• Non ci sono risultati.

Quesito in merito alla possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quesito in merito alla possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Quesito in merito alla possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità.

(delibera 10 novembre 2021)

«Con nota del 1.9.2021 l'ufficio di segreteria della Corte di Appello __________ chiedeva al Consiglio di fornire indicazioni in ordine alla eventuale possibilità di sostituzione provvisoria di un componente del Consiglio Giudiziario in astensione per maternità.

Per rispondere al quesito è necessario premettere brevi cenni sulla natura dei Consigli giudiziari, i quali sono stati profondamente innovati, nella composizione e nelle competenze, dal D.Lgs. n.

25/2006.

In precedenza ai menzionati organismi risultavano dedicate, a livello di normazione primaria, le disposizioni dell'art. 6 del R.D. n. 511/46, per cui i Consigli Giudiziari erano composti esclusivamente da magistrati; avevano la natura di collegi perfetti, atteso che deliberavano con la necessaria presenza dei cinque componenti effettivi e dei due membri di diritto (salva la presenza dei membri supplenti); prevedevano la partecipazione, sia per quanto riguarda i membri titolari che per quanto riguarda quelli supplenti, di magistrati di tribunale, d'appello e di cassazione.

Il D.Lgs. n. 25/2006, attuativo della delega dettata dall'art. 1, 1° comma, lett. c), della L. n.

150/2005, ha profondamente modificato la disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica del Consigli Giudiziari.

Dalla riforma operata dal D.Lgs. n. 25/2006 è derivato che i Consigli Giudiziari sono composti anche da appartenenti a categorie diverse dalla magistratura, quali l'Accademia e l'Avvocatura, ed hanno la natura di collegi imperfetti, atteso che è previsto ex lege (art. 9 bis D.Lgs. cit.) un quorum strutturale per la regolarità delle sedute e le delibere risultano valide solo se adottate a maggioranza dei presenti.

Come evidenziato dal Consiglio nella delibera del 10 aprile 2013, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.

25 del 2006 “il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso la Corte di appello che ne sono membri di diritto” (primo comma) e “in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni” (comma 3 ter); in relazione ai componenti “non di diritto” dei Consigli giudiziari è venuto meno l'istituto dei “membri supplenti”

a seguito dell'abrogazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 25/06 con le modifiche introdotte dalla L. n.

111/07, che ha sancito l'abolizione del “collegio perfetto” introducendo la previsione del “quorum strutturale” (art. 9 bis cit.) per il funzionamento dell'organo; alla sostituzione prevista per i membri di diritto - che fa rinvio al criterio generale previsto dalla normativa ordinamentale su chi debba farsi carico delle attività dell'ufficio quando sussista un impedimento del dirigente allo svolgimento delle funzioni - non corrisponde analogo meccanismo per i componenti elettivi dei Consigli giudiziari, evenienza, quest'ultima, che si spiega in ragione della posizione istituzionale dei primi contrapposta alla diretta investitura dei secondi da parte dei colleghi del distretto.

Tanto premesso, nel silenzio del legislatore sul punto, deve escludersi la possibilità di sostituzione di un componente “non di diritto” del Consiglio Giudiziario temporaneamente impedito.

D'altra parte la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell'organo di autogoverno, che può comunque deliberare a maggioranza con la presenza della metà più uno dei componenti.

In ragione di quanto illustrato, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che non è prevista la possibilità di sostituzione di un componente

“non di diritto” del Consiglio Giudiziario in caso di temporaneo impedimento dello stesso».

Riferimenti

Documenti correlati

- nella citata nota si rappresenta che potrebbero ostare all’immediata indizione di nuove elezioni le stesse ragioni connesse al rischio epidemiologica per

procedenti, le quali però risultavano essere state riscontrate solo con riguardo ad uno dei due giudizi (rispetto al quale era risultato che da tempo erano state delegate

chiede di conoscere se “rispetto della via gerarchica significhi, così come ritiene la locale Procura generale, “che tutte le richieste relative alla funzionalità della Procura

- ritenuto che non vi sono ragioni per modificare la nuova disciplina, e che, pertanto, presso la Corte di appello e la Procura generale presso la Corte di appello debbono

Il Consiglio giudiziario, sentito il relatore, delibera all’unanimità non luogo a provvedere, essendo stato già formulato parere in corso di validità, omogeneo per funzioni e

(secondo cui in caso di avocazione, le funzioni del pubblico ministero sono svolte dai magistrati della procura generale presso la corte di appello), regola rispetto alla quale

[Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonchè

- letta la nota pervenuta in data 16 aprile 2020 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione