1- Relazioni industriali
1.1 Decorrenza e durata
L'accordo di rinnovo sottoscritto dalle parti ha valenza triennale. Salvo quanto espressamente previsto per i singoli istituti, il contratto collettivo oggetto di rinnovo decorre dal 1° gennaio 2010 ed ha validità fino al 31 dicembre 2012.
Le parti sociali hanno inoltre concordano di avere, con detta intesa sindacale, assolto alla copertura economico-normativa per il triennio 2010-2012 e fino a tutto il 31 ottobre 2013.
2 - Mercato del lavoro
2.1 Contratto a tempo determinato
In sede di rinnovo le parti sociali hanno modificato la previgente disciplina contrattuale del contratto a tempo determinato recependo le modifiche apportate al D.Lgs. n. 368/2001 dalla Riforma Fornero. Si evidenziano, in particolare, le seguenti modifiche:
Primo contratto acausale
Le parti recepiscono la possibilità, introdotta dalla norma, di stipulare un primo contratto a termine "acausale", ossia in assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di durata non superiore a 12 mesi.
Prosecuzione
Il rapporto di lavoro a termine può continuare, previo consenso del lavoratore, oltre il termine inizialmente fissato dalle parti stipulanti. Il periodo di prosecuzione può avere durata di:
• 50 giorni, per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi;
• 30 giorni, per i contratti di durata inferiore.
Durante tale periodo, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva pari al 20% per ogni giorno successivo alla scadenza e fino al decimo, ed al 40% per ciascun ulteriore giorno successivo.
In caso di continuazione del rapporto oltre i suddetti termini di legge, il contratto si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla scadenza dei predetti termini.
Successione di contratti
In attuazione della possibilità concessa dal legislatore, le parti sociali hanno ridotto, rispettivamente a 20 giorni e 30 giorni, i più ampi termini (60 e 90) previsti dalla legge nella successione dei contratti a termine con lo stesso lavoratore.
Ne consegue che, qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di:
• 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi
• 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Tale riduzione opera, per espresso recepimento da parte delle parti sociali, nei casi previsti dalla norma (L. n. 92/2012) ma anche in tutte le ipotesi che consentono, per ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive l'apposizione del termine alla durata del contratto.
Incremento del periodo di durata massima
Qualora, per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 42 mesi computati nell'ultimo quinquennio e comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Nel computo devono essere considerati anche i periodi di somministrazione.
L'automatica trasformazione non opera nel caso di contratti a termine stipulati per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.
Nel caso di superamento del limite dei 42 mesi, alle parti viene concessa la possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine per una sola volta e a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante aderente ad una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Diritto di precedenza
Il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.
Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle medesime mansioni e per le medesime attività stagionali.
In entrambi i casi, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore abbia manifestato in forma scritta la sua volontà entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Tale diritto si estingue decorso un anno dalla data di cessazione.
2.2 Contratto di somministrazione
Anche con riferimento al contratto di somministrazione, le parti sociali hanno recepito la possibilità, introdotta dalla Riforma Fornero, di stipulare un primo contratto a termine
"acausale", ossia in assenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di durata non superiore a 12 mesi.
2.3 Contratto di lavoro a tempo parziale
In sede di rinnovo sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo parziale. Tra le modifiche di maggiore rilievo si segnalano le seguenti:
• diritto di precedenza, da parte di determinate categorie di lavoratori, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
• facoltà di revoca o modifica, da parte di determinate categorie di lavoratori, di eventuali clausole elastiche o flessibili concordate nel contratto individuale di lavoro.
2.4 Contratto di apprendistato
In sede di rinnovo le parti sociali hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante recependo la disciplina contenuta nel Testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011).
3.1 Periodo di prova
In sede di rinnovo è stato previsto che il periodo di prova venga conteggiato sulla base dei giorni di effettivo servizio e non sulla base dei giorni lavorativi, così come da precedente disposizione contrattuale.
Le durate dei periodi di prova sono invece state confermate per tutti i livelli di inquadramento.
3.2 Mensa e alloggio
Sono stati incrementati gli importi dovuti a titolo di rimborso dai lavoratori che usufruiscono del servizio mensa e dell'alloggio. L'importo previsto per la mensa è stato elevato ad € 1,60 per ciascun pasto (in precedenza pari ad € 1,03), mentre l'importo da corrispondere per l'alloggio è stato elevato ad € 23,00 mensili (in precedenza pari ad € 21,90).
