The medical malpractice and the deontology code The medical malpractice and the deontology code Aspetti deontologici e
Aspetti deontologici e ordinisticiordinistici in responsabilitàin responsabilità professionaleprofessionale
Massimo Ferrero Massimo Ferrero
C.C.E.P.S. Ministero della Salute C.C.E.P.S. Ministero della Salute
1° Congresso Nazionale SIOLA
Responsabilità Professionale in Odontoiatria Riccione, 5/6 ottobre 2007
Articolo in corso di pubblicazione sulla rivista
TAGETE – ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY
Tagete 1-2008
Abstract Abstract
z The deontology code in Italy is an instrument that regulates the professional life of the doctors. It is
revised frequently in order to be always updated with the changes of the medicine. The deontology code has some articles in common with the judiciary
system. In particular the author analyzes the duty for the doctors to a professional education, that is stated by the deontology code and nowadays by the Italian law, since the introduction of the ECM (Continuing Education in Medicine) system. Moreover there is another code that regard expressly the dentists.
Il nuovo codice deontologico Il nuovo codice deontologico
2006 della F.N.O.M.C.e O 2006 della F.N.O.M.C.e O
z È vincolante per tutti gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri
z Regolamenta l’attività professionale sulla base di principi etici condivisi
z Rappresenta un indispensabile presidio all’esercizio corretto della professione
z Viene rivisto periodicamente per il rapido evolvere del sapere medico
Il Codice e la Giurisprudenza Il Codice e la Giurisprudenza
z Precetti extragiuridici in quanto norme interne della categoria ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.2.1997)
z Finalità di interesse pubblico: indicazione dei comportamenti da osservare per la
tutela della salute del paziente
z Condiziona quindi la qualità della prestazione sanitariap
IL CODICE HA RILEVANZA IL CODICE HA RILEVANZA
GIURIDICA:
GIURIDICA:
z Parametro di valutazione della colpa nei giudizi penali e civili per responsabilità professionale
z Disciplina rilevante ai fini dell’addebito di colpa specifica in caso di violazione delle norme cautelari o precauzionali
z Indice dei criteri di diligenza e
correttezza professionale art. 1175 c.c.
Cassazione penale: norme Cassazione penale: norme
giuridiche vincolanti giuridiche vincolanti
z cSez. VI, sentenza n. 36592 10.10.2005
z “vere e proprie norme giuridiche
vincolanti nell’ambito dell’ordinamento della categoria”
z previsione normativa del procedimento disciplinare in caso di violazione ex art.
38 del DPR 221/1950
Le sanzioni disciplinari sono Le sanzioni disciplinari sono espressamente previste dalla espressamente previste dalla
normazione statale normazione statale
Il
procedimento è assoggettato al controllo giurisdizionale della
Corte di Cassazione
La responsabilit La responsabilit à à
professionale in ambito civile, professionale in ambito civile,
penale e deontologico penale e deontologico … …
Il Codice Deontologico 2006
Codice Deontologico art. 6:
Codice Deontologico art. 6:
qualit
qualit à à professionale e gestionale professionale e gestionale
Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto
dell’autonomia della persona
Codice Deontologico art. 13:
Codice Deontologico art. 13:
prescrizione e trattamento prescrizione e trattamento
terapeutico terapeutico
z Ogni terapia deve seguire una diagnosi circostanziata
z I trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche
z Sono vietate le tecniche terapeutiche non provate scientificamente e non documentate sufficientemente
Codice Deontologico art. 14:
Codice Deontologico art. 14:
sicurezza del paziente e sicurezza del paziente e
prevenzione del rischio clinico prevenzione del rischio clinico
z Il medico deve garantire le più idonee condizioni di sicurezza per prevenire e gestire il rischio clinico al fine del
miglioramento della qualità delle cure
z Comprendere le cause di un evento avverso, identificare i rischi, correggere le procedure e modificare i comportamenti
Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale
La prima garanzia per evitare
l’insorgere di controversie legate ad eventuali casi di “malpractice” è
quella di migliorare costantemente il livello di
preparazione e di aggiornamento dei medici e degli odontoiatri
LA LEGGE ISTITUTIVA LA LEGGE ISTITUTIVA
D.L.C.P.S. n
D.L.C.P.S. n ° ° 233/46 233/46 Art 3 lett. d
Art 3 lett. d
Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
L L ’ ’ AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
PROFESSIONALE:
UN OBBLIGO DI LEGGE E UN UN OBBLIGO DI LEGGE E UN
DOVERE DEONTOLOGICO DOVERE DEONTOLOGICO
E.C.M.,
CODICE DEONTOLOGICO, CARTA
DELL’ODONTOIATRA
E.C.M.
