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CONDIZIONI DI ABBONAAIENTO. L All'estero (Paesi dell Unione postale)»

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(1)

ÖÄžÑT TA UFFI ÎË

DEL RE GNO D

'

I T A L IA

PARTE PRIMA Rosa

-

Martedl, 3 agosto 1937

-

ANNO XV

AIEN0 I FESTIVI

DiREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI- TELEFONI: 50-107 - 60-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAAIENTO

En Roma, sia presso l'Amministrazione che a Anno Bem. Trg Abbonamento speciale al soli fascicoli contenenti i numeri del titoli obbli- doiniciho ed in tuttoil Regno (Parte I e II) L. 108 63 45 gazionara sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 --- Estero L. 100.

All'estero (Paesi dell Unione postale)

. . . . » 260 140 100 stra

liabab

na i ha diri

toma

he aisupplementi ordinari. I supplementi

In Roma, ela presso l'Amministrazione che a il prezzo di vendita di ogni puntata della «Carzetta Ufsciale » (Par.

domicil2a ed in tutto ilIlegno (soloParteI). . 12 AS 81.50 te i e il complessivamente) 6 fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 al•

All'estern (Pa si dellTriione postale) . . . . . 9 160 100 TO l estero.

Per gli annunti da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

La eGazzeita Umeiale» e tutte le altre pubblicazioni ufucialisono in vendi+a al pubblico presso i negozi de'la Libre'ia dello Stato inRoma, Via XX Settembre, nel palazzo del Minis'ero del e Finanze; Corso Umberto, 234

(ango:o

Via Marco

Minghetti, 28-24);

in Milano, Gale ia

Vittorio

Emanuele,

8: in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali,

1;

e presso le Librerie

depositarie

di Roma e di tutti i

Capiluoghi

delle provincie del Regno.

La inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Uinciale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato -Palazzo del Ministero delle Finarse. La sede del:a Libreria dello Stato inMilano: Galleria VittorioEmanuele, 8, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a

mano ed accompagnatidal relatTo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, concernente norme per la

liquidazione

degli Istituti che esercitano l'assicura- zione per le pensioni nei territori annessi,

pubblicato

nella Ga:- setta Ufficiale del 21 luglio 1937-XV, n. 170, al primo comma del- I'art. 3, ove à detto: « ...prelevando il capitale di copertura delle attività..., ecc. »,deve leggersi: « ...

prelevando

il capitale di coper- tura dalle attività..., ecc. », e all'art. 6, ove è detto: «... al sensi della legge31

gennaio

1938, n. 100», develeggersi: a ... ai sensi della legge 31 gennaio 192ß, n. 100».

SOMMAR.IO

LEGGI

E DECRETI

LEGGE

17

giugno 1937-XV,

n. 1249.

Conversione in

legge

del R.

decreto-legge

18

gennaio 1937.XV,

n. 448, contenente norme per la

disciplina

delle

guide, degli

inter•

preti

e dei corrieri . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2918 LEGGE 17

giugno 1937-XV,

n. 1250.

Conversione in

legge

del R.

decreto-legge

18 febbraio

1937-XV,

n.

456,

concernente lacostituzione dell'Ente italiano per

gli

scambi

teatrali,

con sede in Roma. . . . , . . . . . .

Pag.

2913 LEGGE 17

giugno 1937-XV,

n. 1251.

Conversionein

legge

del R.

decreto-legge

18 febbraio

1937=XV,

n.

595,

contenente norme relative alla

protezione

del

prodotti

dell'industria

fonografica

. . . . . . . . . . .

Pag.

2918 REGIO

DECRETO-LEGGL

14

luglio 1937-XV,

n. 1252.

Proroga

del termine entro il

quale

il Consorzio di credito per le opere

pubbliche potrà

concedere mutui

all'Opera

nazionale

combattenti . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2919 REGIO DECRETO 3

aprile 1937-XV,

n. 1253.

Estensione alla Libia, con

modißcazioni,

della

legge

26

aprile

1934-XII, n.

653,

sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Pag.

2919 REGIO DECRETO 17

maggio 1937-XV,

n. 1254.

Competenza

e

composizione

del Comitato

superiore

tecnico

per l'Africa Orientale Italiana . . . . . . . . .

Pag.

2920 REGIO DECRETO 7

giugno 1937-XV,

n. 1255.

Modificazione

dell'elenco delle

Amministrazioni,

Enti ed Isti•

tuti presso i

quali

possonoesserocollocati fuori ruolo i funzionari

delrAmministrazione

centrale e

provinciale

del 31inistero del

l'agricoltura

e delle foreste . . . . . . . . . .

Pag.

2920

.REGIO

DECRETO 17

maggio 1937-XV,

n. 1250.

