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Stampa riepilogativa bolli

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Academic year: 2022

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Stampa riepilogativa bolli

Il provvedimento 34958/2021 dell’Agenzia (pubblicato il 4 febbraio 2021) completa da un punto di vista tecnico quanto già definito sotto il profilo regolamentare con il Dm Economia del 4 dicembre 2020 per l’assolvimento dell’imposta di bollo e le nuove tempistiche di versamento. Sono state definite infatti le modalità con le quali verranno verificate e quantificate le imposte dovute, verrà consentito al contribuente di integrare le fatture che non riportano l’imposta dovuta e comunicati al contribuente stesso gli eventuali versamenti.

Verranno proposti, in particolare, un elenco A (non modificabile), contenente le fatture per le quali il contribuente aveva spuntato l’obbligo di assoggettamento a bollo, e un elenco B relativo a fatture per le quali il campo non è stato spuntato, ma l’Agenzia ritiene che l’imposta sia dovuta. Quest’ultimo elenco è modificabile all’interno dell’area riservata dell’Agenzia: il contribuente può indicare gli estremi delle fatture che ritiene inserite erroneamente nell’elenco, cioè quelle che, per i controlli automatici dell’Agenzia, devono recare l’indicazione del bollo, ma ad avviso del contribuente ne sono escluse. Il contribuente può analogamente inserire fatture, originariamente non assoggettate, sono “sfuggite” ai controlli automatici.

Ciò premesso, le specifiche tecniche prevedono l’assoggettamento a bollo delle fatture che riportino importi complessivi superiori ad euro 77,47, di operazioni la cui “natura” sia N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, e N4, e cioè operazioni escluse, esenti, non imponibili a seguito di Dichiarazione di Intento e non imponibili che non formano il plafond.

La nuova stampa consente di visualizzare l’elenco delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Servizio di Interscambio (SdI) che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali sussiste comunque l’obbligo di comunicazione (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Qualora la stampa riporti dei documenti nell’Elenco B, occorrerà verificare le impostazioni sia della spunta

“Addebito spese bolli per esenzione” nella tabella controparti, che di “Addebito spese bolli per esenzioni”

della tabella aliquote IVA. Nello specifico:

Tabella controparti –> Verificare la presenza della spunta “addebito spese bolli per Esenzioni” come nell’immagine

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Tabella Aliquote IVA -> e il codice IVA utilizzato non deve avere la spunta sull’esclusione.

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In linea generale l’elenco B si compone dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le Pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, quando per le operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi documentate risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11 se fattura ordinaria o 2.2.2 se fattura semplificata) è maggiore di 77,47 euro;

b) è stata indicata la «Natura»:

•N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA);

•N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);

•N4 (operazioni esenti Iva);

c) non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo, e del potenziale dell’inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo Iva o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.

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Nuovi termini di versamento

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Integrazioni

L’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata fatture e corrispettivi.

Le Entrate predisporranno a tal fine due distinti elenchi: il primo (elenco A) contenente gli elementi identificativi delle fatture emesse e inviate al SdI in cui sia riportato l’assolvimento del bollo. Questo elenco non è modificabile né integrabile dal contribuente a differenza del secondo (elenco B) in cui sono indicate le informazioni delle e-fatture che, pur non riportando l’assolvimento del bollo, sono ritenute assoggettate ad imposta sulla base di alcuni criteri soggettivi ed oggettivi.

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