1
2
Reg. (UE) n. 261/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg.(CE)
n.1234/2007 in materia di rapporti contrattuali
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Reg (UE) di esecuzione n.511/2012, in materia di obblighi di comunicazione
Reg (UE) di esecuzione n. 880/2012, in materia di OP e accordi transfrontalieri
DM 15164 del 12/10/2012 recante norme di applicazione
La normativa di riferimento
3
Anno 2008 “Valutazione dello stato di salute della PAC”
Profonda crisi nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari
Istituito il GAL gruppo di esperti alto livello
Giugno 2010 il GAL ha presentato relazione con sette raccomandazioni
Aspetti chiave legati alla struttura e ai
soggetti del mercato: relazioni contrattuali, potere contrattuale, Organizzazioni di
produttori e Organizzazioni interprofessionali
4
Squilibrio nel potere contrattuale
Concentrazione a livello dell’offerta inferiore alla concentrazione a livello della
trasformazione
Agricoltori: consegnano il latte ma non sanno il prezzo
Latterie: volume di consegne non ben programmato
Problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera
5
I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA
Il ricorso a CONTRATTI stipulati in anticipo, per iscritto, tra agricoltori e primi acquirenti, Per la consegna del latte crudO
Rafforzamento del ruolo delle OP (e AOP) e della certezza giuridica dei loro interventi, in particolare nel negoziare le condizioni
contrattuali
Ruolo strategico delle OI per promuovere dialogo tra soggetti della filiera, buone
pratiche e trasparenza del mercato
6
COLLEGAMENTO COL “PACCHETTO QUALITÀ”
Regolazione dell’offerta di formaggi DOP/IGP
Revisione norme di commercializzazione, in primis per il latte
Tra le indicazioni previste è considerato il luogo di produzione sull’etichetta
La Commissione stabilirà caso per caso i vincoli
7
IN SINTESI LA RIFORMA VUOLE….
Promuovere l’orientamento al mercato del settore lattiero-caseario
Rafforzare strumenti indiretti di equilibrio del potere contrattuale e di rafforzamento della parte agricola
Guidare una transizione graduale dal regime quote al libero mercato nel 2015,
mantenendo un adeguato livello informativo e di monitoraggio
8
OP e OI (
art. 1 modifiche al Reg. 1234/2007)Possibilità per gli Stati membri di costituire anche nel settore lattiero- caseario
- Organizzazioni di Produttori (art.
122)
- Organizzazioni Interprofessionali
(art.123
)9
ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI (art 122)
Sono costituite da produttori
Perseguono finalità specifiche:
- pianificare la produzione, in quantità e qualità, alla domanda
- concentrare l’offerta e immetterla sul mercato
- ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
10
OP riconoscimento (art 126 bis)
Gli Stati membri riconoscono come OP:
-
la persona giuridica che soddisfa le condizioni dell’art.122- abbia numero minimo di membri e volume minimo di produzione
- offra garanzie di durata dell’attività e concentrazione dell’offerta
- abbia uno Statuto coerente
11
OP riconoscimento (art 126 bis): le decisioni italiane
Le attuali OP, riconosciute ai sensi del DLgs 102/05, sono confermate OP anche ai sensi del Pacchetto latte, e sono confermati i
requisiti attuali
Si aggiunge una nuova forma di OP:
senza proprietà del latte, opera solo per
contrattare, agisce su esplicito mandato del produttore (mandato con rappresentanza almeno del 75% della media del latte
prodotto negli ultimi due anni)
12
Organizzazioni Interprofessionali (art 123)
Caratteristiche delle OI :
a) sono composte da rappresentanti delle attività connesse alla
produzione del latte crudo,collegate ad almeno una fase della filiera:
trasformazione/commercio compresa la distribuzione
b) sono costituite su iniziativa di tutti o alcuni rappresentanti (punto a) c) Svolgono una o più attività tra le seguenti:
-migliorare la conoscenza e trasparenza tra produzione e mercato (pubblicazione dati statistici)
-migliorare coordinamento immissione prodotti sul mercato;
-promuovere il consumo dei prodotti lattiero-caseari -esplorare mercati d’esportazione
-redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;
-info e ricerche per orientare la produzione al mercato , ai consumatori, alla qualità prodotti e protezione ambiente;
13
Organizzazioni Interprofessionali (art 123)
-mantenere e sviluppare potenziale produttivo (innovazione, ricerca,sviluppo)
-ricercare metodi per limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione;
-ricercare metodi per migliorare qualità prodotti in tutte le fasi della filiera;
-valorizzare e promuovere l’agricoltura biologica e le produzioni di qualità;
-promuovere la produzione integrata e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.
14
OI riconoscimento (art. 126 ter)
gli Stati membri riconoscono le OI:
- che soddisfano le condizioni dell’ art. 123 - svolgono l’attività in una o più regioni del
territorio di cui trattasi
- rappresentino una quota significativa delle attività economiche
- non siano attive nella produzione, trasformazione o commercio
15
Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte (art.177bis )
L’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, non si applica
agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dalle Organizzazioni Interprofessionali riconosciute, finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all’art.123, paragrafo 4, lettera c), del Reg 1234/07.
