L’allegato II riguardante le linee guida in materia di trasporto pubblico prevede in via generale di:
• Articolare gli orari di lavoro in modo da ridurre le possibilità di aggregazione, pur tenendo conto delle esigenze del territorio e degli utenti;
• Sanificare e igienizzare i luoghi e i mezzi di trasporto, mantenendo l’obbligo di indossare le mascherine e prevedendo protocolli specifici per la gestione degli utenti con temperatura corporea superiore ai 37, 5° C;
• Riorganizzare i flussi di accesso in entrata e in uscita per limitare ogni possibile occasione di contatto interpersonale, disponendo i posti a sedere evitando
posizionamenti c.d. faccia a faccia;
• Valutare l’installazione di separatori fra i sedili ove possibile, oltre a garantire l’areazione naturale dei mezzi di trasporto.
L’Allegato elenca anche una serie di raccomandazioni per l’utenza, fra cui la limitazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici in caso di infezioni respiratorie acute, il rispetto della segnaletica e delle indicazioni di prevenzione, e l’invito a favorire l’acquisto dei biglietti online.
Il testo elenca poi una serie di misure specifiche per ciascuna modalità di trasporto, tra cui: • Trasporto aereo e Trasporto pubblico locale (TPL): previsti flussi separati di salita e discesa, con contingentamento dei posti disponibili, consentendo deroghe (non oltre il 60% della capienza) privilegiando l’allineamento verticale dei
passeggeri. Predisposti meccanismi di monitoraggio del flusso dei passeggeri e di rimodulazione del traffico; si potrà portare il bagaglio a mano (il trolley) sugli aerei, anche se saranno le stesse compagnie a decidere se imbarcarli comunque in stiva, nel caso il volo risulti troppo affollato.
• Treni: misure di distanziamento e distribuzione dei passeggeri sulle banchine e nei luoghi di assembramento, potenziamento della sanificazione dei mezzi,
distanziamento interpersonale (anche tramite previa prenotazione) e possibilità di deroga come per il TPL;
• Taxi e NCC: divieto di utilizzo del sedile anteriore, limite di 2 passeggeri nei sedili posteriori, possibile deroga all’obbligo della mascherina per il passeggero (non il conducente) in presenza di idonei separatori.