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(1)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA Dipartimento di Fisica

MASTER “FERDOS”

Formazione di Esperti in Radioprotezione e Dosimetria

Modulo n. 9

Trasporto Materiale Radioattivo e Gestione Rifiuti

Roberto Mezzanotte

I parte: trasporto materiale radioattivo

(2)

Rischi intrinseci al trasporto delle materie radioattive:

Mancanza di predisposizioni presenti nelle installazioni

Rischi addizionali dovuti al movimento

Presenza della popolazione

Attività necessaria:

200.000/300.000 colli trasportati annualmente in Italia

circa 10 milioni di colli trasportati nel mondo

(3)

Carattere internazionale dell’attività di trasporto

Raccomandazioni, norme e accordi internazionali attuati negli ordinamenti

nazionali

Problemi comuni al trasporto di tutte le merci pericolose

(4)

RACCOMANDAZIONI ONU

Comuni a tutte le modalità di trasporto

ADR RID IMO ICAO

trasporto trasporto trasporto IATA

stradale ferroviario marittimo trasporto aereo

(5)

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

Classe 2 Gas

Classe 3 Liquidi infiammabili Classe 4.1 Solidi infiammabili

Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

Classe 4.3 Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

Classe 5.1 Materie comburenti Classe 5.2 Perossidi organici Classe 6.1 Materie tossiche Classe 6.2 Materie infettanti Classe 7 Materie radioattive Classe 8 Materie corrosive

Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversi

(6)

Per la classe 7 le raccomandazioni ONU e le

norme delle organizzazioni internazionali fanno riferimento alla

Regolamentazione dell’AIEA

(Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica)

•Prima regolamentazione emanata nel 1961 su incarico del Consiglio Economico e Sociale ONU (1959)

•Edizioni successive - ultima nel 1996 (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material – Safety Standard Series No. ST-1) – Revisionata nel 2000 (TS-R-1)

(7)

Obiettivo della regolamentazione AIEA:

protezione delle persone, dei beni e dell’ambiente attraverso:

• confinamento del materiale radioattivo

•controllo dei livelli di irraggiamento esterno

•prevenzione della criticità

•prevenzione dei danni causati dal calore

Strumenti operativi:

•Limitazione del contenuto dei colli e dei mezzi di trasporto

•Requisiti per la progettazione e la qualificazione degli imballaggi

(8)

TIPI DI COLLO

• Collo esente (per quantità di radioattività limitate)

Collo di tipo A (per quantità di radioattività medie)

Collo di tipo B (B(U) e B(M) – quantità elevate)

• Collo di tipo C (trasporto aereo di quantità elevate)

• Colli industriali (per particolari tipi di materiale,

tipicamente minerali e rifiuti: a bassa concentrazione di attività (LSA) e contaminati superficialmente (SCO) - 3 tipi di collo IP-1, IP-2 e IP-3)

(9)

LSA- low specific activity – tre gruppi di materiale: LSA-I, LSA-II e LSA-III, in ordine crescente di pericolosità

SCO – surface contaminated objects – due

gruppi di oggetti: SCO-I e SCO-II, in ordine crescente di contaminazione

(10)

DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI TIPI DI COLLO (% colli trasportati in Italia)

1998 1999 2000

Industriali 1,6 0,9 0,6

Esenti

98,1

43,7 42,8

Tipo A 55,3 56,4

Tipo B 0,3 0,1 0,2

Tipo C 0 0 0

(11)

LIMITAZIONE DEL

CONTENUTO DEI COLLI

(12)

PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI COLLO NECESSARIO: A1 e A2

• A1: attività massima di materiale radioattivo

sotto forma speciale che può essere trasportata in un collo di tipo A

• A2: attività massima di materiale radioattivo non sotto forma speciale che può essere

trasportata in un collo di tipo A

• Forma speciale: un materiale radioattivo solido che non si disperde o una sorgente sigillata (modello approvato dall’autorità competente)

(13)

Radionuclide A1 (TBq)

A2 (TBq)

