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Nota prot. n. 290 del 19.12.2017 Oggetto: Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D. Lgs. 276/2003.

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Nota prot. n. 290 del 19.12.2017

Oggetto: Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D. Lgs. 276/2003.

Si trasmette l’allegata richiesta di parere formulata dall’ITL di Udine-Pordenone con nota prot. n. 29837 del 19/12/2017, per il parere di competenza

In proposito questa Direzione non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura di quest’ ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, vale la pena ricordare che il Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 40/2004), seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”.

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