• Non ci sono risultati.

L’incidenza della decisione del G.I.P. richiesto dell’applicazione della misura cautelare personale in punto di definizione della competenza per territorio determinata dalla connessione.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "L’incidenza della decisione del G.I.P. richiesto dell’applicazione della misura cautelare personale in punto di definizione della competenza per territorio determinata dalla connessione."

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

www.giurisprudenzapenale.com │Giurisprudenza Penale│redazione@giurisprudenzapenale.com Rivista Giuridica registrata presso il Tribunale di Milano (Aut. n. 58 del 18.2.2016) │Codice ISSN 2499-846X

L’incidenza della decisione del G.I.P. richiesto dell’applicazione della misura cautelare personale in punto di definizione della competenza per territorio determinata dalla connessione.

di Emilio Lorenzi

CASSAZIONE PENALE,SEZ.II,SENT.16 DICEMBRE 2019(UD.21 NOVEMBRE 2019), N. 50758

PRESIDENTE CAMMINO,RELATORE DI PISA

Sommario. 1. Il fatto. – 2. Il principio del giudice naturale precostituito per legge. – 3. Regole di individuazione della competenza per territorio determinata dalla connessione. – 4.La sentenza in commento. 5. Riflessioni conclusive.

1. Il fatto.

Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, richiesto dell’applicazione della misura custodiale nei confronti di un soggetto indagato per reati di associazione per delinquere e riciclaggio, accoglieva parzialmente l’istanza formulata dal pubblico ministero, adottando la misura di massimo rigore esclusivamente in forza del titolo di reato meno grave (associazione per delinquere), rigettandola con riferimento al delitto più grave (riciclaggio aggravato, ex art. 4 Legge 146/06, dallaver commesso il fatto un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato), ritenuto dallo stesso giudice non configurabile.

Con ordinanza del 30 luglio 2019 il Tribunale del Riesame, disattendeva l’eccezione di incompetenza per territorio del G.i.p. di Milano sollevata dalla difesa per ragioni di connessione fra i capi di provvisoria incolpazione ascritti all’indagato e per l’effetto confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere.

Nel fare ciò, il Giudice della Cautela osservava che il riferimento al delitto più grave di riciclaggio fosse privo di rilievo, in quanto la configurazione giuridica di tale reato era stata esclusa (per tutti gli indagati) dal G.i.p., il quale aveva emesso la misura custodiale unicamente per il reato associativo - asseritamente - verificatosi in un comune del circondario del Tribunale di Milano, di talché, a parere del Collegio, la competenza era stata correttamente incardinata presso il G.i.p. di tale ufficio.

(2)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

2

2. Il principio del giudice naturale precostituito per legge.

Prima di procedere alla disamina della sentenza resa dalla Suprema Corte nell’ambito del procedimento in discorso, si ritiene opportuno ripercorrere i principi di diritto che hanno determinato il Giudice di legittimità all’emissione della pronuncia in commento.

Punto di partenza per ogni considerazione in tema di competenza per territorio è l’art. 25 della Costituzione, in base al quale: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Dal principio costituzionale dianzi richiamato si ricavano una pluralità di corollari.

In primo luogo, l’art. 25 Cost. prevede una riserva assoluta di legge statale, ex art. 117, comma 2, lett. l, Cost.1 in materia di competenza giurisdizionale, in ragione della quale l’attribuzione del potere di ius dicere può rinvenire esclusivamente dalla legge e non da fonti secondarie (quali regolamenti o atti amministrativi).

È la legge - e solo la legge - ad individuare, ab origine, il soggetto investito del potere di accertare il fatto di reato nel rispetto delle prerogative dell’imputato.

Di qui, la fisiologica previsione di norme in grado di eliminare ex ante la possibilità di addivenire a scelte di carattere discrezionale2.

Sotto tale aspetto, la “precostituzione legale dell’organo competente è preordinata a garantire «che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi», bensì un soggetto la cui autorità è fissata «immediatamente ed esclusivamente dalla legge»3.

Discusso è, in dottrina, il tema relativo al significato da attribuirsi al termine

naturale” poiché, è tutt’oggi controverso se esso coincida col concetto di precostituzione4 ovvero, al contrario, abbia portata autonoma5.