Concentrazione di attività per materiale

esente (Bq/g)

Limite di attività

per consegna

esente (Bq)

Co-60 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 I-131 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 Cs-137 (a) 2 x 100 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) Ir-192 1 x 100(c) 6 x 10-1 1 x 101 1 x 104 Tc-99m 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 107

(14)

DETERMINAZIONE DI A1 E A2 – Q SYSTEM

(Safety Guide No. TS-G-1.1 (ST-2)

APPROCCIO GENERALE - Individuazione di scenari

- Caratterizzazione e modellazione degli scenari - Valutazione delle dosi connesse agli scenari per

i singoli radionuclidi

- Confronto con obiettivi radioprotezionistici primari predefiniti

(15)

SCENARIO

Esposizione di individui a seguito di un incidente di trasporto con rottura

dell’imballaggio

Persone presenti a 1m dal collo per 30 min.

(16)

OBIETTIVI DI RADIOPROTEZIONE

•Dose efficace  50 mSv

•Dose equivalente alla pelle  500 mSv

•Dose equivalente al cristallino  150 mSv

(17)

VIE DI ESPOSIZIONE

•Esposizione esterna ad una sorgente gamma emittente

•Esposizione esterna ad una sorgente beta emittente

•Esposizione interna per inalazione

•Esposizione per contaminazione pelle e ingestione

•Esposizione esterna per immersione nube

(18)

CALCOLO DI Q

Per ogni radionuclide:

1. calcolo della dose per ogni via di esposizione per un’attività unitaria 2. Q per la via di esposizione = attività

unitaria x il rapporto tra il pertinente obiettivo radioprotezionistico e la dose calcolata

(19)

Per ogni radionuclide:

•Esposizione esterna ad una sorgente gamma emittente QA

•Esposizione esterna ad una sorgente beta emittente QB

•Esposizione interna per inalazione QC

•Esposizione per contaminazione pelle e ingestione QD

•Esposizione esterna per immersione nube QE

(20)

PER OGNI RADIONUCLIDE A1 minore tra i valori QA e QB

A2 minore tra i valori A1, QC, QD e QE

(21)

MISCELE

Miscele di radionuclidi noti: condizione per l’uso di imballaggi di tipo A

dove

•B(i) è l'attività del radionuclide i come materiale radioattivo sotto forma speciale e A1(i) è il valore di A1 per il

radionuclide i; e

•C(j) è l'attività del radionuclide j diverso dal materiale radioattivo sotto forma speciale e A2(j) è il valore A2 per il radionuclide j.

(22)

VALORI BASE PER RADIONUCLIDI O MISCELE NON CONOSCIUTE Contenuti

radioattivi A1 A2 Concentrazione

di attività per materiale esente

Limite di attività per

consegna esente

(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq)

nota la presenza di soli nuclidi gamma e beta emettitori

0,1 0,02 1 x 101 1 x 104

nota la presenza di soli nuclidi alfa emettitori

0,2 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103

non sono disponibili

dati significativi 0,001 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103

(23)

LIMITI DI ATTIVITÁ PER COLLI ESENTI Stato fisico

dei contenuti Strumento o articolo Materiali Limiti per collo

Limiti per pezzo Limiti per collo

Solidi forma

speciale 10-2 A1 A1 10-3 A1

altre forme 10-2 A2 A2 10-3 A2

Liquidi 10-3 A2 10-1A2 10-4 A2 Gas

trizio 2x10-2A2 2x10-1A2 2x10-2A2

forma

speciale 10-3A1 10-2A1 10-3A1

altre forme 10-3A2 10-2A2 10-3A2

(24)

COLLI DI TIPO B

B(M): modello approvato da tutte le autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto (multilaterale)

B(U): modello approvato solo dall’autorità

competente del paese di origine (unilaterale)

Limiti di attività, radionuclidi trasportabili, forma chimica e stato fisico definiti dall’approvazione Limiti di attività per trasporto aereo

• per materiale radioattivo a bassa dispersione: come da certificato di approvazione

• per materiale radioattivo in forma speciale: minore tra 3000 A1 e 100000 A2

• per tutti gli altri materiali: 3000 A2

(25)

• materiale radioattivo in forma speciale: sia il materiale radioattivo solido che non si

disperde, sia una capsula sigillata contenente

materiale radioattivo.

