Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VITO VOLTERRA”
Via Strada Nuova, s.n.c. 00040 ARICCIA - tel./fax 06 9331788
Cod. Ministeriale RMIC8A3002
Codice Fiscale 90049300586
REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI
Anno scolastico 2021/2022
Funzionamento degli organi collegiali
CAP. 1
Disposizioni generali
Art.1 Elezioni e nomina
Gli organi collegiali della scuola che comprendono la rappresentanza dei genitori (Consiglio di Istituto, Consiglio di Intersezione/Interclasse, Consiglio di Classe) vengono eletti, quindi nominati, secondo le norme stabilite dagli articoli 19, 20, 23, 24, dal DPR 31/5/1974 n. 416 e dagli articoli 31, 33, 34 del D.L.16/4/1994 n. 297 e conformemente alle disposizioni ministeriali vigenti in materia.
Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti delle possibilità, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite, in linea di massima, la discussione su argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la possibilità di adottare decisioni, di formulare proposte e di esprimere pareri.
Art. 3 Coordinamento delle attività
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata, pur con rilevanza diversa, in determinate materie, con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele. Ai fini di cui sopra si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.
Art. 4 Verbalizzazione delle sedute
Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario, steso su apposito registro e pagine numerate preventivamente. Possono essere dichiarate parte integrante del verbale documenti che ad esso vengono allegati.
CAP. 2
Consiglio d’Istituto
Art. 5 Composizione e attribuzioni
Il Consiglio d’Istituto, composto, eletto e nominato secondo gli articoli 5, 20, 23 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e gli articoli 8, 31, 34 del D.L. 297/94, ha le attribuzioni indicate dall'articolo n.6 dello stesso DPR, dall'articolo n.10 dello stesso D.L. e dall'articolo 1 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975 concernente le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica e per i distretti scolastici.
Il Consiglio di Istituto:
• elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
• adotta il PTOF;
• delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all‘impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola;
• fatte salve le competenze del collegio dei docenti, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola nei limiti della disponibilità di bilancio nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno della Scuola e delle successive modificazioni di esso che si rendessero eventualmente necessarie ed opportune;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi i sussidi audiovisivi, e le dotazioni librarie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c)criteri generali per la programmazione educativa;
d) criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
• indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
• esercita le competenze in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dall'art. 276 e seguenti del D.L. 297/ 94;
• esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature scolastiche, ai sensi dell’art. 94 del D.L. 297/ 94;
• delibera, sentite per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’Educazione alla Salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art.106 del T.U. approvate con DPR 9/10/1990 n. 309;
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal T.U.
(D.L. 297/94), dalle leggi e dai regolamenti;
• sulle materie demandate alla sua competenza, invia annualmente al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale una relazione firmata dal Presidente della giunta esecutiva;
• inoltre, per quante concerne il funzionamento amministrativo-contabile (ai sensi dell’art. 28/5/ 1975), fatte salve le attribuzioni del Collegio dei Docenti, delibera:
· la radiazione dei crediti riconosciuti inesigibili;
· l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili inservibili e che non occorre ulteriormente conservare
· il limite di somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi, completamenti e riparazioni del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
· la misura del fondo di anticipazione del segretario della scuola per le spese minute;
· la designazione dell’azienda o dell’istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposite convenzioni;
· l'accettazione di lasciti e donazioni;
· gli investimenti di capitali;
· il Consiglio d’Istituto può, per particolari questioni o problemi, nominare, tra i membri del Consiglio stesso, commissioni o gruppi di studio preparativi dei lavori. La composizione della Commissione e il lavoro da svolgere verranno stabilite di volta in volta.
Le delibere del Consiglio d’Istituto sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'art. 53 del citato decreto interministeriale 28 maggio 1975 e dall’art. 28 del D.L. 297/’ 94.
