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COMUNE DI PERUGIA

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COMUNE DI PERUGIA

54 – S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI

Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria e del Canone per

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a

mercati

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.04.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 31.05.2021

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

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Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ... 4

Articolo 1 - Ambito - Finalità del regolamento ... 4

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali ... 4

TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI ... 6

Articolo 3 - Domanda di occupazione ... 6

Articolo 4 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione ... 7

Articolo 5 - Obblighi del concessionario ... 7

Articolo 6 - Durata dell’occupazione ... 7

Articolo 7 - Titolarità della concessione o autorizzazione ... 8

Articolo 8 - Rinnovo della concessione o autorizzazione ... 8

Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione ... 8

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione ... 8

Articolo 11 - Occupazioni abusive ... 9

Articolo 12 - Rinvio ... 9

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ... 11

Articolo 13 - Presupposto del canone ... 11

Articolo 14 - Soggetto obbligato ... 11

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico ... 12

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie ... 13

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone ... 14

Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ... 15

Articolo 19 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità ... 15

Articolo 20 - Esenzioni dal canone ... 15

Articolo 21 - Riduzioni del canone ... 18

TITOLOIV–PUBBLICHEAFFISSIONI ... 20

Articolo 22 - Tipologia degli impianti di affissioni e piano degli impianti ... 20

Articolo 23 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni ... 20

Articolo 24 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni ... 20

Articolo 25 - Riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni ... 20

Articolo 26 - Esenzioni dal canone relativo alle pubbliche affissioni ... 21

Articolo 27 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni ... 21

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI ... 25

Articolo 34 - Dichiarazione ... 25

Articolo 35 - Modalità e termini per il pagamento del canone ... 25

Articolo 38 - Indennità e sanzioni ... 27

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3

Articolo 39 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico ... 28

Articolo 40 - Riscossione coattiva ... 29

Articolo 41 - Rimborsi ... 29

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ... 30

Articolo 42 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione ... 30

Articolo 43 - Passi carrabili ... 30

Articolo 44 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante ... 31

Articolo 45 - Occupazioni con chioschi e aree delimitate con strutture amovibili ... 31

Articolo 46 - Occupazioni a sviluppo progressivo. ... 32

Articolo 47 - Attività di propaganda elettorale ... 32

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ... 33

Articolo 48 - Utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche ... 33

TITOLO VIII – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE ... 34

Articolo 49 - Oggetto ... 34

Articolo 50 - Disposizioni generali ... 34

Articolo 51 - Presupposto del canone ... 34

Articolo 52 - Soggetti obbligati ... 34

Articolo 53 - Rilascio dell’autorizzazione ... 35

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa ... 35

Articolo 55 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ... 35

Articolo 56 - Determinazione del canone ... 36

Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone ... 36

Articolo 58 - Funzionario responsabile ... 37

Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone ... 37

Articolo 60 - Indennità e sanzioni ... 38

Articolo 61 - Sospensione dell’attività di vendita ... 39

Articolo 62 - Riscossione coattiva ... 39

Articolo 63 - Rimborsi ... 39

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ... 39

Articolo 64 - Disposizioni finali e transitorie ... 39

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI ... 41

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ... 46

Allegato C - CATEGORIE TARIFFARIE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI CANONI ... 47

Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ... 47

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4 Categorie di occupazioni / esposizione pubblicitaria ... 47

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 - Ambito - Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Perugia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalle successive modificazioni ed integrazioni e del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Ai sensi del comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. In particolare il canone comprende:

a. Il canone per l’utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche, in attuazione del piano generale della pubblicità, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 17/12/2009;

b. Il canone di concessione di terreni di proprietà comunale per l’installazione di impianti radioelettrici, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 579 del 30/12/2010;

c. Il canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito con la deliberazione della Giunta comunale n. 1962 del 04/05/1989.

4. Ai sensi del comma 837 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica, in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30/03/2016 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e

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5 sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente, anche rilasciato in forma assentita;

c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);

e) occupazione permanente: le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

f) occupazione temporanea: le occupazioni, anche continuative, di durata inferiore all’anno;

g) pubblicità permanente: la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari o superiore all’anno solare;

h) pubblicità temporanea: la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all’anno solare.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati del comune, avente l’Ente una popolazione superiore a 10.000 abitanti, come individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l’autorizzazione comunale sono considerate abusive, così come quelle difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione e quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall’autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

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6 TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI

Articolo 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.