• materiale radioattivo a bassa dispersione: sia un materiale radioattivo

solido, sia un materiale radioattivo solido in una capsula sigillata, che

presenta una limitata dispersività e non è in forma di polvere.

Entrambi debbono essere approvati dall’autorità competente

(26)

COLLO DI TIPO C

Per trasporto aereo

Limiti di attività, radionuclidi trasportabili, forma chimica e stato fisico definiti dall’approvazione

(27)

COLLI INDUSTRIALI

Attività massima determinata dal livello di radiazione esterna: limite 10 mSv/h a 3 m senza schermature

Limite di attività per materiale LSA e SCO in un singolo mezzo di trasporto:

(28)

LIMITI DI ATTIVITÁ PER MEZZO DI TRASPORTO PER MATERIALE LSA E SCO IN COLLI INDUSTRIALI O NON IMBALLATO

Natura del materiale

Limite di attività per mezzo di trasporto diverso dal battello per acque interne

Limite di attività per stiva o

compartimento di un battello per acque interne

LSA-I Nessun limite Nessun limite

LSA-II e LSA-III solidi non combust.

Nessun limite 100 A2

LSA-II e LSA-III solidi combust.

e tutti i liquidi e gas

100 A2 10 A2

SCO 100 A 10 A

(29)

REQUISITI PER GLI

IMBALLAGGI

(30)

PER TUTTI I TIPI DI COLLO

Salvo requisiti più restrittivi (es. colli esenti)

• Rateo di dose massimo alla superficie del collo o del sovraimballaggio: 2 mSv/h

• Ratei di dose più elevati, sino a 10 mSv/h, possibili per trasporti in uso esclusivo, se sono soddisfatte ulteriori condizioni (es.

veicolo stradale con vano merci chiuso e inaccessibile, 2 mSv/h alla superficie esterna del veicolo, trasporto in nave solo con accordo speciale)

(31)

Contaminazione trasferibile sulle superfici esterne non superiore a:

• 4 Bq/cm2 per emettitori ,  e  “a bassa

tossicità” (U-nat, U depleto, U-235, U-238, Th-228, 230 e 232 e t1/2 < 10 g )

• 0,4 Bq/cm2 per tutti gli altri emettitori 

(valori medi su 300 cm2)

(32)

CONTAMINAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

In caso di contaminazione del mezzo di

trasporto sopra gli stessi valori o se il livello di radiazione alla superficie > 5 Sv/h:

decontaminazione e non utilizzo sino a ripristino valori < 4 Bq/cm2, 0,4 Bq/cm2, 5 Sv/h

(33)

ALTRI REQUISITI COMUNI

•Fissabilità del collo nel o sul mezzo di trasporto

•Progettazione degli attacchi per il sollevamento con margini sufficienti per i casi di sollevamento a strappo; rispondenza agli altri requisiti per il collo anche in caso di rottura

dell’attacco. Stesso requisito per eventuali altri componenti sulla superficie esterna del collo utilizzabili come attacco

•Superfici esterne dell'imballaggio progettate e rifinite in modo che siano libere da protuberanze, facilmente

decontaminabili, prive di zone di potenziale raccolta e ritenzione di acqua

•Ogni componente aggiunto al collo al momento del trasporto e che non è parte del collo non deve ridurne la sicurezza

(34)

•Resistenza agli effetti delle accelerazioni, vibrazioni o vibrazioni di risonanza senza nessun deterioramento

dell'efficienza dei sistemi di chiusura o dell'integrità del collo (allentamento o rilascio di dadi, bulloni ed altri

sistemi di bloccaggio)

•Compatibilità chimica e fisica tra i materiali dell'imballaggio e il contenuto radioattivo

