DELIBERAZIONE N. 262 DEL 9 OTTOBRE 2003
Nomina R.U.P.
La nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) solo in sede di approvazione del progetto esecutivo contrasta con quanto previsto dall’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., secondo il quale le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni intervento sono interamente eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un unico responsabile del procedimento. A tal fine, infatti, il RUP deve essere nominato prima della fase di predisposizione del progetto preliminare e provvede affinché tutto il processo realizzativo sia condotto in modo unitario.