3. L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l’ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, con allegate apposite planimetrie;

e) la durata dell’occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.

5. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

6. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l’obbligo di corrispondere il canone per l’effettivo periodo di occupazione.

7. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all’installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contemporaneamente.

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7 Articolo 4 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o

autorizzazione

1. La competenza dei procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione di suolo pubblico spetta agli uffici individuati dall’organizzazione degli uffici e servizi stabilita dalla Giunta comunale.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/1990 in giorni 30. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/1990.

3. Nell’atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l’utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l’indicazione della tariffa unitaria applicabile per l’occupazione concessa.

4. Nel caso di occupazioni temporanee, l’autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

5. La concessione o l’autorizzazione possono essere negate per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l’occupazione richiesta rechi un serio intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell’atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di:

a) munirsi dell’atto di concessione o autorizzazione prima dell’inizio dell’occupazione;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;

d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione o trasferimento ad altro titolo dell’azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Allo scadere della concessione o dell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Articolo 6 - Durata dell’occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

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8 Articolo 7 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 del presente regolamento.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 8 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere, non rinnovare/prorogare o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo di mancato godimento dell’area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie per lo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l’utilizzo della concessione abbia portato alla realizzazione di costruzioni o l’impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un’indennità ragguagliata al canone per il periodo non ancora maturato della concessione o dell’autorizzazione revocata.

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso e comunque per inadempienze in ordine alle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, previa apposita diffida;

c) la violazione alla norma di cui all’articolo 8 comma 1, del presente regolamento, relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

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9 a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 11 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, Legge 27 dicembre 2006, n. 196, rilevata la violazione, procede alla contestazione ai sensi di legge. L’Ente, laddove previsto dalla legge, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.

Articolo 12 - Rinvio

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica solo in assenza di specifiche discipline settoriali.

Sono fatte inoltre salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

2. Si rinvia espressamente ai seguenti vigenti Regolamenti comunali per quanto riguarda le procedure amministrative relative ai titoli abilitativi autorizzatori o concessori delle fattispecie ricomprese nei canoni disciplinati dal presente regolamento:

a) Regolamento del Piano generale della pubblicità – Norme tecniche di attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 157 del 16/12/2002, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 5/5/2017;

b) Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del Centro Storico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 18/7/2011, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/1/2020;

c) Regolamento per il commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 12/12/2016);

d) Regolamento comunale per gli scavi nel suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 22/10/2010 e successive modificazioni;

e) Regolamento per l’uso del suolo e sottosuolo pubblico ai fini delle reti di TLC (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 16/12/2002 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 9/2/2004);

f) Regolamento per la realizzazione di reti di teleriscaldamento su suolo pubblico (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27/10/2008);

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10 g) Regolamento per la realizzazione di infrastrutture e reti internet a banda larga (approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 11/4/2016);

h) Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 17/12/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all’utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche in attuazione del piano generale della pubblicità;

i) Regolamento dello spettacolo viaggiante della Città di Perugia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 18/07/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) Regolamento sagre e feste popolari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

107 del 31/08/2015.

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11 TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. Fermo restante il disposto del comma 818 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia, ubicate nel territorio comunale, purché la stessa non abbia istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al precedente comma 1, lettera b, esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 14 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del codice civile.

4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.

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12 5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, in caso di affitto, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; l’importo dovuto del canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la relativa tariffa per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore, e per il numero dei giorni o delle ore della stessa occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato secondo quanto riportato dal successivo articolo 19.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.

8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

9. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

10. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

11. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Resta fermo che le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

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13 Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protraggono le stesse; l’importo dovuto del canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa annuale per la superficie del mezzo pubblicitario, di norma espressa in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la relativa tariffa per la superficie del mezzo pubblicitario, di norma espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore, e per il numero dei giorni della stessa.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

8. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento la superficie del mezzo pubblicitario tenuto conto dei coefficienti tariffari della 2^

categoria. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

10. Il canone per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, sulla base della tariffa approvata.

11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, sulla base della tariffa approvata.

