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1 della legge 30 gennaio 1968, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 105 del 1 dicembre 1973

Oggetto: Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto del 13 ottobre 1973 (cfr. allegato) in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito, ai sensi del 2° comma dell'articolo della legge 30 gennaio 1968, n. 47, le nuove misure dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Il decreto stabilisce altresì che, a partire dalla stessa data, l'addizionale di cui al 3° comma dell'articolo 1 della citata legge n. 47/1968 venga commisurata ai nuovi premi.

All. n. 1

Allegato alla circ. n. 105/ 1973

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per il lavoro e la previdenza sociale

VISTO l'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 1972 sulla rivalutazione triennale delle rendite che porta la retribuzione convenzionale annuale da assumersi come base per la liquidazione delle medesime da lire 3.000.000 a lire 4.200.000;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 30 gennaio 1973;

CONSIDERATO che, rispetto alla data 1° gennaio 1967 di prima applicazione della tariffa dei premi dell'assicurazione suddetta, sono decorsi più di due anni;

CONSIDERATE le risultanze della gestione che pongono in evidenza un disavanzo da coprire;

DECRETA:

Art. Unico

I premi annui di cui al secondo comma dell'art. della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vengono modificati, ai sensi del presente decreto, e a decorrere dal 1° gennaio 1972, come segue:

APPARECCHI RADIOLOGICI A) Di diagnostica

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari;

presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 195.600

2) installati presso studi privati di radiologia L. 74.250

(2)

3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico

L. 31.000

B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari;

presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 120.300

2) installati presso studi privati L. 29.500

SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO

Per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie L. 260

quota fissa oltre i 1.000 millicurie L. 2.410

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1972 l'addizionale di cui al terzo comma del citato art.1 della legge 30 gennaio 1968, n.47, sarà determinata sulla base dei nuovi premi.

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