Erezione in ente

morale

de11a Cassa scolastica della

Regla

scuola secondarla dl avviamento

professionale

« G. B. Marinoni»

diTiranomaamassanaansaag.Pag.2921

REGIO DECRETO 29

maggio 1937-XV,

n. 1257.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della

Regia

scuola di avviamento

professionale

aT. C. Confalonierl> di Milano ad accettare una somma . . . . . . .

Pag.

2021 REGIO DECRETO 29

maggio 1937-XV,

n. 1258.

Autorizzazione alla

Regia

scuola secondaria di avviamento

professionale

«L. Tanzie di AIola di Bari e all'annessa Cassa

scolastica,

ad accettare alcune donazioni . . . . .

Pag.

2021 REGIO DECRETO 7

giugno 1937-XV,

n. 1259.

Approvazione

del nuovo statuto della Fondazione scolastica

«Premio

Pippi

Candido> in Galatina . . . . . .

Pag.

2021 REGIO DECRETO 5

giugno 1937-XV,

n. 1260.

Modificazione dello statuto del Consorzio

cooperativo

eLabor» fra le

cooperative

di

produzione

e lavoro della

provincia

di Cre•

mona, con sede in Cremona . . . . . . . . . .

Pag.

2021 REGIO DECRETO 3

maggio 1937-XV,

n. 1261.

Liquidazione

della Cassa

speciale

di

previdenza

per il per.

sonale delle ferrovie di

Reggio

Emilia . . . . . .

Pag.

2921

REGIO DECRETO 3

maggio 1937-XV,

n. 1262.

Soppressione

di n. 31 Fabbricerie site nella

provincia

dl

Udine ...

.Pag.2921

REGIO DECRETO 1•

luglio

1937-XV. ,

Sostituzione di un

consigliere

di amministrarlone del Banco di

Sicilia,

con sede in Palermo . . . . . . . .

Pag.

2991

DECRETO

DEL CAPO DEL

GOVERNO

20

luglio

1937-XV.

Sostituzione della

procedura

di

liquidazione

ordinaria della Banca

popolare cooperatita

di S.

Agata

del (ioti

(Benevento)

con

quella speciale

. . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2922

DECRETO

DEL CAPO DEL GOVERNO 26

luglio

1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'eserciziodel credito e messa in

liquidazione

della Banca di

Cassino,

Società anonima con sede in Cassino . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2022

DECRETO

DEL CAPO DEL

GOVERNO

23

luglio

1937-XV.

Scioglimento

del

Consiglio

di amministrazione e del

Collegio

sindacale della Cassa di

risparmio dell'Aquila

. . . Paa. 2922 DECRETO

MINISTERIALE

20

luglio

1937-XV.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione Produttori

Canapa

con sede in

Bologna

. . . . . . . . . . . . .

Pag.

2922 DECRETO

MINISTERIALE

22

luglio

1937-XV.

InDizione di una pena

pecuniaria

alla Banca milanese di cre.

dito di 31ilano . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2923

DECRETO MINISTERIAT

E 15

giugno 1987-XV.

Nomina del commissarso straordinario per

la temporanea

am•

ministrazione delle aziende

municipalizzate

del comune di Zara.

Pag.

2923

(2)

2918 3-vur-1937

(XV) -

GAZZETTA

UFFTCIALE DEL REGNO D'ITALIA - N- 178

DEORETO

MINISTERIALE 26

luglio

1937-XV.

Proroga

di divieto di caccia e

uccellagione

in

provincia

di

Roma...,... Pag.2923

þECRETO

MINISTERIATE es

luglio

1937-XV.

Approvazione

della tabella delle tariffe dei contribatt per l'assicurazione

obbligatoria

contro

gli

infortuni in

agricoltura

per

l'annol937•XV...Pag.2923:

DECRETO

MINISTERIALE 17

giugno 1937-XV.

Autorizzazione all'Azienda autonoma della stazione di cura

di Acireale ad

applicare speciali

contribuzioni

sugli spettacoli

e

trattenimenti pubblici

. . . . . . . . . . . ..

Pag.

2925

þECRETO

MINISTERIALE 24

luglio

1937-XV.

. Schema di elenco

suppíetivo

de1Ie acque

pubbliche

della pro.

Vincia

di Torino. . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2925 DISPOSIZIONI E COMUNICATI

þIinistero

delle comunicazioni:

Apertura

di ricevitorie

telegrafiche

. . , , , ,

Pag.

2925

Apertura

di ricevitoria

fonotelegrafica

. . . .

Pag.

2925

blinistero

delle finanze:

Dillida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Pag.

2926 Diffida per smarrimento di

certificati

di rendita nominativa.

Pag.

2927 Rettifiche d'intestazione . . . , , , . . . .

Pag.

2928 Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . .

Pag.

2930 Ministero

dell'agricoltura

e delle foreste: Comune fillosserato.

Pag.

2930 Ministero

degli

affari esteri:

Comunicazione

reciproca degli

atti di nascita tra l'Italia o

laGermama...Pag.2930

Concessioni di

exequatur

. . . . . . . . .

Pag.

2930

Ispettorato

per la difesa del

risparmio

e per l'esercizio del

credito:

Nomina del commissario

liquidatore

della Banca

popolare cooperativa

di S.

Agata

dei Goti

(Benevento)

. .

Pag.

2930 Nomina del commissario

liquidatore

e dei membri del Comi tato di

sorveglianza

della Banca di Cassino in Cassino

(Frosi- none)

. . . . . . . . . . . . . . . . Pag.2931 Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di

risparmio dell'Aquila

. . . . . .

Pag.

2931 Sostituzione di unmenibro del Comitato di

sorveglianza

della Cassa rurale di Montedinore (Ascoli

Piceno). Pag.

2931 Nomina del

presidente

del Comitato di

Arðelianza

della

assa

gradese

di

prestiti

e

risparmio

di Grado

(Trieste).

CONCORS

I

Pag.

2931

Regia prefettura

di Mantova: Graduatoria del concorso a

posti

di levatrice condotta . . . . . . . . . .

Pag

2931

Regia prefettura

di Milano: Graduatoria

generale

del concorso

a

posti

di levatrice condotta . . . . . . . .

Pag.

2932

Regia prefettura

di

Eogg½:

Graduatoria

generale

del concorso

a

posti

di medico conktto . . . . . . . . Pag. 29:r:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17

giugno 1937-XV,

n. 1249.

Conversione in legge del R.

decreto-legge

18

gennaio 1937-XV,

n.

448,

contenente norme per la

disciplina

delle

guide, degli

intera

preti

e dei corrieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E Pim VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA'

Il Renato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato:

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

E convertito in

legge

il

Regio decreto-Tegge

is

gennaio 1937-XV,

n.

448,

contenente norme per la

disciplina

delle

guide, degli interpreti

e del corrieri.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo dello Stato,

sia inserta nella

raccolta

ufûciale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser·

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addl 17

giugno

1937 - Anno

XV, FITTORIO

EMANUELE.

MUSSOLINI •-- ALFIERI - SOLMI M

BOTTAI - LANTINI.

Visto, il

Guardasigilli:

SoLMI.

LEGGE 17

giugno 1937-XV.

n. 1250.

Conversione in

legge

del R.

decreto·1egge

18 febbraio

1937.XV,

n.

456,

concernente lacostituzione dell'Ente italiano per

gli

scambi

teatrali,

con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO Ð PIN VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIX

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato•

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

Articolo unico.

È

convertito in

legge

11 R.

decreto-legge

18 febbraio

1937-X

V,

n.

450,

concernente la costituzione dell'Ente ita-

liano

per

gli

scambi

teatrali,

con sede in Iloma.

Ordiniamo

che la.

presente,

munita del

sigillo dello Stato,

sia inserta nella

raccolta

officiale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge dello

Stato.

Data a San

Rossore,

addl 17

giugno

1937 - Anno

XV:

TITTORIO

EMANUELE.

ÍUSSOUNI -- ALFIERI - DI REVEL

- BorrAI - LANTINI.

Visto, R Guardosigini: SOLML

LEGGE17

giugno 1937-XV,

n. 1251.

Conversione in

legge

dei R.

decreto=legge

18 febbraio

1937.XV,

n. 595, contenente norme relative alla

protezione

dei

prodotti

dell'industria

fonografica.

VITTORIO EMANUELE ITI

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONID

RE D'ITALIA IMPERATORE

D'ETIOPIX

Il Senato e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto segue:)

Articolo unico.

E convertito in

legge

il

Regio decreto-legge

18 febbraio

1937-XV,

n.

595,

contenente norme relative alla

protezione

dei

prodotti

dell'industria

fonografica.

Ordiniamo che la

presente,

munita

del sigillo dello Stato,

sia inserta nella raccolta ufficiale

delle leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di osser-

varla e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addl 17

giugno

1937 - Anno

XV) TITTORIC EMANUELE.

31rssouNI - ÀLFImtI SOLMI - DI REVEL - LANTINI.

Visto, il

Guarduid

4

(3)

3-ylu-1937 (XV)

OAZZETTA UFFICIALE DEL ITEGNO D ITALIA N. 178

2919

REGIO

DECRETO-LEGGE

14

luglio 1937-XV,

n. 1252.

Proroga

del termine entro il

quale

il Consorziodi credito per le opere

pubbliche potrà

concedere mutui

all'Opera

nazionale

combattenti.

