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Con la presente circolare si forniscono le procedure di attuazione dell'articolo 2 del citato decreto che prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni: 1) indennità giornaliera per inabilità temporanea

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 12 del 19 marzo 1988

Oggetto: Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

Il decreto legge 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470 (v. all. n. 1 testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1987), prevede una serie di interventi a favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 ed affida all'Istituto l'incarico di erogare prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tali avversità.

La medesima normativa prevede che le prestazioni siano anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, il contributo di cui all'articolo 2, 5° comma.

Con la presente circolare si forniscono le procedure di attuazione dell'articolo 2 del citato decreto che prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1) indennità giornaliera per inabilità temporanea;

2) rendita provvisoria;

3) rendita per inabilità permanente;

4) rendita a superstiti;

5) assegno di morte;

6) protesi.

Campo di applicazione

E' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

Qualora trovi applicazione l'articolo 80 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, la rendita unica sarà attribuita alla gestione ordinaria e, conseguentemente, le regioni e province autonome competenti verseranno all'Istituto, in un unica soluzione, il valore capitale della quota parte di rendita di propria spettanza secondo le istruzioni emanate al riguardo con circolare n. 20/1987.

Colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 ed affida all'Istituto l'incarico di erogare prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tali avversità.

Competente alla trattazione dei casi è la sede nel cui territorio rientrano i comuni individuati come colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche in questione, elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1987 (all. n. 2).

Tale Unità potrà, all'occasione, demandare ad altre sedi la trattazione delle fattispecie, trasmettendo la documentazione ricevuta alla sede nella cui circoscrizione risiede l'infortunato con l'incarico di trattazione e definizione (casi a.s.).

1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

E' prevista per i cittadini riconosciuti, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento, l'erogazione della indennità giornaliera per inabilità

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temporanea. Tale previdenza non cumulabile con la rendita provvisoria viene corrisposta a domanda, immediatamente, per un periodo non superiore a 6 mesi; è calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale ed è prorogabile per altri 6 mesi.

Se dai successivi accertamenti medico legali risultasse al cittadino infortunato un grado di inabilità superiore al 10%, si costituirà una rendita permanente ai sensi della normativa dettata dal Testo unico con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento della guarigione clinica, sempre calcolata sul minimale retributivo del settore industriale.

La sede competente, ricevuta la domanda di concessione delle prestazioni, provvede ad aprire una pratica di infortunio con le modalità previste dalla procedura di passaggio del N.S.I. gestione 2.4.7.. Appone con timbro la dicitura legge n. 470 del 19 novembre 1987 eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 sui moduli: 10/I copertina di infortunio e di malattia professionale, 20/I fascicolo di definizione della pratica di infortunio e di malattia professionale, 20-bis/I comunicazione all'infortunato di liquidazione e pagamento di indennità per inabilità temporanea, 30/I sopracopertina di infortunio con rendita di inabilità, 43/I protocollo rendite dirette, 67/I protocollo delle rendite ai superstiti, 78/I registro dei casi mortali e delle pratiche di rendita ai superstiti in istruttoria (n. 48/ 1985).

2.1 Rendita provvisoria

Viene assegnata una rendita provvisoria (che nulla ha in comune con la rendita provvisoria prevista dall'articolo 102 del testo unico), per un periodo massimo di un anno, ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni, qualunque sia il grado di invalidità riportato; è calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale (L. 11.282.000) e ragguagliata ad una inabilità del 50%.

Presupposto per conseguire la rendita provvisoria è la presentazione di apposita domanda corredata della certificazione medica prevista dalla normativa.

La rendita provvisoria decorre dalla data dell'evento e, entro un anno dalla costituzione della stessa, i beneficiari saranno sottoposti d ufficio ad accertamenti medico legali da parte dell'Istituto per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente.

La rendita provvisoria potrà essere aumentata delle quote integrative previste dall'articolo 77 del vigente Testo Unico.

Per quanto concerne le istruzioni operative relative a tale prestazione si precisa che:

a) la rendita provvisoria deve essere liquidata e gestita con la normale procedura meccanizzata delle rendite;

b) sulla scheda 150/I MECC. scheda evidenza costituzione e variazione di rendita diretta: al campo gestione deve essere indicato il codice di gestione 2.4.7., al campo 47 una P, al campo 55 il grado di inabilità 50%, al campo 56 la scadenza della 1 revisione;

c) nel modulo 47/I conteggio e costituzione di rendita per inabilità deve essere apposta, nello spazio bianco previsto al primo paragrafo, la nota rendita provvisoria assegnata fino al... ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1987, n. 470. Accertato, entro un anno, il grado di inabilità permanente con valutazione effettuata a termini del titolo I del Testo Unico, potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

a) grado di inabilità definitivo inferiore al 50% la variazione del grado della rendita per inabilità permanente decorrerà dalla prima rata successiva alla data dell'intervenuto accertamento.

Non si farà luogo al conguaglio fino alla data dell'accertamento del definitivo grado di inabilità; pertanto le somme corrisposte in eccedenza dalla data successiva al suddetto accertamento dovranno essere recuperate dall'Istituto mediante rateazione che, comunque, non potrà superare le 60 rate;

b) grado di inabilità definitivo superiore al 50% la variazione del grado della rendita per inabilità permanente decorrerà in questo caso dalla data dell'evento.

