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Il nuovo codice deontologico Il nuovo codice deontologico

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(1)

The medical malpractice and the deontology code The medical malpractice and the deontology code Aspetti deontologici e

Aspetti deontologici e ordinisticiordinistici in responsabilitàin responsabilità professionaleprofessionale

Massimo Ferrero Massimo Ferrero

C.C.E.P.S. Ministero della Salute C.C.E.P.S. Ministero della Salute

1° Congresso Nazionale SIOLA

Responsabilità Professionale in Odontoiatria Riccione, 5/6 ottobre 2007

Articolo in corso di pubblicazione sulla rivista

TAGETE – ARCHIVES OF LEGAL MEDICINE AND DENTISTRY

Tagete 1-2008

(2)

Abstract Abstract

z The deontology code in Italy is an instrument that regulates the professional life of the doctors. It is

revised frequently in order to be always updated with the changes of the medicine. The deontology code has some articles in common with the judiciary

system. In particular the author analyzes the duty for the doctors to a professional education, that is stated by the deontology code and nowadays by the Italian law, since the introduction of the ECM (Continuing Education in Medicine) system. Moreover there is another code that regard expressly the dentists.

(3)

Il nuovo codice deontologico Il nuovo codice deontologico

2006 della F.N.O.M.C.e O 2006 della F.N.O.M.C.e O

z È vincolante per tutti gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri

z Regolamenta l’attività professionale sulla base di principi etici condivisi

z Rappresenta un indispensabile presidio all’esercizio corretto della professione

z Viene rivisto periodicamente per il rapido evolvere del sapere medico

(4)

Il Codice e la Giurisprudenza Il Codice e la Giurisprudenza

z Precetti extragiuridici in quanto norme interne della categoria ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 17.2.1997)

z Finalità di interesse pubblico: indicazione dei comportamenti da osservare per la

tutela della salute del paziente

z Condiziona quindi la qualità della prestazione sanitariap

(5)

IL CODICE HA RILEVANZA IL CODICE HA RILEVANZA

GIURIDICA:

GIURIDICA:

z Parametro di valutazione della colpa nei giudizi penali e civili per responsabilità professionale

z Disciplina rilevante ai fini dell’addebito di colpa specifica in caso di violazione delle norme cautelari o precauzionali

z Indice dei criteri di diligenza e

correttezza professionale art. 1175 c.c.

(6)

Cassazione penale: norme Cassazione penale: norme

giuridiche vincolanti giuridiche vincolanti

z cSez. VI, sentenza n. 36592 10.10.2005

z “vere e proprie norme giuridiche

vincolanti nell’ambito dell’ordinamento della categoria”

z previsione normativa del procedimento disciplinare in caso di violazione ex art.

38 del DPR 221/1950

(7)

Le sanzioni disciplinari sono Le sanzioni disciplinari sono espressamente previste dalla espressamente previste dalla

normazione statale normazione statale

Il

procedimento è assoggettato al controllo giurisdizionale della

Corte di Cassazione

(8)

La responsabilit La responsabilit à à

professionale in ambito civile, professionale in ambito civile,

penale e deontologico penale e deontologico … …

Il Codice Deontologico 2006

(9)

Codice Deontologico art. 6:

Codice Deontologico art. 6:

qualit

qualit à à professionale e gestionale professionale e gestionale

Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto

dell’autonomia della persona

(10)

Codice Deontologico art. 13:

Codice Deontologico art. 13:

prescrizione e trattamento prescrizione e trattamento

terapeutico terapeutico

z Ogni terapia deve seguire una diagnosi circostanziata

z I trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche

z Sono vietate le tecniche terapeutiche non provate scientificamente e non documentate sufficientemente

(11)

Codice Deontologico art. 14:

Codice Deontologico art. 14:

sicurezza del paziente e sicurezza del paziente e

prevenzione del rischio clinico prevenzione del rischio clinico

z Il medico deve garantire le più idonee condizioni di sicurezza per prevenire e gestire il rischio clinico al fine del

miglioramento della qualità delle cure

z Comprendere le cause di un evento avverso, identificare i rischi, correggere le procedure e modificare i comportamenti

(12)

Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale

La prima garanzia per evitare

l’insorgere di controversie legate ad eventuali casi di “malpractice” è

quella di migliorare costantemente il livello di

preparazione e di aggiornamento dei medici e degli odontoiatri

(13)

LA LEGGE ISTITUTIVA LA LEGGE ISTITUTIVA

D.L.C.P.S. n

D.L.C.P.S. n ° ° 233/46 233/46 Art 3 lett. d

Art 3 lett. d

Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

(14)

L L ’ ’ AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

PROFESSIONALE:

UN OBBLIGO DI LEGGE E UN UN OBBLIGO DI LEGGE E UN

DOVERE DEONTOLOGICO DOVERE DEONTOLOGICO

E.C.M.,

CODICE DEONTOLOGICO, CARTA

DELL’ODONTOIATRA

(15)

E.C.M.

E.C.M.

Istituita con l’art. 16 bis del D. lgs. n° 502 del 30 Dicembre 1992 modificato con

D.lgs. n° 229 del 19 Giugno 1999

L’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche sia pratiche, promosse da Società Scientifiche, nonché soggetti pubblici e privati accreditati

(provider), allo scopo di adeguare continuamente e sistematicamente conoscenze, abilità e

competenze dei professionisti della salute.

