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imenio annerito: non più del 5% m/m

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120 121 D.M. 9 ottobre 1998

Menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi

Art. 1:

1. La denominazione di vendita dei funghi porcini secchi deve essere accompagnata dalle menzioni qualificative qui di seguito ri- portate:

a) extra, se rispondono alle seguenti caratte- ristiche:

1) presentazione:

- solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all’atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;

- colore della carne all’atto del confe- zionamento: da bianco a crema;

- eventuale presenza di briciole pro- venienti solo da frammenti di mani- polazione;

2) requisiti:

- tramiti di larve: non più del 10% m/m;

- imenio annerito: non più del 5% m/m;

b) speciali, se rispondono alle seguenti ca- ratteristiche:

1) presentazione:

- sezioni di cappello e/o di gambo;

- colore della carne all’atto del confe- zionamento: da crema a nocciola;

- presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

2) requisiti:

- tramiti di larve: non più del 15% m/m;

- imenio annerito: non più del 10% m/m;

c) commerciali, se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) presentazione:

- sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;

- colore della carne all’atto del con- fezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro;

- presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione;

2) requisiti:

- tramiti di larve: non più del 25% m/m;

- imenio annerito: non più del 20% m/m;

d) briciole, se rispondono alle seguenti ca- ratteristiche:

1) presentazione:

- frammenti di sezioni di fungo tali da consentire l’identificazione della specie di appartenenza;

2) requisiti:

- tramiti di larve: non più del 25% m/m;

- imenio annerito: non più del 20% m/m;

e) in polvere, se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presenta- re un contenuto di umidità non superiore a 9 % m/m.

2. I funghi porcini secchi, provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o originari di Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.

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