Art. 6 Elezione del Presidente, della giunta esecutiva e del vicepresidente
La prima adunanza del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è convocata dal Dirigente Scolastico che la presiede. Le funzioni di segretario della prima seduta sono espletate da un consigliere delegato dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il consiglio di istituto elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio stesso (tra i rappresentanti dei genitori degli alunni) e i membri elettivi della Giunta esecutiva. Le relative votazioni sono segrete e si svolgono, con idonei mezzi forniti dalla scuola, a cura di un seggio elettorale formato da un Presidente e da due consiglieri designati dal Dirigente Scolastico. Le operazioni per l’elezione della giunta si svolgono dopo l'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto in seconda votazione a maggioranza relativa; a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei membri presenti, di eleggere anche un vicepresidente tra i consiglieri rappresentanti dei genitori degli alunni, con modalità stabilite dal consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di Istituto non può essere membro della giunta; i membri della giunta non sono eleggibili alla carica di vicepresidente. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, del vicepresidente o di uno o più membri della giunta, si procede alla loro sostituzione con modalità analoghe a quelle su indicate.
Art. 7 Funzioni del Presidente
Il Presidente del Consiglio di Istituto convoca e presiede il consiglio, affida le funzioni di segretario a un membro del consiglio stesso, sottoscrive, insieme con il segretario, i verbali delle adunanze dell'organo di cui trattasi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere rappresentante dei genitori più anziano di età che non sia membro della giunta.
Art. 8 Iniziative di convocazioni. Modalità di formazione dell'ordine del giorno. Modalità di convocazione e documentazione
Il Consiglio di Istituto è convocato dal suo Presidente, di regola a richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o di un numero di consiglieri non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio stesso. Per motivi che egli ritenga gravi o urgenti, il Presidente del Consiglio di Istituto può convocare l'organo anche di propria iniziativa. L'ordine del giorno delle adunanze è proposto da chi ha assunto l'iniziativa della convocazione. Nel caso ordinario in cui l’iniziativa provenga dal Presidente della Giunta esecutiva, l’ordine del giorno è predisposto da detta Giunta, la quale dovrà tenere conto di eventuali proposte avanzate dal Presidente del consiglio o da altri consiglieri. Al fine di consentire la trattazione anche di altri argomenti, di non eccessiva rilevanza - non contemplati nell'ordine del giorno -, il Presidente del consiglio avrà cura di aggiungere sempre a questo, qualora già non figuri, il punto "Varie". La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all'albo di copia della lettera stessa, che deve indicare oltre al giorno e all'ora della riunione gli argomenti posti in trattazione. Le lettere di convocazione saranno inviate direttamente dalla segretaria della scuola ai consiglieri rappresentanti del personale docente e non docente tramite posta elettronica all’indirizzo email precedentemente indicato. In ogni caso, la convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data per la quale è fissata la riunione. Un eventuale difetto di notifica della convocazione ad un consigliere si intende comunque sanato dall’effettiva partecipazione del consigliere medesimo alla riunione del consiglio. Al fine di consentire ai membri del consiglio una tempestiva ed adeguata preparazione alla discussione, almeno per le questioni di maggiore rilevanza, saranno messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria della scuola tutti gli elementi relativi ai lavori preparatori della giunta. In ogni caso è facoltà di tutti i consiglieri consultare, presso la segreteria della scuola - nei giorni e nelle ore di ricevimento — i verbali della giunta e i documenti utili alla trattazione degli argomenti in discussione.
Art. 9 Validità delle riunioni e delle decisioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Tutte le deliberazioni (tranne quelle previste nel citato art.6) sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10 Modalità di svolgimento e durata massima delle riunioni
I consiglieri parleranno a turno per non più di cinque minuti con diritto di replica al termine degli stessi non superiore ai due minuti, chiedendone facoltà al Presidente, il quale si adopererà in ogni modo per permettere il più ampio, democratico e approfondito dibattito, salvo diverso unanime accordo dei consiglieri, da stabilire all'inizio di ogni seduta. La durata massima delle riunioni è fissata in tre ore a partire dall'ora di convocazione. Qualora, all’ora fissata per il termine, l'ordine del giorno non sia esaurito, la seduta è tolta e il proseguimento della trattazione degli argomenti previsti è rinviato ad altra riunione da tenersi (salvo particolari necessità dovute a scadenze improrogabili) entro quindici giorni successivi, secondo decisione da prendersi seduta stante a maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 11 Modalità delle votazioni
Le votazioni vengono normalmente effettuate per alzata di mano (tranne quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento). Quando uno dei membri del consiglio ne faccia richiesta, la votazione può avvenire per appello nominale. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone:
per tale eventualità in ogni adunanza deve essere disponibile il materiale occorrente. In nessun caso può essere emesso il voto per delega.
Art. 12 Mozioni
È nella facoltà di ogni membro del Consiglio di avanzare richieste circa la trattazione su particolari argomenti connessi con la vita della scuola. Tali richieste possono essere comunicate alla Giunta prima della formazione dell‘ordine del giorno e al Presidente del Consiglio prima dell'inizio della seduta per essere inserite al punto "Varie" dell'O.d.G. Mozioni pregiudiziali e mozioni d'ordine possono essere presentate in qualsiasi momento della riunione. La votazione delle mozioni, da effettuarsi secondo le modalità previste nell'art.11, ha luogo dopo l’illustrazione da parte del proponente e due eventuali interventi, di cui uno favorevole e l‘altro contrario.
Art. 13 Modifiche all'O.d.G.
L'ordine del giorno della riunione, sia per quel che riguarda gli argomenti che l'ordine della trattazione dei vari argomenti, è quello contenuto nella comunicazione di convocazione del Consiglio. Qualora 1/3 dei consiglieri lo richieda, possono essere approvate le proposte di variazione dell'O.d.G.
riguardanti l'ordine di discussione, l’aggiunta o la soppressione di qualche argomento.
Art. 14 Numero delle sedute
Il numero minimo annuo delle riunioni del Consiglio di Istituto è di tre. Da tali sedute sono escluse quelle dedicate all'attribuzione delle cariche interne e all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Art. 15 Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.27 del DPR 31 maggio 1974 n.416, art.43 D.L. 297/ 94 deve avvenire mediante affissione, nell’apposito albo online della scuola, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. La pubblicazione nell‘albo online avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell'istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Non sono soggetti a pubblicazione né a esibizione gli atti e le deliberazioni riguardanti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 16 Pubblicità delle sedute
La pubblicità delle sedute è disciplinata dalla legge 11.748 dell'11 ottobre 1977 e dall'art.42 DL.297/’94. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, senza facoltà di parola, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso e i membri del consiglio Comunale, ai quali si farà pervenire copia della convocazione. Della convocazione del Consiglio di Istituto viene data tempestiva informazione al pubblico mediante affissione di un avviso all'albo online della scuola. Per essere ammessi alla sala di riunione del consiglio di Istituto, gli elettori e i membri del consiglio comunale di cui al precedente articolo debbono farsi riconoscere dal personale della scuola addetto alla sorveglianza.
L'affluenza del pubblico non può superare la normale capienza della sala in cui si svolge la seduta, accertata di volta in volta dal Presidente del consiglio di Istituto, anche in relazione all’idoneità dei locali.
In caso di affollamento, il personale di sorveglianza della scuola regola l'affluenza del pubblico alla sala sulla base di foglietti numerati distribuiti agli interessati secondo l'ordine richiesto. Il pubblico presente alla seduta non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso e dissenso. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni al consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l‘ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Alle sedute del consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti riservati concernenti persone. L’eventuale esclusione del pubblico per la ragione di cui al precedente comma deve essere indicata nell‘avviso di convocazione del consiglio e motivata in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; essa può applicarsi all'intera seduta o a una parte di essa. Quando la seduta si svolge in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti riservati riguardanti persone. Al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali e componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse, il Consiglio d'Istituto può invitare, di volta in volta, con apposite delibere a partecipare alle proprie riunioni con facoltà di parola rappresentanti della Provincia, del Comune (o dei Comuni interessati), delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel Comune, nonché rappresentanti del Consiglio del distretto scolastico cui fa capo. L‘invito viene rivolto dal Presidente su mandato del consiglio di Istituto.
Art. 17 Facoltà di consultazione
È facoltà del Consiglio di Istituto consultare altri organi collegiali o individuali della scuola, ivi compresi gli specialisti che nella scuola stessa operino in modo continuativo. È altresì facoltà del consiglio sentire, su determinate questioni, rappresentanze di alunni, di genitori, di alunni e di personale docente e non docente della scuola. Per questioni di particolare gravità o rilevanza, il Consiglio può consultare, nella forma più conveniente, anche esperti estranei alla scuola.