VITTORIO

EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta h

necessità di estendere le

disposizioni

contenute

nel detto

provvedimento

alla

Lil>ia,

con

gli

adattamenu ri-

chiesti

dalle condizioni

locali;

Udito il parere del

Consiglio superiore coloniale;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del Ministro

Segretario di

Stato per le

colonie;

Abbiamo decretato

e decretiamo:

Visto il R.

decreto-legge

27 novembre

1933-XII,

n.

2086, he autorizzava

il Consorzio di credito per le opere

pubbliche

a concedere

all'Opera nazionale combattenti

mutui

garantiti

dallo

Stato

fino al

complessivo

ammontare di L.

400.000.000, ripartiti

in tre anni e

ammortizzabili

in 25

anni;

Ritenuta la necessità

assoluta

ed

urgente

di

prorogare

il

termine entro il

quale

i mutui possono essere

concessi,

fermo

Pammontare complessivo massimo

per cui furono autoriz-

zati;

Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926-IV,

n.

100;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo Ministro Se-

gretario

di

Stato,

di concerto col

Ministro Segretario

di

Stato per le

finanze;

Abbiamo

decretato e

decretiamo:

EArt.

1.

Sono estese alla

Libia,

in

quanto applicabili

e con le mo·

dificazioni

contenute

negli

articoli

seguenti,

le

disposižioni della legge

26

aprile 1934-XII,

n.

653, vigenti

nel

llegno

a materia di tutela del lavoro delle donne e dei fancluili.

"Art.

2.

L'età del cittadini

libici, ai

fini

dell'art,

3

della

citata

legge,

è determinata a norma delPart. 218 del II. <leerem 27

giugno 1935-XIII,

n.

2167, sull'ordinamento giudiziario

per la

Libia.

'Art.

3.

Articolo unico.

Il termine per la

concessione

da

parte

del Consorzio di credito per le opere

pubbliche

di mutui

all'Opera nazionale

combattenti ai sensi del R.

decreto.legge

27 novembre

1933-XII,

n.

2086,

è

prorogato

a

cinque anni;

i mutui che il

Consorzio

di credito per le opere

pubbliche

avrà facoltà di

concedere

entro il termine come sopra

prorogato,

dovran-

no essere

preventivamente

autorizzati dal Ministro per le finanze.

Il

presente

decreto entrerà in

vigore

lo stesso

giorno

della

sua

pubblicazione

nella Gazzetta

Ufficiale

e sarà

presentato

al Parlamento per la conversione in

legge.

Il

Capo

del

Governo,

Primo

Ministro, proponente,

è auto-

rizzato

a

presentare

il relativo

disegno

di

legge.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta

uffie,iale

delle

leggi

e

dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a San

Rossore,

addl 14

luglio

1937 - Anno

XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- ÛI RIDN.

Visto, il

Guardasigiill:

SotBI.

Registrato alla corte det routi, addi 30 liiglio 1937 - Anno XV Atti <Let Governo, registro 387, foglio165. - MANCINI.

Il

disposto

del "" comma dell'art. 7 della

legge

non si ap-

plica

ai fanciulli cittadini

libici.

'Art. 4.

'Alla determinazione

dei lavori

pericolosi,

faticosi ed insa- lubri di cui

all'art.

10 e all'estensione del divieto del

ladro

notturno

prevista all'art.

12 della

legge

20

aprile 193MTI,

n.

653,

sarà

provveduto

con decreto del Governatore gene-

rale.

'Art.

5.

L'ultimo

comma

dell'art.

11

della

citata

legge,

s'intende

modificato come segue:

« E' vietato adibire al

trasporto

ed al sollevamento di

pesi

le donne in istato di

gravidanza,

nei tre mesi

precedenti

la

data

presunta

del

parto

».

Art.

6.

Oltre le facoltà

indicate

dall'art. 16

della legge,

11 Gover-

ziatore

generale può disciplinare nelle

aziendecon

personale mugulmano,

il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli in

detdrminati periodi

e

ricorrenze, secondo

le

tradizioni

e le

consuetudini religiose.

Art. 7.

REGIO DECRETO 3

aprile 1937-XV,

n. 1253.

Estensione alla Libia, con modificazioni, della

ledge

26

aprile 1934=XII,

n.

653,

sul lavoro delledonne e deifanciulli.

VITTORIO

EMANTJELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONEI RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIE

Visto il R.

decreto-legge

3 dicembre

1931-XIIT,

n.

2012, sull'ordinamento organico

per l'amministrazione della

Libia,

convertito

nella

legge

11

aprile 1935-XIII,

n.

675;

Vista la

legge

26

aprile 1934-XII,

n.

