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Regali di nozze e fisco: cosa si rischia?

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Regali di nozze e fisco: cosa si rischia?

Autore: Redazione | 11/09/2018

Soldi dei regali di matrimonio versati in contanti: cosa succede se marito e moglie spendono di più di quello che dichiarano? Rischiano un accertamento fiscale?

I regali di nozze costituiti da donazioni in denaro vanno pagati con assegno o possono essere dati in contanti? Se lo chiede ancora qualche coppia a causa di una

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bufala, apparsa su internet qualche tempo fa, secondo cui il governo avrebbe emanato una norma che vieta le buste di soldi ai novelli sposi. Nessuna legge di questo tipo è stata mai adottata dal nostro Stato e anche per i regali di matrimonio resta il limite di 3.000 euro all’uso dei contanti. Quindi, sì all’uso del cash fino a 2.999,99 euro. Ma attenzione: il rispetto della normativa antiriciclaggio non mette al sicuro da quella invece di carattere fiscale. E se anche non esiste alcuna disposizione in materia tributaria che imponga i pagamenti con bonifico o assegno, questa è sicuramente la modalità migliore per evitare accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Perché? Semplice: se il fisco dovesse accorgersi che il contribuente ha speso in un anno più di quello che ha guadagnato può chiedergli chiarimenti e, se mancano prove documentali a giustificare la sua “innocenza”, sottoporlo a ulteriore tassazione e sanzioni. Ma cosa succede alla coppia che si è appena sposata e che dispone di una forte liquidità grazie proprio alle donazioni in denaro ricevute dagli invitati? Nel confronto tra regali di nozze e fisco, cosa si rischia? I chiarimenti sono arrivati da una recente sentenza della Cassazione [1].

Cerchiamo di fare il punto e verificare cosa è meglio fare per evitare future contestazioni.

Regali di matrimonio: vanno indicati nella dichiarazione dei redditi?

Partiamo da un interrogativo che spesso chi si sposa pone al proprio commercialista: «Abbiamo ricevuto molte buste con soldi in contanti. Ora abbiamo circa 15mila euro. Li dobbiamo dichiarare?» La risposta è negativa. Le donazioni non vanno riportate nella dichiarazione dei redditi e quindi non vanno “denunciate”

al fisco. Tuttavia è sempre bene tenere prova documentale del loro ricevimento per ciò che si dirà nel prossimo paragrafo. L’ideale sarebbe farsi bonificare i soldi direttamente sul conto corrente con la causale «Regalo di nozze» oppure ottenere un assegno non trasferibile. Non che l’uso dei contanti sia vietato, almeno fino a 3mila euro; ma nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare dei consumi incompatibili con quanto guadagnato e potrebbe chiedere chiarimenti. E allora il contribuente sarebbe obbligato a difendersi se non vuole venire

“accertato”.

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Uso dei contanti: i rischi di un accertamento fiscale

Abbiamo appena spiegato, seppur sinteticamente, che disporre di una cospicua somma di contanti può comportare un accertamento fiscale se tale disponibilità economica non viene riportata nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dal fatto che la legge non imponga di dichiarare l’incremento di ricchezza. L’esempio tipico è quello di una donazione. La donazione non va dichiarata al fisco; ma se coi soldi ricevuti il beneficiario acquista una casa che non potrebbe altrimenti permettersi, l’Agenzia delle Entrate gli chiede come ha fatto a pagare il prezzo.

L’interessato dovrà difendersi e dimostrare da dove proviene la maggiore disponibilità economica. Prova che deve necessariamente essere di tipo documentale: non bastano cioè testimonianze ma ci vogliono atti pubblici (l’atto di donazione rogitato davanti al notaio) o altri documenti scritti (come un estratto di conto corrente con la lista dei movimenti oppure la copia di un assegno).

Chi spende tutti i soldi di nozze in un’unica volta deve fare i conti con il fisco

Regali di matrimonio in contanti: sono un rischio?

Traduciamo quanto appena detto in un contesto ove due persone si sono appena sposate e hanno ricevuto le tradizionali buste con soldi in contanti da parte degli invitati e dei parenti. Questi soldi vengono subito depositati sul conto corrente dopo due giorni dalla funzione di modo ché ci sia la dimostrazione che la liquidità sia proprio il frutto delle donazioni.

I regali non vanno denunciati al fisco e quindi su di essi non si pagano le tasse. E questa è già una buona notizia.

La seconda buona notizia è che, se i soldi vengono spesi per beni di consumo che non implicano il rilascio di una fattura, la spesa non sarà mai rilevata dall’Agenzia delle Entrate e non si porranno problemi di un eventuale accertamento. Difatti gli acquisti a fronte dei quali viene rilasciato il semplice scontrino restano anonimi. Si pensi al caso di un materasso, di una camera da letto, di un divano, di un televisore, ecc.

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Altra buona notizia è che i soldi possono essere lasciati sul conto corrente e prelevati, di volta in volta, al momento del bisogno. Difficilmente, con gli strumenti che ha oggi, il fisco potrà andare a verificare la giacenza sul conto e contestarla.

Al matrimonio è meglio chiedere un bonifico che la busta

Potrebbe succedere però che la coppia, proprio grazie alla maggiore disponibilità, faccia delle spese superiori alle proprie possibilità, spese che vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate (tra queste un viaggio all’estero, un’automobile, ecc.).

Quali sono i rischi?

