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Prot. N Lugo, 17/10/2013

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(1)

SETTORE ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE Corso Garibaldi, 62 – 48022 Lugo Tel. 0545 38310 Fax 0545 38440 [email protected]

Prot. N. 40426 Lugo, 17/10/2013

Al Revisore dei Conti del Comune di Sant'Agata sul Santerno LL. SS.

Oggetto: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO PER L’ANNUALITA’

2013. Richiesta certificazione

Ai sensi del comma 3 - sexies dell’art. 40 e comma 1 dell'art. 40 bis del D. Lgs 165/2001, si presenta la seguente relazione illustrativa della preintesa del contratto integrativo in oggetto, di cui si chiede la certificazione.

Preliminarmente si da atto che la relazione è redatta seguendo lo schema contenuto in allegato alla Circolare n. 25 del 29/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato e s.m.i.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione

La preintesa al CCDI 2013 del Comune di Sant'Agata sul Santerno è stata sottoscritta il 22/10/2013. Il CCDI è stato definitivamente firmato il 11/11/2013.

Periodo temporale di vigenza Il CCDI vale per l'anno 2013

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Avv. Valeria Villa (Segretario Generale) – Presidente

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):

FP CGIL, UIL FPL, FP CISL, DICCAP SULPM, CSA Regioni e Autonomie locali, RSU dell'ente

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

FP CGIL, FP CISL, UIL FPL

Soggetti destinatari Personale dipendente del Comune di Sant'Agata sul Santerno

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)

a) ART. 1

L'articolo dispone sul campo di applicazione (personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato), la durata (1/1 - 31/12/2013) ed il raccordo con la normativa vigente, in particolare con il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e l'art. 16 del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011.

b) ART. 2

L'articolo riporta le procedure da seguirsi per l'interpretazione autentica delle clausole controverse.

c) ART. 3

L’articolo definisce i criteri di riparto del fondo della retribuzione accessoria in applicazione dell’art. 32 del CCNL del 22/1/2004.

d) ART. 4

(2)

L’articolo individua nel Segretario Generale l’organo competente alla costituzione del fondo della retribuzione accessoria per l’anno 2013, allegato al contratto integrativo.

e) ART. 5

L'articolo riporta i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione della prestazione del personale, alle metodologie di valutazione ed al riparto delle relative risorse. A questo fine rimanda al sistema di valutazione approvato dalla Giunta dell'Unione con delibera n. 74 del 21/7/2011, modificato con delibera n. 85 del 21.06.2012 e con delibera n. 6 del 24.01.2013.

f) ART. 6

L’articolo rinvia alla stipula del nuovo CCNL la disciplina delle progressioni economiche.

g) ART. 7

L’articolo stabilisce le modalità di passaggio nel fondo della retribuzione accessoria degli incentivi previsti da specifiche norme di legge. I relativi regolamenti sono allegati al contratto integrativo.

h) ART. 8

L'articolo prevede l’erogazione di un incentivo per il trasferimento all’Unione e ne rimanda la disciplina al contratto integrativo di quell’ente.

i) ART. 9

L'articolo definisce le tipologie di attività svolte in condizioni

particolarmente disagiate dal personale appartenente alla categoria A, B, C, ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. e) del CCNL dell'1/4/1999.

Sono previste le seguenti incentivazioni:

1) € 28,00 a chiamata per il personale che effettua servizio di pronto intervento in caso di emergenza o per eventi al di fuori dei servizi ordinari.

Il limite di incentivazione individuale a questo titolo è di € 300,00 annue. Si incentivano operai e tecnici, operatori dei servizi anagrafici e di stato civile e di segreteria quando si rendono necessari questi interventi. Questo compenso non spetta al personale che percepisce l'indennità di reperibilità.

m) ART. 10

L'articolo descrive le tipologie di compensi per le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 1, lett. f del CCNL dell'1/4/1999.

Questi i compensi previsti:

a) personale con incarico di responsabile di procedimento o di coordinamento o referenza di ufficio in sostituzione del responsabile. Si prevede un’indennità annua lorda fino ad un massimo di € 2.500,00, che si erogherà in relazione al grado di responsabilità conferito con atti formali, proporzionalmente al tempo di lavoro ed al periodo di attività nel ruolo. Alla graduazione delle indennità provvede il Segretario Generale sentito il Comitato di Direzione. Il provvedimento adottato è trasmesso alle organizzazioni sindacali e alla RSU per consentire il controllo dei compensi previsti in relazione alle responsabilità assegnate;

b) ufficiali di stato civile, di anagrafe ed elettorale. Si prevede un’indennità massima di € 300,00 annue, ai sensi del CCNL ai sensi dell’art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/2004, così suddivisa:

- Ufficiale Stato civile, anagrafe, Elettorale: € 300,00 annue;

c) addetti agli uffici relazioni con il pubblico. Si prevede un’indennità di € 300,00 annue, ai sensi del CCNL ai sensi dell’art. 36, comma 1 del CCNL 22/1/2004.

n) ART. 11

L’articolo descrive le modalità di erogazione dell’indennità di maneggio valori. L’indennità di maneggio valori si corrisponde per le sole giornate in cui il dipendente è effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa, secondo i sotto elencati importi giornalieri suddivisi per fascia:

(3)

c) Oltre € 103.291,38 e fino a € 206.582,75 annue maneggiate

€ 1,03 al giorno;

d) Oltre € 206.582,75 annue maneggiate

€ 1,55 al giorno.

o) ART. 12

L'articolo descrive le condizioni in cui vengono erogate le indennità contrattuali legate all'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) del CCNL dell'1/4/1999. Si tratta dell'indennità disciplinate dal CCNL del 14/9/2000 ai seguenti articoli: art. 22 (indennità di turno), art. 23 (indennità di reperibilità), art. 24 (maggiorazioni orarie in assenza di turno) e art. 37 (indennità di rischio). In particolare l'indennità di rischio spetta al personale operaio di categoria B. L'indennità di reperibilità spetta al personale dell'ufficio tecnico impegnato in tale servizio.