•Protezione delle valvole di possibile fuoriuscita di radioattività

•Resistenza ad altre eventuali cause di pericolosità

(35)

REQUISITI ADDIZIONALI PER I COLLI TRASPORTATI PER VIA AEREA

• Temperatura delle superfici accessibili < 50ºC con una temperatura ambiente di 38ºC, senza

considerare l'insolazione

• Integrità del contenimento con temperature ambiente da -40ºC a +55ºC

• Integrità del contenimento anche in caso di

riduzione nella pressione ambiente fino a 5kPa

(36)

COLLI ESENTI

Il livello di radiazione in ogni punto della superficie esterna di un collo esente non deve superare 5 µSv/h.

(37)

COLLI DI TIPO A

• Dimensione minima 10 cm

• Presenza di un sigillo esterno che garantisca dall’apertura del collo

• Materiali resistenti a temperature esterne da -40ºC a +70ºC

• Sistema di contenimento resistente con una riduzione della pressione ambiente a 60 kPa

• Sistema di contenimento chiuso da un serraggio

resistente alla pressione che può generarsi all'interno del collo e alle azioni involontarie

• Resistenza agli effetti della decomposizione radiolitica dei liquidi e di altri materiali vulnerabili e della

generazione di gas per reazione chimica e radiolisi

(38)

Collo A progettato per resistere alle seguenti prove

(simulazione di condizioni di normale trasporto) senza perdita o dispersione dei contenuti radioattivi e senza aumento del livello di radiazione superiore al 20%:

Aspersione d’acquaesposizione a pioggia di 5cm/h per un’ora

Caduta liberasu piattaforma rigida

Impilaggio 24 ore sotto il carico maggiore tra il peso di 5 colli e una pressione di 13 kPa sulla proiezione verticale del collo

Penetrazione caduta di una barra di 6 kg da un 1 m

La prova di aspersione deve precedere ciascuna delle altre tre, che devono essere condotte su campione ancora bagnato

(39)

ALTEZZA PROVA DI CADUTA LIBERA Massa del collo (kg) Altezza di caduta

libera (m) Massa del collo < 5 000 1,2 5 000 < Massa del collo <

10 000 0,9

10 000 < Massa del collo <

15 000 0,6

15 000 < Massa del collo 0,3

(40)

PER I COLLI DI TIPO A PER LIQUIDI:

Previsione di spazi vuoti per variazioni di temperatura e effetti dinamici

Presenza di materiale assorbente sufficiente per il

doppio del volume liquido oppure doppio contenimento Prova di caduta libera da 9 m (anche per gas)

Prova di penetrazione con altezza di caduta 1,7 m (anche

per gas)

(41)

COLLI DI TIPO B(U)

Stessi requisiti del collo A - Per

l’accettazione delle prove di condizioni di normale trasporto: perdita < 10-6 A2/h

Inoltre prove di condizioni incidentali a seguito delle quali:

• livello di radiazione < 10 mSv/h a 1m

• perdita massima in una settimana A2 (10 A2

per il cripton 85)

(42)

PROVE DI CONDIZIONI INCIDENTALI

•Caduta libera da un’altezza di 9 m su piattaforma rigida (in alternativa, per colli più piccoli, impatto di una

piastra di acciaio 1m x 1m e 500 kg in caduta da 9 m)

•Caduta da 1 m su punzone metallico

•Successivamente sullo stesso campione, prova

termica con fuoco di idrocarburi avvolgente per 30 min ad almeno 800 °C

•Immersione in acqua a 150 kPa (15 m di battente) per almeno 8 ore – per colli contenenti più di 105 A2 almeno 1 ora a 2 MPa (200 m)

(43)

Per i colli di tipo B(M), in caso di trasporti nazionali o di approvazione da parte di tutte le autorità competenti per quelli

internazionali, sono possibili alcune deroghe rispetto ai requisiti per i colli di tipo B(U)

(44)

COLLI DI TIPO C

Stessi requisiti del collo B(U) con le seguenti prove specifiche:

• Caduta libera con una velocità di impatto non inferiore a 90 m/s

• Caduta su punzone da 3 m (per colli di

massa < 250 kg prova di penetrazione con barra di 250 kg)

• Immersione in acqua per almeno 1 ora a 2 MPa (200 m)

(45)

COLLI INDUSTRIALI

Collo industriale IP-1: nessun requisito specifico oltre ai requisiti generali

Collo industriale IP-2: requisiti come IP-1 più prove di caduta e di impilaggio come per i colli di tipo A

Collo industriale IP-3: requisiti come colli di tipo A

(46)

Contenuto Tipo di collo

Uso esclusivo Uso non esclusivo LSA-I

Solido* IP-1 IP-1

liquido IP-1 IP-2

LSA-II

Solido IP-2 IP-2

Liquido IP-2 IP-3

LSA-III IP-2 IP-3

SCO-I* IP-1 IP-1

SCO-II IP-2 IP-2

*Sotto determinate condizioni è possibile il trasporto senza imballaggio

(47)

Materiali LSA-I e SCO-I che non richiedono imballaggio :

• Minerali con soli radionuclidi naturali, ovvero

impossibilità di fuoriuscita di radioattività o di perdita di schermaggio nelle condizioni di trasporto;

• Uso esclusivo o trasporto di solo SCO-I con

contaminazione di tutte le superfici, accessibili e non,

≤ 4 Bq/cm2 per  e  a bassa tossicità, ≤ 0,4 per gli altri ;

In caso di sospette contaminazioni maggiori nelle

superfici inaccessibili necessari provvedimenti che assicurino che il materiale non venga rilasciato dal mezzo di trasporto

(48)

USO ESCLUSIVO

il solo uso, da parte di un singolo speditore, di un mezzo di trasporto o di un grande contenitore merci, per il quale tutte le operazioni iniziali, intermedie e finali di carico e scarico sono eseguite in accordo con le indicazioni dello speditore o del destinatario

(49)

INDICE DI TRASPORTO

Numero attribuito al collo (o al sovraimballaggio o ai materiali LSA-I o SCO-I non imballati…) ai fini del controllo dell’esposizione alle radiazioni

L’indice di trasporto (TI) è pari al rateo di dose a 1m di distanza dalla superficie del collo, espresso in mSv/h, moltiplicato per 100

Arrotondamento al decimo per eccesso, tranne TI ≤ 0,05 per cui TI=0

(50)

CATEGORIE DEI COLLI

Indice di trasporto

Rateo di dose max alla

superficie (mSv/h) Categoria 0 0 ≤ RDM ≤ 0,005 I-BIANCA 0 < TI ≤ 1 0,005 ≤ RDM ≤ 0,5 II-GIALLA 1 < TI ≤ 10 0,5 < RDM ≤ 2 III-GIALLA

TI > 10 2 < RDM ≤ 10 III-GIALLA*

*Deve essere trasportato in uso esclusivo

(51)

MARCATURA E

ETICHETTATURA

(52)

Ogni collo, ad eccezione dei colli esenti, deve essere marcato sulla superficie esterna con:

•Identificativo speditore o destinatario

•Numero ONU relativo al materiale trasportato

•Massa lorda se superiore a 50 kg

•Tipo di collo – nel caso di colli approvati (B e C) anche il marchio di identificazione assegnato al

modello e il numero di serie del singolo imballaggio

(53)

ETICHETTATURA

Ogni collo o sovraimballaggio deve recare, su due lati opposti, l’etichetta conforme al

modello, in relazione alla categoria del collo

(54)
(55)
(56)

Dose a 1 m (Indice di trasporto)

Dose a contatto 0,005

0,5 2

uso esclusivo

0,0005 0,01 0,1 mSv/h

mSv/h

(57)
(58)

CARTELLO PER GRANDI CONTENITORI* (4 cartelli)

* Una dimensione esterna >1,5 m e volume > 3m3

(59)

