Quesito in merito alla possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità.
(delibera 10 novembre 2021)
«Con nota del 1.9.2021 l'ufficio di segreteria della Corte di Appello __________ chiedeva al Consiglio di fornire indicazioni in ordine alla eventuale possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità.
Per rispondere al quesito è necessario premettere brevi cenni sulla natura dei Consigli giudiziari, i quali sono stati profondamente innovati, nella composizione e nelle competenze, dal D.Lgs. n.
25/2006.
In precedenza ai menzionati organismi risultavano dedicate, a livello di normazione primaria, le disposizioni dell'art. 6 del R.D. n. 511/46, per cui i Consigli Giudiziari erano composti esclusivamente da magistrati; avevano la natura di collegi perfetti, atteso che deliberavano con la necessaria presenza dei cinque componenti effettivi e dei due membri di diritto (salva la presenza dei membri supplenti); prevedevano la partecipazione, sia per quanto riguarda i membri titolari che per quanto riguarda quelli supplenti, di magistrati di tribunale, d'appello e di cassazione.
Il D.Lgs. n. 25/2006, attuativo della delega dettata dall'art. 1, 1° comma, lett. c), della L. n.
150/2005, ha profondamente modificato la disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica del Consigli Giudiziari.
Dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 25/2006 è derivato che i Consigli Giudiziari sono composti anche da appartenenti a categorie diverse dalla magistratura, quali l'Accademia e l'Avvocatura, ed hanno la natura di collegi imperfetti, atteso che è previsto ex lege (art. 9 bis D.Lgs. cit.) un quorum strutturale per la regolarità delle sedute e le delibere risultano valide solo se adottate a maggioranza dei presenti.
Come evidenziato dal Consiglio nella delibera del 10 aprile 2013, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.
25 del 2006 “il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso la Corte di appello che ne sono membri di diritto” (primo comma) e “in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni” (comma 3 ter); in relazione ai componenti “non di diritto” dei Consigli giudiziari è venuto meno l'istituto dei “membri supplenti”
a seguito dell'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 25/06 con le modifiche introdotte dalla L. n.
111/07, che ha sancito l'abolizione del “collegio perfetto” introducendo la previsione del “quorum strutturale” (art. 9 bis cit.) per il funzionamento dell'organo; alla sostituzione prevista per i membri di diritto - che fa rinvio al criterio generale previsto dalla normativa ordinamentale su chi debba farsi carico delle attività dell'ufficio quando sussista un impedimento del dirigente allo svolgimento delle funzioni - non corrisponde analogo meccanismo per i componenti elettivi dei Consigli giudiziari, evenienza, quest'ultima, che si spiega in ragione della posizione istituzionale dei primi contrapposta alla diretta investitura dei secondi da parte dei colleghi del distretto.
Tanto premesso, nel silenzio del legislatore sul punto, deve escludersi la possibilità di sostituzione di un componente “non di diritto” del Consiglio Giudiziario temporaneamente impedito.
D'altra parte la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell'organo di autogoverno, che può comunque deliberare a maggioranza con la presenza della metà più uno dei componenti.
In ragione di quanto illustrato, il Consiglio
delibera
di rispondere al quesito nel senso che non è prevista la possibilità di sostituzione di un componente
“non di diritto” del Consiglio Giudiziario in caso di temporaneo impedimento dello stesso».