Consiste nell’insieme delle attività che servono a

mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le capacità e le prestazioni di ogni professionista, per offrire

una migliore qualità nell’assistenza e cure rivolte ai cittadini.

(16)

E.C.M.

E.C.M.

z 30 punti per il 2007

z sono validi i crediti in eccesso acquisiti nel primo quinquennio sperimentale

z 150 punti nel triennio 2008-2010

z 50 ogni anno

z obbligatoria per tutti i professionisti della salute

(17)

Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale

art. 19 Codice Deontologico art. 19 Codice Deontologico

“Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-

scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa onde

garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze”

(18)

Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri

dell dell ’ ’ odontoiatra odontoiatra Art 7 Art 7

L’odontoiatra persegue il proprio

aggiornamento professionale nell’ambito degli specifici obblighi previsti dalla

normativa vigente, con particolare

riferimento alla legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie.

L’aggiornamento professionale è, però, principalmente un obbligo deontologico assolutamente vincolante nell’interesse

primario della salute pubblica.

(19)

Codice Deontologico art. 21:

Codice Deontologico art. 21:

Competenza professionale Competenza professionale

“ “ Il medico deve garantire impegno Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in assumendo obblighi che non sia in

condizione di soddisfare condizione di soddisfare ” ”

I

(20)

Consenso informato Consenso informato

L’acquisizione del consenso del paziente o

dei rappresentanti legali prima di iniziare l’attività diagnostica o terapeutica è

fondamentale per evitare il più possibile l’insorgere del contenzioso.

(21)

Codice Deontologico art 33:

Codice Deontologico art 33:

informazione al cittadino informazione al cittadino

Informazione al paziente sulla diagnosi, prognosi, prospettive e eventuali

alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle

scelte operate

(22)

Codice Deontologico art 35:

Codice Deontologico art 35:

acquisizione del consenso acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica

senza l’acquisizione del

consenso esplicito e informato del paziente

(23)

Codice Civile art. 2229

Codice Civile art. 2229 - - 2237 2237

Osservanza della normativa civilistica che disciplina il contratto d’opera

professionale e stabilisce diritti e obblighi

delle due parti contrattuali.

(24)

Codice Deontologico art. 62:

Codice Deontologico art. 62:

Attivit

Attivit à à medico medico - - legale legale

z Accettazione di incarico subordinata a una adeguata competenza medico

legale e scientifica

z preferibilmente supportata dalla iscrizione allo specifico albo

z associazione con collega competente nella disciplina coinvolta

z attenzione al conflitto d’interesse

(25)

LA VIOLAZIONE DELLE NORME LA VIOLAZIONE DELLE NORME

DEONTOLOGICHE DEONTOLOGICHE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CON POSSIBILE SANZIONE: avvertimento,

censura, sospensione e radiazione

(26)

Giudizio disciplinare Giudizio disciplinare

Legge istitutiva degli Ordini, risalente ad oltre 50 anni fa, prevede ancora un giudizio che si svolge solo fra due

attori:

l’Ordine accusatore-giudicante

e l’iscritto che risponde degli addebiti.

(27)

Legge istitutiva degli Ordini Legge istitutiva degli Ordini

L’art. 3 lett. g) attribuisce un ruolo

importante ai Consigli direttivi (ora alle Commissioni medica e odontoiatrica) per la soluzione delle controversie fra

sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti per ragioni di

spese, di onorari o per altre questioni inerenti all’esercizio professionale.

(28)

Legge 409/85 art. 6 Legge 409/85 art. 6

z …In seno ai Consigli direttivi degli Ordini provinciali ed al Comitato Centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi

professionali.

Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica

professione…

(29)

Legge 409/95 Legge 409/95

Anche il potere disciplinare è stato attribuito alle Commissioni

per gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri.

(30)

Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri

dell dell ’ ’ Odontoiatra Odontoiatra

L’art. 24 prevede l’ipotesi di costituire

speciali commissioni aperte alla partecipazione anche di esperti giuristi e di rappresentanti dei cittadini con lo scopo di

derimere le controversie di carattere civile in cui risultino coinvolti gli iscritti agli Albi. Tali commissioni svolgono funzioni arbitrali ai sensi dell’art. 806 C.C. allo scopo di

diminuire il contenzioso relativo all’attività odontoiatrica.

(31)

LA RIFORMA DELL’ORDINE

A ben vedere questo nuovo modo di intendere la funzione conciliativa delle istituzioni ordinistiche potrebbe costituire

un primo e fondamentale

passaggio per delineare un più incisivo ruolo dell’Ordine professionale rispetto alle

esigenze dei cittadini.

(32)

COME CI RICORDA SEMPRE IL PRESIDENTE DELLA S.I.O.L.A.

FABRIZIO MONTAGNA

L’IMPORTANTE È PREVENIRE IL CONTENZIOSO

o comunque a creare meccanismi o comunque a creare meccanismi adatti ad una gestione pi

adatti ad una gestione pi ù ù serena e serena e neutrale delle eventuali

neutrale delle eventuali controversie

controversie

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