Le altre indennità si corrispondono negli importi fissati dal CCNL.

p) ART. 13

L'articolo disciplina le modalità di erogazione degli incentivi al personale che svolge attività aggiuntive rispetto a quelle d'istituto per il progetto relativo al personale impegnato nella squadra degli addetti all'emergenza. Il budget assegnato al progetto è di € 600,00. L'incentivazione si erogherà a consuntivo nel 2014 sulla base della relazione del Responsabile Area Territorio che differenzierà gli importi in relazione all'impegno dei singoli partecipanti.

q) ART. 14

L'articolo disciplina le modalità di erogazione degli incentivi al personale che svolge attività aggiuntive rispetto a quelle d'istituto per il progetto relativo alla gestione dello sportello Amico di Hera spa. Il budget assegnato al progetto è di € 300,00. L'incentivazione si erogherà a consuntivo nel 2014 sulla base della relazione del Responsabile Area Servizi Generali che differenzierà gli importi in relazione all'impegno dei singoli partecipanti.

r) ART. 15

L'articolo illustra i criteri per l'erogazione ai dipendenti delle economie risultanti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsti dall'art. 16 del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011. Il Comune di Sant'Agata sul Santerno prevede di destinare a questo titolo € 802,60 al netto degli oneri a carico dell'ente e dell'IRAP risultato dell'attuazione di un progetto di riduzione dei costi dei servizi realizzato nel 2012. Il suddetto importo sarà erogato secondo i sotto elencati criteri:

1) il 50%, pari a € 401,30, incrementerà le risorse destinate alla produttività di tutti i dipendenti e sarà erogato secondo i criteri previsti dal sistema di valutazione;

2) il 50%, pari a 401,30, sarà erogato come segue: € 150,00 andranno al dipendente che avrà ricevuto la valutazione più elevata nel 2012 (in caso di più candidati rispetto al numero da premiare (1), l’importo sarà erogato a chi ha avuto le valutazioni più elevate nell’anno precedente; in caso di ulteriore parità al più giovane di età). Il residuo importo, pari a € 251,30, andrà al personale in relazione alla collocazione nelle fasce di valutazione previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance. Coloro che avranno ricevuto una valutazione fino a 60 punti saranno esclusi da questa incentivazione.

s) ART. 16

L’articolo riparte le somme per i diversi istituti della parte fissa e della parte variabile del fondo.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno il 21/10/2013. Si allega la certificazione del Revisore Unico.

Rispetto dell’iter adempimenti

procedurale

Intervento dell’Organo di controllo interno.

Allegazione della Certificazione

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:

Il Revisore Unico non ha formulato rilievi.

(4)

dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.

150/2009: Il Piano della performance del Comune di Sant'Agata sul Santerno per l'anno 2013 è stato approvato con delibera della Giunta n. 27 del 27/06/2013.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d. lgs. 150/2009: Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2012 – 2014 è stato approvato con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 163 del 22/11/2012.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d. lgs. 150/200: Nel sito internet del Comune di Sant'Agata sul Santerno nella sezione TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO sono

pubblicate le informazioni richieste dall'art. 11 del D. Lgs 150/2009 e dal D.

Lgs 33/2013.

e degli atti propedeutici

e successivi alla contrattazion

e

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?: L'OIV con atto in data 22/4/2013 ha validato la relazione sulla performance degli enti della Bassa Romagna, compreso quella del Comune di Sant'Agata sul Santerno.

Eventuali osservazioni

Gli indirizzi per la contrattazione integrativa 2013 sono stati formulati con la delibera della Giunta dell'Unione n. 61 del 16/5/2013 per tutti gli enti locali della Bassa Romagna, in modo da avere contratti uniformi nei principali istituti, come previsto dal Protocollo d'intesa per l'uniformazione degli istituti di contrattazione decentrata integrativa siglato con i sindacati territoriali di categoria e i rappresentanti delle RR.SS.UU. degli enti il 22/4/2011 ed approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 27 del 21/4/2011.

Questi in sintesi gli indirizzi formulati:

1. non superare nella costituzione dei fondi l’importo del 2010 e diminuirli in relazione alle cessazioni avvenute nello stesso anno e non sostituite. L’obiettivo è imposto dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. L’integrazione dei fondi con ulteriori risorse, nei limiti delle disponibilità di bilancio e del rispetto dei parametri di virtuosità degli enti è resa possibile soltanto dall’attuazione delle razionalizzazioni previste dall’art. 16 del D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011;

2. stipulare nuovi contratti decentrati integrativi coerenti con le disposizioni del D. Lgs 150/2009. L’art. 65 del D. Lgs 150/2009 richiede che dall’1/1/2013 si stipulino nuovi contratti decentrati integrativi che non intervengano nelle suddette materie. Sulle stesse si dovrà provvedere con atti dei dirigenti/responsabili nell’ambito dei criteri fissati dalle amministrazioni con atto regolamentare;

3. uniformare i principali istituti della retribuzione accessoria, con particolare riferimento alle indennità di responsabilità e di disagio, in modo che a parità di prestazione non abbiano valori diversi negli enti di dimensioni analoghe;

4. uniformare i criteri di incentivazione del personale trasferito all’Unione. In particolare va completato il percorso di uniformazione dell’incentivazione del personale appartenente al Comando della Polizia Municipale della Bassa Romagna;

5. definire criteri uniformi per l’incentivazione del personale con le risorse provenienti da economie da piani di razionalizzazione ex art. 16 D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011. Le economie vanno individuate tenuto conto dell’evoluzione della normativa e delle sue interpretazioni prodotte dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Corte dei conti.

(5)

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto ARTICOLI DA 1 A 15

Per ciascuno si rimanda a quanto già detto nel modulo 1 ed al contratto allegato 4.

ART. 16

Oltre a quanto già detto nel modulo 1, si precisa che il CCDI 2013 del Comune di Sant'Agata sul Santerno prevede all’art. 3 i seguenti istituti contrattuali da finanziarsi con le risorse annualmente disponibili, a fianco dei quali sono riportati gli importi assegnati nel 2013:

1) Istituti con carattere di stabilità:

a) progressioni economiche all’interno delle categorie. Non sono previste nuove risorse per questo istituto. La spesa complessiva destinata alle PEO risulta pari a € 10.580,00;

b) indennità di € 774,68 per il personale dell’ex 8^, che ne beneficiava, non incaricato di posizione organizzativa.

Non sono previste risorse per questo istituto;

c) inquadramento dei vigili urbani alla ex 6^ qualifica: Non sono previste risorse per questo istituto;

d) indennità alle educatrici di asilo nido. Non sono previste risorse per questo istituto;

e) maggiorazione dell’indennità al personale educativo. Non sono previste risorse per questo istituto;

f) indennità di comparto. Sono previste risorse per € 5.230,00;

g) quota della parte fissa del fondo da trasferire all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per il personale ivi trasferito. Sono previste risorse per € 10.878,43 di cui € 7.137,05 per progressioni orizzontali, € 2.330,88 per indennità di comparto, € 1.259,71 ai sensi dell’accordo sindacale di area del 29/4/2008 e € 150,79 per quota spettante al personale trasferito dell’incremento percentuale del fondo ai sensi dell’art. 8, comma 2 del CCNL 11/4/2008.