Secondo la Cassazione, fornendo la prova documentale che i soldi sono il frutto di regali di matrimonio, l’Agenzia delle Entrate non può fare nulla. Questo perché, come detto, una volta che il contribuente ha dimostrato la natura non imponibile della maggiore disponibilità economica (appunto i soldi delle donazioni) non può subire un accertamento fiscale. Dunque, il meccanismo è il seguente:

il fisco accerta che il livello di spesa è superiore alle possibilità del contribuente, almeno a quelle indicate nella dichiarazione dei redditi;

l’Agenzia delle Entrate invia un invito al contribuente chiedendogli di spiegare da dove provengono i soldi “in più”;

questi deve dimostrare che si tratta di somme già tassate alla fonte (e pertanto da non portare una seconda volta nella dichiarazione dei redditi) come nel caso delle vincite al gioco; oppure che si tratta di somme ricevute da donazioni (anche in questo caso da non indicare nella dichiarazione);

la prova che deve fornire il contribuente è documentale;

se l’Agenzia delle Entrate ritiene dimostrata la natura “non reddituale”

della maggiore disponibilità economica non procede, altrimenti presume che si tratta di redditi “in nero” e invia l’accertamento fiscale. Nei successivi 60 giorni il contribuente può impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il giudice cioè chiamato a risolvere le controversie con il fisco.

La Cassazione ha ribadito proprio questi principi, sottolineando però che la dimostrazione delle donazioni da matrimonio deve essere data con documenti. Ma abbiamo anche detto che le buste vengono (e possono essere) date in contanti.

Cosa deve fare il contribuente? Sicuramente, come anticipato, il metodo migliore

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per non avere mai problemi è farsi dare assegni o bonifici. Quando ciò dovesse mancare, si suggerisce di depositare in banca la cifra all’indomani del matrimonio in modo da far notare la coincidenza di date tra la liquidità e la cerimonia.

L’alternativa è evitare di usare i soldi per spese “tracciabili”.

Note

[1] Cass. sent. n. 21783/2018 del 7.09.2018.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 7 luglio – 7 settembre 2018, n.

21783 Presidente Virgilio – Relatore Greco Fatti di causa M.R. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo

l'appello dell'Agenzia delle entrate, ha confermato l'accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale era stato determinato ai

fini dell'IRPEF un maggior reddito a seguito dell'accertamento di incrementi patrimoniali per l'anno 2002, non suffragati da adeguata dichiarazione dei redditi

per quell'anno. Il contribuente, la cui attività consisteva nella compravendita di terreni agricoli e partecipazioni mobiliari, assumeva che nel corso del periodo che

andava dal 2002 al 2005 aveva ricevuto una donazione di euro 88.000 dal padre quale lascito ricevuto a sua volta dalla madre, regali matrimoniali per euro 13.750,

risarcimenti assicurativi per euro 6.249, nonché redditi agrari annuali derivanti dalle proprietà agricole per euro 20.000. Il giudice d'appello ha ritenuto, quanto alla donazione paterna, che la dichiarazione giurata del padre non aveva alcuna valenza: se essa non era provata costituiva in effetti una prova testimoniale, che,

per quanto suffragata dal giuramento, non era ammessa nel processo tributario.

Per provare la donazione della somma il contribuente avrebbe dovuto quanto meno presentare l'atto pubblico, anche per intendere il periodo nel quale l'atto di liberalità era stato effettuato, se era cioè stato effettuato nell'imminenza degli anni

2002/2005, e così doveva dirsi per i regali matrimoniali. Né poteva costituire fonte di reddito la convivenza nella famiglia di origine, per quanto fosse benestante.

L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Ragioni della decisione Col primo motivo

il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere il giudice d'appello dichiarato non ammissibili le prove addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, vale a dire

la copia dell'estratto conto da cui risultava accreditata dal padre del contribuente, G., la somma di euro 88.000,00 in data 22/04/05, e copia del testamento del nonno

paterno per documentare l'articolata vicenda successoria nella quale tale

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donazione si inseriva; l'estratto del conto corrente relativo alle somme accreditate come regali di nozze nel luglio 2004; la quietanza 3 luglio 2003 della R. Bank relativa alla somma derivante da un risarcimento assicurativo. Quanto ai redditi da

attività agricola e alla circostanza che egli viveva con il padre benestante, deduceva non poter offrire prova documentale. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi

e decisivi per il giudizio, dolendosi della mancata o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della circostanza relativa ai regali matrimoniali,

ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, alla convivenza con la famiglia, alla somma ricevuta a titolo di risarcimento assicurativo. I due motivi del ricorso sono fondati, nei limiti indicati. L'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce al quinto comma che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi

patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. La presunzione dunque non è assoluta, perché il successivo sesto

comma riconosce al contribuente la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o

determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Questa Corte

ha in proposito più volte affermato come "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria

ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata

sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" (Cass. n. 25104 del 2014; si veda anche, con un accento parzialmente

diverso, Cass. n. 6396 del 2014). Il giudice d'appello è quindi incorso negli errori addebitatigli in primo luogo per non aver ammesso alla prova contraria i fatti allegati - già in sede di contraddittorio, come previsto dal sesto comma dell'art. 38

("il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento ...") - in relazione ai quali il contribuente offrisse "idonea documentazione", categoria cui sono ascrivibili, in astratto, la donazione paterna, i

regali di nozze e la somma a titolo di risarcimento proveniente dalla R. Bank, redditi tutti asseritamente risultanti da idonea documentazione. Ed è, in secondo luogo, incorso in vizio di motivazione per non avere dato adeguata giustificazione, o non aver dato alcuna giustificazione, all'esclusione dalla prova contraria di taluni

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redditi. Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, perché proceda ad un nuovo esame della controversia. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in

differente composizione.

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