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Bonus moda 2021: importi ridotti per il credito d’imposta sulle rimanenze

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Academic year: 2022

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Prot. n. 2021/334506

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1.1. Con riferimento al credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, la percentuale di cui al punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

262282 dell’11 ottobre 2021 è pari al 64,2944 per cento.

1.2. L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.3. In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

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del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Motivazioni

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il comma 4 del citato articolo 48-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, fossero stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1 del medesimo articolo 48- bis (95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022).

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio

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dei ministri del 9 marzo 2020, è risultato pari a 147.757.765 euro, a fronte di 95 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento (95.000.000 / 147.757.765) dell’importo del credito richiesto.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

Inoltre, con il presente provvedimento viene specificato, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2021, che il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta di cui trattasi.

La misura agevolativa di cui trattasi è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 novembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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