AIUTI DI STATO C 31/98 (ex NN 64/97 e N 9/98)
Francia (98/C 244/08) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunit{ europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indiriz- zata agli Stati membri e ai terzi interessati concernente taluni aiuti al settore della navigazione
[Aiuti di Stato a favore della compagnia marittima Brittany Ferries (BAI)]
Con la lettera riportata in appresso, la Commissione ha informato le autorit{ francesi della sua decisione di av- viare una procedura.
«In fatto
In seguito a informazioni diffuse dalla stampa all’inizio del 1996, i servizi della Commissione hanno ricevuto una denuncia in cui si affermava che le autorit{ francesi in- tendevano concedere una sovvenzione alla compagnia marittima Bretagne Angleterre Irlande (BAI — in seguito denominata ‘‘Brittany Ferries’’) nel quadro del salvatag- gio della stessa compagnia. La denuncia veniva protocol- lata con il numero NNØ64/97. Con lettera del 26 marzo 1996, i servizi della Commissione hanno invitato il go- verno francese a comunicare le informazioni atte a con- sentire l’esame della compatibilit{ del regime di aiuti in progetto con il trattato CE. Con lettera del 26 aprile 1996, le autorit{ francesi hanno risposto che le misure previste al fine di ripristinare una sufficiente redditivit{
dell’impresa non erano ancora state definitivamente adottate.
Le misure di aiuto previste
Secondo quanto dichiarato dalle autorit{ francesi nella lettera del 26 aprile 1996, le misure previste ed i motivi che ne giustificavano l’adozione erano i seguenti:
— Misura 1: sovvenzione finanziaria erogata diretta- mente dallo Stato nell’ambito del ‘‘r~gime d’aide { la consolidation et { la modernisation des entreprises de transport martitime françaises’’ (ACOMO — regime di aiuto al consolidamento e all’ammodernamento delle imprese francesi di trasporto marittimo), che un regime generale di aiuti la cui applicazione stata autorizzata dalla Commissione sino a tutto il 1997. In
questo contesto le autorit{ francesi hanno indicato che la sovvenzione era volta ad indennizzare Brittany Ferries di oneri sociali piû elevati rispetto a quelli delle imprese concorrenti a concorrenza di 10 milioni di FRF all’anno a decorrere dal 1o gennaio 1994 (se- condo le autorit{ francesi, tale somma sarebbe stata versata solo fino al 31 dicembre 1998). Le autorit{
francesi sostengono infatti che Brittany Ferries ob- bligata ad assumere solo marittimi della Comunit{
europea. Di conseguenza, il costo del lavoro, gli oneri sociali e la legislazione vigente in materia di la- voro comportano un differenziale significativo ri- spetto ai concorrenti. Inoltre, esse sostengono che la situazione finanziaria dell’impresa deteriorata per via della politica del ‘‘franco forte’’ e in seguito al- l’andamento sfavorevole del cambio con la sterlina inglese, in quanto tre quarti del fatturato della com- pagnia sono in sterline, mentre le spese sono soste- nute in franchi (retribuzioni, diritti portuali, oneri fi- nanziari, costi fissi).
— Misura 2: l’applicazione di una ‘‘solidariet{ portuale’’
tra i vari porti della Manica secondo cui i porti della sponda orientale della Manica (da Le Havre a Dun- kerque) finanzierebbero di fatto una riduzione dei costi nei porti occidentali della Normandia e della Bretagna (Caen-Ouistreham, Cherbourg, St. Malo et Roscoff). Brittany Ferries effettua il servizio da questi ultimi porti che hanno costi piû elevati dei primi. Se- condo la valutatzione delle autorit{ francesi, Brittany Ferries potrebbe beneficiare di una riduzione annuale dei costi di approdo nei porti in cui opera a concor- renza di circa 70 milioni di FRF, essendo tale il vo- lume dei maggiori costi sostenuto annualmente dalla compagnia. Lo sgravio a favore di Brittany Ferries sa- rebbe perci÷ dell’ordine di 210 milioni di FRF nel- l’arco di tre anni. Pare tuttavi che recentemente i di- ritti portuali nei quattro porti summenzionati siano diminuiti in maniera sostanziale.
— Misura 3: misure destinate ad indennizzare Brittany Ferries per l’applicazione rigorosa in Francia delle
norme sul conrollo delle vendite ‘‘in franchigia’’ a bordo delle navi e delle norme concernenti l’identifi- cazione dei passeggeri a bordo (sovvenzione di 37,5 milioni di FRF tra il 1996 e il 1998). Le compagnie francesi, tra cui Brittany Ferries, sarebbero penaliz- zate dal diverso trattamento delle vendite ‘‘in franchi- gia’’ a bordo delle navi sui collegamenti di lunga di- stanza attraverso la Manica e sui collegamenti di breve distanza dello Stretto di Calais. D’altro canto, Brittany Ferries si conformata all’obbligo di identi- ficare tutti i passeggeri a bordo prima di ogni traver- sata, il che ha dato origine a maggiori costi operativi per 12,5 milioni di FRF nel 1996 e 25 milioni di FRF nel 1997 e 1998.
Argomentazione della denuncia
Dalla denuncia si evincono opinioni contrarie a quelle delle autorit{ francesi. Essa afferma che la politica del
‘‘franco forte’’ una misura di politica economica gene- rale che non pu÷ giustificare l’erogazione di un aiuto di Stato ad una singola impresa. Per quanto concerne i co- sti operativi, la denuncia sostiene che le compagnie fran- cesi percepiscono sovvenzioni statali nel quadro dei re- gimi di aiuto generali a favore della marina mercantile, il che di fatto comporta una riduzione significativa dei co- sti operativi. Inoltre, secondo la denuncia, Brittany Fer- ries non stata in grado di negoziare condizioni contrat- tuali competitive con i rappresentanti del suo personale e gli oneri sociali corrispondono ai livelli stabiliti a livello nazionale, che si applicano a tutti i settori dell’economia e non possono essere considerati come un problema strutturale particolare che interessa solo il settore del tra- sporto marittimo. Secondo la denuncia inoltre non cor- retto affermare che gli operatori britannici non esercite- rebbero un controllo efficace sulle vendite ‘‘in franchi- gia’’ e infine gli oneri piû elevati nei porti occidentali della Manica sono un problema che riguarda tutti gli operatori nella stessa misura e non solamente Brittany Ferries.