1 Come precisato da G.UBERTIS, Principi di procedura penale. Le regole del giusto processo, Milano, 2009. Sul punto si veda A.PIZZORUSSO, Giudice naturale, EGT, XVI, Roma, 1989, p. 1, secondo il quale dall’art. 25 Cost. discende un divieto assoluto di demandare «ad autorità esecutive o giurisdizionali il compito di incidere discrezionalmente sulla materia riservata».

2 Cfr. Corte Cost., n. 88 del 1962 in Giur. Cost., 1962, p. 966, secondo la quale: «Il concetto di giudice naturale precostituito per legge, secondo l'art. 25 Cost., va inteso nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, ed esclude la possibilità dell'alternativa tra un giudice e l'altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori, con provvedimento singolo, in relazione a un dato provvedimento». Sul punto si veda A.PIZZORUSSO, Giudice naturale, EGT, XVI, Roma 1989, p. 1, secondo il quale dall’art. 25 Cost. discende un divieto assoluto di demandare «ad autorità esecutive o giurisdizionali il compito di incidere discrezionalmente sulla materia riservata».

3 Cfr. Corte Cost., n. 88 del 1962, cit.

4 Nel senso di una coincidenza dei due termini si veda Corte Cost. n. 29 del 1958, in Giur. Cost., 1958, p. 129; Corte Cost., n. 460 del 1994, ivi 1994, p. 3971; Corte Cost., n. 88 del 1962 ivi 1962, p. 966.

5 Tra i vari autori si veda F.CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, p. 115-116, secondo il quale «i due termini allineati compongono una somma, né più e né meno che li legasse una

(3)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

3

Ad avviso di chi scrive, sembrerebbe più corretta la tesi che riconosce autonomia concettuale ai valori in discorso, di talché alla nozione di

naturalità corrisponderebbe un criterio oggettivo di collegamento tra il giudice e il locus commissi delicti. “Naturale è il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato, sicché è solo l’autorità giudiziaria collocata in quel contesto territoriale quella deputata alla celebrazione del processo allo stesso relativo.

V’è infatti un interesse, costituzionalmente tutelato, a che ciò avvenga poiché, come osservato dalla Consulta, «diritto e giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati»6.

Ma da quale momento insorge la garanzia del giudice naturale precostituito per legge? A partire da quale istante si radica in capo a un giudice l’obbligo di decidere?

La domanda non è affatto banale e impone una riflessione sulla corretta individuazione del momento processualea partire dal quale devono trovare applicazione le norme sulla competenza, attributive del potere giurisdizionale in capo al giudice di un luogo piuttosto che di un altro.

Per dare una risposta al quesito, giova anzitutto osservare che è solo attraverso l’esercizio dell’azione penale che si cristallizza la res iudicanda7, e per l’effetto, insorge in capo al giudice un obbligo di ius dicere8 su una determinata imputazione.

Cionondimeno, il principio del giudice naturale precostituito per legge non può essere confinato alla sola fase del “processo” non potendosi dubitare che la prefata garanzia costituzionale - espressione del sacrosanto diritto di difesa – debba valere anche nella fase delle indagini preliminari, ambito

e: la grammatica esclude unequivalenza, quale segnalano i connettivi ovvero, ossia, id est”. Resta da stabilire quanto valga semanticamente il primo addendo. Niente, ritiene qualcuno: era parola importante e suona bene; i costituenti lhanno ripetuta a vuoto; bastava

precostituito. Ogni tanto vengono fuori escrescenze enfatiche ma non presupponiamole: e siccome nei testi normativi le parole contano secondo valenze obiettive, interessa poco cosavessero in mente i costituenti; vediamo piuttosto, adoperando larnese ermeneutico, se esista un significato possibile (distinto da ordinario). Eccolo, importantissimo: le mappe della competenza sono puro artificio legislativo, indefinitamente reinventabile, ma è importante fissarle al locus delicti; toglie il giudizio dalla vista del suo pubblico la norma che ignori i riferimenti locali, ad esempio concentrando a x i casi relativi a date persone o a certi nomina delicti, dovunque risulti commesso lipotetico reato».

6 Corte Cost., n. 168 del 2006, in Giur. Cost., 2006, p. 1489.

7 Cfr. Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2004, n. 45418, Iussu,.

8 A riguardo si veda O.MAZZA, La norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999, p. 224 e ss., il quale osserva che «non sarebbe del tutto assurdo che il momento da considerare non fosse quello del fatto penalmente illecito, ma quello iniziale del processo [perché solo con]

lesercizio dellazione penale si configura in capo al giudice un vero e proprio obbligo di ius dicere». Tuttavia è lo stesso a riconoscere che una interpretazione di questo tipo finisce per

«affievolire notevolmente la garanzia offerta dal principio».