Art. 18 Sostituzione del Dirigente Scolastico assente o impedito
In base all'art.3 del DPR n. 417 del 31 maggio 1974, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Consiglio, con tutte le competenze proprie della funzione direttiva, il collaboratore vicario.
Art. 19 Giustificazioni delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazioni e surroga dei membri del consiglio
I membri del Consiglio che si trovano impossibilitati a partecipare a una riunione sono tenuti a darne comunicazione al Presidente prima della riunione stessa anche a mezzo della segreteria della scuola. Le assenze dei membri del consiglio appartenenti al personale della scuola si intendono giustificate d’ufficio quando il Dirigente Scolastico attesti, anche a mezzo di dichiarazione da inserire a verbale, che i membri in questione si trovano in congedo, in aspettativa, o impegnati in incarichi ad essi conferiti dall'amministrazione statale. I membri eletti, i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del consiglio, decadono dalla carica (art.28 D.L. 297/94) e vengono surrogati con le modalità previste dall’art.22 del DPR 31/5/1974 n.416 e art.35 del D.L. 297/94. Oltre che nel caso contemplato nel comma precedente, i consiglieri cessano dalla carica, e vengono ugualmente surrogati, per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. Le dimissioni dalla carica di consigliere si presentano a mezzo lettera motivata indirizzata al Presidente, il quale, nel caso che le dimissioni stesse siano accettate dal consiglio, pregherà il membro dimissionario di mantenere le sue funzioni passibilmente fino alla nomina del consigliere destinato a subentrargli. Nel caso che il dimissionario sia il Presidente, la lettera di dimissioni sarà impersonalmente indirizzata al Consiglio, che, sempre nel caso di accettazione delle dimissioni stesse, pregherà il Presidente dimissionario di rimanere in carica fino alla nomina del nuovo membro. Modalità analoghe si seguiranno per le dimissioni dalle sole cariche elettive interne (di Presidente, di vicepresidente o di membro elettivo della giunta).
Il consigliere che abbia perduto i requisiti di eleggibilità cessa dalla carica immediatamente. I consiglieri genitori degli alunni che abbiano conseguito la licenza cessano dalla carica a decorrere dall’inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui l’alunno ha conseguito il titolo, sempre che non abbiano riacquistate a tale data il requisito di eleggibilità. Con le dimissioni e con la cessazione dalla carica del presidente, decade dalla carica anche il segretario del consiglio. I nominativi degli aventi diritto a subentrare ai membri cessati delle cariche di consiglieri saranno comunicati della Commissione elettorale di Istituto al Dirigente Scolastico, il quale provvederà a richiedere al provveditore degli studi il nuovo decreto di nomina.
CAP. 3
Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto
Art. 20 Composizione e attribuzioni
La Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, composta come stabilito daII'art.5 del DPR31/5/1974 n. 416, art.8, com. 7, D.L.297/94 ha le attribuzioni indicate dell'art.10, c.10,11,12 del D.L.297/94 dello stesso DPR e dall’art.3 del D.L.28/5/75 concernenti le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, istituti di istruzione secondaria e artistica e per i distretti scolastici.
Pertanto la Giunta esecutiva:
a) predispone il bilancio preventivo ed eventuali variazioni nonché il conto consuntivo;
b) prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso;
c) ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui all’art. 19 del R. D. 4/5/1925, n.653 relativamente alle lettere e, f, g, h, i, attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. La giunta inoltre decide direttamente nelle seguenti materie:
- spese per il normale funzionamento delle scuole, nei limiti degli stanziamenti fissati dal consiglio (sono escluse le spese per attività parascolastiche o extrascolastiche).
- spese urgenti e indifferibili di qualsiasi natura e importo, sempre nei limiti degli stanziamenti approvati, quando è in pericolo l’incolumità delle persone o per motivi di sicurezza in generale e quando sono in pericolo i beni patrimoniali della scuola;
- inviti ad esperti a tenere seminari, conferenze e corsi extrascolastici;
- uso dei locali e degli arredi per le riunioni del comitato dei genitori e delle assemblee dei genitori;
- utilizzazione dei locali e delle attrezzature per attività parascolastiche ed extrascolastiche, compreso l'uso per lunghi periodi della palestra, degli attrezzi e degli impianti sportivi (che non può essere disposto senza il parere del consiglio di istituto).
