L '1.? 1\\
j l ( (,~.,
, Jt-"
V -~ .. ~~'~_~ ..
\ ~-~<-'
\" {ù.l"
~ J,.)h ~- ~
k
Tribunale di Venezia ~~-, "
Sezione del riesame e delle misure di prevenzi
._--
I ~~.
Al Presidenti dei Consigli delfOrdine degli Avvocati di:
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Vicenza-VE/,?o " '"
Ai Presidenti Delle Camere Penali di:
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza IIfRo,J1\
OGGETTO: Funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale. Modalità di Rinuncia alla sospensione feriale
Illustri Presidenti
Allego le istruzioni impartite alla Cancelleria del Tribunale del Riesame con riferimento al periodo feriale 1-31 Agosto.
Richiamo l'attenzione delle SS LL sulle modalità attraverso le quali deve essere espressa la rinuncia alla sospensione dei termini feriali.
Cordialità
Venezia 12. 7.2018 Il~
e~
..,.
,-".
Tribunale di Venezia
Sezione del
riesame e
delle misure di prevenzioneAI Funzionario Dirigente del Settore Penale Dott.ssa Tiziana Petillo Alla Cancelleria del Tribunale del Riesame
Oggetto: funzionamento del Tribunale del Riesame durante la sospensione feriale.
Nella imminenza del periodo feriale ritengo opportuno riassumere brevemente le competenze della sezione, con particolare riferimento all'istituto della sospensione dei termini processuali (art.240 bis delle disposizioni di attuazione al CPP).
Riesame reale.
Con riferimento:
• alla richiesta di riesame reale del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 322 C.P.P, come previsto dall'articolo 324 CPP;
• alla richiesta di riesame reale ai sensi dell'articolo 355 comma terzo CPP, sempre ex art. 324 CPP avverso i decreti di sequestro probatorio o convalida di sequestro probatorio emessi dal PM;
• all'appello reale, ai sensi dell'articolo 322 bis cpp
tutti i termini sono sospesi, nel periodo 1-31 Agosto, ad eccezione dei procedimenti penali che attengono a reati di criminalità organizzata.
In tutti i casi sopra citati, l'eventuale rinuncia del difensore è priva di efficacia.
Conseguentemente la Cancelleria provvederà alla fissazione dei predetti procedimenti solo a partire dal 4 settembre rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di deposito concordandone il numero con il Presidente della sezione.
1
Riesame ed appelli personali.
Con riferimento:
• al riesame delle misure cautelari personali ai sensi dell'articolo 309 CPP ( cui sono omologate le misure di sicurezza applicate, in via provvisoria, ex art 313 u.C.
CPP);
• all'appello avverso le ordinanze emesse dal giudice della cautela, e ciò ai sensi dell'articolo 310 CPP.
In questo caso occorre distinguere i casi in cui il ricorso (riesame o appello) concerna:
1) indagati o imputati detenuti ( cioè in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari);
2) indagati o imputati sottoposti a misura cautelare non detentive.
Nel caso di cui al numero 1), il ricorso può essere trattato durante il periodo feriale, purchè vi sia un espressa rinuncia dell'interessato o del suo difensore ad avvalersi della sospensione legale dei termini. Sempre che non si tratti di reati di criminalità organizzata.
Viceversa, nel caso di cui al numero 2), il ricorso non può essere trattato durante il periodo feriale, neppure in caso di espressa rinuncia della parte alla sospensione dei termini.
La Rinuncia
La rinuncia alla sospensione dei termini, lì dove è prevista, deve essere espressa ed inequivoca e nel caso in cui i l'indagato o l'imputato sia assistito da due difensori, deve pervenire da parte di entrambi i Legali Se la rinunzia avviene direttamente da parte dell'indagato (o imputato) essa prevale sulla diversa dichiarazione del difensore.
La sola proposizione dell'istanza in periodo feriale, non equivale a rinuncia alla sospensione medesima.
Richiamo, sul punto, la decisione (n.573010216) assunta dalla Corte di Cassazione, proprio annullando, su questo specifico punto, una Ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia in composizione feriale.
Per l'effetto qualora le richieste di riesame o appello di soggetti in condizione di detenzione carceraria( ovvero di arresti domiciliari ) non rechino con sé l'espressa rinuncia alla sospensione feriale verranno trattati a far data da settembre 2018.
2
Nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia pervenga dall'indagato) in un momento successivo rispetto alla cominceranno a decorrere dalla suddetta rinuncia.
Venezia 12.7.2018
3
da parte dei difensori ( o impugnazione tutti i termini
I~