Riepilogo Ratei di dose

•Indice di trasporto: rateo di dose a 1m di distanza dalla superficie del collo, espresso in mSv/h,

moltiplicato per 100

•Tutti i tipi di collo - rateo di dose massimo

alla superficie del collo o del sovraimballaggio 2 mSv/h

•Tutti i tipi di collo - in caso di uso esclusivo 10 mSv/h

•Colli industriali - radiazione esterna massima

a 3 m senza schermature 10 mSv/h

•Collo esente - superficie esterna 5 Sv/h

•Accettazione prove di condizioni incidentali

per colli B(U) a 1m 10 mSv/h

•Superficie di un mezzo di trasporto scarico 5 µSv/h

•Superficie di un mezzo di trasporto carico 2 mSv/h

(60)

RADIOPROTEZIONE

(61)

PROGRAMMA DI RADIOPROTEZIONE

• Richiesto dalla Regolamentazione AIEA per tutti gli operatori di attività di trasporto

• Estensione delle misure correlata all’entità dell’attività

• Documentazione disponibile per ispezioni dell’autorità competente

(62)

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

•Principio di ottimizzazione e limiti di dose

•Formazione dei lavoratori

•Verifiche periodiche da parte dell’autorità competente

•Programma di valutazione delle dosi (nessun monitoraggio fino a 1 mSv/a; monitoraggio ambientale fino a 6 mSv/a;

monitoraggio individuale oltre 6 mSv/a); registrazione dosi

•Segregazione del materiale radioattivo (riferimento 5 mSv/a per aree con lavoratori; 1 mSv/a per aree accessibili al pubblico)

•Procedure di emergenza, secondo indicazioni delle

organizzazioni internazionali e nazionali, per la protezione delle persone, beni e ambiente in caso di incidente

(63)

DOSE EFFICACE ANNUA AI LAVORATORI IN ITALIA

Anno N. lav.

esposti

Dose collettiva

[mSv- persona/a]

Dose media

[mSv/a]

Dose min

[mSv/a]

Dose max

[mSv/a]

1996 399 203 0,508 0,024 5,3

1997 445 252 0,567 0,024 4,5

1998 489 341 0,698 0,019 7,2

1999 503 347 0,690 0,024 7,7

2000 456 461 1,011 0,01 5,4

(64)

DOSE COLLETTIVA E INDICE DI TRASPORTO

Anno Indice di trasporto

totale Dose collettiva

[mSv- persona/a]

Dose collettiva per TI

unitario

[mSv- persona/a]

1996 49830 203 0,004

1997 41075 252 0,006

1998 41213 341 0,008

1999 65995 347 0,005

2000 83011 461 0,005

(65)

DISTRIBUZIONE DELLE SPEDIZIONI PER INDICE DI TRASPORTO

87,0%

87,4%

90,7%

89,0%

91,8%

93,6%

91,3%

89,7%

90,2%

85,1%

82,8%

81,1%

72,2%

61,2%

8,6%

11,0%

8,1%

9,7%

7,0%

5,2%

7,2%

8,5%

7,9%

12,1%

14,0%

15,1%

17,4%

24,2%

4,0%

1,3%

1,0%

1,3%

1,2%

0,9%

1,3%

1,7%

1,8%

2,6%

3,1%

3,6%

9,7%

14,5%

0,4%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

0,0%

0,2%

0,1%

0,2%

0,7%

0,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Year

5,1 - 10,0 1,1 - 5,0 0,1 - 1

0

(66)

0 200 400 600 800 1000 1200

1990 Anno 2000

colli all'anno x 1000

spedizioni all'anno x 1000

Indici trasporto totale annuo x 100

dose collettiva annua [mSv persona]

dose media [microSv/anno]

(67)

ACCORDO SPECIALE

Per accordo speciale si intende l'insieme delle disposizioni, approvate dalla autorità competente, con le quali le consegne che non soddisfano tutti i requisiti applicabili del Regolamento AIEA possono essere trasportate.