2) Istituti con carattere di eventualità:

a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, compresi i progetti speciali e piani di razionalizzazione. Sono previste risorse per € 11.949,97 per produttività, € 900,00 per progetti speciali, € 801,60,00 per progetti ex art. 16 D.L. 98/2011, in totale € 14.051,57;

b) indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno / festivo. Sono previste risorse per € 1.200,00;

c) compensi per le attività svolte in condizioni particolarmente disagiate. Sono previste risorse per € 500,00;

d) compensi per le specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B, C e D non incaricato di posizione organizzativa. Sono previste risorse per € 6.100,00;

e) compensi per le attività e le prestazioni previste da specifiche norme di legge. Al momento non sono stati pagati incentivi a questo titolo;

f) compensi previsti dall’art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999 per i dipendenti trasferiti all’Unione. Sono state previste risorse per € 337,92;

g) quota della parte variabile del fondo da trasferire all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Sono state previste risorse per € 7.154,91.

Detti importi sono al netto degli oneri e dell'IRAP.

L'entità dei trasferimenti delle risorse dai comuni all'Unione a seguito del trasferimento del personale è stata definita nell'accordo sindacale del 29/4/2008, approvato dalla Giunta del Comune di Sant'Agata sul Santerno con delibera n. 42 del 28/05/2008, di cui si riportano il passaggi più significativi riguardanti le risorse per la retribuzione accessoria per i dipendenti trasferiti.

“Per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, trasferito all’Unione (e che con tale trasferimento si allontana dalla residenza), il Comune di Sant'Agata sul Santerno trasferirà, ai sensi dell’art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999, all’Unione le somme necessarie all’erogazione dei compensi una tantum a fianco di ciascuno indicati, in 3 rate annuali, comunque da definirsi in sede di contrattazione del fondo del salario accessorio di ente. L’importo individuale è calcolato tenuto conto del rimborso netto che ciascun dipendente oggi percepisce a titolo di indennità chilometrica. La rata relativa al 2008 è riproporzionata a 7 mesi; le rate successive saranno erogate nel 2009, nel 2010 e, per i restanti 5 mesi, nel 2011. (...) Il restante personale trasferito all’Unione (che invece si avvicinerà grazie al trasferimento alla sua residenza o per il quale non vi saranno variazioni) beneficerà di un incentivo una tantum pro capite di € 100,00, ai sensi dell’art.17, comma 7 del CCNL 1/4/1999. Dette risorse saranno trasferite all’Unione dai relativi enti con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Tenuto conto delle indicazioni di cui all’art. 13, comma 4 del CCNL 22/1/2004, ai fini della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dirigenti e del personale dipendente i comuni trasferiranno all’Unione dalla parte fissa del fondo le risorse necessarie a finanziare i seguenti istituti per il personale trasferito, con riferimento al consuntivo 2007:

a) per i dirigenti gli importi delle indennità di posizione e di risultato;

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b) per i dipendenti gli importi delle progressioni orizzontali, dell’indennità di comparto e delle indennità di posizione e risultato destinate agli incaricati di posizione organizzativa. (Per gli enti senza la dirigenza queste ultime risorse proverranno dal bilancio). Al fine di garantire lo sviluppo professionale, detto importo sarà incrementato dal risultato della seguente operazione: l'importo dei fondi del salario accessorio che nel 2007 è stato trasferito dalla parte fissa alla parte variabile, verrà diviso per il numero dei dipendenti e moltiplicato per i dipendenti trasferiti da ogni ente. Per il 2008 questo dato sarà ulteriormente diviso per 12 e moltiplicato per 7, in relazione ai mesi passati dai dipendenti trasferiti nell’Unione. Infine si aggiungerà, se si rispetteranno i parametri, l’importo percentualizzato in relazione ai dipendenti trasferiti dell’incremento contrattuale previsto dal CCNL 11/4/2008 per la parte fissa del fondo del salario accessorio (0,6% del monte salari dell’anno 2005, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%). Per la costituzione della parte variabile del fondo del salario accessorio, i comuni trasferiranno all’Unione dalla parte variabile del fondo le risorse necessarie a finanziare gli istituti contrattuali della produttività, compresi i progetti speciali, i disagi, le responsabilità, del turno, della reperibilità e delle maggiorazioni orarie. Tutti gli importi saranno sommati e la quota di fondo dovuta da ciascun ente sarà calcolata tenuto conto del numero e della percentuale di tempo dei dipendenti trasferiti. A questo importo si aggiungerà, se si rispetteranno i parametri, l’importo percentualizzato in relazione ai dipendenti trasferiti dell’incremento contrattuale previsto dal CCNL 11/4/2008 per la parte variabile del fondo del salario accessorio (dallo 0,3% allo 0,9% del monte salari dell’anno 2005). Nella parte variabile del fondo confluiranno anche i compensi ai sensi dell’art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999. Dette risorse saranno decurtate dai fondi del salario accessorio dei singoli enti, ad eccezione di quelle destinate alla remunerazione dell’indennità di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa provenienti da tutti gli enti privi della dirigenza e di quelle previste per i compensi ex art. 17, comma 7 del CCNL 1/4/1999 che invece saranno trasferite dai singoli bilanci. (...)”.

Con l’art. 3, comma i suddetti criteri sono stati integrati con una clausola solidaristica che prevede quanto segue: nel caso in cui, una volta costituiti i fondi e fatto il loro riparto, compresa la parte fissa inserita nella variabile, vi siano uno o più comuni la cui parte variabile del fondo, al netto dei trasferimenti all’Unione, dia un importo inferiore al 65% della media tra le parti variabili dei fondi del complesso Unione e comuni membri, gli enti interessati ridurranno, limitatamente a quell’anno, la quota della parte variabile dei fondi trasferiti all’Unione dell’importo necessario a far loro raggiungere la media ridotta del 35% in detta parte del fondo. Questa clausola non è stata applicata nel caso del Comune di Sant’Agata sul Santerno.

Si precisa che il sistema di valutazione in uso è coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità previsti dal titolo III del D. Lgs 150/2009. Detto sistema è unico per tutti gli enti della Bassa Romagna ed è stato approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 74 del 21/7/2011 e modificato con delibere n. 85 del 21/6/2012 e n. 6 del 24/1/2013. Se ne riporta uno stralcio all'allegato 1.

Si precisa inoltre che l'erogazione degli incentivi di progettazione e di pianificazione previsti dall'art. 92 del D. Lgs 163/2006 viene erogata ai sensi del regolamento approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 139 del 23/12/2010 che si riporto all'allegato 2.

Si precisa infine che la disciplina dei criteri applicativi degli istituti che il D. Lgs 150/2009 ha riservato alle prerogative dirigenziali e dell’ente dal 2013 è contenuta nell’allegato 3.

