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Quando è obbligatorio l’ascensore?

18 Marzo 2021 | Autore: Mariano Acquaviva

Condomini e palazzi con più piani: la legge prevede l’obbligo di installazione dell’ascensore? Quali sono i diritti dei disabili?

Oramai, quasi non ci si fa più caso, perché tutti i moderni edifici sono dotati di comodi ascensori che consentono di raggiungere i piani più alti del fabbricato. In realtà, un tempo, l’ascensore era appannaggio di poche costruzioni, generalmente

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le più lussuose o quelle con moltissimi piani. Ancora oggi, nei centri storici delle città, è possibile constatare l’assenza di ascensori negli edifici meno recenti. Cosa dice la legge a proposito? L’ascensore è obbligatorio? Se sì, quando?

Il problema non è di poco conto, soprattutto se si tengono in considerazione le difficoltà delle persone anziane e di quelle affette da disabilità di poter raggiungere i piani più alti delle abitazioni. Ma non solo: l’assenza di un ascensore può essere causa di accese diatribe condominiali e di contrasti tra chi ne vuole l’installazione e chi, invece, si oppone per non doverne sostenere i costi. Tra le due fazioni, chi ha ragione? Quando è obbligatorio l’ascensore? Oppure si tratta di una scelta sempre facoltativa? Se l’argomento ti interessa, prenditi cinque minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa dice la legge a proposito dell’obbligatorietà degli ascensori nei condomini e negli altri edifici.

Ascensore: quando è obbligatorio?

Secondo la legge italiana, l’ascensore è obbligatorio, ma solo al ricorrere di alcune condizioni. Per la precisione, l’ascensore è obbligatorio negli edifici con più di tre piani [1].

Volendo entrare ancora di più nel dettaglio, il decreto ministeriale di attuazione della legge dice che:

negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo;

l’ascensore va invece sempre installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati o porticati [2].

Tutto ciò significa che:

un edificio con tre piani (primo, secondo e terzo) fuori terra non deve installare l’ascensore, purché ne sia assicurata la possibilità in un momento successivo;

un edificio con tre piani fuori terra e un seminterrato ha l’obbligo di installare l’ascensore.

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Ascensore: è obbligatorio per i vecchi edifici?

L’ascensore è obbligatorio per gli edifici residenziali di nuova costruzione sviluppati su almeno tre livelli.

Un edificio di vecchia costruzione superiore a tre piani non ha l’obbligo di installare un ascensore se costruito prima del 1989, cioè prima dell’entrata in vigore della legge che prevede l’obbligatorietà dell’ascensore.

Da quell’anno in poi, tutti gli edifici residenziali devono avere le seguenti caratteristiche:

avere dello spazio sufficiente per installare l’ascensore o un elevatore alternativo in caso di impianti volti al superamento di barriere architettoniche come servoscala o montascale;

ogni unità immobiliare deve avere un accesso facilitato che non sia limitato da altre strutture appartenenti a al condominio o a terzi;

ogni piano deve essere raggiungibile da scale interne, esterne o da un impianto verticale che possa sostituire una scalinata;

l’ascensore è obbligatorio quando sono costruiti edifici superiori a tre piani di nuova realizzazione.

In pratica, l’obbligo di installare un ascensore sussiste solamente per gli edifici di nuova costruzione che hanno più di tre piani (compresi interrati e seminterrati).

Ascensore: è obbligatorio se ci sono disabili?

La legge garantisce a tutti gli invalidi di potere installare un ascensore per disabili in condominio e negli edifici storici costruiti prima del 1989.

Anche senza il consenso del resto dei condòmini il disabile può scegliere di installare un qualsiasi elevatore per disabili all’interno della palazzina ed esserne l’unico proprietario.

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C’è una limitazione a questa legge che favorisce l’abbattimento delle barriere architettoniche e si verifica quando una persona con problemi di deambulazione ha una disabilità che non è riconosciuta dallo Stato (perché ritenuta troppo lieve, ad esempio).

In questo caso, l’ascensore si può installare solamente con la maggioranza dei condòmini o con il permesso del comune in caso di edificio storico.

Ascensore: come deve essere fatto?

Secondo la legge, l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a rotelle. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso di tali presidi sanitari.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, ecc.) per l’arresto e l’inversione automatica della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a rotelle.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla persona su sedia a rotelle ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell’interno della cabina, devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata davanti alla porta dell’ascensore deve avere una profondità tale da contenere una sedia a rotelle e consentirne le manovre necessarie all’accesso.

Deve essere garantito un arresto che metta sullo stesso piano il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Deve essere prevista la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo

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luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

[1] Art. 1, lettera d), Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

[2] Art. 3, comma secondo, D.M. 236/89.

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