IL COLLEGIO SINDACALE:
IL COLLEGIO SINDACALE:
PROFILI GIURIDICI, CASI E PRASSI PROFILI GIURIDICI, CASI E PRASSI
Dott. Marco Piemonte
L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca Pacioli, si propone di diventare punto di riferimento della Categoria unificata, cercando di esaltare le peculiarità delle fondazioni che in esso sono confluite.
Fra i suoi compiti istituzionali emerge quello di svolgere attività di studio e di ricerca, istituire corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione, compiere indagini di tipo statistico, realizzare iniziative di tipo editoriale su temi afferenti la professionale di commercialista.
3 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Con particolare riferimento al progetto della Circolare, l'Istituto di ricerca è chiamato a predisporre le Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La Circolare consente al Consiglio Nazionale di gestire l'approfondimento su specifici argomenti che in quel particolare momento possono essere utili a supportare i Colleghi e/o la posizione "politica" assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti della Categoria.
CIRCOLARI CIRCOLARI
Circolare n. 1-IR del 12.5.2008 sul tema della determinazione del reddito derivante dall'esercizio di abituale di arti e professioni dopo le modifiche del D.L.
n. 223/2006 e della L. n. 296/2006
Circolare n. 2-IR del 5.6.2008 sul tema della applicazione dell'IRAP per i lavoratori autonomi e il requisito dell'autonoma organizzazione
Circolare n. 3-IR del 23.6.2008 sul tema della nomina del professionista che attesta il piano di risanamento
Circolare n. 4-IR del 14.7.2008 sul tema degli studi di settore e tutela del contribuente
Circolare n. 5-IR del 12.9.2008 ha affrontato l'attualissimo tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata - prime note operative
Circolare n. 6/IR del 22.10.2008 sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008 CIRCOLARI
CIRCOLARI
5 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Circolare n. 7/IR del 10.11.2008 sul tema del Il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria e l'impugnazione del provvedimento di diniego
Circolare n. 8/IR del 01.12.2008 sul tema degli obblighi di collaborazione attiva dei professionisti nella disciplina antiriciclaggio. L'adeguata verifica della clientela
Circolare n. 9/IR del 27.4.2009 sul tema della nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza e delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
Circolare n. 10/IR del 15.6.2009 sul tema della procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 Circolare n. 11/IR del 29.6.2009 sul tema delle Nuove procedure di valutazione dei conferimenti diversi dal denaro nelle S.p.A.
CIRCOLARI CIRCOLARI
Circolare n. 12/IR del 27.7.2009 sul tema della Soppressione del Libro Soci delle Società a Responsabilità Limitata
Circolare n. 13/IR del 6.2.2010 sul tema dell'abuso del diritto quale principio antielusione tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario.
Circolare n. 14/IR del 8.2.2010 sul tema delle novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
Circolare n. 15/IR del 22.2.2010 sul tema del trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Aspetti critici emersi in sede di prima applicazione della disciplina.
Circolare n. 16/IR del 15.03.2010 sul tema degli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo.
CIRCOLARI CIRCOLARI
7 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Circolare N. 17/IR del 14 Aprile 2010 sul tema delle modifiche al codice civile apportate dal d.lgs. n. 39/2010. Analisi delle fattispecie di più immediata applicazione.
Circolare N. 18/IR del 12 Maggio 2010 sul tema della compensabilità delle eccedenze irpef dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi di società di persone e associazioni professionali.
Circolare N. 19/IR del 14 giugno 2010 sul tema degli immobili e del lavoro autonomo.
Circolare N. 20/IR del 22 Luglio 2010 sul tema del diniego di autotutela e responsabilità civile dell'Amministrazione Finanziaria.
CIRCOLARI CIRCOLARI
L'attività formativa è rivolta agli Ordini territoriali e ai Colleghi.
Tale azione è concordata con l'attività istituzionale di comunicazione gestita direttamente dal Consiglio Nazionale.
