti scambiati fra pubbliche amministrazioni.

Formano parte integrante della presente convenzione:

A) planimetrie;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Abbiategrasso Il Sindaco

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8/8 Dott. Cesare Francesco Nai

ASST OVEST MILANESE Il Direttore Generale Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. .

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