E.C.M.
Istituita con l’art. 16 bis del D. lgs. n° 502 del 30 Dicembre 1992 modificato con
D.lgs. n° 229 del 19 Giugno 1999
L’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da Società Scientifiche, nonché soggetti pubblici e privati accreditati
(provider), allo scopo di adeguare continuamente e sistematicamente conoscenze, abilità e
competenze dei professionisti della salute.
Consiste nell’insieme delle attività che servono a
mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le capacità e le prestazioni di ogni professionista, per offrire
una migliore qualità nell’assistenza e cure rivolte ai cittadini.
E.C.M.
E.C.M.
z 30 punti per il 2007
z sono validi i crediti in eccesso acquisiti nel primo quinquennio sperimentale
z 150 punti nel triennio 2008-2010
z 50 ogni anno
z obbligatoria per tutti i professionisti della salute
Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale
art. 19 Codice Deontologico art. 19 Codice Deontologico
“Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-
scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa onde
garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze”
Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri
dell dell ’ ’ odontoiatra odontoiatra Art 7 Art 7
L’odontoiatra persegue il proprio
aggiornamento professionale nell’ambito degli specifici obblighi previsti dalla
normativa vigente, con particolare
riferimento alla legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie.
L’aggiornamento professionale è, però, principalmente un obbligo deontologico assolutamente vincolante nell’interesse
primario della salute pubblica.
Codice Deontologico art. 21:
Codice Deontologico art. 21:
Competenza professionale Competenza professionale
“ “ Il medico deve garantire impegno Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare condizione di soddisfare ” ”
I
Consenso informato Consenso informato
L’acquisizione del consenso del paziente o
dei rappresentanti legali prima di iniziare l’attività diagnostica o terapeutica è
fondamentale per evitare il più possibile l’insorgere del contenzioso.
Codice Deontologico art 33:
Codice Deontologico art 33:
informazione al cittadino informazione al cittadino
Informazione al paziente sulla diagnosi, prognosi, prospettive e eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate
Codice Deontologico art 35:
Codice Deontologico art 35:
acquisizione del consenso acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica
senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente
Codice Civile art. 2229
Codice Civile art. 2229 - - 2237 2237
Osservanza della normativa civilistica che disciplina il contratto d’opera
professionale e stabilisce diritti e obblighi
delle due parti contrattuali.
Codice Deontologico art. 62:
Codice Deontologico art. 62:
Attivit
Attivit à à medico medico - - legale legale
z Accettazione di incarico subordinata a una adeguata competenza medico
legale e scientifica
z preferibilmente supportata dalla iscrizione allo specifico albo
z associazione con collega competente nella disciplina coinvolta
z attenzione al conflitto d’interesse
LA VIOLAZIONE DELLE NORME LA VIOLAZIONE DELLE NORME
DEONTOLOGICHE DEONTOLOGICHE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CON POSSIBILE SANZIONE: avvertimento,
censura, sospensione e radiazione
Giudizio disciplinare Giudizio disciplinare
Legge istitutiva degli Ordini, risalente ad oltre 50 anni fa, prevede ancora un giudizio che si svolge solo fra due
attori:
l’Ordine accusatore-giudicante
e l’iscritto che risponde degli addebiti.
Legge istitutiva degli Ordini Legge istitutiva degli Ordini
L’art. 3 lett. g) attribuisce un ruolo
importante ai Consigli direttivi (ora alle Commissioni medica e odontoiatrica) per la soluzione delle controversie fra
sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti per ragioni di
spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale.
Legge 409/85 art. 6 Legge 409/85 art. 6
z …In seno ai Consigli direttivi degli Ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi
professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica
professione…
Legge 409/95 Legge 409/95
Anche il potere disciplinare è stato attribuito alle Commissioni
per gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri.
Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri
dell dell ’ ’ Odontoiatra Odontoiatra
L’art. 24 prevede l’ipotesi di costituire
speciali commissioni aperte alla partecipazione anche di esperti giuristi e di rappresentanti dei cittadini con lo scopo di
derimere le controversie di carattere civile in cui risultino coinvolti gli iscritti agli Albi. Tali commissioni svolgono funzioni arbitrali ai sensi dell’art. 806 C.C. allo scopo di
diminuire il contenzioso relativo all’attività odontoiatrica.
LA RIFORMA DELL’ORDINE
A ben vedere questo nuovo modo di intendere la funzione conciliativa delle istituzioni ordinistiche potrebbe costituire
un primo e fondamentale
passaggio per delineare un più incisivo ruolo dell’Ordine professionale rispetto alle
esigenze dei cittadini.