I risultati attesi dalla sottoscrizione del CCDI 2014 sono descritti nel Piano della performance del Comune di Sant'Agata sul Santerno per l'anno 2013 che è stato approvato con delibera della Giunta n. 27 del 27/06/2013 ed è disponibile nel sito web dell'ente.

Si resta in attesa della certificazione richiesta dal comma 3- sexies del D. Lgs 165/2001 il cui schema è riportato nell'allegato 5 e si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE f.to (Dott. Roberto Suzzi)

(7)

ALLEGATO 1

Sistema di misurazione e valutazione della performance dei comuni della Bassa Romagna e dell’Unione

DELIBERA DELLA GIUNTA N. 74 DEL 21/7/2011, MODIFICATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 85 del 21.06.2012 E N. 6 DEL 24/1/2013

…..

10.4 Regolamento per la valutazione della performance individuale del personale dipendente dei comuni della Bassa Romagna e dell’Unione

ART. 1

Suddivisione delle risorse per premiare la performance individuale

Le risorse che il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) di ciascun ente destina alla performance individuale dei dipendenti possono essere annualmente suddivise in due importi:

a) una quota minima del 70% è destinata all’incentivazione del personale, inserito nei centri di responsabilità dell’ente, a titolo di compensi di risultato collegati al merito e all’impegno anche individuale per l’attuazione degli obiettivi del PDO del PEG.

b) una quota massima del 30% può essere destinata a progetti speciali anche intersettoriali finalizzati a conseguire significativi miglioramenti quali – quantitativi dei servizi, in correlazione alle priorità individuate nell’ambito degli obiettivi assegnati. Ciascun progetto speciale dispone liberamente in ordine alla individuazione dei beneficiari e alla ripartizione del budget.

ART. 2

Determinazione per ciascun ente del fondo per l’incentivazione della performance individuale da erogarsi ai dipendenti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi

Il riferimento per l’attività aggiuntiva cui è destinata l’incentivazione è il centro di responsabilità, composto da uno o più centri di costo. Di norma il centro di responsabilità coincide con il servizio o l’ufficio. Qualora i componenti del servizio o dell’ufficio siano inferiori a sei unità di norma il centro di responsabilità ai fini dell’incentivazione sarà costituito dall’unità organizzativa sopraordinata (settore o area o raggruppamento di servizi/uffici omogenei), a meno che il competente dirigente/responsabile non lo ritenga opportuno per motivate ragioni. A detto centro sono assegnati nell’ambito del PDO del PEG obiettivi, in particolare di miglioramento e sviluppo e risorse per realizzarli. Degli obiettivi dell’ente sono informate le OO. SS. Confederali e di categoria in occasione della presentazione dei bilanci preventivi. Ad ogni centro di responsabilità destinatario di obiettivi di miglioramento e sviluppo è assegnato un budget per l’incentivazione della performance del personale ivi inserito. In relazione agli obiettivi assegnati, il budget di un centro di responsabilità può essere suddiviso in sottogruppi, oppure più centri di responsabilità possono condividere un unico budget.

Per la costruzione di questo budget si tiene conto del numero, della categoria dei dipendenti, della tipologia del rapporto di lavoro e della sua durata nell’anno. Il peso dei parametri di categoria è definito per tutti gli enti come segue e sostituisce laddove diversi i parametri indicati nelle singole contrattazioni aziendali:

1) dipendenti di categoria A e B con peso 130;

2) dipendenti di categoria C con peso 145;

3) dipendenti di categoria D con peso 160.

Se in corso d’anno un dipendente viene trasferito in un altro centro di responsabilità, la sua quota di incentivo viene inserita nel budget destinato al servizio dove proporzionalmente è rimasto più tempo. In questo caso, prima di effettuare la valutazione della prestazione, il valutatore acquisirà il parere degli altri responsabili dei centri di responsabilità in cui il dipendente ha lavorato nel corso dell’anno.

Il personale part time, nuovo assunto o dimessosi in corso d’anno partecipa alla costruzione del fondo per l’incentivazione in proporzione al tempo di lavoro dovuto all’ente nel periodo di servizio.

In assenza di indicazioni di segno diverso, i budget a preventivo vengono costruiti unicamente in base al numero e alla categoria dei dipendenti delle varie strutture organizzative.

(8)

ART. 3

Rideterminazione fondo per l’incentivazione della performance individuale da erogarsi ai dipendenti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi

I risultati ottenuti dal centro di responsabilità, accertati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, consentono di individuare la percentuale dell’importo dell’incentivazione assegnabile al personale addetto.

In questo modo si effettua una prima valutazione quali - quantitativa sui risultati del gruppo, costituito da tutti i dipendenti non dirigenti e non incaricati sulle posizioni organizzative inseriti nel centro di responsabilità.

Per risultati del centro percentualmente al di sotto della soglia del 70% tutto il gruppo perde il budget e conseguentemente non si eroga alcun incentivo. Per risultati percentualmente uguali o superiori a detta soglia si mantiene il budget, fino al tetto massimo fissato a preventivo, con la seguente rideterminazione: da 70% a 80% degli obiettivi raggiunti si conserva l’80% del budget; da > di 80% degli obiettivi raggiunti si conserva il 100% del budget.

L’OIV nel fissare la percentuale di realizzazione dei risultati tiene conto delle giustificazioni fornite dai responsabili, dandone informazione alla delegazione sindacale dell’ente.

L’OIV può certificare che all'interno del centro di responsabilità, soltanto uno o più gruppi di dipendenti possano non aver completamente raggiunto obiettivi specifici loro assegnati. In tali casi il budget del centro di responsabilità viene suddiviso a consuntivo, in modo da consentire la decurtazione della sola parte spettante al sottogruppo che non ha raggiunto completamente gli obiettivi. Della suddivisione a consuntivo del budget del centro di responsabilità e delle sue cause l’OIV riferisce nel verbale dell'incontro in cui si è svolta la verifica finale degli obiettivi di gestione.

Le quote economizzate di budget costituiscono economie di gestione da utilizzarsi per incrementare il fondo per il salario accessorio di cui all’art.31, comma 3 CCNL 22/1/2004 dell’anno successivo.

ART. 4

Modalità di erogazione dei premi di risultato ai dipendenti

Il budget eventualmente rideterminato viene suddiviso in relazione al parametro di categoria e all’effettiva presenza del dipendente rispetto a quella contrattualmente prevista per un dipendente a tempo pieno e costituisce il premio di risultato relativo a quell’anno. Non si detraggono le assenze a qualsiasi titolo per un totale di 156 ore annue, pari a 26 giorni di sei ore ciascuno. Non si detraggono inoltre le assenze per ferie e recuperi di ore fatte in più.

Gli importi individuali vengono poi rideterminati in relazione alla fascia in cui sono inseriti. Il punteggio va da 0 a 100.

