• Non ci sono risultati.

Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati L'omogeneizzazione dei patrimoni (3)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati L'omogeneizzazione dei patrimoni (3)"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it)

Attualità

Partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati L'omogeneizzazione dei patrimoni (3)

6 Giugno 2005

Le tecniche di omogeneizzazione. Chi paga senza rivalsa l'interesse?

Le tecniche di omogeneizzazione

È utile esaminare le tecniche contabili con cui possono essere eseguiti procedimenti di omogeneizzazione. Secondo Natale Girolamo ("Valutazione fiscale delle azioni non quotate in borsa. Procedimenti per la comparabilità dei bilanci da confrontare", Boll. Trib. Inf., 1983, pagg.

1748-1761), al fine di pervenire alla comparabilità dei patrimoni, interessati da variazioni non connesse alla gestione dell'impresa, possono essere utilizzati almeno sei diversi procedimenti.

1. Rettifica in diminuzione dell'ultimo bilancio approvato: "consiste nel sottrarre dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato tutte le operazioni sul capitale (nuovi conferimenti) effettuate a partire dall'anno in cui si è verificato il primo acquisto o ciascuno degli acquisti successivi". Questo metodo può risultare incongruente con lo spirito della norma, perché può capitare che le perdite annullino o rendano negativo il patrimonio netto finale rettificato, pur in presenza di un patrimonio netto effettivo ancora positivo: vi sarebbe la facoltà di svalutare al 100 per cento la partecipazione anche in presenza di valori patrimoniali residui, in chiara contraddizione con la sostanza della disposizione di cui all'articolo 61.

(2)

2. Rettifica in diminuzione del secondo bilancio di ciascuna coppia di bilanci contigui: consiste nel confrontare i netti patrimoniali di ciascun anno con quello immediatamente successivo, sottraendo dal secondo le operazioni sul capitale verificatesi nello stesso anno per rendere omogeneo il suo netto patrimoniale con quello dell'anno immediatamente precedente". Tale metodo sembra in contrasto con quanto espresso nella citata risoluzione 9/391 del 9 aprile 1983, che consente di integrare il bilancio iniziale con i dati relativi all'aumento (nel caso di specie si trattava di costituzione o di totale ricostituzione) di capitale sociale.

3. Rettifica in aumento del solo bilancio anteriore all'acquisto: "consiste nell'aggiungere al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio anteriore al primo acquisto, tutte le operazioni sul capitale effettuate fino alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato". La procedura determina una percentuale di svalutazione unica da applicare al costo globale delle partecipazioni, indipendentemente dal periodo di formazione.

4. Rettifica in aumento di tutti i bilanci anteriori ai singoli periodi di formazione per confronto con l'ultimo bilancio approvato: "consiste nel confrontare il patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato con il patrimonio netto di ogni esercizio anteriore a ciascun acquisto, aggiungendo a quest'ultimo tutti i nuovi conferimenti eseguiti fino alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato". Ci possono essere delle perplessità legate al fatto che si assuma come patrimonio netto un'entità numericamente disomogenea alla partecipazione da valutare e che in caso di forti aumenti di capitale, il rapporto di deducibilità ne risente, seppur in maniera diversa di quanto si verifica in assenza di omogeneizzazione.

5. Rettifica in aumento del primo bilancio di ciascuna coppia di bilanci contigui: "consiste nel confrontare i netti patrimoniali anno per anno, aggiungendo al primo dei due le operazioni sul capitale verificatesi nell'anno immediatamente successivo ed applicando le percentuali di svalutazione sul residuo costo fiscalmente rilevante". È stato rilevato che tale metodo non trova una base normativa nell'articolo 61, dato che la percentuale di valutazione deve essere applicata per ciascun anno sul residuo costo fiscale.

6. Computo delle quote di netto afferenti ai singoli periodi di formazione, previa rettifica in aumento dei bilanci anteriori agli acquisti: "consiste nel determinare la percentuale di svalutazione (o di valutazione) per ciascun periodo di formazione in relazione al rapporto intercorrente tra la quota di netto attribuibile ai titoli posseduti in base all'ultimo bilancio approvato e la quota di netto attribuibile agli stessi titoli in base al bilancio precedente all'acquisto, rettificato ove necessario". Il procedimento delle quote è quello preferito dall'Autore per la sua capacità di tenere conto delle variazioni nel capitale e nella compagine

(3)

sociale, anche se ne ammette la particolare macchinosità e l'appesantimento operativo sempre maggiore con lo svolgersi degli esercizi. La procedura prevede l'esecuzione di diverse fasi di operazioni di calcolo:

determinazione dei capitali sociali rettificati

calcolo delle percentuali di partecipazione iniziale e finale al capitale sociale determinazione dei patrimoni netti rettificati

calcolo delle quote di patrimonio netto iniziale e finale calcolo delle percentuali di svalutazione deducibili.

Chi paga senza rivalsa l'interesse?

La disposizione sottoposta a interpretazione è contenuta nell'articolo 61, comma 3, lettera b), del Testo unico: per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati "il valore minimo è determinato (...) riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite".

La norma consta di due aspetti: il primo legato alla determinazione del valore unitario della partecipazione che deve essere determinato con i metodi usati per le rimanenze. In questo caso, il riferimento al valore unitario è opportuno perché si possa determinare il valore storico delle rimanenze con applicazione di uno dei metodi di valorizzazione previsti per le rimanenze di merci (Lifo a scatti e sue varianti, Fifo, metodo della media ponderata).

Il secondo aspetto, e del tutto indipendente, riguarda la percentuale con cui è possibile svalutare il valore determinato in precedenza. Il rapporto di svalutazione dipende, per univoca espressione legislativa, "dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite".

Non è mai stata oggetto di discussione l'applicazione della prima parte della norma, in quanto i meccanismi da applicare sono uguali a quelli utilizzati per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

Vediamo come possa, invece, interferire sul rapporto con cui si svaluta il costo storico il contenuto

(4)

di documenti che sono stati assunti come basi dell'interpretazione che legittima il cosiddetto procedimento di omogeneizzazione. Questi documenti sono:

- la circolare ministeriale n. 350860 del 15 aprile 1957 - la risoluzione ministeriale 9/391 del 9 aprile 1983 - il comma 5 dell'articolo 61 del Dpr 917/86.

La circolare del 1957 viene usata a sostegno della tesi che propugna l'omogeneizzazione, per la parte che, al fine di determinare il patrimonio netto, indica che il capitale sottoscritto e versato deve essere assunto "tenuto conto delle variazioni intervenute nel numero o nel valore nominale delle azioni": in questo senso il patrimonio deve essere depurato dagli incrementi legati agli eventi non "gestionali", usando una delle tecniche di omogeneizzazione.

Sorge subito il dubbio se un'indicazione di questo tipo, particolarmente astratta e generica, abbia la forza di derogare a quanto stabilito dalla legge circa i termini da assumere come elementi del rapporto di svalutazione (cioè i netti patrimoniali desunti dai due bilanci). Con altrettanta ragionevolezza si potrebbe sostenere che la circolare detta delle direttive per pervenire alla determinazione e quindi alla variazione del capitale sociale in seguito a modifiche del numero o del valore nominale delle azioni, cosa che comunemente avviene e di cui si tiene comunemente conto nella determinazione del patrimonio netto. E inoltre sarà comunque il valore unitario dei titoli che deve essere stratificato e valorizzato "tenuto conto delle variazioni intervenute nel numero e valore nominale delle azioni", cioè le valutazioni al costo devono tenere conto delle variazioni di numero e valore di carico, per potersi determinare il valore unitario. Si nota che, in base a queste letture, non si potrebbe dare alla circolare alcun senso di deroga al "criterio di determinazione dei netti patrimoniali derivanti dalle indicazioni del bilancio", deroga che dispiegherebbe - non ben definiti - effetti circa la possibilità di svalutare le poste iscritte tra le partecipazioni.

Passiamo al secondo dei documenti tratti a sostegno dell'omogeneizzazione dei patrimoni, la risoluzione ministeriale 9/391 del 9 aprile 1983. Questa enunciava che "non sembra si possa porre in dubbio che, nella esemplificazione fatta [azioni che sono state sottoscritte nell'anno di costituzione della società o nell'anno in cui è stato ricostituito il capitale sociale dopo l'azzeramento o la riduzione del patrimonio esistente per la copertura di perdite], il secondo termine di raffronto sia costituito dal capitale sociale o dal patrimonio risultante dopo la ricostituzione del capitale sociale, così come suggerito dall'istante, rappresentando l'uno o l'altro, a seconda delle due indicate ipotesi, i valori patrimoniali di bilancio dell'ultimo esercizio anteriore all'acquisto dei titoli".

La risoluzione crea, in effetti, un'importante disapplicazione del metodo di legge per la fissazione del cosiddetto secondo elemento di paragone: non si considera l'ultimo bilancio approvato dalla società prima dell'acquisto dei titoli, ma si considera il capitale che si forma in seguito al

(5)

conferimento.