3.3 Orario di lavoro
In caso di fruizione non continuativa del riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore, il datore di lavoro deve comunque garantire al lavoratore una frazione di riposo consecutivo non inferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie e/o le rappresentanze sindacali in azienda RSA/RSU.
I contratti collettivi stipulati a livello decentrato potranno stabilire ulteriori e/o diverse deroghe alla continuità della fruizione del riposo giornaliero che, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 ore.
La riduzione annua dell'orario di lavoro è pari a 9 giornate lavorative, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore. Tale riduzione è assorbita, fino a concorrenza, nel caso di Enti e/o lavoratori non a tempo parziale che attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.
3.4 Tutela della maternità e della paternità
Tra le modifiche concordate dalle parti in sede di rinnovo si segnala l'introduzione di un limite minimo, pari ad almeno 6 giorni lavorativi continuativi, all'utilizzo del congedo parentale.
L'utilizzo può avvenire in modo continuativo o frazionato.
3.5 Permessi retribuiti per gravi motivi familiari
In sede di rinnovo le parti sociali hanno apportato modifiche alla disciplina dei permessi retribuiti per gravi motivi familiari.
Con riferimento al congedo straordinario per gravi motivi familiari, il lavoratore può chiedere, per effetto di quanto previsto dalla norma vigente, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Al termine del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una documentazione attestante il periodo di congedo eventualmente fruito dal lavoratore.
Ai fini del computo del periodo, le frazioni di congedo inferiori al mese devono essere sommate tra loro. Il mese si considera raggiunto quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni.
3.6 Aspettativa non retribuita
In sede di rinnovo è stato previsto che l'aspettativa non retribuita possa essere concessa, a favore del lavoratore avente diritto, purché di durata non inferiore a 3 mesi. Resta invece confermato il limite di durata massima, pari a 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale.
3.7 Malattia e infortunio
La disciplina contrattuale relativa alla malattia è stata leggermente modificata in ottica di recepire la nuova procedura telematica di trasmissione dei certificati.
dello stesso. Tali limiti potranno essere raggiunti per assenze di malattie o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese. Sono invece esclusi dal computo del periodo di comporto i casi di gravi malattie, debitamente documentati da strutture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili.
Trascorso il periodo di comporto come sopra individuato, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore corrispondendo il TFR e l'indennità di preavviso.
Si precisa che durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto ad un'integrazione dell'indennità a carico INPS, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
• 90% della normale retribuzione per i giorni dal 1° al 17°;
• 100% della normale retribuzione per i giorni dal 18° in poi.
Con riferimento all'infortunio, l'accordo prevede l'anticipo da parte del datore di lavoro delle indennità dovute dall'INAIL nella misura dell'80%. Il lavoratore sarà poi tenuto a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'avvenuta liquidazione da parte dell'INAIL delle indennità spettanti per permettere all'azienda di procedere alle operazioni di conguaglio.
3.8 Provvedimenti disciplinari
Tra i provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro può adottare nei confronti dei propri dipendenti, è stato previsto l'incremento del periodo massimo di sospensione, ora pari a 10 giorni (in precedenza pari invece a 3 giorni) dal lavoro e dalla retribuzione.
Sono state inoltre apportate modifiche all'elenco dei comportamenti tenuti dal lavoratore che legittimano il ricorso a provvedimenti di biasimo, multa o sospensione, nonché all'elenco di mancanze più gravi che determinano la risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente perdita dell'indennità di preavviso (licenziamenti per giusta causa).
3.9 Trattamento di fine rapporto
Le parti sociali hanno previsto il versamento del TFR entro il nuovo termine di 3 mesi (in precedenza pari a 20 giorni) dalla data di cessazione del servizio.
3.10 Assistenza sanitaria integrativa
Le parti sociali hanno concordato di istituire, a decorrere dal 2014, una forma di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti basata sulla co-partecipazione economica tra lavoratori e datore di lavoro. A tale fine, le parti si sono impegnate a definire, entro il 31 dicembre 2013, apposito regolamento di attuazione e requisiti di iscrivibilità, oltre all'individuazione del relativo Fondo.
Il contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assistenza sanitaria integrativa:
• è fissato in 5 euro mensili per 14 mensilità (con versamento doppio a luglio e dicembre) per ogni dipendente iscritto;
• è dovuto a decorrere dal 1° aprile 2014.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato non è dovuto alcun versamento per i contratti di durata inferiore ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe. Per i contratti superiori ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo dovrà invece essere versato integralmente.
