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CNA Servizi Srl via Millio, Torino tel fax

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Academic year: 2022

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Segue prot. 87/13

CCNL CHIMICI INDUSTRIA 22 SETTEMBRE 2012

Decorrenza

L accordo che ha vigenza triennale è valido dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015.

Posticipo delle decorrenze retributive - minimi contrattuali

Al livello aziendale è stata assegnata la facoltà di procrastinare le decorrenze degli incrementi retributivi fino al un massimo di sei mesi nei casi di crisi o di start-up aziendale.

Le scadenze iniziali possono subire le seguenti dilazioni:

Scadenze posticipate Scadenze iniziali 1° luglio 2013 1° gennaio 2013 1° luglio 2014 1° gennaio 2014 1° luglio 2015 1° gennaio 2015 31 dicembre 2015 (*) 1° ottobre 2015

(*) La proroga non può oltrepassare il termine della scadenza contrattuale.

Classificazione aziendale

E stata prevista la figura professionale ISF informatore scientifico del farmaco alla nuova appendice 1) integrativa dell art. 4.

Nuovo apprendistato professionalizzante

In sede di stesura del c.c.n.l. è stata convenuta la regolamentazione del nuovo apprendistato professionalizzante (vedi scheda allegata).

A partire dal 1° marzo 2013 ai nuovi rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere si applicherà la nuova normativa, mentre ai rapporti di apprendistato instaurati nel periodo 26 aprile 2012 al 28 febbraio 2013 si continuerà ad applicare la disciplina contrattuale previgente contenuta nell Accordo interconfederale Confindustria del 18 aprile 2012.

Contrattazione aziendale

Al livello aziendale è attribuita la prerogativa di realizzare specifiche intese temporanee modificative della regolamentazione del c.c.n.l. al fine di garantire:

1) la competitività dell impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari;

2) lo sviluppo dell occupazione giovanile assumibile a tempo indeterminato (sono escluse, in quanto già agevolate, le assunzioni con contratto di apprendistato).

Nel primo caso le intese modificative non possono incidere sui minimi contrattuali e i diritti individuali irrinunciabili.

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

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Segue prot. 87/13

CCNL CHIMICI INDUSTRIA 22 SETTEMBRE 2012

Nel secondo caso le intese modificative possono riguardare i minimi contrattuali purché:

di durata non superiore a 36 mesi:

i, il minimo contrattuale pattuito può essere ridotto fino

-

per esempio dopo 18 mesi - to del minimo contrattuale

inizialmente decurtato.

Il periodo di prova, per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate , sarà pari a 6 mesi indipendentemente dalla categoria di inquadramento del lavoratore.

Sono, infine, ammesse intese modificative non temporanee per taluni istituti contrattuali, quali il conto ore, il premio presenza e la trasferta.

Fonchim Fondo di previdenza complementare

Dal 1 gennaio 2014 l aliquota a carico del datore di lavoro subisce l incremento dello 0,20%.

A decorrere dalla suddetta data le aliquote contributive, calcolate sulla retribuzione utili ai fini del TFR, risultano essere pari a:

1,20% a carico del lavoratore;

CNA Servizi Srl via Millio, 26 10141 Torino tel. 011.19672111 fax 011.19672207 www.cna.to.it

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ACCORDO CCNL CHIMICA INDUSTRIA SULL PPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

CONTENUTI DELL ACCORDO NOTE

Tipologie disciplinate

Il CCNL disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante. Per quanto riguarda l apprendistato per la qualifica/diploma e l alto apprendistato, le parti si riservano di valutare una specifica normativa.

Campo di applicazione

oggettivo Imprese che applicano il CCNL per gli addetti all industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

Campo di applicazione

soggettivo La regolamentazione contenuta nel presente accordo trova applicazione per i contratti stipulati a decorrere dal 1° marzo 2013.

Agli apprendisti assunti dal 26/04/12 al 28/02/2013 si applica la regolamentazione contenuta nell Accordo interconfederale Confindustria del 18/04/2012.

Contratto individuale di apprendistato -

contenuto

Relativamente al contratto di apprendistato, il CCNL non specifica quali debbano essere i contenuti principali né fornisce un fac simile di contratto individuale.

Periodo di prova

Il periodo di prova è disciplinato dall art. 2 del ccnl in base alla durata massima prevista per ciascuna categoria.

Il periodo di prova non può superare il 40% della durata del contratto di apprendistato.

Anzianità di servizio In caso di conferma del rapporto a tempo indeterminato, l anzianità di servizio sarà computata dalla data di instaurazione del rapporto.

Lavoro a tempo

parziale Non disciplinato dall accordo settoriale.

In base alla normativa e alla prassi vigente è comunque possibile stipulare un contratto di apprendistato a tempo parziale nel rispetto dell bbligo formativo e purché l rario ridotto non comprometta la riuscita della formazione.

Piano formativo individuale schema tipo

Il Piano formativo individuale ha lo scopo di:

- indicare il percorso formativo dell apprendista

- evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute - indicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro

- riportare l articolazione della formazione

Le conoscenze da acquisire e la formazione indicate sul PFI potranno subire variazioni nel corso del contratto di apprendistato qualora necessario.

Nell appendice 8 del ccnl viene fornito un fac simile di piano formativo individuale

Tutor aziendale Il tutor aziendale deve essere inserito nell organizzazione dell impresa e deve possedere

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adeguata professionalità.