653, sulla tutela

del

lavoro

delle donne e dei

fanciul.li;

Le

attribuzioni, the,

in base alla citatá

legge,

hono Mer-

citate nel

Regno

dal Ministero delle

corporazioni,

dal 31ini.

stero

dell'educazione nazionale,

dal Ministero

dell'interne,

dal

Consiglio superiore

di sanità e

d'all'Ispettorato

corpo-

rativo,

sono

devolute,

in

Libia,

al Governatore

generale,

con

facoltà

di

delegare agli

Uffici

coloniali

dell'economia corno- rativa

competenti

per

territorio quelle esercitate dall'Ispet-

torato

corporativo.

Le

attribuzioni che,

in base alla stessa

legge

hono eserci-

tate nel

Regno

dal

Consiglio nazionale

delle

corporazioni

e

dai

prefetti,

sono

devolute,

in

Libia, rispettivamente

ai Con.

sigli

coloniali

dell'economia corporativa

ed al

commissari

generali,

(4)

9920 3-Vm-1937 (XVT- GAZZETTK

UFFTOTALE DEL REGNO TYTTATTK ·

N.

178

Art. 8.

Il Governatore

generale

è autorizzato a emanare, con pro-

prio decreto,

norme per

l'applicazione

del

presente

decreto

in armonia con le

condizioni

e le

esigenze

locali.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

anunito del

sigillo dello Stato,

sia inserto nella

raccolta

ufliciale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

caservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addl 3

aprile 1937

- Anno

XVa LVITTORIO

EMANUELE.

ÀÍUSSOLINI - LESSONA.

Visto, il

Guardasigilli:

SOLMI.

Itegistrato alla Corte dei conti, addi 30 luglio 1937 - Anno 17 Atti del Governo, registro 387, foglio 158. - MANCINI.

REGIO DECRETO 17

maggio 1937-XV,

n. 1254.

Competenza

e

composizione

del Comitato

superiore

tecnico per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO

EMANUELE

III

En GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R.

decreto

24

luglio 1936-XIV,

n.

1653,

col

quale

viene istituito presso il Governo

generale

dell'Afri-

ca Orientale Italiana un Comitato

superiore tecnico;

Visto il R.

decreto-legge

giugno 1936-XIV,

n.

1019,

sul-

l'amministrazione e l'ordinamento dell'Africa Orientale Ita.

linna,

convertito

nella legge

11

gennaio 1937-XV,

n.

285)

Ud'ito il parere del

Consiglio superiore coloniale;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Bulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di

Stato

per l'Africa

Italiana,

di concerto con i Ministri

Segretari

di

brato per i lavori

pubblici

eper le

finanze;

Abbiamo denetato e

decretiamo:

'Art.

1.

Il Comitato

superiore

tecnico presso il Governo

generale

dell'Africa Orientale Italiana

prende

la denominazione di

e Comitato

superiore

tecnico per PAfrica

Orientale

Ita- linnu ».

Esso,

oltre ad esercitare le funzioni

attribuitegli

in ma-

teria di opere

pubbliche

dall'art. 2 del R. decreto 24

luglio 303GAIV,

n.

1653,

ò organo consultivo del Governo

generale

dell1.O.I. nelle

questioni

di ordine tecnico attinenti ad al- tri servizi o

riguardanti

il

regolamento

dell'attività

tecnica pubblica

e

privata nell'Africa

Orientale Italiana.

Coine tale esso dà il parere nei casi che siano

previsti

da

leggi speciali

o comunque

quando

ne sia richiesto d'al Gover- notore

generale.

Art. 2.

Con decreto del Governatore

generale

possono essere chia- luute a far

parte

del

Comitato superiore

tecnico per l'A.O.I.

anche persone estrance ai servizi

governativi

che siano

partF

colarmente versato in taluna delle materie tecniche interes- santi la

competenza

del Comitato.

La loro nomina è annuale e

può

essere rinnovata.

Con la stessa forma possono essere

aggregate

al

Comitato superiore tecnico

per l'A.O.I persone estranee ai servizi go-

Ternativi,

con voto

consultivo,

in

qualità

di

esperti

nelle

questioni che giano geelficate nel decrete

di

nomina,

Ordiniamo che il

presente decreto,

onunito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 17

maggio

1937 - Anno XV

TITTORIO

EMANUELE.

BIUSSOUN1 - LESSONA -

ÛOBOLLI-GIGLI

DI REVEL,

Visto, il

Guardasigilli:

SOLMI.

Registrato alla Corte dei ·onti, addi 30 luglio 1937 - Anno XV Atti riel Governo, registro 387, fogl¿o 160. - Mac1NI.

I

REGIO DECRETO 7

giugno 1937-XV,

n. 1255,

Modificazione dell'eleuco delle

Amministrazioni,

Enti ed Isti- tuti presso i

quali

possonoesserecollocati fuoriruolo i funzionari dell'Amministrazione centrale e

provinciale

del Ministero del•

l'agricoltura

e delle foreste.

