Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 06-02-2019
Messaggio n. 513
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Finanziamento assegni straordinari. Attivazione pagamento
provvista
Il finanziamento degli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali è finora avvenuto con le risorse economiche delle sei assegnazioni derivanti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza dei dipendenti esattoriali, ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del D.M. 13 novembre 2002.
corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015”.
Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.
Per le modalità di versamento si fa rinvio a quanto illustrato nella circolare n. 6/2017, ai paragrafi 5.3 e 5.4.
Per quanto sopra rappresentato, si sottolinea che anche per i percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 non sono più valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con i messaggi n. 8848/2008 e n. 14160/2010 (limitatamente al richiamo ai codici <TipoLavoratore> E1 ed E2, di cui al paragrafo 3 del citato messaggio) e con il documento tecnico Uniemens con riferimento ai medesimi codici.
Giova precisare che il messaggio n. 14160/2010 conserva piena validità in ordine alle indicazioni di corretta compilazione dell’elemento <Esattoriali>, relativo ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto operativo del versamento della provvista anticipata da parte aziendale e gli adempimenti delle Strutture territoriali, si rinvia al messaggio n. 2256/2016.