L'Istituto di Ricerca è, inoltre, a disposizione di tutti quegli Ordini territoriali che intendono integrare la propria offerta formativa ai Colleghi (gratuita e a pagamento) su specifici argomenti.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
9 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Corsi di formazione
L’IRDCEC realizza corsi di formazione presso gli Ordini locali sulle seguenti macro aree:
Ordinamento, deontologia e tariffe
Organizzazione dello studio professionale
Materie economico – aziendali
Materie giuridiche
Dirette
Proseguono le videoconferenze dell'Istituto di Ricerca, appuntamento ormai abituale per l'informazione e l'aggiornamento professionale, che vengono trasmesse, gratuitamente, utilizzando la tecnologia satellitare, a circa 100 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Corsi di formazione
Per il 2010 l’Istituto di Ricerca predispone corsi di formazione su temi di particolare interesse per la professione quali:
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Antiriciclaggio
Ordinamento professionale
Tariffa
Deontologia
Organizzazione e controllo dello studio professionale
Cessione di quote
Analisi di bilancio
Collegio sindacale
11 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CALENDARIO DIRETTE 2010
1 febbraio 2010 - Novità fiscali 22 febbraio 2010 - Bilancio
22 marzo 2010 - Le Novità dell'Antiriciclaggio
19 aprile 2010 - Le novità in materia di revisione legale dei conti e collegio sindacale
17 maggio 2010 - Unico 2010 ed altre novità fiscali 21 giugno 2010 - La valutazione d’azienda
18 ottobre 2010 - Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi strutturali 15 novembre 2010 - Accertamento, riscossione, indagini finanziarie 13 dicembre 2010 - Tariffa, deontologia e obbligo formativo
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DATI STATISTICI
DATI STATISTICI
13 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
PROVINCIA
PROVINCIA DIDIBERGAMOBERGAMO
Indicatori Territoriali Valori Indicatori Iscritti Albo Valori
Quota provinciale * 100% Iscritti 01/01/2009 1.501
Pil pro-capite provinciale** 123% Iscritti 01/01/2010 1.531
Popolazione 1.087.204 Variazione assoluta 30
Superficie (Kmq) 2.723 Tasso di crescita 2,00%
Densità abitativa 399 Maschi 72%
Numero Comuni 244 Femmine 28%
Comuni ≤ 5000 ab. 170 ≤ 40 anni 29%
Comuni 5.001 - 15.000 ab. 67 41-60 anni 55%
Comuni > 15000 ab. 7 > 60 anni 16%
Iscritti per 10 Kmq 5,6 Abitanti per iscritti 710
Abitanti per iscritti (Italia) 545
* Quota provinciale: Popolazione Ordine / Popolazione Provincia
**Pil pro-capite provinciale 2008 espresso in % della media nazionale
ORDINE
ORDINE DIDIBERGAMO -BERGAMO -STATISTICHE REDDITUALISTATISTICHE REDDITUALI
Indicatori
Iscritti e Pensionati
Attivi
Media Irpef Media Iva
Totale 1.348 94.879 180.125
Maschi 71% 112.368 216.667
Femmine 29% 51.605 89.710
≤ 40 32% 46.921 79.937
41-60 53% 115.580 218.349
> 60 15% 122.541 255.807
*Elaborazione Irdcec su dati delle Casse di Previdenza tratti dalle dichiarazioni 2009 sui redditi e il fatturato 2008
15 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Bergamo Italia
SPA 953 25.705
SRL 485 35.246
SERVIZI AGRICOLTURA INDUSTRIA TOTALE
SPA 532 6 415 953
SRL 253 6 226 485
TOTALE 785 12 641 1.438
SPA E SRL CON COLLEGIO SINDACALE SPA E SRL CON COLLEGIO SINDACALE Dati
Dati InfocamereInfocamere(Gennaio 2007)(Gennaio 2007)
IL COLLEGIO SINDACALE:
IL COLLEGIO SINDACALE:
LE NOVIT
LE NOVITÀ À IN SINTESI IN SINTESI
17 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
IL COLLEGIO SINDACALE IL COLLEGIO SINDACALE
D.LGS. n. 39/2010 ATTUAZIONE DIR. 2006/43 CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI
D.LGS. n. 39/2010 ATTUAZIONE DIR. 2006/43 CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI
Modifica terminologica:
da “Controllo contabile” a “Revisione legale dei conti"
Competenza in ordine alla tenuta del registro dei revisori:
dal Ministero della Giustizia al MEF
Novellato art. 2409-bis c.c.: nelle s.p.a. che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale Novellato art. 2477 c.c.: nelle s.r.l. è estesa l’obbligatorietà del collegio sindacale mediante la previsione di ulteriori condizioni
IL COLLEGIO SINDACALE IL COLLEGIO SINDACALE
LE “NUOVE” NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA’ QUOTATE
LE “NUOVE” NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA’ QUOTATE
28 luglio 2010:
Approvazione preliminare da parte del CNDCEC fino al 31 ottobre 2010:
PUBBLICA CONSULTAZIONE inviando le proprie osservazione alla mail:
consultazionecollegiosindacale@cndcec.it dicembre 2010:
Approvazione definitiva
19 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
• International Federation of Accountants –IFAC
(Code of Ethics for professional accountants)
• Fédération Des Experts Comptables Européens – FEE (Statutory Audit Independence and
Objectivity Common Core of Principles For the Guidance of the European Profession July 1998)
• Commissione Europea (Raccomandazione del
16 maggio 2006, L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali)
INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE
LE NUOVE NORME
LE NUOVE NORME DIDICOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
•
sono una declinazione degli artt. 7, 8 e 9 della deontologia professionale (anche dal punto di vista delle conseguenze delle violazioni)
•
sono anche una raccolta di best practices nello svolgimento della funzione di controllo
•
aggiornano e razionalizzano i Principi e le raccomandazioni precedentemente elaborati dalla categoria tenendo conto delle novità e modifiche introdotte dalla legislazione più recente
LE NUOVE NORME
LE NUOVE NORME DIDICOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
21 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
PRINCIPIO DI “MODULARITÀ”
•
sono un corpo di regole generali che, alla luce dell’esperienza professionale del sindaco, devono essere declinate in procedure di vigilanza specifiche, il cui contenuto varia al variare delle dimensioni e delle altre caratteristiche specifiche dell’impresa soggetta a controllo
LE NUOVE NORME
LE NUOVE NORME DIDICOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
AMBITO
•
si applicano ai componenti del Collegio Sindacale di società di capitali con esclusione delle s.p.a. quotate in mercati regolamentati
•
non disciplinano le attività né i requisiti connessi allo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti
LE NUOVE NORME
LE NUOVE NORME DIDICOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO
23 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
LE FUNZIONI LE FUNZIONI
DEL COLLEGIO SINDACALE DEL COLLEGIO SINDACALE
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Capitale sociale ≥ 120.000 euro
Per due esercizi consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall’art. 2435 bis c.c.