(4)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

4

procedimentale in cui l’incolpazione risulta, molte volte, ancora “fluida” e tendenzialmente mutevole.

Occorre, pertanto, domandarsi cosa avviene nel segmento procedimentale che precede l’investitura del giudice del compito di decidere sull’imputazione.

Si osserva che, nella fase delle indagini preliminari, il tema della competenza rimane “sullo sfondo”: fintantoché l’organo d’accusa si limita a svolgere le indagini senza compiere un’attività intrusiva dei diritti fondamentali, il problema della competenza affiora con esclusivo riferimento alle norme regolatrici dei conflitti di attribuzione tra i diversi uffici del pubblico ministero.

Secondo quanto disposto dell’art. 51 c.p.p., infatti, la misura delle attribuzioni dell’organo requirente è derivata dalla competenza della sede giurisdizionale dinanzi alla quale il pubblico ministero esercita le sue funzioni.

Ciò posto, non si può fare a meno di osservare, come nella fase investigativa possano verificarsi situazioni “eccezionali”, tali da determinare la compressione dei diritti fondamentali degli individui. È proprio in questi casi, che entra in gioco il potere giurisdizionale ed insorge un problema di competenza la cui risoluzione è demandata al giudice.

Si pensi all’esercizio del potere cautelare nel corso delle indagini preliminari.

Il nostro ordinamento riconosce in capo al giudice che procede un potere di incidere drasticamente sulla libertà personale del soggetto nei cui confronti è stata richiesta l’applicazione di una misura di coercizione fisica ancorata alla ritenuta sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza”.

Sebbene lo strumento cautelare sia esercitabile in qualunque fase del procedimento, è proprio nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale che - nella maggioranza dei casi - sovvengono le esigenze dettate dall’art. 274 c.p.p. e, per l’effetto, risulta più frequente il ricorso alla carcerazione preventiva.

Ebbene, la riserva di giurisdizione dettata dall’art. 13, comma 2, Cost., sottraendo all’arbitrio dell’organo requirente la scelta di procedere ad una limitazione della libertà personale, riafferma, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, la necessità di affidare il potere decisorio a un giudice “imparziale” e dunque precostituito9.

3. Regole di individuazione della competenza per territorio determinata dalla connessione.

La delicatezza della tematica in discorso affiora in tutta la sua problematicità allorché si è in presenza di più fatti di reato tra loro connessi ex art. 12 c.p.p.

9 Commento all’art. 13 Cost., in AA.VV., a cura di A. GIARDA -G.SPANGHER, Codice di Procedura Penale Commentato, Tomo I, Milano, 2010, p. 15-16.

(5)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

5

Come noto, la norma in questione prevede una “deroga10 espressa al principio del giudice naturale precostituito per legge previsto ex art. 25 Cost., dettata dall’opportunità di trattare congiuntamente più procedimenti (simultaneus processus) in guisa da garantire una definizione dell’oggetto del giudizio, reputata più efficace sotto il profilo cognitivo.

La riunione garantisce indubbi vantaggi in termini di correttezza dell’accertamento poiché consente di ricostruire con maggior chiarezza e precisione il quadro probatorio e i rapporti intercorrenti tra i vari fatti di reato oggetto di contestazione.

Ai sensi dell’art. 16 c.p.p. «la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato».

A dispetto dell’estrema chiarezza della disposizione codicistica poc’anzi richiamata, deve evidenziarsi come non sia raro imbattersi in situazioni incerte, strettamente legate alla possibile metamorfosi che la competenza può subire in relazione ai possibili sviluppi procedimentali.

Tali mutamenti - come già osservato - in un contesto dinamico come quello della fase investigativa, scaturiscono dalla “fluidità” dell’incolpazione, formulata sulla base di dati informativi molto spesso incerti e non ancora definitivamente trasfusi e cristallizzati nell’atto che instaura il processo penale (i.e. l’imputazione).

Quid iuris, per esempio, se la notitia criminis più grave tra quelle originariamente connesse dovesse essere archiviata? Il venir meno del reato più grave condurrebbe ad una rivalutazione in tema di competenza?11 E

10 Sebbene le norme sulla competenza siano precostituite (la competenza per connessione è - come stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sent. 27343/2013 - criterio autonomo e originario di attribuzione del potere giurisdizionale), la scelta di utilizzare il termine “deroga”

è conseguente all’adesione, da parte di chi scrive, alla teoria dualistica nella lettura dell’art. 25 Cost., adottata nel primo paragrafo.

