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Reg. (UE) n. 261/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg.(CE)

n.1234/2007 in materia di rapporti contrattuali

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Reg (UE) di esecuzione n.511/2012, in materia di obblighi di comunicazione

Reg (UE) di esecuzione n. 880/2012, in materia di OP e accordi transfrontalieri

DM 15164 del 12/10/2012 recante norme di applicazione

La normativa di riferimento

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3

Anno 2008 “Valutazione dello stato di salute della PAC”

Profonda crisi nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari

Istituito il GAL gruppo di esperti alto livello

Giugno 2010 il GAL ha presentato relazione con sette raccomandazioni

Aspetti chiave legati alla struttura e ai

soggetti del mercato: relazioni contrattuali, potere contrattuale, Organizzazioni di

produttori e Organizzazioni interprofessionali

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4

Squilibrio nel potere contrattuale

Concentrazione a livello dell’offerta inferiore alla concentrazione a livello della

trasformazione

Agricoltori: consegnano il latte ma non sanno il prezzo

Latterie: volume di consegne non ben programmato

Problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera

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5

I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA

Il ricorso a CONTRATTI stipulati in anticipo, per iscritto, tra agricoltori e primi acquirenti, Per la consegna del latte crudO

Rafforzamento del ruolo delle OP (e AOP) e della certezza giuridica dei loro interventi, in particolare nel negoziare le condizioni

contrattuali

Ruolo strategico delle OI per promuovere dialogo tra soggetti della filiera, buone

pratiche e trasparenza del mercato

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6

COLLEGAMENTO COL “PACCHETTO QUALITÀ”

Regolazione dell’offerta di formaggi DOP/IGP

Revisione norme di commercializzazione, in primis per il latte

Tra le indicazioni previste è considerato il luogo di produzione sull’etichetta

La Commissione stabilirà caso per caso i vincoli

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7

IN SINTESI LA RIFORMA VUOLE….

Promuovere l’orientamento al mercato del settore lattiero-caseario

Rafforzare strumenti indiretti di equilibrio del potere contrattuale e di rafforzamento della parte agricola

Guidare una transizione graduale dal regime quote al libero mercato nel 2015,

mantenendo un adeguato livello informativo e di monitoraggio

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8

OP e OI (

art. 1 modifiche al Reg. 1234/2007)

Possibilità per gli Stati membri di costituire anche nel settore lattiero- caseario

- Organizzazioni di Produttori (art.

122)

- Organizzazioni Interprofessionali

(art.123

)

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ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI (art 122)

Sono costituite da produttori

Perseguono finalità specifiche:

- pianificare la produzione, in quantità e qualità, alla domanda

- concentrare l’offerta e immetterla sul mercato

- ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione

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10

OP riconoscimento (art 126 bis)

Gli Stati membri riconoscono come OP:

-

la persona giuridica che soddisfa le condizioni dell’art.122

- abbia numero minimo di membri e volume minimo di produzione

- offra garanzie di durata dell’attività e concentrazione dell’offerta

- abbia uno Statuto coerente

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11

OP riconoscimento (art 126 bis): le decisioni italiane

Le attuali OP, riconosciute ai sensi del DLgs 102/05, sono confermate OP anche ai sensi del Pacchetto latte, e sono confermati i

requisiti attuali

Si aggiunge una nuova forma di OP:

senza proprietà del latte, opera solo per

contrattare, agisce su esplicito mandato del produttore (mandato con rappresentanza almeno del 75% della media del latte

prodotto negli ultimi due anni)

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Organizzazioni Interprofessionali (art 123)

Caratteristiche delle OI :

a) sono composte da rappresentanti delle attività connesse alla

produzione del latte crudo,collegate ad almeno una fase della filiera:

trasformazione/commercio compresa la distribuzione

b) sono costituite su iniziativa di tutti o alcuni rappresentanti (punto a) c) Svolgono una o più attività tra le seguenti:

-migliorare la conoscenza e trasparenza tra produzione e mercato (pubblicazione dati statistici)

-migliorare coordinamento immissione prodotti sul mercato;

-promuovere il consumo dei prodotti lattiero-caseari -esplorare mercati d’esportazione

-redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

-info e ricerche per orientare la produzione al mercato , ai consumatori, alla qualità prodotti e protezione ambiente;

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Organizzazioni Interprofessionali (art 123)

-mantenere e sviluppare potenziale produttivo (innovazione, ricerca,sviluppo)

-ricercare metodi per limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione;

-ricercare metodi per migliorare qualità prodotti in tutte le fasi della filiera;

-valorizzare e promuovere l’agricoltura biologica e le produzioni di qualità;

-promuovere la produzione integrata e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.

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OI riconoscimento (art. 126 ter)

gli Stati membri riconoscono le OI:

- che soddisfano le condizioni dell’ art. 123 - svolgono l’attività in una o più regioni del

territorio di cui trattasi

- rappresentino una quota significativa delle attività economiche

- non siano attive nella produzione, trasformazione o commercio

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15

Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte (art.177bis )

L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, non si applica

agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dalle Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all’art.123, paragrafo 4, lettera c), del Reg 1234/07.