La compagnia Brittany Ferries e le societ{ miste
A titolo informativo, opportuno riepilogare brevemente i precedenti e la struttura di Brittany Ferries. La compa- gnia stata costituita nel 1972 da capitali ed enti del mondo agricolo bretone e dall’istituto bancario Cr~dit Agricole per agevolare le esportazioni verso il Regno Unito e l’Irlanda. Nel 1982, quando Brittany Ferries ha dovuto far fronte a serie difficolt{ finanziarie, i pubblici poteri hanno previsto una struttura di imprese mirate a sostenere finanziariamente le attivit{ della compagnia.
Alcuni enti territoriali (dipartimenti bretoni, la regione Bretagna e la regione Pays-de-Loire) e Brittany Ferries hanno pertanto fondato la societ{ Sabemen (Soci~t~ Bre- tonne d’^conomie Mixte et d’^quipement Naval). Brit-
tany Ferries deteneva a questo punto il 44,9Ø% del capi- tale e gli enti territoriali il 55,1Ø%.
Successivamente, sono state costituite altre due societ{
omologhe aventi lo stesso tipo di struttura: Senacal (So- ci~t~ d’^quipement Naval du Calvados) nel 1986, allo scopo di sviluppare le attivit{ di Brittany Ferries sulle co- ste della Normandia e Senamanche (Soci~t~ d’^quipe- ment Naval de la Manche) nel 1991. Il capitale era dete- nuto per una quota di maggioranza dagli enti territoriali mentre Brittany Ferries deteneva una partecipazione di minoranza.
La Commissione ha ricevuto dalle autorit{ francesi al- cuni documenti relativi al conto economico delle tre so- ciet{ miste, Sabemen, Senacal e Senamanche. Secondo tali documenti, le tre societ{ hanno riportato perdite nel- l’esercizio 1996 e la loro situazione debitoria si aggrava continuamente. Le perdite sono state nell’ordine di 50 milioni di FRF per Sabemen, 22 milioni di FRF per Se- nacal e 12 milioni di FRF per Senamanche. I debiti delle tre societ{ al 30 settembre 1996 ammontavano rispettiva- mente a 489 milioni di FRF, 151 milioni di FRF e 54 milioni di FRF. Le tre societ{ beneficiano di contributi statali per gli investimenti nonch~ di rilevanti garanzie per i prestiti contratti fornite dalle autorit{ regionali.
Le societ{ miste hanno per oggetto l’acqusizione e l’eser- cizio delle navi, attivit{ che richiede la maggior parte del capitale che deve essere raccolto via i Groupes d’Int~rðt
^conomique (GIE). I GIE sono costituiti, tra l’altro, da numerose casse regionali di credito agricolo (Cr~dit Agricole) e dalla Caisse Nationale de Cr~dit Agricole.
Brittany Ferries opera le navi contro pagamento di un nolo, che in linea di principio corrisponde all’ammorta- mento di tali cespiti e al rimborso delle rate dei prestiti contratti da tali societ{. In tale contesto, secondo le in- formazioni di cui dispone la Commissione, le tre societ{
in questione beneficiano dei tassi agevolati accordati agli enti territoriali all’atto dell’acquisto delle navi e, di con- seguenza, Brittany Ferries usufruisce direttamente di noli vantaggiosi.
Attualmente Brittany Ferries opera sette navi adibite al trasporto sia di passeggeri che di veicoli commerciali.
Truckline Ferries, una societ{ controllata da Brittany Ferries, opera due navi ‘‘ro-ro’’ esclusivamente adibite al trasporto merci. In totale, il gruppo Brittany Ferries opera su otto rotte attraverso la Manica. Brittany Ferries ha un fatturato di 1,6 miliardi di FRF, un organico di 1Ø800 dipendenti fissi e 700 dipendenti stagionali. Nel 1995, la situazione economica del mercato si deterio- rata per via della concorrenza del Tunnel sotto la Ma- nica e della diminuzione del potere d’acquisto dei citta- dini e delle imprese britanniche connessa alla svaluta- zione della sterlina. Il volume d’affari si ridotto di circa il 12Ø% e le compagnie che esercitano navi traghetto hanno dovuto abbassare significativamente il prezzo uni- tario dei trasporti. La lira sterlina si comunque notevol-
mente rafforzata negli anni 1996/1997, il che dovrebbe avere inciso positivamente sui conti dell’impresa.
Nonostante le iniziative di razionalizzazione interna, la societ{ in perdita dal 1993. Tali risultati negativi si sono fortemente accentuati nel 1995 (perdite per 80,2 milioni di FRF) e nel 1996 (perdite per 16,2 milioni di FRF). Gli interessi pagati a titolo di oneri finanziari dal- l’impresa sono passati da 14 milioni di FRF nel 1992 a 21 milioni di FRF nel 1993 e a 25 milioni di FRF nel 1996.
I primi scambi di note con le autorit{ francesi
Tenendo conto delle informazioni sopra riportate su Brittany Ferries, la Commissione ha esaminato la risposta delle autorit{ francesi e ha successivamente chiesto infor- mazioni supplementari il 28 maggio e l’11 ottobre 1996.
Con lettere del 26 luglio e del 18 novembre 1996 le au- torit{ francesi hanno dichiarato di avere abbandonato il progetto concernente la seconda delle misure sopra ri- chiamate (l’attuazione di un ‘‘fondo di solidariet{’’ por- tuale) ed hanno trasmesso informazioni relative ad un piano di ristrutturazione di Brittany Ferries volto a ri- durre i costi operativi. Il risvolto sociale del piano preve- deva la soppressione di 88 posti di lavoro (64 nell’ambito del personale navigante e 24 dell’ambito del personale di terra). Secondo le stime della compagnia, il piano sociale in questione dovrebbe costare 27,8 milioni di FRF nel- l’arco di tre anni, per 11 milioni di FRF a carico dello Stato in virtû della normativa in vigore in Francia. Il piano sar{ associato a misure quali il prepensionamento dei dipendenti, la cessazione anticipata dell’attivit{ e l’in- centivazione del passaggio al ‘‘part-time’’.