11 Commento all’art. 12 c.p.p. in AA.VV., a cura di A. GIARDA -G.SPANGHER, Codice di Procedura Penale Commentato, Tomo I, Milano, 2010, p. 290-291, laddove si osserva che «sul punto la giurisprudenza è divisa. In base ad un primo indirizzo, data la preminenza del principio del giudice naturale su quello della perpetuatio iurisdictionis, lattribuzione della competenza diverrebbe definitiva solo una volta che dopo leventuale rinvio a giudizio, si cristallizzi il thema decidendum. Ne deriverebbe che, prima di tale farse, quando venissero meno le ragioni di connessione in seguito ad archiviazione, i relativi procedimenti dovrebbero essere restituiti ai giudici competenti sulla base delle regole ordinarie [Cass. pen. 29 settembre 2004 Iussu e altri, n. 45418]. Viceversa, in base ad un secondo indirizzo la pendenza del procedimento prescinderebbe dal successivo esercizio dellazione penale, e di conseguenza la disciplina della competenza per materia determinata dalla connessione scatterebbe sin dal momento delliscrizione del la notizia di reato nel registro [Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 1992, Menocchi, in Mass. Pen. Cass., 1993, fasc.8, 18].

(6)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

6

ancora, cosa accadrebbe qualora dovesse essere dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela in relazione al reato che ha esercitato la vis attractiva tra i vari fatti connessi?12

La questione non è di facile soluzione ed impone una riflessione sulla ragione ispiratrice delle norme sulla competenza per connessione.

Secondo la più recente dottrina13 e giurisprudenza, l’art 12 c.p.p. identifica un

«criterio [autonomo e] originario di individuazione del giudice competente»14, analogo ai criteri della materia e del territorio, strettamente correlato al principio costituzionale del giudice precostituito per legge. Da ciò discende che le vicende legate alla riunione e alla separazione dei procedimenti non intaccano l’originaria individuazione del giudice competente per connessione e, semmai, si collocano temporalmente in un momento alla stessa successivo. Invero, le norme dettate dagli artt. 8, 9, 12 e 16 c.p.p. sono tutte formalizzate antecedentemente alla realizzazione dei reati da giudicarsi. Pertanto, il profilo centrale sul quale occorre focalizzare l’attenzione resta quello inerente all’individuazione del/i fatto/i di reato che il giudice deve considerare al fine di stabilire incidentalmente la propria competenza nella fase che precede l’esercizio dell’azione penale.

Di qui la necessità di individuare preventivamente il termine di raffronto che il giudice deve assumere per valutare la sussistenza del proprio potere di ius dicere. Tale riferimento, non può che essere individuato – nella fase delle indagini preliminari – nell’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.

Invero, è solo con l’indicazione dei fatti di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.

che sorge in capo all’organo requirente un potere investigativo e, per l’effetto, il diritto del cittadino ad essere giudicato - in un eventuale giudizio cautelare - da un soggetto preventivamente individuato dalla legge.

In questo senso, l’iscrizione della notitia criminis cristallizza il momento genetico della fase procedimentale, il cui monopolio è esercitato dal pubblico ministero, il quale è chiamato ad esercitare l’azione penale laddove non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione. Il meccanismo evidenziato è pressoché analogo a quello concernente l’instaurazione del

Con riferimento al primo orientamento si vedano ancheCass. pen., sez. 5, del 12 febbraio 1999, Rubino, n. 736; Cass. pen., sez. 1, del 17 novembre 1997, Caligini, n. 6442; Cass. pen., sez. 1, del 12 maggio 1997, Olivieri, n. 3308.

12Cass. pen., VI sez. pen., 12 dicembre 1996, n. 1131, Cama, secondo cui «La connessione si determina colla sussistenza, anche solo a livello di contestazione, del fatto storico:

conseguentemente la dichiarata improcedibilità per mancanza di querela in ordine al reato che ha esercitato la "vis attractiva", in quanto non incide sulla predetta ragione che dà luogo alla connessione, non può ritenersi idonea a far cessare l'operatività di quest'ultimo sulla competenza, secondo lo schema normativo».