CONDIZIONI:

- Notifica degli accordi alla Commissione, che ha tre mesi di tempo per valutare cause di incompatibilità (es.

distorsione concorrenza, fissazione di prezzi,

compartimentazione mercati) e comunicare eventuale decisione contraria

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16

TRATTATIVE CONTRATTUALI (art. 126 quater)

Un OP riconosciuta può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, i contratti per la

consegna del latte crudo I contratti:

a) possono essere indipendenti dal trasferimento della proprietà del latte;

b) possono avere prezzi diversi per alcuni o per tutti gli agricoltori aderenti;

c) non devono superare, in quantità prodotta o consegnata, il 33% della produzione nazionale, o il 3,5% della produzione UE

Il produttore può far negoziare il proprio latte da un’unica OP (deroga per produzioni in aree geografiche diverse)

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17

TRATTATIVE CONTRATTUALI (art. 126 quater)

- Obbligo per le OP di informare le autorità dello Stato membro sul volume di latte crudo oggetto delle trattative (Reg 511/2012)

- La Commissione pubblica la produzione di latte crudo dei singoli stati e dell’UE (per la verifica delle soglie)

- Controllo dell’AGCM (Autorità Garante

Concorrenza e Mercato), indipendentemente dalle soglie, che può annullare una trattativa se ritenuta lesiva della concorrenza

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18

TRATTATIVE CONTRATTUALI (

art. 126

quater): le decisioni italiane

Conferma dell’obbligo del contratto scritto (non solo per latte crudo, ma per tutti i prodotti

dell’Allegato I del Trattato) prima della consegna, in coerenza con l’art.62 della L. 27/2012, con le

specifiche relative a quantità, qualità, consegne e modalità raccolta, prezzo (fisso o variabile in

relazione a parametri), durata, cause di forza maggiore.

Esonero dei soci delle cooperative (regolamento con effetti analoghi al contratto)

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19

Regolazione offerta di formaggio DOP/IGP (

art.126 quinquies)

su richiesta di un’OP, un’OI o un gruppo di

operatori – Consorzio - di cui all’art. 5 par.1 Reg.

(CE)n. 510/06, gli Stati membri possono stabilire norme vincolanti per adeguare l’offerta alla

domanda per un tempo limitato (max 3 anni)

occorre accordo preventivo tra le parti:

- almeno 2/3 produttori di latte o loro rappresentanti che rappresentino almeno 2/3 del latte crudo

utilizzato per il formaggio e, se del caso,

- almeno 2/3 dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno 2/3 della produzione di tale formaggio

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20

Regolazione offerta di formaggio DOP/IGP (

art.126 quinquies)

CONDIZIONI:

adeguare offerta del prodotto alla domanda

Disciplinano solo il prodotto in questione

Vincolanti max per 3 anni, rinnovabili su richiesta

Non danneggiano commercio prodotti diversi

Riguardano solo la prima commercializzazione

Non consentono di fissare prezzi

Non rendono indisponibile una % eccessiva di prodotto

Non creano discriminazioni o ostacoli per i nuovi operatori

Contribuiscono alla qualità e sviluppo del prodotto

Non pregiudicano art.126 quater

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Regolazione offerta di formaggio

DOP/IGP (

art.126 quinquies): LE DECISIONI ITALIANE (LINEE GUIDA DM 15164 del 12/10/2012)

Presentazione contestuale al Mipaaf e alle Regioni territorialmente interessate

Istituzione Comitato di Valutazione misto Mipaaf- rappresentanza Regioni

Il Comitato stabilisce criteri per la

valutazione, compie la valutazione e, se del caso, svolge audizioni

Il Mipaaf approva il piano e lo pubblica

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22

Regolazione offerta di formaggio

DOP/IGP (

art.126 quinquies): LE DECISIONI ITALIANE (LINEE GUIDA DM 15164 del 12/10/2012)

Il piano descrive le azioni per raggiungere gli obiettivi della regolazione

Dimostra le condizioni previste dal Reg UE , col supporto di analisi di mercato

Documentazione che dimostri l’accordo

preventivo (condizioni di rappresentanza – es. coop o OP -, elenchi di produttori

rappresentati)

Se approvato, relazione annuale su attuazione

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23

OBBLIGHI INFORMATIVI

Le OP informano Regioni, AGEA e Mipaaf:

-

entro il 31 gennaio dei volumi di latte che si stima saranno oggetto di

trattativa e consegna per l’anno in corso

-

entro il 31 gennaio il volume totale

effettivo di latte contrattato dall’OP,

consegnato sul territorio nazionale

nell’anno civile precedente

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OBBLIGHI INFORMATIVI

Le Regioni informano AGEA e il Mipaaf:

- entro il 31 gennaio sui riconoscimenti di OP e OI, eventuali revoche o richieste respinte nell’anno precedente

- i dati inerenti il volume totale contrattato,

consegnato sul territorio nazionale nell’anno civile precedente, ed eventuali trattative

bloccate da AGCM, nei termini utili a

consentire la comunicazione del Mipaaf alla Commissione entro il 15 marzo

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OBBLIGHI INFORMATIVI

Gli Stati membri informano la Commissione:

-

entro il 31 marzo sui riconoscimenti di OP e OI, eventuali revoche o richieste respinte nell’anno precedente

-

entro il 15 marzo il volume totale

contrattato, consegnato sul territorio nazionale nell’anno civile precedente, ed eventuali trattative bloccate da

AGCM

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DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE (art. 185 sexies)

- dal 1/04/2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese;

- Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte consegnato;

- la Commissione può adottare atti di esecuzione sul contenuto, formato e tempistica di tali

notifiche

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27

LA COMMISSIONE (art. 184 )

- relaziona al Parlamento europeo e al Consiglio entro 31/12/2012 sull’andamento dei mercati e sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte

- ed entro il 30/06/2014 ed il 31/12/2018

valuta l’applicazione del Reg e i suoi effetti, con particolare attenzione ai produttori di latte nelle zone svantaggiate, con possibili incentivi per incoraggiare gli agricoltori a concludere

accordi di produzione congiunta

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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