Per valutazioni inferiori a 20 punti non si eroga l’incentivazione di risultato; da 20 a 40 si eroga il 40% dell’incentivo, da > 40 a 60 punti si eroga il 60% dell’incentivo; da > 60 a 80 punti si eroga l’80% dell’incentivo; da > 80 punti si eroga il 100% dell’incentivo.

Le economie che danno un’incentivazione inferiore al 100% vengono infine ridistribuite tra tutti i partecipanti al centro di responsabilità in proporzione al voto ottenuto, rapportato all’effettiva presenza contrattualmente dovuta.

Quando il centro di responsabilità è composto da un solo dipendente la decurtazione del budget in relazione alla fascia di valutazione ed alla presenza in servizio determina un’economia che è portata in aumento del fondo per il salario accessorio di cui all’art.31, comma 3 CCNL 22/1/2004 dell’anno successivo.

ART. 5

Norme di garanzia e procedurali

La valutazione è fatta dal dirigente/responsabile apicale. Negli enti privi di dirigenti la valutazione è fatta dal responsabile della struttura di massima dimensione. Laddove non vi è un rapporto diretto con i valutati, il valutatore acquisisce preliminarmente il parere dei superiori diretti degli stessi valutati, ovvero dei capi servizio o capi ufficio o capi squadra laddove non siano previsti capi servizio. Per la valutazione del personale addetto ai servizi educativi, il dirigente/responsabile acquisisce anche il parere del coordinatore pedagogico. La proposta di valutazione del personale addetto alla polizia municipale operante nei presidi territoriali verrà fatta dal responsabile di presidio. Per la valutazione dei responsabili di presidio della polizia municipale si utilizza una scheda specifica in cui si considera anche il parametro della differenziazione, cui viene attribuito peso 5.

La scheda di valutazione è consegnata al dipendente dal dirigente/responsabile apicale o suo delegato (laddove sia colui che ha fatto la proposta di valutazione) nel corso di un breve colloquio.

Il sistema prevede la possibilità per il dipendente di effettuare un ricorso sulla valutazione della performance individuale, chiedendo eventualmente un colloquio con il Direttore Generale / Segretario Generale.

Detto ricorso va inviato, entro 10 giorni dal ricevimento delle schede di valutazione, al Direttore Generale / Segretario Generale, il quale decide il ricorso sentito il parere del Comitato di Direzione tenuto conto dell’eventuale colloquio con il ricorrente, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale. Quando il valutatore è il Direttore Generale / Segretario Generale il ricorso va indirizzato all’OIV. Il provvedimento finale è adottato dal Presidente di detto organismo.

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parziale compilazione o consegna dei moduli forniti nei tempi richiesti da parte del valutatore, comporta la non erogazione della retribuzione di risultato allo stesso.

In occasione della conferenza di servizio indetta per esaminare i report sulla gestione del primo semestre i valutatori terranno, previa convocazione scritta, un colloquio con i dipendenti che, fino a quel momento, avranno effettuato prestazioni inadeguate, al fine di consentire loro di migliorare la prestazione. Per prestazioni inadeguate si intendono quelle che otterrebbero una valutazione pari o inferiore a 50. Nel caso il valutatore non effettui il colloquio, l’OIV ne terrà conto nella sua valutazione.

Qualora uno o più dipendenti risultino assenti ad una conferenza di servizio, il valutatore li convocherà, insieme o singolarmente, comunicando loro, obiettivi di gruppo e individuali, risultati attesi e fattori di valutazione.

Compatibilmente con le risorse disponibili, saranno organizzate iniziative formative per il personale che avrà percepito valutazioni inadeguate.

Una volta concluso il processo di valutazione della performance individuale i relativi risultati saranno pubblicati nel sito web dell’ente.

ART. 6

Disposizioni applicabili ai dipendenti comandati ad altre amministrazioni pubbliche

Ai dipendenti comandati ad altre pubbliche amministrazioni, ma percipienti il premio di risultato dall’ente di appartenenza, si applicano le seguenti disposizioni:

1) il dipendente comandato avrà un budget a se stante;

2) per quanto attiene la valutazione il Comitato di Direzione gli attribuirà una valutazione pari alla media riscontrata nella posizione economica della categoria di appartenenza del dipendente.

ART. 7

Disposizioni applicabili ai dipendenti comandati all’ente

La valutazione del personale comandato presso l’ente per un periodo di tempo ridotto, e comunque fino al 50% sarà fatta dal superiore gerarchico presso l’ente di appartenenza, utilizzando la scheda di valutazione di quell’ente e secondo le relative procedure. Tuttavia il superiore gerarchico presso l’ente da cui dipende prima di fare la valutazione dovrà acquisire il parere del responsabile dell’ufficio dell’ente presso il quale il suo collaboratore presta la parte residua del tempo di lavoro.

Per i dipendenti che si trovano in posizione di comando presso l’ente in una quota di tempo superiore al 50%, la valutazione sarà fatta dal responsabile di quest’ultimo ufficio, acquisendo il parere degli altri superiori gerarchici residuali del dipendente. La valutazione sarà espressa utilizzando la scheda dell’ente utilizzatore.

Tuttavia, poiché le risorse per retribuire i dipendenti comandati sono nel fondo ex art.31, comma 3 CCNL 22/1/2004 degli enti da cui dipendono, le procedure ed i tempi di pagamento saranno invece quelle dei singoli enti nel cui organico sono inseriti i dipendenti. Pertanto gli enti inseriranno nei suddetti fondi le risorse per l’erogazione degli incentivi collegati alla valutazione della prestazione dei dipendenti comandati anche a tempo parziale presso l’ente.

I ricorsi contro la valutazione vanno indirizzati al Direttore Generale/Segretario Generale dell’ente dove il dipendente presta la maggior parte del servizio, che li gestirà con le stesse garanzie previste dall’art. 5.

…..