(68)

FIGURE PROFESSIONALI

(69)

•ESPERTO QUALIFICATO

•MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO

•CONSULENTE PER LA SICUREZZA

•CONDUCENTE VEICOLI

(70)

CONSULENTE PER LA SICUREZZA

(D. L.vo 4 febbraio 2000, n.40, in attuazione della direttiva 96/35/CE)

Il “capo” dell’impresa che effettua operazioni di

trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e

scarico connesse a tali trasporti deve nominare uno o piu' consulenti in possesso di un apposito certificato di formazione professionale.

(71)

Obblighi del consulente per la sicurezza (art. 4 D. L.vo n. 40/2000)

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

(72)

Qualificazione dei consulenti (art. 5 D. L.vo n. 40/2000)

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

………..

c) classe 7 (materie radioattive);

………..

(73)

CONDUCENTI VEICOLI

(Norme introdotte DM 30 dicembre 1992, n. 571, attuazione della Direttiva n. 89/684/CEE – Modificate dal DM 15

maggio 1997, in attuazione della Direttiva 96/86/CE )

•I conducenti dei veicoli per trasporto stradale di merci pericolose eccedenti determinati limiti devono essere in possesso di un apposito certificato di formazione

professionale.

•Il certificato è rilasciato a seguito della partecipazione ad un apposito corso di formazione e al superamento del relativo esame e ha validità quinquennale.

•Il corso deve essere svolto a cura di organizzazioni o enti accreditati da una Commissione istituita dalla Direzione generale motorizzazione civile del Ministero delle

Infrastrutture

• L’esame è svolto da funzionari della Direzione Generale

(74)

ESTRATTO NUMERI ONU E COLLEGAMENTO SCHEDE

Scheda UN

No. Descrizione del materiale Rischi

sussidiari

1 2910 MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO ESENTE - QUANTITA' LIMITATA DI MATERIALE

6 3321 MATERIALE RADIOATTIVO DI DEBOLE ATTIVITA' SPECIFICA (LSA-II) non fissile o fissile esenteb

8 2913 MATERIALE RADIOATTIVO, OGGETTI

CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO- II) non fissile o fissile esenteb

9 3332 MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissile o fissile esenteb

10 2916 MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(U), non fissile o fissile esenteb

11 2917 MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO B(M), non fissile o fissile esenteb

12 3323 MATERIALE RADIOATTIVO, COLLO DI TIPO C, non fissile o fissile esenteb

c+13 2977 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI

URANIO, FISSILE corrosivo

(UN Classe 8)

(75)

SCHEDA 1 – QUANTITA LIMITATE DI MATERIALE RADIOATTIVO IN COLLI ESENTI – UN No. 2910

1. MATERIALI

(a) Vedere Disposizioni Comuni A.1.

408(b), 410, Colonna 4 della Tavola III

(b) Materiale radioattivo non fissile in quantità non superiori ai corrispondenti limiti specificati nella Tavola 1.1.

408(b), 410, 672,

Colonna 4 della Tavola III

(c) Materiale fissile in quantità non superiore ai corrispondenti limiti specificati nella Tavola 1.1 e che inoltre soddisfa, in termini di quantità, forma ed imballaggio i requisiti del Regolamento che ne permettono la classificazione come colli fissili-esenti.

2. IMBALLAGGIO/COLLO

(a) Vedere Disposizione Comune A.2.

515, 620 (b) Il collo deve soddisfare i requisiti specificati nei paragrafi 515 e 620 3. MASSIMI LIVELLI DI RADIAZIONE

Vedere Disposizione Comune A.3.

(76)

SEGUE SCHEDA 1

4. CONTAMINAZIONE

Vedere Disposizione Comune A.4.

5. DECONTAMINAZIONE Vedere Disposizione Comune A.5.

6. CONTENUTI MISTI Nessuna disposizione specifica.

7. CARICO E SEGREGAZIONE Nessuna disposizione specifica.

8. ETICHETTATURA E MARCATURA (a) Vedere Disposizioni Comuni A.8(a) e A.8(b).

518 (b) I colli devono riportare il marchio "RADIOATTIVO" sulla superficie interna in modo tale che un avviso della presenza del materiale radioattivo è visibile all'apertura del collo.

