• Non ci sono risultati.

Oggetto: Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali - Premio speciale unitario

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Oggetto: Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali - Premio speciale unitario"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Rischi Documento: Circolare n. 46 del 18 luglio 2008.

Oggetto: Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali - Premio speciale unitario.

Quadro Normativo

• DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 : "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Art. 42

• DPR n. 602 del 30 aprile 1970 : ”Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi” Art. 8

• Decreto 15 luglio 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale :”Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”

• Decreto 3 dicembre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale : “ Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”

• Decreto 6 giugno 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali : “Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante:

< Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970”

COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO NELLE AREE PORTUALI – PREMIO SPECIALE UNITARIO - DECORRENZA

Con apposito decreto1 , il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha modificato l'elenco delle attività di facchinaggio assicurabili all'Inail a mezzo di pagamento di “premio speciale unitario”2, inserendo il “facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali” .

In tal modo è stata estesa l'applicazione del premio speciale a tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi.

In particolare, i lavori di facchinaggio svolti nelle aree portuali, originariamente esclusi dal premio speciale unitario, vennero poi riconosciuti3 solo se svolti da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla normativa che ha ridisegnato la legislazione in materia portuale4 .

Le cooperative che svolgono attività di facchinaggio nelle aree portuali - comunque soggette all'obbligo assicurativo - che non rientravano in detta disposizione erano, quindi, assicurate mediante il pagamento del premio ordinario.

Si rende ora necessario assoggettarle al regime del premio speciale unitario con decorrenza dal terzo trimestre 2008 (1° luglio 2008) .

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le Strutture Territoriali dell'Istituto dovranno attivarsi da subito per:

• individuare le cooperative che operano in ambito portuale, attualmente assicurate nella gestione ordinaria

(2)

• inoltrare a tali soggetti una richiesta di aggiornamento della denuncia di esercizio

• richiedere contestualmente i codici fiscali dei soci lavoratori facchini

• cessare le polizze dipendenti con le quali è assicurata l'attività di facchinaggio svolta dalle cooperative in ambito portuale

• contestualmente aprire le polizze speciali per l'assicurazione delle citate attività di facchinaggio.

A sostegno della operatività di codeste Strutture, verrà inoltrata un'apposita nota con allegato un elenco di tutte le Società che operano in ambito portuale, attualmente assicurate nella gestione ordinaria.

Allegati: 1.

______________________________

1. Allegato 1: Decreto 6 giugno 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato sulla GU n.

143 del 20 giugno 2008.

2. DM 15 luglio 1987.

3. DM 3 dicembre 1999.

4. Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Riferimenti

Documenti correlati

Nei casi di “urgenza per esigenze produttive”, infatti, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando

Il diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto della previdenza sociale: nozione ed evoluzione.. Le fonti sovranazionali del diritto

La giurisprudenza, inoltre, ha evidenziato che la prestazione deve essere in- serita stabilmente nel ciclo produttivo dell’impresa, così realizzando una forma di

Tutto ciò premesso, si precisa che l’acquisto in blocco da parte dei conduttori si profila sia nel caso di accollo delle unità immobiliari non optate – da considerarsi operante

33/2013, i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi

Per la società, il lavoro dovrebbe puntare allo sviluppo della cooperazione e della collaborazione comunitaria tra i gruppi di pari e della comunità e quindi

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti,

1° agosto 1981 (all.1) con il quale è stata approvata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 giugno 1981. Con detta delibera la misura del