CONDIZIONI:
- Notifica degli accordi alla Commissione, che ha tre mesi di tempo per valutare cause di incompatibilità (es.
distorsione concorrenza, fissazione di prezzi,
compartimentazione mercati) e comunicare eventuale decisione contraria
16
TRATTATIVE CONTRATTUALI (art. 126 quater)
Un OP riconosciuta può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, i contratti per la
consegna del latte crudo I contratti:
a) possono essere indipendenti dal trasferimento della proprietà del latte;
b) possono avere prezzi diversi per alcuni o per tutti gli agricoltori aderenti;
c) non devono superare, in quantità prodotta o consegnata, il 33% della produzione nazionale, o il 3,5% della produzione UE
Il produttore può far negoziare il proprio latte da un’unica OP (deroga per produzioni in aree geografiche diverse)
17
TRATTATIVE CONTRATTUALI (art. 126 quater)
- Obbligo per le OP di informare le autorità dello Stato membro sul volume di latte crudo oggetto delle trattative (Reg 511/2012)
- La Commissione pubblica la produzione di latte crudo dei singoli stati e dell’UE (per la verifica delle soglie)
- Controllo dell’AGCM (Autorità Garante
Concorrenza e Mercato), indipendentemente dalle soglie, che può annullare una trattativa se ritenuta lesiva della concorrenza
18
TRATTATIVE CONTRATTUALI (
art. 126quater): le decisioni italiane
Conferma dell’obbligo del contratto scritto (non solo per latte crudo, ma per tutti i prodotti
dell’Allegato I del Trattato) prima della consegna, in coerenza con l’art.62 della L. 27/2012, con le
specifiche relative a quantità, qualità, consegne e modalità raccolta, prezzo (fisso o variabile in
relazione a parametri), durata, cause di forza maggiore.
Esonero dei soci delle cooperative (regolamento con effetti analoghi al contratto)
19
Regolazione offerta di formaggio DOP/IGP (
art.126 quinquies) su richiesta di un’OP, un’OI o un gruppo di
operatori – Consorzio - di cui all’art. 5 par.1 Reg.
(CE)n. 510/06, gli Stati membri possono stabilire norme vincolanti per adeguare l’offerta alla
domanda per un tempo limitato (max 3 anni)
occorre accordo preventivo tra le parti:
- almeno 2/3 produttori di latte o loro rappresentanti che rappresentino almeno 2/3 del latte crudo
utilizzato per il formaggio e, se del caso,
- almeno 2/3 dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno 2/3 della produzione di tale formaggio
20
Regolazione offerta di formaggio DOP/IGP (
art.126 quinquies)CONDIZIONI:
adeguare offerta del prodotto alla domanda
Disciplinano solo il prodotto in questione
Vincolanti max per 3 anni, rinnovabili su richiesta
Non danneggiano commercio prodotti diversi
Riguardano solo la prima commercializzazione
Non consentono di fissare prezzi
Non rendono indisponibile una % eccessiva di prodotto
Non creano discriminazioni o ostacoli per i nuovi operatori
Contribuiscono alla qualità e sviluppo del prodotto
Non pregiudicano art.126 quater
21
Regolazione offerta di formaggio
DOP/IGP (
art.126 quinquies): LE DECISIONI ITALIANE (LINEE GUIDA DM 15164 del 12/10/2012) Presentazione contestuale al Mipaaf e alle Regioni territorialmente interessate
Istituzione Comitato di Valutazione misto Mipaaf- rappresentanza Regioni
Il Comitato stabilisce criteri per la
valutazione, compie la valutazione e, se del caso, svolge audizioni
Il Mipaaf approva il piano e lo pubblica
22
Regolazione offerta di formaggio
DOP/IGP (
art.126 quinquies): LE DECISIONI ITALIANE (LINEE GUIDA DM 15164 del 12/10/2012) Il piano descrive le azioni per raggiungere gli obiettivi della regolazione
Dimostra le condizioni previste dal Reg UE , col supporto di analisi di mercato
Documentazione che dimostri l’accordo
preventivo (condizioni di rappresentanza – es. coop o OP -, elenchi di produttori
rappresentati)
Se approvato, relazione annuale su attuazione
23
OBBLIGHI INFORMATIVI
Le OP informano Regioni, AGEA e Mipaaf:
-
entro il 31 gennaio dei volumi di latte che si stima saranno oggetto di
trattativa e consegna per l’anno in corso
-
entro il 31 gennaio il volume totale
effettivo di latte contrattato dall’OP,
consegnato sul territorio nazionale
nell’anno civile precedente
24
OBBLIGHI INFORMATIVI
Le Regioni informano AGEA e il Mipaaf:
- entro il 31 gennaio sui riconoscimenti di OP e OI, eventuali revoche o richieste respinte nell’anno precedente
- i dati inerenti il volume totale contrattato,
consegnato sul territorio nazionale nell’anno civile precedente, ed eventuali trattative
bloccate da AGCM, nei termini utili a
consentire la comunicazione del Mipaaf alla Commissione entro il 15 marzo
25
OBBLIGHI INFORMATIVI
Gli Stati membri informano la Commissione:
-
entro il 31 marzo sui riconoscimenti di OP e OI, eventuali revoche o richieste respinte nell’anno precedente
-
entro il 15 marzo il volume totale
contrattato, consegnato sul territorio nazionale nell’anno civile precedente, ed eventuali trattative bloccate da
AGCM
26
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE (art. 185 sexies)
- dal 1/04/2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese;
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di latte consegnato;
- la Commissione può adottare atti di esecuzione sul contenuto, formato e tempistica di tali
notifiche
27
LA COMMISSIONE (art. 184 )
- relaziona al Parlamento europeo e al Consiglio entro 31/12/2012 sull’andamento dei mercati e sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte
- ed entro il 30/06/2014 ed il 31/12/2018
valuta l’applicazione del Reg e i suoi effetti, con particolare attenzione ai produttori di latte nelle zone svantaggiate, con possibili incentivi per incoraggiare gli agricoltori a concludere
accordi di produzione congiunta
28