VITTOIIIO

EMANUELE

III

PER ORAZIA DI DIO IC PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS

BE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il

R.

decreto 2

giugno 1930,

n.

929,

che

contiene

l'elenco delle

Amministrazioni,

Enti ed

Istituti

presso i

quali

possono essere

collocati

fuori

ruolo,-

in numero non superiore a sei, i funzionari

dell'Amministrazione centrale

e

provinciale

del Ministero

dell'agricoltura

e delle

foreste;

Ritenuta

l'opportunità

di

eliminare

dall'elenco suddetto la « Camera

agrumaria

di Messina » e di

aggiornare

la deno-

minazione delP« Istituto nazionale per

l'esportazione

»;

Ritenuta

la necessità di

aggiungere

all'elenco di

cui

sopra i Consorzi di bonifica del

Lazio;

Sulla proposta

del Nostro

Ministro Segretario

di Stato per

l'agricoltura

e le

foreste,

di concerto col Ministro

per

le

finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

L'elenco

delle Amministrazioni,

Enti ed

Istituti

presso i

quali possono

essere

collocati

fuori

ruolo,

innumero non

superiore

a

sei,

i funzionari

delPAmministrazione centrale

e

provinciale

del Ministero

dell'agricoltura

e delle

foreste,

risultante dal R. decreto 2

giugno 1930,

n.

929,

di cui

alle

premesse, è

sostituito

dal

seguente:

Ministero

degli

affari

esteri,

per

incarichi a1Pestero,

con carattere

continuativo, disposti

a richiesta

del predetto Ministero;

Consorzio nazionale

per il

credito agrario

di

miglioras mento;

Istituto nazionale fascista per il

commercio

estero

j

Istituto internazionale di

agricoltura;

Istituto nazionale di economia agraria;

Consorzi

di

bonifica

del Lazio.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e

dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chinnque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 7

giugno

193T -

'Anno XV VITTORIO EMANUELE.

RossoNI

-- DI

RmstC

Visto, il

Guardasigillf

: Solar.

Registrato alta Corte dei 'onti, add) 30

luglio

1937 · Anno IE Alli del Governo,

registro

?S7,

fDQlio

150. --MANCINI;

(5)

S-Vm-1937 (XV) GAZZETTA ffFFTí'TAT.E

DEL REGNO D'TTALTA - N. 178

2921

REGIO DECRETO 17 maggio

1937-XV,

n. 1256.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della

Regia

scuola secondaria di avviamento

professionale

«G. B. Alarinoni» di Tirano.

. 1956. R. decreto 17

maggio 1937,

col

quale,

sulla

proposta

del Ministro per l'educazione

nazionale,

siene eretta in ente morale la Cassa scolastica della

Regia

scuola secon-

daria di assiamento

professionale

« G. B. Marinoni » di Tirano e ne viene

approvato

il relativo statuto,

isto, il Guarclasigillf: SOLMI.

ReUlstrato alla Corte del Conti, addt 5 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECItETO 29

maggio 1937-XV,

n. 1257.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della

Reg·ia

scuola di

avviamento

professionale

«T. C. Confalonierl» di Milano ad accettare una somma.

. 1257. R. decreto 29

maggio 1937,

col

quale,

sulla propo- sta del Ministro per l'educazione

nazionale,

il

presidente

del

Consiglio

di amministrazione della Cassa scolastica del- Ja

Itegia

scuola d'i avviamento

professionale

« T. O. Con-

falonieri»

di

Alilano viene autorizzato ad accettare la somma di L. 8000 nominali in Buoni del Tesoro novennali 4

%,

·raccolta con oblazioni

volontarie,

per

l'istituzione

di

una Fondazione da intitolarsi « Premi di

religione Ange-

Tina Itestelli Coletti », e viene

approvato

lo statuto della Fonduzione « Premi di

religione Angelina

Ilestelli Co-

letti ».

Visto, il Guardasigilli: S0LMI.

Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 5 luglio 1937 - Anno XV

I

REGIO DECRETO 29

maggio 1937-XV,

n. 1258.

Autorizzazione alla

Regia

scuola secondaria di avviamento

professionale

«L. Tanzi» di Mola di Bari e all'annessa Cassa

scolastica,

ad accettare alcune donazioni.