13 F.DELLA CASA, Soggetti, in CONSO-GREVI, Compendio di Procedura Penale, p .19.

14 Cass. pen., Sez. Un., 28 febbraio 2013, n. 27343, Taricco.

(7)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

7

processo mediante la formulazione dell’imputazione e la concomitante richiesta di rinvio a giudizio.

La notizia di reato «raccolta o ricevuta [] e subito iscritta nel registro (art.

335 c.p.p.) è lembrione dellipotetica domanda penale»15 ed è a questa che deve riferircisi ai fini dell’esatta individuazione dell’organo competente a decidere nella fase delle indagini preliminari.

4. La sentenza in commento.

Con la sentenza n. 50758/2019, la Cassazione ha affermato il principio di diritto in base al quale la competenza del giudice richiesto dell’applicazione della misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, deve essere individuata ex ante, sulla base di tutte le fattispecie di reato originariamente ipotizzate e iscritte a carico dell’indagato, siano o meno le stesse oggetto della richiesta di misura16.

Nella motivazione del proprio provvedimento la Suprema Corte ha osservato come «non vi [siano] addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare - da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell’incidente de libertate - distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle disposizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari». Tale conclusione discende dalla necessità di eliminare ab origine ogni forma di discrezionalità nell’individuazione del giudice competente.

La legalità del reparto dei poteri giurisdizionali reca con sé la necessità, da un lato, di sottrarre al pubblico ministero la possibilità di alterare la competenza selezionando strumentalmente il titolo di reato per il quale proporre l’azione, dall’altro, di non assoggettare la competenza ad una valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla gravità indiziaria dei fatti di reato oggetto di provvisoria contestazione.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 207 del 1987, dal principio costituzionale di cui all’art. 25 Cost. deriva che il giudice competente a celebrare il processo deve essere preventivamente individuato secondo criteri generali ed astratti e non fissati in vista di singole controversie. Sul punto, la Corte di Cassazione ha osservato: «con il precetto costituzionale [i.e. lart. 25 Cost.] si è voluto garantire che la individuazione della competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venisse sottratta ad ogni possibile arbitrio (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223636); la determinazione della competenza deve, quindi, avvenire in base a norme caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione e sottratte nella misura massima possibile a valutazioni di discrezionalità.Una interpretazione delle

15 F.CORDERO, Procedura penale, Milano, 2006, p. 402.

16 Cass. pen., sez. I., 25.01.2011, n. 7511.

(8)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

8

norme in tema di competenza territoriale nel senso del rilievo del solo reato in relazione al quale è stata riconosciuta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare finisce con il tradire il principio costituzionale del giudice naturale precostituito introducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione».

Ne consegue - venendo al caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte - che la rilevata insussistenza, da parte del G.i.p., del delitto di riciclaggio originariamente iscritto a carico dell’indagato avrebbe dovuto essere considerata circostanza ininfluente ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente. Il predetto reato, essendo il più grave tra quelli originariamente iscritti, avrebbe dovuto rappresentare il riferimento ai fini dell’individuazione del giudice competente. Conclude la Corte: «Proprio la previsione della competenza per connessione come criterio originario di attribuzione della competenza, la esclusione di requisiti ulteriori al fine dichiarato di escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente e la previsione di norme sufficientemente determinate rendono listituto compatibile con i principi costituzionali, in quanto del tutto idoneo a garantire ab origine la individuazione di un giudice imparziale».

5. Riflessioni conclusive.

L’errore prospettico compiuto dal giudice a quo nell’ambito del procedimento incidentale che ha portato all’instaurazione del giudizio di legittimità in commento risulta, alla luce dei principi sopra richiamati, del tutto evidente.

Non v’è dubbio, infatti, che le conclusioni rese dal Tribunale delle Libertà collidessero frontalmente con i dettami codicistici, vieppiù in considerazione del più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui «la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura»17.

L’esistenza di un rapporto connettivo fra i fatti di reato originariamente iscritti nel registro delle notizie di reato, riconducibile alle previsioni di cui all’art. 12 c.p.p., reca con sé la necessità di individuare il criterio attributivo della competenza nel disposto di cui all’art. 16 c.p.p. È parimenti indubitabile che tale norma attribuisca vis attrattiva della competenza per territorio al fatto di reato, tra quelli in contestazione, sussumibile nella fattispecie criminosa dotata di maggiore disvalore sociale e, pertanto, più gravemente sanzionata.