Controlla (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) una società che è obbligata alla revisione legale dei conti
NELLE S.R.L. ai sensi del novellato art. 2477 c.c.
IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIO SE:NELLE S.R.L.ai sensi del novellato art. 2477 c.c.
IL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIO SE:
Redige il bilancio consolidato
25 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
TERMINE PER ADEMPIERE L’OBBLIGO: “L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale”
NELLE S.R.L. ai sensi del novellato art. 2477, co. 6, c.c.NELLE S.R.L.ai sensi del novellato art. 2477, co. 6, c.c.
“SANZIONE”: INTERVENTO SUPPLETIVO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
“Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”(ad es. soci e amministratori, anche individualmente, creditori della società – tipicamente banche - e, secondo alcuni, Ordini professionali)
OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL CAPITALE SOCIALE
OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA ALCONNESSA AL CAPITALE SOCIALE
CAPITALE SOCIALE
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo sorge:
contestualmente alla costituzione della società, nei casi in cui il capitale sottoscritto sia ≥ a 120.000 euro
all’approvazione del bilancio che registri il superamento di tale limite
In via interpretativa, si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale data:
alla data di iscrizione nel registro delle imprese della intervenuta modifica del capitale sociale (cfr. CNDCEC Circolare del 14.04.2010, n. 17/IR e Norma di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate n. 1.3)
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
27 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
OBBLIGATORIETÀ CONNESSA
ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA CONNESSA
ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo sorge con l’approvazione del bilancio d’esercizio al termine del quale si verificano i presupposti che impongono l’obbligo di redigere il bilancio consolidato previsti dagli artt. 25 e ss. del d.lgs. n. 127/1991
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AL CONTROLLO
OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA CONNESSA AL CONTROLLO
AL CONTROLLO
L’obbligo di nomina del Collegio Sindacale sorge:
all’approvazione del bilancio che accerta la sussistenza del presupposto del controllo di altra società soggetta alla revisione legale dei conti
In via interpretativa, si dovrebbe ammettere la nomina anche anteriormente a tale data:
nel momento in cui si verifica il presupposto previsto dalla legge: il momento in cui acquisisce o si integra una
partecipazione di controllo in una società soggetta obbligatoriamente alla revisione legali dei conti (cfr. Cir. n. 17/IR e Norma n. 1.3)
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
29 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
La nozione di “controllo” è quella contenuta nell’art. 2359 c.c.
Si ha controllo quando una società:
1) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società (controllo di diritto)
2) dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto) 3) esercita influenza dominante su di un’altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno) OBBLIGATORIETÀ CONNESSA
AL CONTROLLO OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA CONNESSA AL CONTROLLO
AL CONTROLLO LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Per due esercizi
consecutivi la S.r.l. supera 2 dei 3 parametri indicati dall’art. 2435-bis c.c.
Attivo stato patrimoniale:
€ 4.400.000
Ricavi: € 8.800.000
Dipendenti: 50 OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO
OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA AI LIMITICONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO
31 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
OBBLIGATORIETÀ CONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO
OBBLIGATORIET
OBBLIGATORIETÀÀCONNESSA AI LIMITICONNESSA AI LIMITI PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO PREVISTI PER IL BILANCIO ABBREVIATO
L’obbligo di nomina del collegio sindacale sorge con l’approvazione del bilancio, che al termine del secondo esercizio, registra il superamento dei predetti
parametri.
L’obbligo di nomina del collegio sindacale cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLE S.R.L. nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti
NELLE S.R.L.nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti
Il collegio sindacale esercita sia la funzione di vigilanza sull’amministrazione ex art. 2403 c.c. sia la funzione di revisione legale dei conti ex d.lgs. n.
39/2010 salvo che lo statuto non preveda
l’attribuzione di tale funzione ad un revisore o ad una società di revisione
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L.
33 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato:
la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria
il Collegio Sindacale può effettuare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
(cfr. CNDCEC, Nota interpretativa, Le funzioni del Collegio Sindacale nelle s.r.l. alla luce del d.lgs. n. 39/2010,maggio 2010
e Norma 1.3)
NELLE S.R.L. nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti
NELLE S.R.L.nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLA S.R.L.
le S.r.l. che controllano società obbligate alla revisione legale dei conti non qualificabili come enti di interesse pubblico (EIP) devono nominare il Collegio Sindacale, al quale – salva diversa disposizione dell’atto costitutivo – è affidato lo svolgimento della funzione di revisione legale dei conti, ai sensi art. 2477, co. 3, c.c.
le S.r.l. che controllano EIP devono affidare lo svolgimento della revisione legale dei conti ad un soggetto esterno (revisore o società di revisione), in virtù di quanto stabilito dall’art. 16 del d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti negli EIP
NELLE S.R.L. nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti
NELLE S.R.L.nei casi in cui l’art. 2477 c.c. prevede la nomina – obbligatoria – del collegio sindacale sorge anche
l’obbligo della revisione legale dei conti LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLA S.R.L.