All’inizio del 1997 sono apparsi sulla stampa alcuni arti- coli riguardanti le misure a favore di Brittany Ferries, nei quali si affermava che il Consiglio regionale della Breta- gna e lo Stato francese avevano deciso di finanziare Brit- tany Ferries nell’ambito di un programma di aiuti per cui erano stati stanziati 550 milioni di FRF. Tale programma prevedeva due tipi di provvedimenti: un aiuto statatale dell’importo di 300 milioni fi FRF, consistente nello sgravio da taluni oneri sociali e nell’attuazione di un si- stema di perequazione dei diritti portuali, nonch~ un aiuto delle autorit{ regionali, sotto forma di aumento di capitale delle societ{ Sabemen (150 milioni di FRF) e Se- namanche (100 milioni di FRF).
La pubblicazione di tali articoli ha indotto la Commis- sione a chiedere alcuni chiarimenti alle autorit{ francesi il 24 febbraio 1997. Nella sua lettera, la Commissione ha invitato le autorit{ francesi a fare il punto della situa- zione riguardante le tre misure di sostegno previste al- l’inizio del 1996 (cfr. quanto esposto all’inizio della pre- sente lettera) e del piano sociale, chiedendo conferma
della decisione di attuare le misure di aiuto menzionate dalla stampa.
Le autorit{ francesi hanno risposto il 28 aprile 1997. Per quanto concerne le tre misure originariamente previste, esse hanno dichiarato quanto segue: la misura 1, ossia il versamento di 30 milioni di FRF a Brittany Ferries tra il 1994 e il 1996, era stata applicata nell’ambito del regime ACOMO; la misura 2 non era stata attuata e la misura 3 sarebbe stata sostituita da discussioni con il governo bri- tannico finalizzate ad armonizzare gli obblighi per tutti gli armatori operanti sulla Manica, parificando cosó le condizioni di concorrenza; tale misura non avrebbe com- portato l’intervento finanziario dello Stato. Tuttavia, per quanto riguarda la misura 2, in una successiva lettera del 18 novembre 1997 (cfr. infra) le autorit{ francesi hanno annunciato che da poco tempo erano state operate ridu- zioni dei diritti portuali, senza peraltro spiegare se si trattasse di una decisione commerciale assunta dalle au- torit{ portuali o, al contrario, dell’attuazione della mi- sura in progetto.
Per quanto concerne il piano sociale presentato dalla compagnia alle autorit{, l’amministrazione francese ha sostenuto che esso rientrava tra le norme di diritto pri- vato francese e che nessun ulteriore aiuto era stato ac- cordato a Brittany Ferries.
Per quanto concerne le notizie pubblicate dalla stampa all’inizio del 1997, l’amministrazione francese ha dichia- rato che una serie di misure di sostegno della compagnia erano state effettivamente prese dagli operatori econo- mici interessati, pubblici e privati:
—Ùle banche avevano accettato di soddisfare le necessit{
di liquidit{ dell’impresa, aumentando il loro contri- buto da [.Ø.Ø.] milioni di FRF nel 1995 a [.Ø.Ø.] milioni si FRF nel 1997;
—Ùgli azionisti avevano consentito a rinunciare ai divi- dendi;
—Ùl’impresa si era impegnata in un programma di razio- nalizzazione dei costi riducendo la flotta (erano state ritirate due navi su nove ed era stata abbandonata la linea Saint Malo-Poole) e sopprimendo posti di la- voro; la riduzione dei costi cosó attuata dalla compa- gnia era stimata nell’ordine di 110 milioni di FRF al- l’anno;
—Ùle societ{ miste (Sabemen, Senacal e Senamanche), proprietarie delle navi, avevano acconsentito ad una parziale riduzione temporanea dei noli delle navi per
tre anni, collegata ad una clausola secondo la quale in caso di ritorno in bonis, Brittany Ferries doveva rimborsare integralmente la differenza di nolo alla scadenza del relativo periodo di applicazione;
—Ùgli azionisti pubblici delle tre societ{ citate (consigli regionali della Bretagna e della Bassa Normandia, consigli generali del Calvados, della Cøte-d’Armor, Finistre, d’Ille-et-Vilaine, della Manica e del Morbi- han) avevano aumentato il capitale sociale di Sabe- men a 150 milioni di FRF, di Senacal a 64 milioni di FRF e di Senamanche a 36 milioni di FRF; con tale operazione, le partecipazioni degli azionisti pubblici al capitale delle societ{ erano passate dal 55Ø% al 69Ø% in Sabemen, dal 51Ø% al 66Ø% in Senacal e dal 51Ø% al 69Ø% in Senamanche.