3.11 Previdenza complementare
Con riferimento alla previdenza complementare, le parti sociali convengono di individuare, nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale, decorrenza e Fondo cui i lavoratori avranno la possibilità di aderire. Il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è stato definito, in misura paritetica, per un importo pari a 1,05%, di cui 0,05 a titolo di quota associativa, della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.
All'atto dell'iscrizione al Fondo è inoltre previsto il versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a 14,00 euro, di cui 7,00 euro a carico del datore di lavoro e 7,00 euro a carico del lavoratore.
3.12 Trattamento economico progressivo
Le parti sociali hanno previsto l'applicazione, a favore tutti i lavoratori assunti dopo l'8 maggio 2013 sia a tempo determinato che a tempo indeterminato compresi gli apprendisti, un
"Trattamento economico progressivo (TEP)" caratterizzato dalla maturazione, nell'arco temporale massimo di 36 mesi, di alcuni istituti contrattuali secondo una gradualità crescente progressiva. Tali istituti sono:
1. Rateo di quattordicesima;
2. Riduzione oraria di lavoro (ROL);
3. Scatti di anzianità.
Con riferimento al punto 1, la gradualità di maturazione del rateo di quattordicesima è definita come segue:
• per i primi 12 mesi: percentuale di maturazione pari al 20%;
• dal 13° mese al 24° mese: percentuale di maturazione pari al 45%;
• dal 25° mese al 36° mese: percentuale di maturazione pari al 70%;
• dal 37° mese: percentuale di maturazione pari al 100%.
Con riferimento al punto 2, la gradualità di maturazione delle ROL è definita come segue:
• per i primi 18 mesi: nessuna maturazione;
• per i successivi 18 mesi: maturazione pari al 50%;
• dal 37° mese: maturazione pari al 100%.
Con riferimento al punto 3, il periodo di maturazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione del primo scatto di anzianità decorre dal 37° mese.
Condizioni di portabilità
Le predette condizioni si applicano alla situazione economica e normativa in cui il dipendente si trova al momento delle corrispondenti decorrenze. Ai fini del computo dell'arco temporale massimo di 36 mesi occorre sommare tutti i periodi di effettivo servizio prestati presso Enti che applicano il CCNL. Tali Enti hanno quindi l'obbligo, all'atto della cessazione del rapporto, di rilasciare ai dipendenti una certificazione attestante la durata del periodo di servizio e il CCNL UNEBA applicato a prescindere dalla qualifica e dalla motivazione della cessazione Aumenti retributivi
Nel recente accordo di rinnovo, le parti sociali hanno previsto l'incremento dei minimi tabellari, in vigore al 1° febbraio 2010, mediante l'erogazione di aumenti retributivi da corrispondere in tre rate:
• 1° dicembre 2012;
• 1° luglio 2013;
• 1° ottobre 2013.
Si riportano di seguito i valori mensili dei nuovi minimi contrattuali.
liv. Minimi al
1/02/10 Aumenti
1/12/12 Minimi
1/12/12 Aumenti
1/07/13 Minimi
1/07/13 Aumenti
1/10/13 Minimi 1/10/13
Q(*) 1.703,82 26,67 1.730,49 20,00 1.750,49 20,00 1.770,49
1 1.602,39 25,08 1.627,47 18,81 1.646,28 18,81 1.665,09
2 1.511,12 23,65 1.534,77 17,74 1.552,51 17,74 1.570,25
3S 1.399,55 21,90 1.421,45 16,43 1.437,88 16,43 1.454,31
3 1.348,85 21,11
1.369,96 15,83
1.385,79 15,83
1.401,62
4S 1.277,86 20,00
1.297,86 15,00
1.312,86 15,00
1.327,86 4 1.237,30 19,37 1.256,67 14,52 1.271,19 14,52 1.285,71
5S 1.217,02 19,05 1.236,07 14,29 1.250,36 14,29 1.264,65
5 1.186,58 18,57 1.205,15 13,93 1.219,08 13,93 1.233,01
6S 1.156,17 18,10 1.174,27 13,57 1.187,84 13,57 1.201,41
6 1.125,74 17,62 1.143,36 13,21 1.156,57 13,21 1.169,78
7 1.044,60 16,35 1.060,95 12,26 1.073,21 12,26 1.085,47
(*) per il livello Q all'importo del minimo contrattuale deve essere aggiunta un'indennità di funzione pari a € 100,00. Tale indennità deve essere corrisposta per 14 mensilità.