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ALLEGATO 2

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 92 DEL D. LGS 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NEGLI ENTI DELLA BASSA ROMAGNA

(Concordato con la delegazione sindacale di area il 21/12/2010)

(Approvato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con Delibera della Giunta n. 139 del 23/12/2010) ART.1

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs 12/4/2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di “Uffici Tecnici” dell’Ente le unità organizzative cui sono assegnati compiti di progettazione di lavori pubblici e di interventi urbanistici, nonché le unità organizzative specificatamente costituite per gli eventuali servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione delle opere o dei lavori inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

3. La progettazione e la pianificazione interna da valutarsi ai fini dell’incentivazione comporta: a) che i lavori siano compresi nel programma da eseguire nel triennio; b) che il programma ed i progetti preliminari siano approvati; c) che i progetti si riferiscano a spese iscritte in bilancio; d) che pertanto gli oneri per la progettazione facciano carico agli stanziamenti previsti nei titoli I e II della spesa, per la realizzazione dei singoli lavori, nel bilancio dell’ente, mentre quelli per la pianificazione urbanistica, se non finanziati nel titolo II della spesa siano finanziati nel bilancio corrente; e) che l’ufficio comunale rediga, da solo e/o con l’ausilio di professionisti esterni i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di ciascun lavoro pubblico; nel caso di ausilio di professionalità esterne all’Ente gli importi progettuali medesimi saranno stralciati dall’ammontare complessivo dell’opera e gli incentivi riconosciuti saranno calcolati in base alle attività effettivamente espletate all’interno degli Uffici Tecnici. I risparmi derivanti andranno a costituire economie secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente. Nel caso di opere progettate completamente all’esterno spetteranno comunque al R.U.P. ed ai suoi collaboratori la quota parte dell’incentivo per le specifiche attività effettuate, così come al Direttore dei lavori, al Responsabile della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, ai Collaudatori e ad ogni altro tecnico se interni; f) che la quota massima del 2% del costo preventivata per ogni opera o lavoro che abbia le caratteristiche predette o il 30% della tariffa professionale stimata sulla base di preliminari indagini di mercato per gli interventi di pianificazione urbanistica, è destinata ad un fondo interno da ripartire tra il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto per l’appalto dell’opera o lavoro (e quindi, oltre al preliminare ed al definitivo, il progetto esecutivo) o alla redazione dell’atto di pianificazione urbanistica; g) le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti destinati al lavoro pubblico da progettare o da altro capitolo di bilancio ed assegnate nel P.E.G. al dirigente/responsabile competente.

4. L’attività di progettazione e la stesura degli atti di pianificazione è svolta di norma al di fuori del normale orario di lavoro e comunque non dà luogo alla liquidazione di lavoro straordinario o al rafforzamento dell’ufficio con risorse umane aggiuntive, al fine di realizzare il lavoro nei tempi concordati con l’Amministrazione. Le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l’utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l’effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell’incaricato.

5. La Giunta nella delibera di approvazione del progetto definitivo o, in mancanza, esecutivo o il dirigente/responsabile nella determina di approvazione della spesa per l’atto di pianificazione urbanistica provvedono a verificare che l’opera o il lavoro rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dandone atto nel dispositivo ed approvando le voci del quadro economico sulle quali sarà calcolata la quota da erogarsi a titolo di incentivo.

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ART. 2

Destinazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui dell’art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, è destinato - sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento - al personale degli Uffici Tecnici dell’ente ed al personale delle altre strutture inserito nei gruppi di progettazione. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli Incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della Direzione Lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e gli incaricati della redazione di atti di pianificazione generale o particolareggiata.

2. In casi particolari, dovuti alla complessità tecnica o artistica e/o importanza dell’opera, ovvero alla incidenza della medesima sul territorio di tutti o parte dei comuni appartenenti alla Bassa Romagna o, in fine, per gli atti di pianificazione relativi a uno o più comuni di quest’area, possono essere appositamente costituiti gruppi di lavoro composti da tecnici e collaboratori appartenenti agli enti dell’area, che abbiano manifestato la propria disponibilità a provvedere alla progettazione dell’intera opera o strumento di pianificazione ed agli altri adempimenti amministrativi e tecnici necessari. In tal caso il fondo di cui al comma 1, costituito dalle risorse messe a disposizione per l’opera da parte di tutti gli enti interessati, ciascuno per la propria quota, previo accordo tra le giunte, sarà ripartito tra tutti gli appartenenti al suddetto gruppo di lavoro con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Il gruppo di lavoro per la progettazione di opere pubbliche è un’aggregazione temporanea costituita dal Responsabile del procedimento (RUP) e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l’obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale / Segretario Generale, in attuazione del PEG o del piano pluriennale degli investimenti o della determina / delibera di Giunta che definisce l’obiettivo e assegna le risorse per la progettazione svolta dal personale dell’ente.

4. Il gruppo di lavoro è composto da:

Responsabile Unico del procedimento che coordina tutto l’iter di formazione e approvazione del progetto, assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l’acquisizione di pareri ed il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità;

Nucleo tecnico formato da:

- Progettisti, coordinatori della sicurezza, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto, eventualmente abilitati all’esercizio della professione, quando l’abilitazione sia prevista dalle norme vigenti;

- Collaboratori, sia tecnici che amministrativi, che intervengono nelle diverse fasi di progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati;

- Direttori lavori, incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

- Collaudatori.

5. Il gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica è un’aggregazione temporanea costituita dal RUP e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l’obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti. Il RUP viene nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione che deve effettuare la progettazione o, quando il RUP coincide con il questa figura, dal Direttore Generale / Segretario Generale, in attuazione del PEG o della determina / delibera di Giunta che definisce l’obiettivo e assegna le risorse per la progettazione urbanistica da svolgersi a cura del personale dell’amministrazione comunale.

6. Il gruppo di lavoro è composto da:

Responsabile unico del procedimento che coordina tutto l’iter di formazione e approvazione del progetto assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l’acquisizione di pareri e il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico con idonea professionalità;

Nucleo di progettazione urbanistica composto da:

- Progettisti, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare ed abilitati all’esercizio della professione quando l’abilitazione sia prevista dalle norme vigenti, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto;

- Collaboratori sia tecnici che amministrativi che intervengono nella progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati.

ART. 3

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Costituzione e modalità di erogazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all’articolo 92 del D. Lgs 163/2006 è costituito da una somma pari ad un massimo del 2%

dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.

2. Detta somma potrà erogarsi solo qualora si renda indispensabile l’elaborazione di un progetto, ovvero quando saranno presenti, perché necessari, il progetto preliminare (ove occorra), definitivo e/o esecutivo, anche accorpati e saranno fatti prevalentemente dagli uffici comunali. La stessa sarà graduata in ragione dell’entità dei lavori e della loro complessità.

3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita dai singoli enti in conformità ai seguenti scaglioni anche nell’ambito dello stesso progetto:

• Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo fino a € 500.000,00: percentuale del 2%;

• Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo da € 500.001,00 a € 1.000.000,00: percentuale del 2% da € 0,00 a € 500.000,00, percentuale dell’1,75% da € 500.001,00 a € 1.000.000,00;

• Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo superiore a € 1.000.000,00): percentuale del 2% da € 0,00 a

€ 500.000,00, percentuale dell’1,75% da € 500.001,00 a € 1.000.000,00, percentuale del 1,5% oltre € 1.000.000,00;

• Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino a € 250.000,00: percentuale dello 1,40%.

• Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore a € 250.000: percentuale dello 1,25%.