La lettera della Commissione del 13 giugno 1997
Previo esame di tali informazioni i servizi della Commis- sione hanno posto alle autorit{ francesi ulteriori do- mande con lettera del 13 giugno 1997. Essenzialmente, la Commissione ha richiesto le seguenti informazioni:
—Ùriguardo al piano sociale presentato da Brittany Fer- ries alle autorit{ francesi, la Commissione ha chiesto copia della documentazione nonch~ della decisione presa dalle autorit{ francesi in relazione al piano. Ha inoltre chiesto copia delle disposizioni di diritto fran- cese relative ai regimi di aiuti statali a favore della ristrutturazione del settore navale e relative al perso- nale navigante;
—Ùriguardo alla copertura dei rischi da parte delle ban- che, la Commissione ha chiesto di essere informata circa i tipi di operazioni bancarie di copertura rischi intese a risolvere i bisogni di Brittany Ferries che sono state realizzate e da quali banche, le garanzie che hanno permesso alle banche di aumentare il con- tributo da [.Ø.Ø.] milioni di FRF nel 1995 a [.Ø.Ø.] mi- lioni di FRF nel 1997;
—Ùriguardo alle operazioni di riduzione dei noli delle navi e di aumento di capitale delle societ{ miste, la Commissione ha chiesto la documentazione relativa alle operazioni mediante le quali, da una parte, le so- ciet{ miste proprietarie delle navi (Sabemen, Senacal e Senamanche) hanno acconsentito a ridurre i noli delle navi per tre anni e, dall’altra, gli azionisti pub- blici (le autorit{ regionali) hanno aumentato le loro partecipazioni al capitale di tali societ{. La Commis-
sione ha inoltre richiesto ogni altra informazione atta a consentirle di valutare se il comportamento degli enti in questione sia equiparabile a quello di un inve- stitore privato;
—Ùrigurardo alle perdite della compagnia, stato chiesto se le autorit{ francesi potevano confermare che Brit- tany Ferries ha registrato perdite per 80,2 milioni di FRF nel 1995 e per 16,2 milioni di FRF nel 1996, e, in caso affermativo, come erano state coperte tali perdite e se esse avevano comportato aiuti di Stato al funzionamento;
—Ùriguardo alle misure di ristrutturazione e alla parteci- pazione dei pubblici poteri, stato chiesto se la com- pagnia avesse attuato uno studio che, da una parte, le consentisse di concludere che le misure di ristruttura- zione adottate avrebbero permesso alla compagnia di eliminare le perdite e di ritornare ‘‘in bonis’’ e, dal- l’altra, di dimostrare alle autorit{ francesi che gli in- vestitori pubblici e privati avevano adottato, soste- nendo Brittany Ferries, un comportamento corrispon- dente a quello di un normale investitore di mercato.
La risposta francese del 18 novembre 1997
Le autorit{ francesi hanno risposto con lettera del 18 no- vembre 1997, in cui hanno dichiarato che l’uscita dal mercato dell’impresa avrebbe avuto conseguenze nefaste per l’occupazione e, in generale, per l’attivit{ imprendi- toriale in settori economici come l’agricoltura, l’industria agroalimentare ed il turismo delle regioni interessate.
Esse hanno espresso il loro intento di mantenere la con- correnza sui collegamenti attraverso la Manica al di fuori dello stretto della regione Pas-de-Calais, in considera- zione dell’entit{ del traffico e della sua idoneit{ a contri- buire allo sviluppo delle economie regionali dei paesi in- teressati (Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna). Es- senzialmente, la risposta francese era articolata nel modo seguente:
—ÙIn base al piano sociale, Brittany Ferries si impe- gnata a ridurre il personale navigante di 64 unit{ ed il personale di terra di 19 unit{, con un costo di 10 mi- lioni di FRF, ripartito sugli esercizi 1996-1997 e 1997-1998, sostenuto interamente dalla compagnia secondo le disposizioni del diritto privato francese sui licenziamenti. La compagnia si inoltre impegnata a ridurre i costi operativi mediante il ritiro di due navi e l’abbandono di una rotta.
Le autorit{ francesi hanno inoltre allegato una con- venzione del 25 aprile 1985 che ha introdotto un re- gime speciale di cessazione anticipata dell’attivit{ a
favore dei marittimi impiegati nella marina mercan- tile, mentre Brittany Ferries ha trasmesso fino ad oggi la documentazione relativa a 32 pratiche individuali, presumibilmente intese a beneficiare di aiuti dello Stato.
Nota: La Commissione non ha ricevuto copia della documentazione concernente il piano sociale, come richiesto. Essa prende atto che nella lettera dell’anno prima le autorit{ francesi hanno indicato che i costi del piano sociale sarebbero stati ripartiti tra lo Stato e la compagnia secondo le disposizioni normative vi- genti in materia di aiuti sociali alle imprese di naviga- zione. Tali disposizioni, in particolare quelle relative alla cessazione anticipata dell’attivit{ per il personale navigante, costituiscono un intervento specifico dello Stato francese per sostenere il settore marittimo. La Commissione sottolinea tuttavia che una ridzione di 83 posti di lavoro su un totale di 1Ø800 non implica necessariamente che sia stata attuata una ristruttura- zione dell’impresa.
—ÙPer quanto concerne le operazioni bancarie di coper- tura dei rischi, stato indicato che la ‘‘Caisse R~gio- nale du Cr~dit Agricole de Bretagne’’ ha coperto il deficit di tesoreria di Brittany Ferries. Le autorit{
francesi hanno dichiarato di non possedere docu- menti particolari riguardanti tali operazioni di auto- rizzazione di scoperto bancario in quanto pertinenti al rapporto tra l’impresa e la banca.
Nota: Alla luce di questa risposta, la Commissione a questo stadio non ha elementi sufficienti per esclu- dere che tale misura costituisca un aiuto a carico di risorse statali concesso tramite la ‘‘Caisse R~gionale du Cr~dit Agricole de Bretagne’’. Infatti, in condi- zioni normali di mercato, una banca non accette- rebbe di colmare l’insufficiente liquidit{ di un’impresa che registra perdite dal 1993, accentuatesi nel 1995 e nel 1996, senza farsi rilasciare solide garanzie. Non pare quindi che l’intervento del ‘‘Cr~dit Agricole’’ sia avvenuto in condizioni che sarebbero state accettabili per un normale investitore privato operante in un’economia di mercato.
—ÙLe societ{ proprietarie delle navi operate da Brittany Ferries (Sabemen, Senacal e Senamanche) nel fab- braio 1997 hanno concluso ciascuna un contratto con quest’ultima che stabilisce le condizioni di rimborso delle riduzioni dei noli concesse. In compenso, le au- torti{ regionali hanno aumentato la quota di parteci- pazione nelle societ{ in questione, a concorrenza delle riduzioni dei noli. L’amministrazione francese sostiene che le disposizioni previste da tali contratti, in particolare quelle concerenti le clausole di ritorno
‘‘in bonis’’, dimostrano che le societ{ hanno agito in maniera equiparabile al comportamento che avrebbe assunto un investitore privato.