Art. 21 Modalità di convocazione
La Giunta esecutiva è convocata dal suo presidente con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dell'avviso di convocazione almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 22 Validità delle riunioni e delle decisioni
Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art . 23 Periodicità delle riunioni e/o numero delle sedute
Con esclusione dei periodi di sospensione dell'attività scolastica, la Giunta si riunisce almeno tre volte l'anno, con esclusione delle sedute per la predisposizione del bilancio e del conto consuntivo.
Art. 24 Sostituzione del Dirigente Scolastico assente o impedito
In base all’art.3, ultimo comma, del DPR. N.417 del 31/5/1974, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico ,la giunta è presieduta, con tutte le competenze proprie della funzione direttiva, dal collaboratore vicario.
Art. 25 Giustificazione delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazione e surroga dei membri della giunta
In materia di giustificazione delle assenze, decadenze, dimissioni e cessazione dalla carica dei membri della giunta, valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio di isItituto dall'art.12 del presente regolamento, con la precisazione che le comunicazioni relative alle assenze e alle dimissioni vanno indirizzate al Presidente della Giunta, ferma restando la competenza del Consiglio di Istituto a decidere sull'accettazione delle dimissioni. La decadenza e le dimissioni dalla carica di membro della Giunta non comportano, di per sé, la cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Istituto.
La surroga dei membri della Giunta, venuta a cessare per qualsiasi motivo, deve avvenire entro quindici giorni dalla data di cessazione con le modalità indicate nell'art.6 del presente regolamento.
CAP. 4
Consiglio di interclasse ed intersezione
ART. 26
Il consiglio di intersezione è composto da tutti i docenti dello stesso plesso della scuola dell’infanzia e da un rappresentante per ogni sezione, eletto dai genitori degli alunni iscritti alla sezione medesima. Il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti dello stesso plesso della scuola primaria e da un rappresentante per ogni classe, eletto dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di interclasse- intersezione durano in carica fino alla fine dell’anno scolastico. I consigli di interclasse-intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico e si riuniscono, di regola, una volta ogni due mesi, intervallati normalmente dalla convocazione delle assemblee di classe e di sezione. I consigli di interclasse ed intersezione si connotano naturalmente come il luogo dove sviluppare ed alimentare la collaborazione e l’interazione fra i docenti e le famiglie, al fine di perseguire il migliore e più fluido funzionamento dell’istituzione scolastica.
Trovano il più ampio spazio l'informazione reciproca fra scuola e famiglie e l’analisi delle proposte eventualmente formulate in ordine all’azione educativa e didattica. I consigli di interclasse-intersezione si svolgono, di norma, congiuntamente. Possono essere invitati a partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto e i consiglieri espressi nel plesso. Il Consiglio di interclasse con la sola componente docenti prende il nome di Consiglio di Plesso.
CAP. 5
Consigli di classe
Art. 27 Competenze
I Consigli di classe, composti o nominati come stabilito dagli artt. 3 e 23 del DPR 31/5/1974 e dall'art.5 del D.L.297/94, hanno le competenze indicate nel citato art. 3 e pertanto, con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori:
• formulano al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione;
• studiano e applicano mezzi atti ad agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.
Con la sola presenza dei docenti:
• programmano l'azione educativa e didattica in armonia con gli orientamenti generali espressi dal Collegio dei docenti;
• realizzano il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari;
• provvedono alla valutazione periodica e finale dell'attività svolta dai singoli alunni;
• adottano i prevedimenti disciplinari a carico degli alunni (previsti dalla lettera d) del regolamento di disciplina di cui all’art. 19 del R.D. 4/5/1925 n. 653) e propongono alla giunta esecutiva i provvedimenti di cui alle lettere e) f) g) h) i) del citato R.D.