4. Una volta approvato il progetto, definiti i tempi di realizzazione e concordati i relativi importi con l’organo individuato dall’ente, non si erogheranno incentivi su eventuali sue variazioni o perizie di variante che dovessero rendersi necessarie per responsabilità del progettista.

5. Gli incentivi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d’asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro; in sede di approvazione dell’atto che impegna la spesa si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso.

6. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell’ambito delle seguenti percentuali:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

NUCLEO TECNICO

10%

55%

Progetto Preliminare Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo Piano di Sicurezza

Collaboratori tecnici e amministrativi

10%

5%

10%

20%

10%

10 UFFICIO DIREZIONE

LAVORI

30,00% 30%

COLLAUDO 5% 5%

TOTALE 100% 100%

7. Le suddette percentuali di riparto possono essere derogate soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati, legati alla natura e complessità dell’opera.

8. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici previsti dalla legge. Qualora venga redatto il solo progetto esecutivo, si intendono redatte le altre fasi di progettazione, inclusa la fase relativa alla sicurezza. In tal caso l’incentivazione spettante è pari al 45% fermo restando le quote previste per le altre attività.

9. Qualora si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna o affidare una parte della progettazione all’esterno, la percentuale di incentivo prevista per detta attività diviene un’economia di bilancio.

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ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dalla competente struttura dell’ente, ovvero dal gruppo di lavoro di cui al comma 3 del precedente articolo 2, il fondo ex art. 92 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, stimata sulla base di preliminari indagini di mercato e concordata con il Direttore Generale / Segretario Generale.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata e le loro varianti devono intendersi i piani e gli strumenti urbanistici disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dall’ente, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679 e sue modificazioni.

4. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n. 6679 e sue modificazioni - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell’art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso, commisurato alla estensione del territorio ente ovvero della Bassa Romagna per i piani d’area vasta, o riguardanti gruppi di enti, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed alle analoghe prestazioni, viene approvato dalla Giunta Comunale nell’ambito del PEG, o dalla Giunta dell’Unione, sentito il Responsabile del Procedimento, al netto del rimborso di eventuali spese inizialmente non preventivate e debitamente documentate.

5. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per le attività di pianificazione saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell’ambito delle seguenti percentuali:

• Responsabile unico del procedimento 10%

• Nucleo di progettazione o progettista 75%

• Collaboratori tecnici o amministrativi 15%

(in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto).

ART. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. Fondo per la progettazione Ai fini della ripartizione del fondo di cui all’art.2, il personale interessato è quello individuato dall’art. 92 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere, e descritto nell’art.2, comma 1.

2. La Giunta, sentito il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata, individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell’ente nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio; per ogni opera compresa nel programma deve essere indicato il Responsabile unico del Procedimento, nominato dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale / Segretario Generale nell’ambito dell’organico dell’Ente. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità.

3. Per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l’assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne è costituito il Nucleo Tecnico che è composto dai Progettisti, dai Coordinatori della sicurezza nella fase della progettazione e dai Collaboratori, che si identificano nel personale tecnico e amministrativo che interviene attraverso l’esecuzione di operazioni di supporto. Il Nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto preliminare (ove occorra), che deve essere obbligatoriamente approvato prima dell’inserimento dell’opera nell’elenco annuale, salvo variazioni in corso d’anno.

4. Al Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l’onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati - nel rispetto degli indirizzi politici ricevuti - gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell’opera, i services occorrenti, il personale da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del Procedimento, nell’ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.

5. Il Responsabile del Procedimento provvede altresì, prima della gara, a costituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori in cui sono previsti il Direttore dei Lavori, i Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere.

6. La nomina dell’Organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera. L’incarico del

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collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

7. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento ad altri tecnici degli enti della Bassa Romagna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3,ovvero, infine, a tecnici esterni.

8. Fondo per la pianificazione La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatori della Giunta del Comune, o dalla Giunta dell’Unione per la pianificazione d’area vasta, ed approvati, in conformità al Piano degli Investimenti ed al Bilancio Annuale e Pluriennale. In tale fase vengono indicati i responsabili dei singoli procedimenti di pianificazione, nominati dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata o, quando il RUP coincide con questa figura, dal Direttore Generale / Segretario Generale; ai responsabili del procedimento spetta la costituzione dei rispettivi Gruppi di lavoro.

9. Per ogni progettazione urbanistica o atto di pianificazione, definita dagli atti sopraccitati, che viene svolta con personale dell’amministrazione comunale, deve essere definito il RUP che può essere nominato eventualmente negli atti programmatori stessi o successivamente dal Responsabile della struttura di massima dimensione interessata.

10. Disposizioni generali I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Responsabile della struttura di massima dimensione cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale / Segretario Generale, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile della struttura di massima dimensione interessata svolge attività di vigilanza e coordinamento dell’attività dei responsabili dei procedimenti e – se necessario – procede alla revoca del mandato.

11. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

12. Quando l’opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni della Bassa Romagna, ovvero per i piani relativi ai Comuni dell’area vasta, il Responsabile del Procedimento può essere motivatamente designato dalla Giunta dell’Unione, su proposta del Sindaco del Comune in cui debba realizzarsi l’opera o la parte principale della medesima, tra i tecnici degli Uffici dei vari Enti, tenuto conto della professionalità e competenza dei medesimi.

13. Progettazione associata Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell’Ente e degli enti della Bassa Romagna, quando l’opera da realizzare sia di particolare complessità tecnica o artistica, ovvero insista sul territorio di più Comuni appartenenti a quest’area, il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di lavoro previsto dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti ed i coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione, i collaboratori tecnici e amministrativi, il Direttore dei Lavori, gli eventuali Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere e il Collaudatore, attingendo dal personale dipendente di altri enti della Bassa Romagna, in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Responsabili delle strutture di massima dimensione degli Enti interessati, tenuto conto delle professionalità, della complessità dell’opera, nonché del criterio di rotazione degli incarichi.

14. Pianificazione associata Analogamente a quanto previsto dal precedente comma il Responsabile del Procedimento può costituire il gruppo di pianificazione previsto dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento, individuando e nominando i progettisti ed i collaboratori per l’elaborazione dei piani relativi ai Comuni dell’area vasta, attingendo dal personale dipendente dei comuni della Bassa Romagna, in conformità agli indirizzi fissati dalla Giunta dell’Unione, sentiti i direttori generali ed i responsabili delle strutture di massima dimensione degli enti interessati, tenuto conto in via prioritaria della professionalità, nonché della complessità dell’opera ed, a parità di condizioni degli incaricabili, del criterio di rotazione degli incarichi.