Le autorit{ fancesi hanno accluso alla loro lettera co- pie dei contratti mediante i quali le tre societ{ hanno accettato di rinunciare in parte ai noli per gli esercizi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 per un importo totale di 150 milioni di FRF (per Sabemen), 64 mi- lioni di FRF ( per Senacal) e 36 milioni di FRF (per Senamanche). Per parte sua, Brittany Ferries si im- pegnata a rimborsare tali riduzioni, secondo precise modalit{, in caso di ritorno ‘‘in bonis’’.
Occorre tuttavia evidenziare che nella premessa dei contratti in questione si dichiara che ‘‘l’importanza economica e sociale della societ{ BAI ha indotto lo Stato a concedere un sostegno finanziario destinato a permettere alla compagnia di superare questa con- giuntura particolarmente sfavorevole’’ senza che pe- raltro le autorit{ francesi abbiano fornito nella loro risposta alcuna spiegazione in merito all’oggetto del sostegno in questione.
Nota: La Commissione ritiene che in linea di princi- pio le tre societ{ non abbiano agito in tali operazioni conformemente al principio di un investitore in un’economia di mercato. A questo proposito, la Corte di giustizia ha avuto modo di precisare nella sentenza del 21 marzo 1991 che ‘‘il comportamento dell’investitore privato, cui deve essere raffrontato l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non neces- sariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacit{ di produrre reddito a termine piû o meno breve, deve quanto meno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditivit{ a piû lungo termine’’Ø(Î).
‘‘Tuttavia, la Commissione ha ragione di affermare che un investitore privato che persegue una politica strutturale, generale o settoriale guidata da prospet- tive di profitto a lungo termine non pu÷ ragionevol- mente permettersi di procedere, dopo anni di perdite ininterrotte, a un conferimento di capitale che, in ter- mini economici, non solo risulta piû costoso di una liquidazione delle attivit{, .Ø.Ø. cosa che elimina ogni prospettiva di guadagno, anche differito’’Ø(Ï). Quando un’impresa in perdita, un investitore a lungo ter- mine deciderebbe tenendo conto soprattutto dell’esi- stenza di un piano di ristrutturazione coerente e ade- guato. Ci÷ non sembra peraltro essere avvenuto nel caso esaminato.
(Î)ÙCausa C-305/89, Raccolta 1991, pag. 1603, mot. 20.
(Ï)ÙCausa C-287, Raccolta 1994, pag. I-4103, mot. 26.
La notifica di un aiuto supplementare alla ristrutturazione di Brittany Ferries
In tale contesto opportuno rilevare che le autorit{ fran- cesi in aggiunta alla lettera del 18 novembre 1997 hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di conce- dere a Brittany Ferries un aiuto supplementare alla ri- strutturazione dell’importo di 70 milioni di FRF sotto forma di iniezione di capitale. L’aiuto, che stato an- nunciato all’impresa, ma non ancora stato erogato, destinato a ripristinare la redditivit{ dell’impresa a lungo termine. L’amministrazione francese lo ritiene essenziale per dare efficacia ottimale alle iniziative di risanamento dell’impresa. Alla notifica stato attribuito il numero di protocollo NØ9/98.
Poich~ le informazioni notificate erano incomplete, il 2 gennaio 1998 la Commissione ha inviato alle autorit{
francesi una richiesta di informazioni complementari precisando che tra gli altri elementi che devono essere forniti alla Commissione ai fini della valutazione della compatibilit{ con il trattato degli aiuti di Stato alla ri- strutturazione delle imprese, compreso un piano di ri- strutturazione conforme alle disposizioni degli orienta- mentiØ(Ð). Decorso il termine per l’invio della risposta, con lettera del 4 febbraio, le autorit{ francesi hanno chiesto una proroga di 15 giorni per poter redigere una risposta completa. Successivamente, la Commissione ha ricevuto alcune informazioni ulteriori con le lettere dell’11 e del 16 febbraio 1998 che, secondo le autorit{
francesi, completano la risposta alla lettera della Com- missione del 2 gennaio 1998.
In sostanza, le autorit{ francesi sostengono che Brittany Ferries afflitta da una serie di problemi che sono stati amplificati dal deterioramento delle condizioni di mer- cato, vale a dire:
—Ùin quanto dedita al trasporto di passeggeri la compa- gnia ha l’obbligo di reclutare il proprio personale na- vigante esclusivamente tra i marittimi comunitari; il costo del lavoro, gli oneri sociali ed il diritto del la- voro in vigore comportano un aggravio di spesa ri- spetto ai concorrenti;
—Ùil costo particolarmente elevato dell’acquisto di tra- ghetti per automezzi;
—Ùil fatto di operare nei porti della Manica occidentale che applicano diritti piû onerosi rispetto ai porti della Manica orientale;
(Ð)ÙOrientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvatag- gio e la ristrutturazione di imprese in difficolt{ (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).
—Ùi minori benefici ricavati dalle vendite in franchigia nel tratto occidentale della Manica;
—Ùl’evoluzione sfavorevole del cambio con la sterlina;
—Ùla diminuzione del 12Ø% del volume d’affari ed il calo dei prezzi;
—Ùnotevoli sovraccosti operativi specifici di Brittany Ferries;
—Ùl’alto costo dei registri navali francesi che sono tra i piû onerosi in Europa.
Secondo le autorit{ francesi, l’impresa per parte sua si impegnata in una razionalizzazione interna che si so- stanzialmente tradotta nel ritiro di due navi, nella dimi- nuzione dei costi di vendita e nella realizzazione di eco- nomie interne. Nel contempo per÷ il piano sociale mi- rante alla riduzione del personale che, stando alla lettera delle autorit{ francesi del 18 novembre 1997, stato at- tuato tra il 1996 e il 1998 con una dotazione di 10 mi- lioni di FRF, sarebbe venuto a costare, secondo la lettera del 16 febbraio 1998, oltre 13 milioni di FRF.
Nella stessa lettera, le autorit{ francesi affermano inoltre che i citati contratti di rinunzia parziale e temporanea ai noli abbinati alla clausola di ritorno ‘‘in bonis’’, conclusi da Brittany Ferries con Sabemen, Senacal e Senamanche, si iscrivono nel quadro delle misure di risanamento del- l’impresa.