I compiti del tutor sono:

- partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale

- facilitare l apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l andamento del processo di apprendimento

- facilitare momenti di verifica dell apprendimento e di valutazione finale

- assicurare la congruenza dell attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi indicati nel piano formativo individuale

- facilitare l inserimento dell apprendista all interno del contesto organizzativo aziendale

- verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo, dopo aver svolto almeno la metà del percorso di apprendistato e a seguito di richiesta dell apprendista.

Modalità di erogazione della formazione

La formazione per l apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà essere svolta sotto la responsabilità dell impresa, anche con modalità on the job o in affiancamento e dovrà essere opportunamente certificata. L azienda dovrà dimostrare di essere in grado di garantire la formazione e di possedere risorse umane in grado di trasferire competenze.

Si prevede la possibilità di attingere a forme di

finanziamento pubblico e/o a Fondimpresa.

Durata e contenuti della formazione

La durata della formazione per l apprendistato professionalizzante va da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore annue, includendo in questo ammontare anche l eventuale formazione pubblica.

Il ccnl individua le competenze necessarie alle figure professionali individuate ai sensi dell art. 4 del ccnl; le competenze devono essere conseguite mediante la formazione sul lavoro e sono suddivise in:

- competenze generali di carattere trasversale previste dalla disciplina regionale o espressamente demandate al ccnl dalla disciplina regionale: in questo secondo caso si prendono a riferimento le competenze generali individuate dal ccnl;

- competenze tecnico professionali specificamente individuate dal ccnl con riferimento alle aree funzionali del settore chimico, chimico-farmaceutico e delle fibre chimiche.

Particolarità:

- per il settore Abrasivi e per il settore Lubrificanti e GPL, le parti si riservano di aggiornare rispettivamente le appendici 6 e 7 del ccnl;

- per le imprese che applicano il sistema di inquadramento previsto dall art. 4bis del ccnl, le competenze a cui fare riferimento sono quelle dell area funzionale o delle aree funzionali nelle quali si può collocare la posizione di lavoro.

Nel monte ore annuo di formazione è inclusa anche la formazione generale e specifica prevista dall Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011

Durata del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni

Riconoscimento periodi

di apprendistato Non sono previste disposizioni che consentano di computare ai fini della definizione della durata del contratto di apprendistato eventuali periodi precedenti effettuati con contratto

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Periodo Inquadramento Retribuzione Primo periodo Una categoria inferiore a

quella di destinazione Minimo contrattuale senza I.P.O.

Secondo periodo Categoria di destinazione Minimo contrattuale senza I.P.O.

Periodo Inquadramento Retribuzione

Primo periodo Due livelli inferiori a quello

di destinazione Minimo contrattuale Secondo periodo Un livello inferiore Minimo contrattuale

Periodo Inquadramento Retribuzione

Primo periodo Livello I Minimo contrattuale

Secondo periodo (inizia decorsi i due terzi della durata del contratto di apprendistato)

Livello H Minimo contrattuale

precedenti di apprendistato.

Formalizzazione della formazione

La formazione effettuata e le competenze acquisite dovranno essere registrate sul libretto formativo. In attesa di attuazione, le parti del contratto individuale attesteranno l attività formativa utilizzando il format allegato al ccnl.

L effettuazione e la attestazione della formazione effettuata non impediscono al datore di lavoro di recedere al termine del periodo di apprendistato, qualora lo ritenga opportuno.

Previsto un format da utilizzare per attestare la formazione.

Trattamento economico

Il contratto di apprendistato è suddiviso in due periodi di uguale durata:

L apprendista assunto nell arco di vigenza contrattuale per la figura professionale di destinazione dell Informatore scientifico del farmaco sarà inquadrato in categoria C.

Particolarità: settore Lubrificanti e GPL

In considerazione del differente sistema di inquadramento, si applicherà la seguente disciplina:

Inoltre, agli apprendisti destinati al livello H si applica la seguente disciplina:

Relativamente al settore chimico-farmaceutico, pur in assenza di espressa previsione del ccnl, si ritiene che non sia possibile assumere apprendisti da inquadrare nella categoria F, in quanto la stessa non è caratterizzata da apprezzabili contenuti professionali.

Sospensione del rapporto

In caso di malattia, infortunio o altra causa involontaria di sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato per accordo tra le parti per un periodo congruo laddove tale assenza abbia reso impossibile completare il percorso formativo programmato.

La proroga del contratto di apprendistato in caso di sospensione non è quindi automatica.

Recesso e preavviso

Fermo restando le previsioni di legge e contrattuali, al termine del periodo di formazione, cioè al termine della durata prevista per il contratto di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni.

Analogo preavviso va rispettato qualora il recesso avvenga nel corso del rapporto di

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apprendistato.

Percentuale di

conferma Il ricorso al contratto di apprendistato può avvenire solo se l impresa ha trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.

Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:

- risolti per recesso durante il periodo di prova;

- cessati per licenziamento per giusta causa;

- risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.

È comunque consentita l assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali o di totale mancata conferma dei contratti di apprendistato.

Imprese che occupano meno di 10 dipendenti

Non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a questa tipologia.

La contrattazione aziendale può individuare ipotesi diverse da quelle previste dal ccnl

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