15. Il Responsabile del Procedimento, attraverso l’attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, persegue gli obiettivi definiti dal Comune o dall’Unione.

16. Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che svolga i compiti assegnati con evidente negligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art.92 del D. Lgs 163/2006, relativamente all’intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l’opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti alla Bassa Romagna, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro, individuata all’atto della costituzione del fondo stesso, è proposta dal Responsabile del

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2. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente della struttura incaricata di svolgere l’attività, sentito il parere obbligatorio del Servizio Sviluppo del Personale dell’Unione – che curerà l’istruttoria dell’atto - e del Direttore Generale / Segretario Generale dell’Ente. Il suddetto Dirigente vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento e dei pareri sopra riportati. Di norma le note di liquidazione dovranno essere predisposte semestralmente.

3. Limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto per le attività di competenza dell’anno al singolo dipendente non può superare l’importo del trattamento economico complessivo spettantegli per lo stesso anno.

4. In nessun caso l’incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell’approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l’incentivo all’Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell’approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L’incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l’approvazione del progetto e al 50% dopo il collaudo.

5. L’importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata o strumento di pianificazione urbanistica, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell’ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI PERCENTUALI per la adozione del piano o dello strumento urbanistico 50%

per la redazione di eventuali controdeduzioni 30%

ad avvenuta approvazione del piano o dello strumento urbanistico da parte del C.C. e degli enti sovra comunali competenti

20%

Totale generale 100,00%

6. Il Responsabile del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all’art.2;

c) rinuncia all’incarico;

d) revoca del mandato.

In tali casi ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del Procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

7. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del Procedimento ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il Nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

8. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 7 Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del Responsabile del Procedimento nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 1 millesimo dell’incentivo spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’incentivo stesso. La penale non si applica qualora l’organo competente dell’amministrazione comunale, su proposta del RUP, riconosca che il ritardo si è verificato per dare risposta a nuove esigenze comportati nuove attività tecniche dei servizi.

2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di lavoro per progettazione di strumenti urbanistici e atti di pianificazione.

3. E’ facoltà del Comune o dell’Unione, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del Responsabile del Procedimento ovvero rimuoverlo dall’incarico.

4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

ART.8

Rapporti tra i Comuni e l’Unione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.119 della L.267/00 e successive modifiche ed integrazioni, i singoli Comuni della Bassa Romagna possono raggiungere accordi finalizzati alla costituzione di specifici Nuclei per lo svolgimento di servizi di ingegneria, nonché per la pianificazione di area vasta, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3.

(16)

2. A tal fine, nell’ambito dei suddetti accordi, dovranno essere stabiliti l’oggetto, la durata, le forme di consultazione degli Enti finanziatori ed i reciproci obblighi e garanzie. In tale sede viene altresì individuato l’ente capofila, per opere o piani riguardanti più enti, che da quel momento assume le funzioni di Ente Finanziatore.

3. Attivati gli accordi, il Responsabile del Procedimento, in ordine alle necessità di coinvolgimento delle risorse tecniche comunali e intercomunali, determina la composizione del Gruppo, con le modalità previste nel presente Regolamento, (art. 2, c. 3 e art. 5, c. 11/segg.).

4. Le risorse necessarie per assicurare gli incentivi stabiliti dalla legge saranno trasferite dagli Enti interessati all’Ente capofila, ciascuno per la propria quota parte.

ART.9 Decorrenza

Il presente Regolamento sostituisce il precedente per le attività di progettazione e di pianificazione urbanistica approvate a far tempo dall’1/1/2011.

(17)

ALLEGATO 3

ACCORDO SUI CRITERI APPLICATIVI DEGLI ISTITUTI CHE IL D. LGS 150/2009 HA RISERVATO ALLE PREROGATIVE DIRIGENZIALI E DELL’ENTE DAL 2013

Il giorno 31/5/2013 alle ore 14,30 presso l’ufficio del dirigente del Settore Risorse Umane si sono incontrate la Delegazione trattante dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di categoria F.P. CGIL, FP CISL, UIL FPL e DICCAP SULPM e la RSU per discutere i criteri applicativi degli istituti che il D. Lgs 150/2009 ha riservato alle prerogative dirigenziali e dell’ente dal 2013.

Preliminarmente le parti danno atto che il D. Lgs 150/2009 ha ridefinito gli ambiti negoziali e gli ambiti riservati alla legge ed alle discipline applicative delle pubbliche amministrazioni degli istituti contrattuali vigenti.

In particolare, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D. Lgs 165/2001, sono escluse dalla contrattazione collettiva: a) le materie attinenti all’organizzazione degli uffici; b) le materie oggetto di partecipazione sindacale; c) le materie afferenti le prerogative dirigenziali; d) la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali; e) le materie specificatamente riservate alla legge ed ai regolamenti dall’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 421/1992 (1 - responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative; 2 – organi, uffici e modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 3 – principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 4 – procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; 5 – ruoli e dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva; 6 – garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca; 7 – disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego pubblico ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici).

L’art. 65 del D. Lgs 150/2009 richiede che dall’1/1/2013 si stipulino nuovi contratti decentrati integrativi che non intervengano nelle suddette materie. Sulle stesse si dovrà provvedere con atti dei dirigenti/responsabili nell’ambito dei criteri fissati dalle amministrazioni con atto regolamentare.

Le parti concordano che, laddove la legislazione e/o nuovi accordi nazionali modifichino, anche in parte, la suddetta impostazione, le materie del presente accordo, o parte delle stesse, ritornino oggetto della contrattazione integrativa dell’anno successivo.

Si riporta di seguito la disciplina condivisa da applicarsi negli enti della Bassa Romagna degli istituti sottratti alla contrattazione decentrata integrativa dal 2013.

ART. 1 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INDENNITA’ DI DISAGIO, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO – FESTIVO, RISCHIO, REPERIBILITA’ E TURNO 1. Criteri e procedure per il riconoscimento dell’indennità di disagio

1. Tenuto conto dell’organizzazione del lavoro e delle mansioni svolte dal personale dipendente segnalato dai responsabili delle strutture, nell’ambito degli enti della Bassa Romagna, le prestazioni che comportano disagi da remunerare con l’indennità prevista dall’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1/4/1999 sono le seguenti:

a) Personale che effettua servizio di pronto intervento in caso di emergenza e per eventi al di fuori dei servizi ordinari. Le prestazioni di questo personale sono da considerarsi disagiate, quando non essendo posto in reperibilità, ricorrono le seguenti casistiche:

a1) Personale di Vigilanza. Nel caso sia collocato in pronta disponibilità per far fronte a chiamate che lo costringano a rientrare in servizio per effettuare servizi di pronto intervento in caso di emergenza per provvedere a procedure ASO e TSO;

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