35 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 appare necessario verificare per le S.r.l. che non sono dotate del
collegio sindacale
Se la S.r.l. la società è obbligata alla nomina del collegio sindacale (ad esempio, se la società é tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti)
Se la S.r.l. riveste la qualifica di EIP ovvero risulti controllata da un EIP, controlli un EIP ovvero sia sottoposta con quest’ultimo a comune controllo: in tali casi la revisione legale dei conti non può
essere esercitata dal collegio sindacale, ma esclusivamente da un revisore legale (o da società di revisione legale) LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLA S.R.L.
Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 39/2010 appare necessario verificare per le S.r.l. che già sono dotate del collegio sindacale se sia ammissibile affidare a detto organo la
funzione della revisione legale
Se la S.r.l. rivesta la qualifica di EIP ovvero risulti controllata da un EIP, controlli un EIP ovvero sia sottoposta con quest’ultimo a comune controllo, la revisione legale dei conti non può essere
esercitata dal collegio sindacale, ma esclusivamente da un revisore legale (o da società di revisione legale) LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLA S.R.L.
37 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L.
I soci stabiliscono competenze e poteri
COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO COLLEGIO SINDACALE
FACOLTATIVO
La S.r.l. esente dall’obbligo di revisione legale dei conti può prevederlo e affidarlo, facoltativamente, ad un
revisore esternoo al
collegio sindacaleSi applicano le disposizioni ex art. 2409-bis c.c. e artt. 9 ss. del d.lgs. n. 39/2010 in tema di svolgimento della
revisione legale dei conti
I componenti del collegio sindacale devono essere tutti revisori LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLA S.R.L.
CASO
S.r.l. esente da obbligo di revisione legale de conti
→ Cap. soc.: 100.000 euro
→ Attivo st. patr.: 4.000.000 €
→ Ricavi: 7.000.000
→ Dipendenti: 35
nomina il collegio sindacale e gli affida la revisione legale CASO
S.r.l. esente da obbligo di revisione legale de conti
→ Cap. soc.: 100.000 euro
→ Attivo st. patr.: 4.000.000 €
→ Ricavi: 7.000.000
→ Dipendenti: 35
nomina il collegio sindacale e gli affida la revisione legale
39 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI
Almeno 1 sindaco eff.
e un sindaco suppl. Revisore contabile
I restanti sindaci Dottori commercialisti ed Esperti Contabili
Avvocati
Consulenti del lavoro
Professori universitari in materie economico- giuridiche
COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE SOLO CONTROLLO
SULLA GESTIONE COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE SOLO CONTROLLO
SULLA GESTIONE
I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI
Tutti i sindaci
COLLEGIO SINDACALE CHE SVOLGE
ANCHE CONTROLLO CONTABILE COLLEGIO SINDACALE
CHE SVOLGE
ANCHE CONTROLLO CONTABILE
Revisore contabile
41 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
LA NOMINA DEI SINDACI
All’atto della nomina e prima dell’accettazione il sindaco deve comunicare alla società gli incarichi in qualità di componenti di organi di amministrazione e controllo presso altre società già in essere
OBBLIGHI INFORMATIVI art. 2400, u.c., c.c.
OBBLIGHI INFORMATIVI art. 2400, u.c., c.c.
In concreto il candidato-sindaco deve far pervenire alla società la comunicazione recante indicazione degli incarichi in essere in tempo utile rispetto alla data della riunione assembleare
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
PRINCIPI
• Condizione indispensabile ai fini di un corretto esercizio della funzione di vigilanza
I SINDACI DEVONO SVOLGERE L’INCARICO CON OBIETTIVITÀ E INTEGRITÀ E NELL’ASSENZA DI QUALSIASI INTERESSE CHE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NE COMPROMETTA L’INDIPENDENZA
43 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
ELEMENTI DELL’INDIPENDENZA
c.d. INDIPENDENZA MENTALE
corretto approccio professionale
all’incarico
c.d. INDIPENDENZA FORMALE
condizione di non essere associato a situazioni tali da porre in dubbio l’obiettività di svolgimento
dell’incarico NORMA 1.4. INDIPENDENZA
PRINCIPI
• Condizione che non deve essere soddisfatta in modo assoluto (mantenendosi liberi da qualsiasi relazione personale, economica e sociale con il cliente-società)
ADOZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA PROPRIA INDIPENDENZA CON RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CASO NORMA 1.4. INDIPENDENZA
45 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
1.Individuazione delle categorie di rischio per l’indipendenza STEP DELLA “PROCEDURA”
2.Analisi della sussistenza di tali rischi nel caso concreto
3.Verifica dell’esistenza di misure di salvaguardia
4.Adozione delle misure di salvaguardia
5. Verifica periodica dei rischi e dell’adeguatezza delle misure adottate
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
CRITERI APPLICATIVI
1. CATEGORIE DI RISCHIO PER L’INDIPENDENZA
• Rischi derivanti dall'interesse personale
• Rischi derivanti dall’auto-riesame
• Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte
• Rischi derivanti dalla eccessiva confidenzialità
• Rischi derivanti dalla intimidazione (mancato pagamento del compenso)
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
47 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
2. VALUTAZIONE DELLA MINACCIA Essa deve essere CONCRETA, ovvero:
• fondata
• non eventuale
• stabile
• non temporanea
• non occasionale
Diversamente essa può essere assorbita dal carattere collegiale dell’organo che non perde la sua indipendenza se viene insidiata dall’eventuale indipendenza di un suo membro
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
3. AMBITO DELL’ANALISI DEL RISCHIO