La medesima decorrenza verrà data anche all'eventuale assegno per l'assistenza personale continuativa.

Saranno effettuati i dovuti conguagli.

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2.2 Rendita definitiva

La rendita definitiva può essere assegnata a conclusione di un periodo di inabilità temporanea in presenza di postumi permanenti superiori al 10%, ovvero a seguito di accertamenti condotti dopo l'assegnazione di rendita provvisoria, secondo quanto disposto al punto che precede.

2.3 Revisione della rendita

La revisione della rendita per inabilità permanente sarà attuata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 83 del vigente testo unico.

2.4 Riliquidazione della rendita

La rendita per inabilità permanente, costituita ai sensi delle disposizioni in esame, è soggetta alla riliquidazione a norma dell'articolo 116 del Testo Unico e successive modificazioni.

2.5 Integrazione della rendita

Una volta costituita la rendita definitiva, qualora ricorrano i requisiti richiesti dal vigente testo unico, dovrà essere erogata l'integrazione di rendita nel caso in cui l'infortunato debba essere sottoposto a speciali cure mediche e chirurgiche (articolo 89 del testo unico), sulla base del minimale retributivo del settore industriale in vigore all'atto dell'integrazione della rendita.

3. Rendita a superstiti

Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità in argomento, vengono corrisposti l'assegno di morte, la rendita e le altre prestazioni previste dal vigente Testo Unico (articolo 85).

La rendita a superstiti viene corrisposta dal giorno successivo a quello della morte del dante causa e viene calcolata sulla base del minimale retributivo previsto per il settore industriale (L. 11.282.000 annue).

La predetta prestazione viene erogata a domanda e dietro presentazione del certificato di morte o della dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Sindaco del comune di residenza dello scomparso, decorso un anno dal 18 luglio 1987.

E' fatto comunque carico agli interessati di produrre, a suo tempo, la sentenza che dichiara la morte presunta giusta le disposizioni di cui al capo terzo disposizioni relative all'assenza o alla dichiarazione di morte presunta del codice di procedura civile (articoli dal 721 al 731).

Nella ipotesi che la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, gli interessati sono tenuti alla restituzione delle somme ricevute, sulla base delle disposizioni contenute nella relativa sentenza.

Anche la rendita a superstiti è soggetta alla riliquidazione a norma dell'articolo 116 del testo unico e successive modificazioni.

La rendita viene liquidata e gestita con la normale procedura meccanizzata delle rendite.

4. Assegno di morte

L'assegno di morte viene corrisposto, a domanda, con effetto immediato nella misura (L. 1.489.000) e con i criteri fissati dall'articolo 85 del vigente Testo Unico e successive modificazioni.

5. Protesi

Ai soggetti riconosciuti permanentemente inabili l'INAIL fornirà anche gli apparecchi di protesi secondo il disposto dell'articolo 66 del Testo Unico e secondo la normativa di cui alla circolare n. 33/1984.

Prescrizione

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E' applicabile la prescrizione triennale prevista dall'articolo 112 del Testo Unico.

Infortuni sul lavoro

Qualora l'evento lesivo causato dalla calamità si configuri come infortunio sul lavoro, restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico.

Istruzioni statistiche

Come precisato, i casi trattati ai sensi della normativa in esame dovranno essere individuati attraverso il codice di gestione 2.4.7.

Qualora si tratti di rendita a superstiti assegnata ad aventi diritto alla qualifica di cittadini dispersi, deve essere compilato l'intero campo 77 ex d (14 caratteri) della scheda 151/I mecc. utilizzando la cifra 9.

Istruzioni contabili

Gli importi delle prestazioni erogate dovranno essere contabilizzati con operazione contestuale di impegno e pagamento gestione 1.1.0, competenza dell'anno, al capitolo 811 prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello stato. Gli importi relativi alla erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovranno essere contabilizzati al sottoconto 05 che assumerà, quindi, la denominazione: assegni per caso di morte; indennità per inabilità temporanea assoluta.

Alla richiesta di rimborso delle prestazioni erogate provvederà questa Direzione Generale. I relativi recuperi saranno contabilizzati nella sola fase di incasso al capitolo 211 rimborso di prestazioni erogate ad assistiti da speciali gestioni a carico dello stato gestione 1.1.0, competenza dell'anno al quale si riferisce il recupero medesimo.

Eventuali reincassi di prestazioni dovranno essere contabilizzati dalle Unità periferiche ai sottoconti 03 e 04 decentrati. I reincassi alla indennità per inabilità temporanea dovranno essere invece contabilizzati al sottoconto 05 reincassi di indennità per inabilità temporanea decentrato di nuova istituzione.

Per le registrazioni in argomento dovrà altresì essere utilizzato il codice di partita 6415 di nuova istituzione Ministero del tesoro avversità atmosferiche 1987 legge n. 470/1987 (Valtellina).

Qualora insorgessero problemi particolari nell'applicazione delle norme, essi potranno essere segnalati a questa Direzione Generale servizio prestazioni assicurative.

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