E. 1938. T:. decreto 29

maggio 1937,

col

quale,

sulla

proposta

del Ministro per l'educazione

nazionale,

la

llegia

scuola

secondaria di avviamento

professionale

« L. Tanzi » di Mola di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 250.000

nominali,

in titoli di

Stato,

fatta dal cav. •li gr. cr. dott. Alfonso Susca per la fondazione di due borse di studio di annue L. 3500

ciascuna,

la Cassa scolastica

annessa alla

llegia

scuola secondaria di avslamento pro- fessionale « L. Tanzi » di Mola di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 35.000

nominali,

in titoli di

Stato,

fatta dal cav. di gr. er. dott. Alfonso Rusca

perchè

la Cassa stessa possa

meglio provvedere agli scopi

indicati

nel

proprio statuto,

e viene

approvato

lo statuto delle borse di studio « Vitantonio Susca e D. Vincenzo Susca ».

Visto, il

GuardasiUilli:

SOLMI.

Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 5 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 7

giugno 1937-XV,

n. 1259.

Approvazione

del nuovo statuto della Fondazione scolastica

aPremio

Pippi

Candido» In Galatina,

gi.

1230. R. decreto 7

giugno 1937,

col

quale,

sulla

proposta

del Ministro per Peducazione

nazionale,

viene

abrogato

lo statuto

della

Fondazione scolastica «

Premio Pippi Candido

» in

Galatina, approvato

col R. decreto 5

aprile 1923, n.485,.e viene approvato.il

nuovo statuto

della

Fon-

dazione

medesima.

Visto, il Guardasigillf: Soun.

Zieg¿strato

alla Corte del conti, addl 5

luglio

1937 - Anno XV

REGIO DECRETO ð

giugno 1937-XV,

n. 1260.

Modificazione dellostatutodel Consorzio

cooperativo

«Labora fra le

cooperative

di

produzione

e lavoro della

provincia

di Crc•

mona, con sede in Cremona.

N. 1260. R. decreto 5

giugno 1937,

col

quale,

sulla propo- sta del Ministro per le

corporazioni,

viene

approvata

la

modificazione de110 statuto del Consorzio

cooperativo

a la- bor » fra le

cooperative

di

produzione

e lavoro della pro- vincia di

Cremona,

con sede in Cremona.

Visto, il

Guardasifillf

: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 5 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8

maggio 1937-XV,

n. 1261.

Liquidazione

della Cassa

speciale

di

previdenza

per 11 per•

sonale delle ferrovie di

Reggio

Emilia.

N. 1201. R.

decreto

3

maggio 1937,

col

quale,

sulla propo- sta del

Ofinistro

per le

corporazioni,

viene

posta

in

liquia

dazione la

Cassa speciale

di

presidenza

per il

personale

delle ferrovie di

Reggio Emilia.

Visto, il Guardastgillf: SOLMI.

Registratoalla Corte dei conti, addi 8 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3

maggio .1937-XV,

n. 1262.

Soppressione

di n. 31 Fabbricerie site nella

provincia

di Udine.

N. 1262. R.

decreto

3

maggio 1937,

col

quale,

sulla

proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo Ministro

Segretario

di Sta-

to,

Ministro per

l'interno, viene provveduto

alla soppres, sione delle Fabbricerie di n. 31 chiese della

provincia

di

Udine comprese nella

giurisdizione

della Diocesi di Con- cordia.

Visto, il

Guardasigilli:

SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 6

luglio

1937 - Anno XF

REGIO

DECRETO

luglio

1937-XV.

Sostituzione di un

consigliere

di amministrazione del Banco di

Sicilia,

con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto lo statuto del Banco di

Sicilia, approvato

con Ro-

gio. decreto-legge

27 novembre

1927·VI,

n.

2211,

convertito

nella

legge

3

gennaio 1929-VII,

n.

55;

Considerato che occorre

provvedere,

ni sensi

dell'art.

11

del

predetto statuto, alla

nomina di un

consigliere

di am- ministrazione del Banco di

Sicilia,

in sostituzione del conte Alfonso

Gaetani,

cessato dalla carica

perchè nominato,

pre- fetto del

Regno;

Visto Part. 14 del R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n.

37a,

recante

disposizioni

per la difesa del

risparmio

o

per lif

disciplina

della funzione creditizia ;

- Vista la

deliberazione

del Comitato dei

Ministri,

di cui al citato R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n.

375;

Sulla

proposta

del

Capo

del

Governo,

Primo

Ministro Segretario

di Stato ;

Abbiamo

decretato e decretiamo:

Articolo

unico.

Il

prof. Giuseppe Maggiore

è nominato

consigliere di

am-

ministrazione

del Banco di

Sicilia, Istituto di.

credito di

diritto pubblico

con

gede

in

Palenno,

in

sostituzione del

(6)

2922 3-Ym-1937 (XV)

- GAZZETTA UFFICIALE DEL IIEGNO D'ITALIA - N. 178

conte Alfonso Gaetani. L'emolumento è fissato in L. 36.000 annue, salvo le riduzioni

previste

dai

Regi decreti-legge

20 novembre

1930-IX,

n.