534,

535 (c) Tutti i colli devono essere marcati in modo leggibile e durevole all'esterno dell'imballaggio con l'identificazione sia dello speditore che del destinatario. Ad eccezione della spedizione

internazionale per posta, i colli devono riportare il marchio "UN 2910".

(77)

SEGUE SCHEDA 1

579 (d) Colli per posta nazionale, oltre a 8(a) - 8(c), vedere Disposizione Comune A.8(c).

580 (e) Colli per posta internazionale, oltre a 8(a) - 8(c), vedere Disposizione Comune A.8(d).

9. SEGNALETICA

Vedere Disposizione Comune A.9.

515,

549(c) 10. DOCUMENTI DI TRASPORTO

I colli devono essere descritti nei documenti di trasporto come "UN 2910".

11. DEPOSITO E INOLTRO

(a) Per posta, vedere Disposizione Comune A.11.

(b) (b) Per altri modi, nessuna disposizione specifica.

12. TRASPORTO

Nessuna disposizione specifica.

13.ALTRE DISPOSIZIONI

Vedere Disposizione Comune A.13.

(78)

NORMATIVA ITALIANA

(79)

Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dal DPR 30 dicembre 1965 n. 1704, articolo 5 – prevede:

•Autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Ministero Attività Produttive, di concerto con Ministero Infrastrutture

•Possibilità di effettuare trasporti singoli e occasionali entro limiti di attività e peso determinati (DM 27/7/1966 con modifiche DM 18/7/1967) con comunicazione ai Prefetti e

agli Organi locali del SSN dei luoghi di partenza e di arrivo, con almeno 48 ore di anticipo

•Rinvio a norme regolamentari e a circolari per i singoli modi di trasporto

(80)

Per il trasporto su strada oltre determinate

quantità di radioattività, la Circolare n. 162 del 16/12/1996 prevede, oltre all’autorizzazione

•Benestare o

•Attestato di sicurezza rilasciati dall’APAT

(81)

D. L.vo 17 marzo 1995,

n. 230 e successive modifiche

, articolo 21

•Sancisce il parere dell’APAT e del Ministero

dell’Interno ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasporto, nonché le prescrizioni dell’APAT

•Prevede l’emanazione di decreti per l’attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi

internazionali in materia di trasporto

•Prevede la trasmissione all’APAT del riepilogo dei trasporti effettuati

(82)

Modo di trasporto Normativa nazionale Norme internazionali

Stradale

•DM 4 settembre 1996

•DM 15 maggio 1997

•DM 28 settembre 1999

•DM 3 maggio2001

•DM 21 dicembre 2001

•DM 6 giugno 2002

•DM 20 giugno 2003

•DM 2 settembre 2003

•Circolare 16/12/1996, n. 162

•Circolare 6 giugno 1997, n. 56

•Direttiva 94/55/CE

•Direttiva 96/86/CE

•Direttiva 1999/47/CE

•Direttiva 2000/61/CE

•Direttiva 2001/7/CE

•Direttiva 2003/28/CE

•Accordo ADR

Ferroviario

•Decreto Legislativo 13 gennaio 1999 n. 41

•DM 27 febbraio 2002

•DM 26 giugno 2003

•Direttiva 96/49/CE

•Direttiva 96/87/CE

•Direttiva 99/48/CE

•Direttiva 2001/6/CE

• Regolamento RID

Marittimo

•DPR 9 maggio 1968, n. 1008

•Norme particolari provvisorie del Ministero della marina mercantile del luglio 1969

•DM 31 ottobre 1991

Codice IMDG dell’IMO

Aereo •Circolare del Ministero dei trasporti del 3 dicembre 1992 n. 334096

•DM 22 novembre 1996, n. 16

Norme tecniche ICAO

Riferimenti

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