Il sindaco deve tener conto dei rapporti e delle relazioni intrattenuti:
• con i soggetti della propria rete professionale
• con la società o con altra società del gruppo direttamente, nonché di quelli intrattenuti con le medesime da altri soggetti della rete alla quale il professionista appartiene
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
49 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE
La rete è finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune +persegue chiaramente la condivisione degli utili
ovvero
+fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni
+ è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo
+è caratterizzata dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
DEFINIZIONE DI RETE PROFESSIONALE COROLLARI
• L’associazione o la società professionale può essere qualificata come rete solo nei casi in cui ricorrono i predetti requisiti
• Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui si preveda la mera ripartizione dei costi
(c.d. associazioni/società di mezzi) NORMA 1.4. INDIPENDENZA
51 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
PARAMETRO DI GIUDIZIO
Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l’indipendenza il sindaco:
• deve tenere in considerazione se un terzo ragionevole ed informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile mediante l'applicazione di misure di salvaguardia
• deve valutare la significatività degli stessi NORMA 1.4. INDIPENDENZA
MISURE DI SALVAGUARDIA Possono includere:
• acquisizione di informazioni e documentazione di situazioni rilevanti per l’indipendenza
• monitoraggio di dette situazioni
• periodica valutazione della adeguatezza e della efficacia delle misure di salvaguardia
• discussione con gli altri componenti dell’organo di controllo e con gli amministratori della
società (TRASPARENZA)
• modifica o cessazione di taluni tipi di relazioni NORMA 1.4. INDIPENDENZA
53 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
MISURE DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero non siano disponibili adeguate misure di salvaguardia ovvero le stesse non siano applicabili, il sindaco:
• non può accettare l’incarico
• deve rinunciarvi NORMA 1.4. INDIPENDENZA
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399 c.c.) – POSITIVE
Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade:
- Interdetto - Inabilitato - Fallito
- Condannato a pena che importa interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 c.c.)
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
55 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade:
Chi è legato alla società o alle controllate o alle controllanti o alle consorelle da:
- rapporto di lavoro
- rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita
- altro rapporto di natura patrimoniale che ne comprometta l’indipendenza NORMA 1.4. INDIPENDENZA
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, let. c), c.c.)
CLAUSOLA GENERALE
L’accertamento dell’esistenza di situazioni potenzialmente idonee a compromettere l’indipendenza deve essere effettuato caso
per caso
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DECADENZA DEI SINDACI (art. 2399, let. C) c.c.)
57 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CRITERI APPLICATIVI
Fattori di rischio rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza:
•continuità dei rapporti di lavoro autonomo, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita resi, direttamente o attraverso la rete professionale, a favore della società e di altre società del gruppo
•pericolo di auto-riesame
•compromissione dell’indipendenza finanziaria NORMA 1.4. INDIPENDENZA
VALUTAZIONE DELLA DELL’INDIPENDENZA FINANZIARIA
Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) /
Compensi totali professionista (CT)
Rapporto compensi attività sindaco (S) / Compensi totali sulla medesima
società o gruppo (S+C) INDIPENDENZA
> 15% > 2/3 SI
>5% ≤ 15% > 1/2 SI
≤ 5% IRRILEVANTE SI
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
59 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
ESEMPIO
(CT) Compensi totali professionista: 200
(S+C) Compensi totali professionista sulla società o sul gruppo: 100 (S) Compensi professionista per l’attività di sindaco: 60
(C) Compensi professionista per attività diversa da quella di sindaco:40 (formati da 10 per le prestazioni da lui rese e da 30 per consulenza prestata dalla rete professionale che ne percepisce 100 ad alla quale lui partecipa nella misura del 60%)
Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C) / Compensi totali
professionista (CT)
Rapporto compensi attività sindaco(S) / Compensi totali sulla medesima
società o gruppo (S+C) INDIPENDENZA
50% 60% NO
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
Il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati: indicativamente deve partecipare almeno a 2/3 delle attività sindacali
Fattori di valutazione:
•ampiezza e complessità dell’incarico composizione e funzioni del collegio sindacale
•dimensione, struttura e organizzazione di cui si avvale il sindaco
•specializzazione del sindaco e dei soggetti dei quali si avvale
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
61 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
IMPEGNO E CUMULO DEGLI INCARICHI
SOGLIA CRITICA >20 INCARICHI SINDACALI
Al superamento di tale soglia, si raccomanda di implementare una procedura di valutazione - documentata - che consenta di accertare che il livello di impegno sia adeguato all’incarico sindacale
NORMA 1.4. INDIPENDENZA
L’INDIPENDENZA DEI SINDACI
Cassazione, sent. n. 11554/2008
L'incompatibilità non sussiste soltanto nell’ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la
“ratio” della norma risiede, infatti, nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.
Rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuitaRapporti continuativi di
prestazione d'opera retribuita
63 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale:
• ha piena autonomia di organizzazione e di funzionamento: è opportuno prefissare un calendario annuale delle riunioni
• si riunisce con cadenza regolare: almeno ogni 90 giorni (termine non perentorio): se lo circostanze lo richiedono anche con riunioni più ravvicinate
• opera, in via primaria, collegialmente
(es. preferenza per l’azione collegiale negli atti di ispezione e controllo, inammisibilità di un’autonoma relazione all’assemblea dei soci del sindaco dissenziente)
NORMA 2.1 FUNZIONAMENTO
65 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
Il sindaco può avvalersi, nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e controllo, di persone (fisiche o giuridiche):
• che abbiano i requisiti tecnico-professionali idonei allo svolgimento del compito loro affidato
• in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza previsti per i sindaci
NORMA 2.2 UTILIZZO DIPENDENTI E AUSILIARI
Il sindaco può avvalersi di:
• dipendenti e collaboratori del suo studio, compresi i praticanti, che non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.
• soggetti esterni che possono essere persone fisiche o soggetti giuridici collettivi (comprese le persone giuridiche), a condizione che i loro rappresentanti e le persone che opereranno direttamente presso l’ente non si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.
NORMA 2.2 UTILIZZO DIPENDENTI E AUSILIARI
67 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
• Il collegio sindacale deve tenere a sua cura il libro delle adunanze e delle deliberazioni sul quale trascrivere i verbali delle riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti
• Qualora il libro venga prelevato dal presidente del collegio sindacale o da altro componente a ciò delegato per l’aggiornamento, è opportuno che quest’ultimo rilasci alla società una apposita dichiarazione scritta attestante la conservazione del libro presso il proprio studio per il suo aggiornamento
NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni
• Qualora il verbale contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o circostanze significative, è opportuno che una sua copia sia tempestivamente portata a conoscenza all’organo amministrativo
• È opportuno che ogni sindaco conservi copia dei verbali trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni
IL COLLEGIO SINDACALE:
IL COLLEGIO SINDACALE:
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
POTERI REATTIVIPOTERI
REATTIVI
DOVERE DI VIGILANZA exart. 2403 c.c.
DOVERE DI VIGILANZA exart. 2403 c.c.
POTERI PROPOSITIVIPOTERI
PROPOSITIVI POTERI - DOVERI DI CONTROLLO SULLA
AMMINISTRAZIONE POTERI - DOVERI DI CONTROLLO SULLA
AMMINISTRAZIONE
POTERI SOSTITUTIVIPOTERI
SOSTITUTIVI POTERI
STRUMENTALIPOTERI STRUMENTALI
71 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI
SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI
Acquisizione di informazioni Acquisizione di informazioni
Poteri ispettivi Poteri ispettivi Partecipazione
alle riunioni degli organi sociali Partecipazione alle riunioni degli
organi sociali
POTERI STRUMENTALIPOTERI STRUMENTALI
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Acquisizione di informazioni
Acquisizione di informazioni
richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate (art. 2403-bis c.c.)
acquisire e scambiare informazioni con il revisore della società, se presente, nonché con i collegi sindacali e i revisori delle società controllate (artt. 2403-bis e 2409-septies c.c.)
Potere attinente alla conoscenza dei procedimenti decisionali e finalizzato all’acquisizione di notizie che non trovano una loro
significativa rappresentazione contabile Il collegio sindacale può:
73 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381 c.c.)
Dovere di informazione a carico degli amministratori delegati Acquisizione
di informazioni Acquisizione di informazioni
Parallelamente, gli amministratori delegati devono informare periodicamente il collegio sindacale:
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
gli assetti organizzativi e amministrativi-contabili
l’attività svolta
le operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società da essa controllate
le operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi
Norma 5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori
Norma 5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori
Le informazioni fornite dagli Amministratori devono essere oggetto di apposita verbalizzazione da parte del Collegio sindacale e riguardare:
75 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Le informazioni richieste possono essere rilasciate:
per iscritto con un apposito rapporto degli Amministratori
verbalmente dagli Amministratori
In questo ultimo caso, è opportuno che il Collegio sindacale notifichi il proprio verbale agli Amministratori medesimi, chiedendo conferma del suo contenuto.
In ogni caso, non sarà necessaria un’apposita verbalizzazione del Collegio quando le informazioni siano fornite in occasione di un’adunanza di Consiglio di amministrazione.
Norma 5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori
Norma 5.2. Acquisizione delle informazioni dagli amministratori
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
POTERI ISPETTIVI art. 2403-bis c.c.
POTERI ISPETTIVI art. 2403-bis c.c.
compiere ogni atto di ispezione e controllo che ritengano utile ai fini di un diligente esercizio della funzione di vigilanza
avere accesso ad ogni informazione concernente la gestione della società
avvalersi - sotto la propria responsabilità e a proprie spese - di propri ausiliari e dipendenti in relazione a specifiche operazioni di ispezioni e controllo
I sindaci - anche individualmente - possono:
Gli accertamenti compiuti devono essere annotati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
77 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Dovrebbero essere esercitati, in via primaria, collegialmente.