12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, sulla base della tariffa approvata.

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14 Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero le misure di base stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. Le tariffe del canone sono determinate in relazione:

a. alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria è ubicata;

b. alla superficie del mezzo pubblicitario o dell’occupazione, nonché alla modalità di diffusione e durata del messaggio o alla tipologia di occupazione;

c. al valore economico della disponibilità dell’area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

d. al valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o dell’autorizzazione.

3. I coefficienti riferiti al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera c) del precedente comma ed al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) del precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la deliberazione di determinazione delle tariffe. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del responsabile del procedimento.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

6. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata delle seguenti percentuali:

Dimensioni mezzo pubblicitario

Percentuale di maggiorazione in base alla zona di diffusione del messaggio pubblicitario

Categoria 1 Categoria 2

Da 0 mq fino a mq 1,00 40% 100%

Oltre 1 mq fino a mq 5,50 40% 100%

Oltre 5,50 mq fino a 8,50 mq 33,33% 66,66%

Oltre 8,50 29% 50%

7. La tariffa prevista per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle zone del territorio comunale appartenenti alla categoria 2, su mezzi di superficie superiore a 5,50 mq e fino a 8,50 mq è maggiorata del 25% e su mezzi di superficie superiore a 8,50 mq del 43%.

8. La tariffa è altresì maggiorata nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari mediante occupazione di suolo pubblico o di spazi sovrastanti lo stesso.

9. Le tariffe sono maggiorate del 50% durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno, relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo.

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15 Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento, il quale ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini dell’applicazione del canone per la componente relativa all’esposizione pubblicitaria, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, sulla base degli elementi riportati nel comma 1, come riportato nell’allegato “B” del presente Regolamento, il quale ne costituisce parte integrante.

3. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 19 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 20 - Esenzioni dal canone

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

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16 c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei

regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano

“insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

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17 o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti dal canone:

a. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

b. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

c. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;

d. le occupazioni di soprasuolo stabili effettuate con balconi, bow-windows, verande e terrazze;

e. le occupazioni del suolo pubblico effettuate con i contenitori e le altre attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani utilizzate o fornite dal gestore del servizio pubblico;

f. le occupazioni l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;

g. le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini;

h. le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico con gronde ed elementi simili aggettanti sul suolo pubblico;

i. gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino ciascuno la superficie di mezzo metro quadrato -e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Sono comunque esenti gli avvisi legati a situazioni di emergenza sanitaria.

j. le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

k. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;

l. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

m. le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite – non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

n. nelle more della piena applicabilità delle disposizioni del D.Lgs 03/07/2017, n. 117, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al D.Lgs 04/12/1997, n. 460, come richiamate dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina dell’accertamento e della riscossione delle entrate tributarie del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08/02/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esenzione compete fino alla

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18 piena operatività della disciplina del D.Lgs 117/2017, come stabilita dall’art. 104, comma 2, del medesimo decreto.

o. le occupazioni che superino la scadenza originaria della concessione, qualora dovute a particolari motivi di necessità e urgenza quali calamità naturali, emergenze sanitarie o simili.

Articolo 21 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 821, lettera f), della L. 160/2019, il canone è ridotto:

a) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, produttori agricoli e attività commerciali;

b) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per lo svolgimento dell’attività edile;

c) dell’80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ivi incluse le correlate occupazioni poste in essere con abitazioni mobili, camper, autocarri, e simili, per il tempo strettamente necessario, utilizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante;

d) dell’80% per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le occupazioni di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;

e) del 50% per le occupazioni temporanee del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di pubblici servizi;

f) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, previa stipula di apposita convenzione. La convenzione non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto non imputabile all’Amministrazione, l’occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall’atto di autorizzazione. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, il canone determinato al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere il canone corretto, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati;

g) del 20% per le occupazioni temporanee con durata superiore a 14 giorni;

h) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche operate con strutture da parte delle edicole e con i chioschi di rivendita giornali, rispetto alla tariffa applicata per i chioschi di rivendita fiori e alimentari e le aree occupate o delimitate con strutture amovibili quali dehors, gazebo, fioriere, pedane;

h-bis) del 90% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche poste in essere da parte di enti non commerciali o di altri soggetti per conto degli stessi per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 su beni immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 oggetto di apposita verifica positiva da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ubicati nei centri storici, e destinati dall’ente non commerciale proprietario prevalentemente allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali. La medesima riduzione si applica per l’esposizione pubblicitaria installata a ridosso dei predetti beni immobili, in favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per gli interventi edilizi di cui al periodo precedente, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli stesso (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore al risparmio del canone e di altre

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19 agevolazioni comunali; a tal fine lo sponsor dovrà presentare idonea documentazione al Settore competente del Comune, da cui risulti la tipologia ed il costo degli interventi. La riduzione compete esclusivamente agli interventi iniziati nel triennio 2021-2023 e non si applica in ogni caso in favore delle fondazioni bancarie e dei partiti politici.

i) del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro. La riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

j) del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione compete previa presentazione di idonea documentazione. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla presente lettera sia realizzata con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;

k) del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Le riduzioni di cui alla lettera da a) a h-bis) del presente comma sono tra loro cumulabili a cascata.

2 Relativamente alle fattispecie di cui alle lettere i), j) e k) del comma 1, nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

- il soggetto tenuto al pagamento del canone in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera h) del comma 1;

- gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione;

In caso contrario, e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera k) del comma 1, la riduzione non compete.

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20 TITOLOIV–PUBBLICHEAFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti di affissioni e piano degli impianti

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Le tipologie, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 157 del 16/12/2012, al quale si rinvia per tutto quanto eventualmente non disposto nel presente titolo.

Articolo 23 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 24 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

5. Le tariffe del canone sono maggiorate del 50% durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno, relativamente alle pubbliche affissioni a carattere commerciale.

6. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50% in caso di affissioni inferiori a 50 fogli.

7. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100%.

8. La tariffa della 1^ categoria si applica solo alle affissioni a carattere commerciale. Alle altre affissioni si applica anche nella 1^ categoria la tariffa della 2^ categoria.

Articolo 25 - Riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

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21 a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non

rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Nell'ipotesi in cui i manifesti di cui al precedente comma 1, lettera c) contengano oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare anche l'indicazione di persone, ditte o società che abbiano contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

a. il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera b) del precedente comma 1;

b. gli altri soggetti pubblicizzati siano Enti Pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione.

In caso contrario la riduzione non compete.

Articolo 26 - Esenzioni dal canone relativo alle pubbliche affissioni 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 27 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico di cui al successivo articolo 31.

(22)

22 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario, in caso di concessione, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi; il predetto elenco è recapitato al committente a mezzo del servizio postale quando il medesimo, unitamente alla richiesta, consegni apposita busta completa anche dell'affrancatura.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 28 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Comune ovvero il concessionario, in caso di concessione, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche a mezzo posta elettronica certificata nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

(23)

23 Articolo 29 - Timbratura dei manifesti

1. Tutti i manifesti, i cartelli, gli stendardi e gli striscioni comunque affissi, dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia ed in maniera chiaramente visibile a cura del Comune o del Concessionario, nel caso di concessione, con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione dell'Ufficio Comunale d'Affissioni, anche la data di scadenza dell'affissione o dell'esposizione al pubblico.

2. L'apposizione del timbro di cui sopra dà certezza dell'avvenuto regolare assolvimento degli oneri impositivi.

Articolo 30 - Affissione urgenti mortuarie

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

4. La durata delle affissioni relative ad annunci, avvisi o manifesti funebri è limitata a giorni 2.

5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

6. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale o al Concessionario, nel caso di concessione, provvedendo al pagamento del canone.

Articolo 31 - Registri cronologici

1. Il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte;

- registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte nel caso di ritardi nell’affissione per cause di forza maggiore o esaurimento degli spazi e degli eventuali annullamenti della commissione;

- registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico, vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone;

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale del Comune prima di essere posti in uso.

Articolo 32 - Spostamento degli impianti

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