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18 Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: a) case per ferie

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Academic year: 2021

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LEGGE REGIONE LOMBARDIA 01.10.2015 N. 27 ART. 18

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

a) case per ferie;

b) ostelli per la gioventù;

c) foresterie lombarde;

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 01.10.2015 N. 27 ART. 18

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

a) case per ferie;

b) ostelli per la gioventù;

c) foresterie lombarde;

d) locande;

e) case e appartamenti per vacanze;

f ) bed & breakfast;

g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;

h) aziende ricettive all'aria apertd) locande;

e) case e appartamenti per vacanze;

f ) bed & breakfast;

g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;

h) aziende ricettive all'aria aperta.

(2)

DEFINIZIONE – Art 29 LR 27/2015

Si definisce B & B l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.

L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città Metropolitana di Milano.

L'esercizio dell'attività di B & B, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel Registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

(3)

Secondo la normativa Regionale Lombarda, l’attività di B & B è un’attività svolta in modalità NON IMPRENDITORIALE.

(4)

Art. 67 comma 1) lett. i) del DPR 917/86

Si tratta di un’ attività che realizza redditi appartenenti alla categoria dei redditi diversi e più in particolare redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Tali redditi vanno dichiarati nel quadro RL del modello redditi PF o nel quadro D del Modello 730 secondo il principio di Cassa, ossia nell’esercizio nel quale avviene l’effettiva percezione del reddito stesso.

Il reddito si calcola come differenza tra gli importi percepiti (comprensivi dei rimborsi spese) e le spese inerenti e documentate sostenute (es. generi alimentari, materiale per pulizia e suoi addetti, utenze domestiche ecc.).

(5)

Tale attività è ESCLUSA dal campo di applicazione Iva e conseguentemente il gestore dell’attività NON è tenuto a dotarsi di una partita Iva ma è sufficiente il codice fiscale del titolare dell’attività.

Deve però dotarsi di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un bollettario a madre e figlia per quietanzare gli incassi (RICEVUTA non fiscale).

(6)

DEFINIZIONE – art. 26 LR 27/2015

Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

(7)

Ai fini dell’inquadramento dei redditi percepiti è determinante verificare se l’attività svolta si qualifichi o meno come una attività commerciale.

Per determinarlo è necessario verificare se si è in presenza di una attività che contempli anche l’erogazione di servizi aggiuntivi o meno.

Ulteriore elemento distintivo riguarda l’occasionalità.

(8)

Le norme tributarie non consentono di individuare una linea di demarcazione netta tra operazioni occasionali e l’esercizio di attività d’impresa, tanto più nell’attività di locazione turistica di strutture extra-alberghiere.

Per tale motivo l’attività locativa in esame deve essere analizzata nella sua concretezza operativa per poter inquadrare, con ragionevole certezza, il reddito ritratto dagli affitti alternativamente come:

Reddito di fabbricati (art. 36 del TUIR), Reddito d’impresa (art. 55 del TUIR)

Reddito diverso per attività commerciale occasionale (art.

67, comma 1, lett. i) del TUIR).

(9)

Riepilogando le molteplici fattispecie, si può constatare che i canoni pattuiti per la locazione turistica degli immobili danno luogo, alternativamente, a diverse fattispecie a seconda che si tratti di:

Attività qualificata come occasionale

Attività qualificata come non occasionale

(10)

Attività qualificata come occasionale

Se non si è in presenza di una attività definibile come commerciale (mancanza dei servizi erogati), significa che la stessa è occasionale e pertanto i relativi proventi possono essere tassati in due modi:

• reddito da fabbricati (art. 36 TUIR)

• reddito diverso (art. 67, c. 1 lett.i TUIR)

(11)

Reddito da fabbricati

Caso in cui la locazione venga condotta senza la fornitura di servizi aggiuntivi (salvo quelli ritenuti strettamente funzionali) e nei limiti massimi di 3 appartamenti per vacanze.

