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Composizione del Consiglio giudiziario: coincidenza della qualità di membro di diritto e quella di componente elettivo.

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Composizione del Consiglio giudiziario: coincidenza della qualità di membro di diritto e quella di componente elettivo.

(Risposta a quesito del 10 aprile 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 aprile 2013, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota con cui il Comitato di Presidenza ha trasmesso il quesito formulato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di …, il quale - premesso di essere il reggente della Procura generale e, nella qualità, membro di diritto del Consiglio giudiziario - espone di essere stato eletto componente dello stesso Consiglio giudiziario per il quadriennio 2012-2016. Lo scrivente chiede se il mandato elettivo debba prevalere, in seno al Consiglio giudiziario, sulla rappresentanza dell’ufficio di Procura generale, che in assenza del titolare può essere garantita facendo ricorso alle norme di ordinamento giudiziario. Rappresenta di aver provveduto in tal senso, designando in due occasioni il magistrato all’epoca più anziano in servizio presso il proprio ufficio;

- rilevato, in via generale, che nell’ordinamento post-costituzionale - con le leggi 825/66 e 214/67 successive all’istituzione del CSM - i Consigli giudiziari hanno assunto l’attuale fisionomia di

“organi di prossimità” aventi natura rappresentativa di tutti i magistrati del distretto; con la risoluzione sul decentramento del 20 ottobre 1999 il Consiglio superiore, nella stessa ottica e per favorire il massimo decentramento sostenibile, ha consacrato la funzione dei Consigli giudiziari al livello di “compartecipazione all’esercizio della funzione valutativa”; la riforma dell’ordinamento giudiziario (articolo 9 del D. Lgs. 25/06 come modificato dalla L. 111/2007) ha mantenuto - per ogni tipologia di composizione dell’organo, ordinaria, ristretta e “sezione relativa ai giudici di pace”

- la presenza del Presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello quali “membri di diritto” accanto ai membri elettivi;

- evidenziato, in particolare, che ai sensi dell’art. 9 cit.: “Il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso la Corte di appello che ne sono membri di diritto” (primo comma) e “In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni” (comma 3-ter);

- osservato, altresì, che in relazione ai componenti “non di diritto” dei Consigli giudiziari è venuto meno l’istituto dei “membri supplenti” a seguito dell’abrogazione dell’art. 10 del D. Lgs. 25/06 con le modifiche introdotte dalla L. 111/07, che ha sancito l’abolizione del “collegio perfetto”

introducendo la previsione del “quorum strutturale” (art. 8bis) per il funzionamento dell’organo;

- ritenuto, dunque, che alla sostituzione prevista per i membri di diritto – che fa rinvio al criterio generale previsto dalla normativa ordinamentale su chi debba farsi carico delle attività dell’ufficio in relazione alle quali sussiste un impedimento del dirigente allo svolgimento delle funzioni amministrative – non corrisponde analogo meccanismo per i componenti elettivi dei Consigli giudiziari, evenienza, quest’ultima, che si spiega in ragione della posizione istituzionale dei primi contrapposta alla diretta investitura dei secondi da parte dei colleghi del Distretto;

- rilevato, sotto lo stesso profilo, che come si evince dalla citata risoluzione del 1999 il ruolo dei componenti di diritto si distingue ulteriormente - rispetto a quello rappresentativo della componente elettiva - anche per la particolare pregnanza dei compiti di sorveglianza sui comportamenti dei magistrati del Distretto, spettanti al Presidente ed al Procuratore generale presso la Corte di appello;

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- ritenuto che appare dunque conforme alle considerazioni svolte la conclusione per cui, laddove in capo allo stesso magistrato (Presidente o Procuratore generale della Corte di appello) alla qualità di

“membro di diritto” venga a sommarsi quella di componente elettivo del Consiglio giudiziario, è in tale ultima veste che quel magistrato deve comporre l’organo, con concomitante individuazione del suo sostituto - nella posizione istituzionale del “membro di diritto” - nel collega più anziano in servizio presso il suo ufficio, secondo i criteri generali stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dall’art. 9 D. Lgs. 25/06;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che laddove in capo allo stesso magistrato (Presidente o Procuratore generale della Corte di appello) alla qualità di “membro di diritto” quale reggente dell’ufficio si sommi quella di componente elettivo del Consiglio giudiziario, è in tale ultima veste che quel magistrato compone l’organo, con concomitante individuazione del suo sostituto - quale

“membro di diritto” - nel collega più anziano in servizio presso il suo ufficio, secondo i criteri generali stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dall’art. 9 del D. Lgs. 25/06.”

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