Art. 28 Periodicità e durata delle riunioni
Il Consiglio si riunisce normalmente almeno una volta al mese. Si riunisce altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata non meno di un terzo dei componenti dei docenti o la metà della componente genitori, ovvero quando il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. La durata massima delle riunioni, tranne quelle dedicate alla valutazione degli alunni, è fissata in 60 minuti, salvo diverso accordo da stabilire all'inizio della riunione.
Art. 29 Modalità di convocazione e notifica dell'ordine del giorno
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico mediante avviso tramite posta elettronica per i componenti docenti e mediante avviso sul diario da recapitare a mezzo degli alunni per la componente genitori. L’ordine del giorno viene formulato dal Dirigente Scolastico o da un docente del Consiglio da lui delegato, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte avanzate dai singoli docenti, dai componenti dei genitori e dagli alunni della classe. Per consentire ai professori la verifica periodica sul processo di apprendimento e maturazione raggiunto dagli alunni (L. n. 517 del 4/8/1977) i genitori parteciperanno alla seduta del consiglio negli ultimi 20 minuti.
Art. 30 Giustificazione delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazione e surroga dei membri elettivi del consiglio di classe
Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze, la decadenza, le dimissioni e la cessazione dei membri elettivi del Consiglio di classe valgono le stesse norme stabilite dall’art. 19 del presente regolamento per il Consiglio di Istituto, con l'avvertenza che le comunicazioni relative alle assenze o alle dimissioni debbano essere indirizzate al Dirigente Scolastico e che l’organo competente a deliberarne l’accettazione è lo stesso Consiglio di classe in seduta plenaria. Alla surroga dei membri elettivi del Consiglio di classe, venuti a cessare per qualsiasi motivo, provvede il Dirigente Scolastico con un suo decreto, nominando, tra i non eletti, i genitori che abbiano riportato il maggior numero di voti in conformità alle indicazioni della commissione elettorale di istituto
CAP. 6
Collegio dei Docenti
Art. 31 Composizione e competenze
Il Collegio dei docenti ha la composizione e le competenze stabilite dall'art.
4 del DPR 31/5/1974 n.416 e dall’art.7 del D.L.297/94.
Il Collegio dei docenti:
• ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantito ad ogni insegnante;
• formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
• delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
• valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento delle attività scolastiche;
• provvede all’adozione dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
• adatta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità agli articoli 276 e seguenti del D.L. 297/94;
• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
• elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
• programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni con disabilità;
• adotta le iniziative previste dagli artt.115 e 116 del D.L.297/94 per gli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati;
• esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;
• esprime pareri per gli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del T.U. approvato con DPR 9/10/1990 n.309;
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal T.U.
(D.L.297/94), dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 32 Riunioni e convocazioni
Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei sui componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico a mezzo di avviso, contenente anche l'ordine del giorno, inviato tramite posta elettronica.
CAP. 7
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Art. 33 Composizione, nomina e competenze
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti ha la composizione e le competenze stabilite dall'art.8 del D.P.R.31/5/ 1974 n.416 e dall’art. 11 del D.L. 297/94 ed è nominato a norma dell'art. 23 del DPR 31/5/1974 n. 416.
Art. 34 Convocazione e riunione
Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico a mezzo di comunicazione diretta ai membri effettivi e ai membri supplenti. Esso si riunisce:
• in periodi programmati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art.66 del DPR 31/5/1974 n°17 e dell'art. 448 del D.L. 297/94;
• alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.58 del DPR 31/5/1974 n.417 e dell'art.440 del D.L. 297/94;
• Ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
I membri supplenti partecipano alla riunione solo in sostituzione di membri effettivi assenti.
Art. 35 Giustificazione delle assenze, decadenza, dimissioni, cessazione, surroga dei membri del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Per quanto riguarda la giustifica delle assenze, la decadenza, le dimissioni e la cessazione dei membri del Comitato per la valutazione degli insegnanti, valgono le norme stabilite per il Consiglio di classe dall’art. 29 del presente regolamento, con la precisazione che l'organo competente a deliberare l'accettazione delle dimissioni è lo stesso Comitato. Alla surroga dei membri del Comitato venuti a cessare per qualsiasi motivo, provvede il Dirigente Scolastico, con suo decreto.