Inoltre in tale lettera indicato che l’importo di 70 mi- lioni di FRF di cui alla seconda notifica protocollata con il numero NØ9/98, si aggiunge all’aiuto di 50 milioni di FRF versato per il solo 1997 a titolo del regime
‘‘ACOMO’’. _ per÷ da tener presente, al fine di stabilire l’importo totale delle sovvenzioni concesse a Brittany Ferries per la sua ristrutturazione, che l’aiuto versato a titolo del regime ACOMO ammonta in totale a 80 mi- lioni di FRF, cio un primo importo di 30 milioni di FRF versato tra il 1994 e il 1996 e, secondo la lettera del 16 febbraio 1998, l’aiuto versato per il solo 1997, che ammonta a 50 milioni di FRF. Come sopra indicato, il regime richiamatoØ(Ñ) stato globalmente autorizzato dalla Commissione per gli anni 1990-1994 e 1995-1997.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione rileva che le informazioni fornite fino al 16 febbraio 1998 sono necessarie per la valutazione della compatibilit{ dell’aiuto
(Ñ)ÙAiuto di Stato NNØ51/97 (ex NØ48/96) Francia.
con il trattato. Tuttavia, necessario sottolineare che le informazioni essenziali richieste, cio un piano di ristrut- turazione che dimostri in particolare che l’aiuto consen- tir{ di ripristinare la redditivit{ a lungo termine dell’im- presa entro un periodo di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche riguardo alle condizioni di esercizio future e che rispetti le condizioni degli orientamenti summenzionati, non stato finora sottoposto alla Com- missione.
Inoltre, nella loro lettera del 16 febbraio 1998 le autorit{
francesi dichiarano di aver deciso ‘‘di assoggettare l’im- presa Brittany Ferries a revisione contabile ad opera di un consulente indipendente per valutare con maggiore precisione l’incidenza delle misure di ristrutturazione da essa adottate e in definitiva l’adeguatezza dell’aiuto alle esigenze dell’impresa’’.
Stando a tale affermazione, sembrerebbe che a tutt’oggi non sia ancora accertata l’adeguatezza dell’aiuto alle esi- genze dell’impresa. Ci÷ fa temere che l’aiuto a favore di Brittany Ferries protocollato NØ9/98 non faccia a tutt’oggi parte integrante di un piano completo di ristrut- turazione che soddisfi i criteri indicati negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolt{Ø(Ò).
Con lettera del 10 marzo 1998, la Commissione ha co- municato alle autorit{ francesi che i documenti trasmessi con le lettere dell’11 e del 16 febbraio 1998 non erano sufficienti a integrare in maniera soddisfacente le infor- mazioni gi{ inviate alla Commissione in relazione al- l’aiuto summenzionato, dato che essi non comprende- vano un piano di ristrutturazione come richiesto.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, i servizi della Commissione hanno ritenuto che fosse il caso di esami- nare l’aiuto supplementare notificato di 70 milioni di FRF nel contesto piû generale degli interventi di aiuto a favore di Brittany Ferries, atteso che tutti questi inter- venti hanno l’obiettivo ultimo di contribuire al ripristino dell’equilibrio finanziario e della redditivit{ dell’impresa attraverso una sua ristrutturazione. Nella presente lettera sono perci÷ affrontate simultaneamente le questioni che hanno formato oggetto della denuncia contro Brittany Ferries, le misure di aiuto messe in atto in seguito, non- ch~ l’aiuto notificato il 18 novembre 1997.
(Ò)ÙOrientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvatag- gio e la ristrutturazione di imprese in difficolt{ (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).
In diritto
Secondo l’articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concor- renza.
L’erogazione di aiuti consentita solo in applicazione di una delle deroghe previste dell’articolo 92, paragrafo 1.
L’unica deroga che potrebbe essere applicabile nella fatti- specie quella prevista all’articolo 92, paragrafo 3, let- tera c) (‘‘gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivit{ o di talune regioni economiche, semprech~
non alterino le condizioni degli scambi in misura contra- ria al comune interesse’’).
Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimiØ(Ó) stabiliscono quali tipi di aiuti pos- sono essere considerati compatibili con gli obiettivi del mercato comune, nonch~ il massimale ammissibile per evitare distorsioni della concorrenza. Gli orientamenti in- dicano i criteri specifici che devono essere posti a base delle decisioni in materia di aiuti. Per quanto concerne in particolare gli aiuti alla ristrutturazione, gli orientamenti comunitari stabiliscono che ad essi sono applicabili gli orientamenti in materia di ristrutturazione e salvataggio di imprese in difficolt{Ø(Ô). Le misure di aiuto a favore di Brittany Ferries adottate dallo Stato francese saranno esaminate dalla Commissione alla luce delle disposizioni applicabili a seconda del tipo di aiuto concesso.
Tuttavia, per quanto riguarda specificamente l’iniezione di capitale notificata, nei termini in cui stata motivata, a questo stadio non appare conforme ai criteri sui quali la Commissione si basa per esaminare la compatibilit{
degli aiuti alla ristrutturazione delle imprese. Primo, non
stato presentato alla Commissione un piano di ristrut- turazione dell’impresa. Secondo, la Commissione ritiene che vi sia una contraddizione laddove le autorit{ francesi da una parte sostengono che le misure di aiuto prece- denti (da parte dei poteri pubblici e degli azionisti pri- vati) sono conformi al principio del comportamento di un investitore privato in un’economia di mercato [e di conseguenza non devono essere considerate aiutiØ(Õ)] e,
(Ó)ÙGU C 205/97 del 5.7.1997.
(Ô)ÙOrientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvatag- gio e la ristrutturazione di imprese in difficolt{ (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12).
(Õ)ÙSe l’erogazione di fondi pubblici a condizioni agevolate non fosse considerata un aiuto e valutata alla luce delle deroghe previste dal trattato, verrebbe infranto il principio della pa- rit{ di trattamento delle imprese pubbliche e delle imprese private (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).
dall’altra, ritengono che attualmente la societ{ necessiti di un aiuto statale supplementare sotto forma di inie- zione di capitale.