Se un Sindaco ritiene doveroso o opportuno procedere ad atti di ispezione e di controllo è opportuno che di essi (come dei riscontri effettuati e dei risultati ottenuti) ne sia data tempestiva comunicazione - scritta - agli altri componenti
POTERI ISPETTIVI
Norma di comportamento CNDC-CNR n. 6.1 - proposta -
POTERI ISPETTIVI
Norma di comportamento CNDC-CNR n. 6.1 - proposta -
Natura “sussidiaria” del potere ispettivo del singolo sindaco Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo
Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Convocazione dell’assemblea Convocazione
dell’assemblea Impugnazione
delle deliberazioni Impugnazione delle deliberazioni
Indagini su fatti denunciati da soci
Indagini su fatti
denunciati da soci Denuncia
al Tribunale Denuncia al Tribunale Esercizio dell’azione
di responsabilità Esercizio dell’azione
di responsabilità POTERI REATTIVI
POTERI REATTIVI
79 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
art. 2406 c.c.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
art. 2406 c.c.
ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (anche a seguito della denuncia da parte dei soci)
vi sia urgente necessità di provvedere
Il collegio sindacale può convocare l’assemblea quando nell’espletamento dell’incarico:
Il collegio sindacale deve convocare l’assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori (e eseguire le necessarie pubblicazioni)
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
INDAGINI SU FATTI DENUNCIATI DAI SOCI
art. 2408 c.c.
INDAGINI SU FATTI DENUNCIATI DAI SOCI
art. 2408 c.c.
Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentano il 5 per cento del capitale sociale (il 2 per cento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o la minor percentuale prevista dallo statuto), il collegio sindacale deve:
indagare senza ritardo sui fatti denunziati
presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea
se ricorrono i presupposti dell’urgenza e gravità, convocare l’assemblea
81 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
INDAGINI SU FATTI DENUNCIATI DAI SOCI
art. 2408 c.c.
INDAGINI SU FATTI DENUNCIATI DAI SOCI
art. 2408 c.c.
Nel caso in cui la denunzia di fatti censurabili provenga da uno solo socio o da un numero di soci che non raggiunga la prevista
“minoranza” qualificata, il collegio sindacale deve:
esaminare se la denuncia appare fondata o infondata
svolgere la necessaria attività di accertamento, se fondata
darne conto nella relazione annuale all’assemblea
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
DENUNCIA AL TRIBUNALE art. 2409 c.c.
DENUNCIA AL TRIBUNALE art. 2409 c.c.
Nelle S.p.a., i sindaci possono promuovere il controllo giudiziario nei confronti degli amministratori se ricorrono le seguenti condizioni:
1. fondato sospetto
2. compimento di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori
3. violazione dei loro doveri (violazione della legge e dello statuto, non censure in ordine alla convenienza e all’opportunità)
4. danno alla società o altra società del gruppo
83 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Nelle S.r.l., il potere del collegio sindacale
di richiedere il controllo giudiziario deve ritenersi soppresso.
Tuttavia si registrano opinioni non univoche della giurisprudenza di merito:
1. considerata l’assenza di uno specifico richiamo normativo e più penetranti poteri dei soci, ai sindaci non spetta il potere di richiedere il controllo giudiziario (Trib. Bologna 21 ottobre 2004, Trib. Bari 27 settembre 2004, Trib. Lecce 16 luglio 2004 e più di recente Cass. 13 gennaio 2010)
2. considerato il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. di cui all’art. 2477. c. 4, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Roma 6 luglio 2004, Trib. Udine 28 giugno 2004)
3. in caso di collegio sindacale c.d. obbligatorio ex art. 2477, co. 2, c.c., ai sindaci spetta tale potere (Trib. Napoli, 14 maggio 2008)
DENUNCIA AL TRIBUNALE art. 2409 c.c.
DENUNCIA AL TRIBUNALE art. 2409 c.c.
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
Il Collegio Sindacale svolge, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura consultiva
Il Collegio Sindacale svolge, nei casi previsti dalla legge, funzioni di natura consultiva
POTERI PROPOSITIVIPOTERI PROPOSITIVI
Nomina per cooptazione di Amministratori (art. 2386 c.c.)
Determinazione compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 c.c.)
Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e avviamento (art. 2426, punti 5 e 6, c.c.)
(segue)
85 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
POTERI E DOVERI POTERI E DOVERI
POTERI PROPOSITIVIPOTERI PROPOSITIVI
Congruità del prezzo di emissione azioni in caso di aumento di capitale con esclusione/limitazione del diritto di opzione (art.
2441, comma 6, c.c.)
Congruità del valore delle azioni da liquidare al socio receduto (art. 2437-ter c.c.)
Proposta di acquisto/cessione azioni proprie (art. 2357 c.c.)
Relazione predisposta dagli amministratori per la perdita del capitale sociale di oltre un terzo (art. 2446 c.c.)