D'altra parte la risoluzione è strutturata secondo una formulazione volutamente restrittiva ai due casi considerati, che sono tali da pregiudicare in via definitiva l'iscrizione di ogni minor valore in relazione alle partecipazioni considerate. Infatti - nelle fattispecie esaminate - il bilancio precedente l'acquisto o è inesistente o esprime un valore patrimoniale nullo o negativo, ovvero esprime una incomparabilità assoluta e irrimediabile. Appare pertanto alquanto ardito applicare la risoluzione in via analogica a casi che si discostano da quelli illustrati, ovvero inferirne un principio in grado di derogare a esplicite previsioni di legge.

Per gli stessi motivi non sarebbe opinabile un'interpretazione di tipo analogico-sistemica e una ridefinizione del patrimonio netto sulla base dell'ultima parte del comma 5 dell'articolo 61, come modificato dal decreto legislativo n. 416 del 1994: "nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente

".

Con riferimento alla particolare questione affrontata nella pronuncia della Commissione tributaria di secondo grado sopra riportata, questa si fonda su un duplice ordine di riferimenti:

circolare del 1957 (tenuto conto del numero e valore nominale delle azioni...)

articolo 61,comma 3, del Tuir del 1992, laddove dice che ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 59 il valore minimo è determinato (...) riducendo il valore unitario medio determinato a norma (...).

In via preliminare si rileva che l'articolo 61 subisce una variazione e, a partire dal 30 dicembre 1993, "riducendo il valore unitario medio determinato a norma [dell'art. 59]" diviene "riducendo il valore unitario determinato a norma [dell'art. 59]". Con l'elisione dell'aggettivo "medio", riferito al valore unitario dei titoli, il procedimento di valutazione dei titoli viene agganciato direttamente ai metodi di valutazione delle rimanenze, senza riferimenti a valori medi, che potrebbero indurre a pensare che il valore unitario non debba desumersi dai costi storici di acquisizione, ma potrebbe anche essere valorizzato o svalutato sulla base della quota di patrimonio netto che incorpora, tenuto conto dei valori patrimoniali della società partecipata, come sembra effettivamente pensare la commissione tributaria nella decisione commentata. Invece dovrebbe essere ricordata la distinzione sopra accennata:

(6)

il "valore unitario" si determina in base alla stratificazione dei costi storici di acquisto, secondo i metodi Lifo, Fifo, della media ponderata e le varianti ammesse

la percentuale di svalutazione del "valore unitario" si determina dal raffronto dei due bilanci.

Da quanto detto si può trarre la conclusione che la tesi che legittima l'omogeneizzazione dei netti patrimoniali, seppur logica e conforme a un principio per cui sono fiscalmente deducibili minori valori derivanti dall'effettiva perdita di valore all'interno della società partecipata, è una tesi costruita extra legem, dove prevalgono le motivazioni derivanti dalla necessità contabile e civilistica di svalutare prudenzialmente poste dell'attivo e di dare a queste rilevanza fiscale, piuttosto che da esplicite previsioni di legge o da facoltà concesse (fino al 2004) in sede di interpretazione ministeriale della norma. A ben vedere, il legislatore si era interessato del problema: nella relazione all'originario schema del Testo unico era stata proposta una modifica all'articolo 61 consistente nella previsione di una "previa omogeneizzazione degli elementi da porre a confronto". Le conclusioni che si possono dedurre dal mancato recepimento del suggerimento nel testo di legge definitivo possono essere di vario grado; non manca comunque chi ne fa discendere il sintomo di una acquisizione interpretativa che sarebbe già desumibile dal sistema normativo nel suo complesso.

3 - continua

di

Giulio Lonzar

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/partecipazioni-non-negoziate-mercati-regolamentati- lomogeneizzazione-1

Riferimenti

Documenti correlati

Qualsiasi informazione contenuta nel presente do7cumento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di qualsiasi modifica o aggiornamento da parte

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della

c) maximum price variation between two consecutive contracts: parameter Z of Table 1. Pursuant to Article 4.9.2 of the Rules the trading parameters referred to in paragraph 1 may

“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,

Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare, fino al 30 giugno 2021,

1.2.2 Avviso per Manifestazione di interesse per la Realizzazione di Technology Platform nell’ambito della lotta alle patologie oncologiche CUP B61G18000470007 –

A tale fine, le società di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la

Sia noi, in qualità di acquirente, che l’altro Ente Pubblico attualmente proprietario, in qualità di cedente, abbiamo assunto i provvedimenti amministrativi per