Quanto all’individuazione del “reato più grave”, è indubbio che debba soccorrere la previsione di cui all’art. 4 c.p.p.18, secondo la quale – ai fini

17 Cass. pen., sez. I., 25.01.2011, n. 7511 cit.; Cass. pen., VI sez., 15.10.2013, n. 46213.

18 G.ZAGREBELSKY, sub art. 16 c.p.p., in Commentario a cura di M.CHIAVARIO, vol. I, p. 125.

(9)

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2020, 10

9

dellindividuazione della competenza – si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge, avendo cura di tenere in considerazione esclusivamente le circostanze aggravanti speciali o, eventualmente, quelle ad effetto speciale.

Dal coordinamento tra le norme processuali summenzionate si desume agevolmente l’esistenza di un rinvio mobile alle previsioni della legge sostanziale che, nel graduare il disvalore da riconnettere alla condotta incriminata, individuano la commisurazione edittale della pena irrogabile.

L’identificazione del reato più grave va, dunque, operata in base alla sanzione indicata dalle fattispecie criminose richiamate nell’imputazione provvisoria formulata nei confronti della persona sottoposta al procedimento.

Nel caso di specie, il fatto che il delitto di riciclaggio fosse stato escluso dal G.i.p. richiesto dall’applicazione della misura avrebbe dovuto essere considerata – come confermato della Cassazione - circostanza totalmente ininfluente ai fini della determinazione della competenza per territorio determinata dalla connessione. Quest’ultima infatti va stabilita ex ante, sulla base di tutte le fattispecie di reato inizialmente ipotizzate e provvisoriamente attribuite all’indagato con l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.

L’identificazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di emissione dell’ordinanza cautelare precede (e prescinde), dunque, dalle valutazioni che lo stesso G.i.p. è chiamato a svolgere al momento dell’emissione del provvedimento de libertate. Diversamente opinando, si finirebbe per concedere al giudice della cautela la facoltà di radicare la competenza presso di sé o altrove in maniera del tutto discrezionale.

L’introduzione di un simile margine di aleatorietà metterebbe seriamente a rischio il principio di legalità sancito ex art. 25 della Costituzione.

Ma v’è di più. Come sopra accennato, la mancata individuazione di un riferimento prefissato cui ancorare l’operatività delle norme (precostituite) attributive della competenza, aprirebbe alla possibilità per il pubblico ministero di discernere, senza impedimenti, il giudice al quale rivolgere la propria istanza cautelare, stante la riconosciuta facoltà per l’organo d’accusa di selezionare - tra i fatti di reato originariamente iscritti - i titoli criminosi in relazione ai quali rivolgere al g.i.p. la richiesta cautelare, sul presupposto dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero potrebbe, pertanto, decidere di richiedere la misura per i soli titoli di reato meno gravi tra quelli connessi ex art. 12 c.p.p., in tal modo rivolgendo la propria istanza ad un giudice (potenzialmente) diverso da quello al quale avrebbe dovuto rivolgersi ove la stessa richiesta fosse stata fatta anche per il reato più grave.

L’introduzione di un simile margine di aleatorietà, oltre a porsi in contrasto con i principi costituzionali dianzi richiamati, mal si concilierebbe con la connaturata “fluidità” della fase delle indagini preliminari, momento processuale di progressiva definizione del tema decisorio.

Riferimenti

Documenti correlati

Ciò non toglie che, in una fase successiva, sulla questione di competenza non possano sorgere contestazioni e accertamenti della Corte regolatrice vincolan- ti per il caso

Fondatamente, tuttavia, si criticava tale previsione laddove limitava l'obbligo comunicativo alle sole vicende evolutive (ex art. 299 c.p.p.) delle cautele richiamate; in altre

44 Ordinanza del 21 agosto 2012, n. C HIAVARIO , Merito e metodo, cit., 2, le perplessità suscitate dalla sentenza della Cassazione riguardano lo strumento da essa

Ma, come si è visto, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’appello cautelare, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’origi- naria domanda cautelare,

Insomma, qualcosa in più del mero sospetto (…). La differenza sostanziale tra il sospetto e l’indizio sta che il primo si presenta privo di qualsiasi referente di fatto,

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 16/10/2015

4 del 2019, come convertito, avviene all’interno di una fase consequenziale alla decisione sulla misura cautelare, mentre la diversa fase che fa capo all’ente erogatore attiene

Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni (relazioni causali, funzionali, topologiche, ecc.) e ne da semplici spiegazioni o