Gli arretrati retributivi devono essere corrisposti al personale in forza alla data dell'8 maggio 2013 unitamente alla corresponsione delle retribuzioni di luglio 2013. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori aventi diritto gli arretrati retributivi devono essere corrisposti unitamente all'ultima retribuzione utile.
Una Tantum
A tutto il personale, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato, in forza alla data del 8 maggio 2013 deve essere corrisposta una somma a titolo di "una tantum" a copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 novembre 2012. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi differenziati per livello di inquadramento. L'importo forfettario deve essere corrisposto con le retribuzioni di settembre 2013.
Livelli importo
Q 180,00
1 169,29
2 159,64
3S 147,86
3 142,50
4S 135,00
4 130,72
5S 128,57
5 125,36
6S 122,14
6 118,93
7 110,36
Dagli importi forfettari sopra definiti possono essere dedotte, fino a concorrenza, eventuali erogazioni corrisposte a titolo di anticipazione e/o acconto previsti da accordi stipulati al livello decentrato di contrattazione.
Criteri di maturazione
L'importo forfettario deve essere rapportato, suddividendolo per quote mensili, alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2010 - 30 novembre 2012. A tale fine, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario deve essere considerata come mese intero.
Assunzione
Nel caso di assunzione nel periodo di riferimento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi dell'ammontare dell'importo una tantum quanti sono i mesi di servizio prestati.
Part-time
Ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time l'una tantum compete in misura proporzionale al tempo di lavoro.
Incidenza sugli istituti retributivi
L'importo di una tantum, attribuito a ciascun lavoratore avente diritto, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale o legale, né del trattamento di fine rapporto.
Assoggettamento contributivo e fiscale
Dal punto di vista contributivo, l'importo forfettario deve essere assoggettato alle normali aliquote mentre, dal punto di vista fiscale, le somme devono essere assoggettate a tassazione separata in quanto emolumenti relativi ad anni precedenti.
Assenze del lavoratore
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 novembre 2012 occorre considerare eventuali periodi di sospensione della prestazione lavorativa che:
• non danno diritto all'erogazione dell'una tantum in seguito all'assenza di retribuzione (es. servizio civile, aspettativa non retribuita, assenza facoltativa post-partum);
• danno diritto all'erogazione dell'una tantum qualora l'azienda intervenga con trattamento integrativo della somma indennizzata dall'istituto (malattia, gravidanza e puerperio, infortunio e congedo matrimoniale).
Elemento retributivo mensile territoriale (ERMT)
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le parti sociali hanno previsto l'erogazione di un importo a titolo di "Elemento retributivo mensile territoriale (ERMT)" a livello di contrattazione collettiva decentrata, da corrispondere in 14 mensilità. Nella tabella sottostante sono riportati gli importi differenziati per livello di inquadramento.
Livelli importo
Q 17,33
1 16,30
2 15,37
3S 14,24
3 13,72
4S 13,00
4 12,59
5S 12,38
5 12,07
6S 11,76
6 11,45
7 10,63
Le parti potranno definire, in sede di contrattazione territoriale di secondo livello, accordi che
sgravi fiscali e contributivi. Tali importi potranno quindi essere erogati anche con decorrenza diversa.
Laddove non intervengano invece accordi di secondo livello, l'ERMT dovrà essere comunque corrisposto e considerato utile ai fini del computo del TFR.
Ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time l'importo di ERMT compete in misura proporzionale al tempo di lavoro.
Salario accessorio per funzioni di coordinamento
A favore dei lavoratori ai quali venga formalmente attribuita (in forma scritta), anche temporaneamente, la funzione di coordinamento di figure professionali di pari e/o inferiore livello, deve essere riconosciuto un salario accessorio mensile lordo, pari a euro 41,32, da erogare per 14 mensilità. Tali importi sono validi ad ogni effetto di legge e contrattuale.
Eventuali importi erogati allo stesso titolo assorbono, fino a concorrenza, l'importo del salario accessorio.
Premio di frequenza
Gli educatori inseriti nei corsi regionali di riqualificazione per il conseguimento del titolo di
"Educatore Professionale" hanno diritto, per tutta la durata del corso, ad un premio frequenza mensile di importo pari alla differenza retributiva esistente tra il livello terzo e il livello terzo super.