Considerati i fatti sopra esposti, la Commissione, in base ai documenti di cui dispone, non pu÷ che esprimere seri dubbi circa la compatibilit{ delle misure in esame con le disposizioni dell’articolo 92 del trattato CE, in partico- lare del paragrafo 1 e del paragrafo 3, lettera c). Tale considerazione riguarda sia le misure messe in atto senza essere state previamente notificate alla Commissione (caso NNØ64/97), sia quelle che sono state successiva- mente notificate (caso NØ9/98).
Sostanzialmente, per quanto riguarda il primo caso (NNØ64/97), le principali questioni in sospeso attengono ai punti seguenti:
A.ÙPossibilit{ di autorizzazione di aiuti che possono essere considerati compatibili ai sensi dell’articolo 92, para- grafo 1, del trattato
a)ÙLa Commissione ricorda alle autorit{ francesi che il regime generale di aiuti alla marina mercantile vigente in Francia (che comprende il regime ACOMO) auto- rizzato dalla Commissione ha una durata di tre anni (1995/1997) e non pu÷ pertanto essere applicato nel 1998, contrariamente a quanto dalle stesse affermato.
Un eventuale nuovo regime di aiuti dovrebbe perci÷
essere conforme alle disposizioni dei nuovi orienta- menti comunitari in materia.
b) Nell’ambito dell’attuazione del suo piano sociale, Brittany Ferries sembra aver beneficiato di un aiuto di Stato nel quadro di una normativa specifica per il set- tore marittimo. La Commissione gradirebbe ricevere maggiori informazioniØ(Ö) su tale normativa onde po- ter stabilire se le relative misure di aiuto siano provve- dimenti applicabili a tutti i settori economici o se vice- versa si tratti di un regime speciale a favore delle compagnie marittime.
c) _ stato indicato che la ‘‘Caisse R~gionale du Cr~dit Agricole de Bretagne’’ ha fatto fronte alle ripetute crisi di liquidit{ incontrate da Brittany Ferries dal 1993 (tra cui un importo di 80,2 milioni di FRF nel 1995 e di 16,2 milionidi FRF nel 1996). Malgrado il tentativo di ristrutturazione operato dall’impresa e dai
(Ö)ÙFatto salvo il principio della riservatezza a favore di talune imprese.
suoi partner, pubblici e privati, non chiaro per quale ragione economica e con quali garanzie la banca ab- bia accettato di coprire le perdite della compagnia. In effetti, in condizioni normali di mercato, una banca non accetterebbe di coprire il fabbisogno di liquidit{
di un’impresa che si trovi in una tale situazione eco- nomica senza farsi rilasciare solide garanzie. Non sembra perci÷ che l’intervento del ‘‘Cr~dit Agricole’’
si sia iscritto in una logica che sarebbe accettabile per un investitore operante in un’economia di mercato.
d) Per quanto concerne le societ{ miste (Sabemen, Sena- cal e Senamanche) risulta che queste ultime avrebbero accordato a Brittany Ferries una riduzione dei noli per un periodo di tre anni e che gli azionisti pubblici avrebbero, in contropartita di ci÷, aumentato le loro partecipazioni al capitale di dette societ{. Nondi- meno, le tre societ{ sono in perdita e continuano ad accumulare debiti, nonostante abbiano beneficiato di sovvenzioni statali per investimenti e di garanzie di prestito da parte delle autorit{ regionali. Sussistono quindi forti dubbi sulla configurabilit{, in entrambi i casi, di un comportamento da parte delle entit{ consi- derate (le tre societ{ e gli azionisti pubblici) assimila- bile a quello di un investitore privatoØ(ÎÍ).
e) Le autorit{ francesi sostengono che la misura relativa al fondo di solidariet{ tra porti non stata attuata.
Tuttavia hanno dichiarato che recentemente sono in- tervenute riduzioni nei diritti portuali in forza di de- cisioni commerciali adottate dalle autorit{ portuali.
La Commissione gradirebbe ricevere maggiori infor- mazioni sui porti cui si riferiscono, le ragioni per cui sono state previste e i beneficiari delle riduzioni.
_ dunque necessario che le autorit{ francesi trasmettano qualsiasi nuova informazione che consenta di verificare se le misure di sostegno a favore di Brittany Ferries sod- disfano al criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato.
B.ÙCompatibilit{
Per quanto riguarda l’aiuto notificato (NØ9/98) e qualora venga accertato che le misure di cui al punto A costitui- scono aiuti, la Commissione vorrebbe sottolineare il fatto che la loro concessione deve essere basata su un piano
(ÎÍ)ÙIn particolare ai sensi della comunicazione degli Stati mem- bri pubblicata nella GU C 307 del 13.11.1993, relativa al principio dell’investitore in un’economia di mercato.
inteso a ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine di Brittany Ferries. Ora l’amministrazione francese ha omesso di allegare alla notifica detto piano.
D’altronde non sembra plausibile alla Commissione che l’iniezione di capitale prevista possa ovviare ai problemi strutturali di cui risente la compagnia, quali enumerati dall’amministrazione francese e all’origine dell’attuale si- tuazione finanziaria.
In linea generale la Commissione ritiene che gli aiuti alla ristrutturazione delle imprese possano contribuire allo sviluppo di attivit{ economiche senza incidere sugli scambi in misura contraria all’interesse comunitario quando soddisfatta una serie di condizioniØ(ÎÎ):
—Ùl’aiuto deve essere connesso ad un efficace piano di ristrutturazione o di risanamento conforme ai criteri degli orientamenti sopra menzionati, piano che va presentato alla Commissione corredato di tutte le precisazioni necessarie e che deve consentire di ripri- stinare la competitivit{ dell’impresa, vale a dire il suo ritorno a una situazione di efficienza a lungo termine entro tempi ragionevoli;
—Ùdevono essere assunti provvedimenti quali riduzione di capacit{ per attenuare nella misura del possibile le conseguenze sfavorevoli per i concorrenti;
—Ùl’importo e l’intensit{ dell’aiuto debbono essere rigo- rosamente limitati al minimo necessario per consen- tire la ristrutturazione, devono essere in proporzione ai vantaggi previsti sotto il profilo comunitario e ac- compagnati da un contributo sostanziale dell’im- presa;
—Ùin quanto interlocutore della Commissione, l’ammini- strazione francese deve garantire che l’impresa dia in- tegrale attuazione al piano di ristrutturazione presen- tato alla Commissione e approvato da quest’ultima e che l’impresa adempia a qualsiasi altro obbligo impo- sto dalla Commissione; e
—Ùvengano presentate alla Commissione relazioni an- nuali relative all’attuazione del piano.
Se il piano di ristrutturazione soddisfa a tutte queste condizioni, la Commissione potr{ autorizzare l’aiuto.
Nei due casi in questione la Commissione dovrebbe veri- ficare che gli aiuti sono connessi ad un piano che con-
(ÎÎ)ÙIdem.
senta possibilmente alla compagnia di essere concorren- ziale e di coprire tutti i suoi costi, ivi compresi gli am- mortamenti e gli oneri finanziari (noli inclusi) e generare una remunerazione minima. A seguito di questa ristruttu- razione Brittany Ferries non dovrebbe aver bisogno di ulteriori aiuti di Stato e dovrebbe essere in grado di far fronte alla concorrenza del mercato con le proprie ri- sorse.
Andrebbe altresó comprovato che l’aiuto serve esclusiva- mente al ripristino dell’efficienza economico-finanziaria di Brittany Ferries e non le consente, in sede di attua- zione del piano di ristrutturazione, di procedere ad atti- vit{ atte a falsare la concorrenza nel settore in questione.
_ altresó importante sottolineare che l’aiuto a Brittany Ferries dovrebbe essere limitato rigorosamente al minimo necessario per consentirle di portare positivamente a ter- mine la ristrutturazione. La compagnia dovrebbe altresó contribuire finanziariamente in misura rilevante al piano di ristrutturazione. Di conseguenza non dovrebbe essere concesso a Brittany Ferries nessun aiuto supplementare che possa darle modo di disporre di liquidit{ maggiori del necessario, da impiegare eventualmente in attivit{
atte a provocare distorsioni sul mercato, ad esempio gra- zie ad una politica aggressiva di prezzi, ed estranee al processo di ristrutturazione.
In origine l’amministrazione francese non ha notificato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione dell’im- presa. Nel corso degli eventi Brittany Ferries in effetti ha posto in attuazione un piano di razionalizzazione di cui la Commissione stata informata e che comprendeva, tra l’altro, un piano sociale basato su una riduzione dell’or- ganico e misure di diminuzione dei costi di esercizio.
La Commissione ritiene che nonostante detto piano, la compagnia e l’amministrazione francese finora non hanno fornito prove significative della prosecuzione di una ristrutturazione intesa a ripristinare una efficienza economico-finanziaria duratura. In linea generale le mi- sure di sostegno a favore della compagnia sono state ap- parentemente attuate in reazione alla sfavorevole situa- zione finanziaria in cui la societ{ versa dal 1993 per con- sentire il ripiano delle continue perdite d’esercizio e tute- lare la compagnia nei confronti delle forze del mercato.
Aiuti di questo tipo rischiano di porre in essere distor- sioni tra compagnie marittime dei vari Stati membri in misura contraria all’interesse comune.
Le autorit{ francesi dovrebbero dunque presentare un solido piano di ristrutturazione cui sono vincolati gli aiuti e motivare organicamente l’aiuto proposto indi- cando che esso soddisfa a tutte le condizioni generali di autorizzazione sopra menzionate.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commis- sione ha deciso di avviare la procedura prevista dall’arti- colo 93, paragrafo 2 avverso le misure di aiuto che costi- tuiscono oggetto dei fascicoli NNØ64/97 e NØ9/98.
Nel quadro di questa procedura la Commissione invita le autorit{ francesi a presentarle le loro osservazioni entro un mese a datare dalla presente lettera e a trasmetterle tutte le informazioni che riterranno necessarie per l’istru- zione del caso.
Inoltre la Commissione informa le autorit{ francesi che, nel quadro della medesima procedura, essa intende invi- tare gli altri Stati membri e i terzi interessati con apposita pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit{ eu- ropee a presentare le loro osservazioni. In applicazione del protocollo 27 dell’accordo sullo Spazio economico europeo essa trasmetter{ altresó copia della presente al- l’Autorit{ di vigilanza dell’associazione europea di libero scambio (EFTA) e pubblicher{ una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunit{
europee. Essa inviter{ tale Autorit{ di vigilanza, gli Stati membri dell’EFTA parti all’accordo sullo Spazio econo- mico europeo, nonch~ i terzi interessati a comunicare le loro osservazioni.
La Commissione ricorda alle autorit{ francesi che, con- formemente alle disposizioni dell’articolo 93, para- grafo 3, del trattato CE, nessuna misura d’aiuto pu÷ es-
sere posta in esecuzione prima che la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del trattato abbia condotto ad una decisione finale della Commissione. In proposito la Commissione richiama l’attenzione delle autorit{ fran- cesi sulla lettera del 3 novembre 1983 indirizzata a tutti gli Stati membri e riguardante gli obblighi che incom- bono ai medesimi per effetto delle disposizioni dell’arti- colo 93, paragrafo 3, del trattato e sulla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee C 318 del 24 novembre 1983, in forza della quale qual- siasi aiuto concesso illegalmente, vale a dire senza atten- dere la decisione finale adottata dalla Commissione al termine della procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del trattato pu÷ essere oggetto di recupero.
L’eventuale restituzione dovr{ essere effettuata confor- memente alle disposizioni di diritto francese, ivi compresi gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse uti- lizzato come tasso di riferimento nella valutazione dei regimi di aiuto regionali e maturati a decorrere dalla data alla quale stato concesso l’aiuto illegale.»
La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi in- teressati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese a decorrere dalla data della pre- sente comunicazione al seguente indirizzo:
Commissione europea Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles
Le osservazioni saranno comunicate alle autorit{ francesi.