Conferimento e revoca dell’incarico di revisione legale dei conti (art. 13 d.lgs. n. 39/2010)
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 Art. 13 d.lgs. n. 39/2010
Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico,
risoluzione del contratto risoluzione del contratto
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo
comma, numero 11), del codice civile, l’assemblea, su
proposta motivata dell'organo di controllo, conferiscel’incarico di revisione legale dei conti e determina il
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di
revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli
eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo
durante l’incarico.
87 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 Art. 13 d.lgs. n. 39/2010
Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico,
risoluzione del contratto risoluzione del contratto
3. L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di
controllo, quando ricorra una giusta causa,provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale
secondo le modalità di cui al comma 1.Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE
PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE
Nuova incombenza per il collegio sindacale delle società non quotate
Condizione necessaria per il conferimento
NON PUÒ ESSERE DISATTESA DAI SOCI
I soci non possono deliberare conferendo l’incarico in modo difforme.
In caso di mancato accoglimento, il collegio sindacale deve ripetere l’iter formulando una nuova proposta (Circ. CNDCEC n.17/IR e
Norma 8)
89 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE
PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE
La norma in tema di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti è immediatamente operativa
L’applicazione della norma decorre dalle assemblee di approvazione del bilancio 2009
Ad es. in caso di scadenza per decorrenza dei termini dell’incarico di revisione legale
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE
Tali indicazioni:
possono essere considerate meramente orientative, posto che termine e forma della proposta non sono richiesti dalla legge
specialmente in fase di prima applicazione della normativa, possono essere maggiormente semplificate relativamente alla procedura di selezione delle proposte descritte, devono essere modulate in funzione di natura, dimensioni e specificità della società sottoposta alla revisione legale dei conti
91 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE
1) Il parere motivato dovrebbe essere espresso nel corso di una riunione del collegio sindacale
2) La proposta dovrebbe essere redatta per iscritto e depositata – se possibile – contestualmente con la relazione di cui all’art. 2429 c.c. nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio
(continua)
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE
2) Specialmente in questa prima fase di applicazione della norma e considerata la recente entrata in vigore della disciplina, si ritiene che la comunicazione ai soci della proposta motivata possa essere garantita dalla sua rappresentazione in sede assembleare
93 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE
3) Nel valutare l’ammissibilità delle “offerte” dei revisori legali o delle società di revisione debba valutarne l’indipendenza sia con riferimento alla società che alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio sindacale
L’organo di controllo non potrà esprimere la proposta di affidamento dell’incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE
4) La motivazione dovrà essere per quanto possibile chiara ed oggettiva, esplicitando gli elementi essenziali della decisione assunta e l’iter di formazione della stessa.
In tal senso si ritiene che una buona prassi possa consistere nella comparazione delle offerte raccolte in base a criteri omogenei, ai quali i sindaci assegnino un valore in base a una scala concordata e che la decisione venga presa sulla base del maggior punteggio ricevuto.
95 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
Questi gli step della procedura:
I. Definizione dei parametri di valutazione delle offerte II. Individuazione di una scala di valutazione, che misuri il
livello di minore o maggiore soddisfazione relativamente a ciascun parametro (ad es. punteggio da 1 a 5 da associare a ciascun parametro)
III. Valutazione di ciascun offerta: a ciascun parametro si associa un determinato punteggio; si determina in tal modo il punteggio complessivo associato a ciascuna offerta
IV. Scelta del revisore legale (o società di revisione legale):
viene scelta l’offerta alla quale risulta associato punteggio più elevato
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte:
a) presenza geografica del revisore o della società di revisione coerente con quella della società e/o del gruppo di società oggetto dell’incarico
b) dislocamento geografico del revisore: esistenza di un ufficio del revisore o della società di revisione nella località in cui è la sede amministrativa della società
97 Il collegio sindacale: profili giuridici, casi e prassi
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte:
c) idoneità organizzativa: la propensione del revisore o della società di revisione a mettere a disposizione della società un team dotato di adeguate competenze ed esperienze nei diversi gradi di responsabilità richiesti
d) idoneità tecniche: conoscenza del settore e/o della singola realtà imprenditoriale, anche sotto il profilo della acquisizione delle tecnicalità di controllo più opportune in ragione dei processi produttivi e/o amministrativi dell’impresa
CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte:
e) adeguatezza e completezza del piano di revisione, con riguardo alle procedure illustrate, il numero di ore di lavoro preventivate e il relativo costo complessivo ed orario, al fine di evitare i fenomeni patologici possibili nel caso di sovrastima o sottostima dei compensi e del tempo da impiegare per l’incarico
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CONFERIMENTO DELL
CONFERIMENTO DELL’’INCARICO DI REVISIONEINCARICO DI REVISIONE
In sintesi, si individuano i seguenti contenuti essenziali:
1) Indicazione del revisore e della società di revisione prescelta
2) oggetto e durata dell’incarico
3) Indicazione dell’ammontare dei corrispettivi previsti
4) in caso di società di revisione, nominativo del soggetto designato quale responsabile dell’incarico
5) indicazione dei criteri di valutazione adottati (cfr. CNDCEC, Documento applicativo, aprile 2010)
PROPOSTA MOTIVATA PROPOSTA MOTIVATA