Tassazione dei canoni secondo il principio dei redditi fondiari e pertanto, alternativamente, o ad aliquota Irpef ordinaria o con il regime sostitutivo della cedolare secca nella misura 21% (indicati nel modello redditi P.F. nel quadro RB)

(12)

Reddito diverso

Caso in cui la locazione rivesta carattere di commercialità (fornitura di servizi aggiuntivi nel senso sopraindicato), ma venga svolta in maniera non abituale (numero massimo di 3 appartamenti).

Tassazione dei canoni ad aliquota Irpef progressiva, ma potranno essere dedotte dai ricavi le spese inerenti sostenute per la gestione delle case vacanze. Tali redditi andranno indicati nel modello redditi PF al quadro RL quali corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

(13)

Attività qualificata come non occasionale

In estrema sintesi se un’abitazione viene concessa in affitto abitualmente e con l’erogazione di servizi accessori (che eccedano quelli ritenuti minimali) il reddito dovrà essere classificato come:

reddito d’impresa (art. 55 TUIR)

(14)

Reddito d’impresa

Caso in cui la locazione sia gestita in forma imprenditoriale (fornitura di servizi aggiuntivi a quelli minimali) ed in maniera non occasionale, (locazione di un numero di appartamenti superiore a tre). In questo caso è necessaria l’apertura della Partita IVA ed i conseguenti obblighi di soggettività passiva ai fini IVA.

(15)

L’elemento dirimente è costituito dall’occasionalità o meno dell’attività.

Se l’attività è svolta in modo occasionale e mantiene quindi le caratteristiche della non imprenditorialità, non è necessario aprire la partita Iva e quindi l’attività è esclusa dal campo di applicazione del tributo.

In caso contrario sarà necessaria l’apertura della posizione Iva e l’applicazione del tributo in misura pari al 10%.

(16)

DEFINIZIONE – art. 27 LR 27/2005

Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di 6 camere, con un massimo di 14 posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.

I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

(17)

Questa attività può essere svolta solo a livello imprenditoriale.

La fornitura delle prestazioni accessorie rappresenta l’elemento indispensabile per contraddistinguere tale attività dalla normale locazione dell’alloggio (nella quale la persona del locatore resta assolutamente estranea alla vita del conduttore).

(18)

L’attività può essere svolta sia in forma di ditta individuale sia in forma societaria.

I redditi percepiti sono configurati come redditi di impresa ovvero derivanti da attività commerciali esercitate abitualmente.

I redditi sono determinati come differenza tra

l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le

spese, opportunamente documentate, ed annotate nei registri obbligatori.

(19)

Trattandosi di un’attività non a carattere saltuario, la stessa risulta compresa nel campo di applicazione dell’Iva.

Si devono inoltre adempiere tutti gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità Iva (oltre che contribuzione Inps, iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione Inail, comunicazione dati Provincia, ecc.)

(20)

DEFINIZIONE – art 28 LR 27/2015

Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di 6 camere, con un massimo di 14 posti letto.

L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.

I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico- sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

(21)

Sono quelle attività nelle quali in aggiunta ad un servizio di ristorazione (che rappresenta l’attività primaria) nello stesso edificio viene svolta anche un’attività di affittacamere.

Affiancandosi ad un’attività di ristorazione (quindi tipicamente imprenditoriale) si tratta conseguentemente di un’attività svolta anch’essa a livello imprenditoriale.

(22)

L’attività può essere svolta sia in forma di ditta individuale sia in forma societaria.

I redditi percepiti sono configurati come redditi di impresa ovvero derivanti da attività commerciali esercitate abitualmente.

I redditi sono determinati come differenza tra

l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le

spese, opportunamente documentate, ed annotate nei registri obbligatori.

(23)

Trattandosi di un’attività non a carattere saltuario, la stessa risulta compresa nel campo di applicazione dell’Iva.

Si devono inoltre adempiere tutti gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità Iva (oltre che contribuzione Inps, iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione Inail, comunicazione dati Provincia, ecc.)

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