1491,

e 11

aprile 1934-XII,

n. 561.

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

nella Gazzetta

Uffi- giale

del

Regno.

Dato a San

Rossore,

addl 16

luglio

1937 - Anno

XV,

.VITTORIO

EMANUELE

MUSSOLINI.

Registrito

alla Corte del conti, add! 19 luglio 1937 - Anno XV Registro 7 Finanze, foglio 304. - D'ELIA.

(2553)

DECRETO

DEL CAPO DEL GOVERNO 20

luglio

1937-XV.

Sostituzione della

procedura

di

liquidazione

ordinaria della Banca

popolare cooperativa

di S.

Agata

dei Goti

(Benevento)

con

quella speciale.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni

per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto

il R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n.

375;

Ritenuta la necessità di

sostituire,

nei confronti della Banca

.popolare cooperativa

di S.

Agata

dei Goti

(Bene- yento), l'ordinaria procedura

di

liquidazione

in corso con la

procedura speciale

di cui al

titolo VII,

capo

III,

del R. de-

creto-legge suddetto;

Sulla

proposta

del

Capo dell'Ispettorato

per la difesa del

risparmio

e per l'esercizio del

credito;

Decreta

la sostituzione de11'ordinaria

procedura

di

lignidazione

in

corso, nei confronti della Banca

popolare cooperativa

di S.

Agata

dei Goti

(Benevento),

con la

procedura speciale

di cui al titolo

VII,

capo

Ill,

del

citato

R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n. 375.

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

nella Gazzetta

Uffi-

oiale del

Regno.

Roina,

addì

20 luglio

1937 - Anno XV

Il

Capo del

Governo:

MUSSOLINI.

(2627)

I

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERKO 26

luglio

1937-XV.

Ilevoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in

liquidazione

della Banca di

Cassino,

Società anonima con sede in Cassino.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni

per la difesa del risparmio e per f.'esercizio del credito Richiamato il

proprio

decreto in data 21

aprile 1937-XV, pubblicato

nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno

del 24

aprile 1937-XV,

n.

95,

col

quale

sono stati sciolti

gli organi

ammini- strativi

della

Banca di

Cassino,

in Cassino

(Frosinone)

;

Visto Part. 60 del R.

decreto-legge

12 marzo, 1936-XIV nr

375;

Su

proposta

del

Capo dell'Ispettorato

per la

difesa

del

risparmio

e per resercizio del credito ¡

Decreta

la revoca delPautorizzazione

alresercizio del

credito alla Banca di

Cassino,

Società anonima con sede in

Cassino,

attualmente

sottoposta all'amministrazione

straordinaria di che al capo II del titolo VII del

R. decreto-legge

12 marzo

193(i-XIV,

n.

3TS,

elamessa in

liquidazione

delPAzienda stes-

sa con la

procedura

di che al titolo

VII,

capo

III,

del

Regio decreto-legge

sopra citato.

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno.

Roma,

addì 26

luglio

1937 - Anno XV

Il

Capo

del

Governo:

MussouNr.

(2653)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23

luglio

1937-XV

Scioglimento

del

Consiglo

di am.ministrazione e del

Collegio

sindacale della Cassa di

nsparmio dell'Aquila.

IL

CAPO

DEL

GOVERNO

PRESIDENTE

DEL

COMITATO

DEI

MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante

disposizioni

per la difesa del risparmio e per resercizio del credito

Veduto

il R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n.

375;

Ritenuta l'opportunità

di

sottoporre

la Cassa di

rispars

mio

dell'Aquila all'amministrazione

straordinaria di cui al

titolo VII,

capo

II,

del

suddetto Regio decreto-legge j

Bulla

proposta

del

Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Il

Consiglio

di

amministrazione

ed 11

Collegio sindacale

della Cassa di

risparmio dell'Aquila

sono sciolti.

Il

presente

decreto sarà

pubblicato

nella

Gazzetta UfficiaÏe

del

Regno.

Roma,

addì 23

luglio

1937 - Anno XV

Il

Capo

del

Goterno: MUSSOLIN.Ï (2668)

I

DECRETO MINISTERIALE 20

luglio

1937XV.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione Produttori

Canapa

con sede in

Bologna.

IL MINISTRO PER

L'AGRICOLTURE

E PER LE FORESTE

Visto lo statuto

delPAssociazione

Produttori

Canapa,

con

sedein

Bologna, approvato

condecreto

Ministeriale

29

luglio 1933-XI,

e modificato con decreto

Ministeriale

G novem- bre

1935-XIV;

Ritenuto che l'assemblea

generale

dei

partecipanti alPAs-

sociazione di cui sopra ha

deliberato, nella riunione

del 5 lu-

glio 1937-XY,

di

spostare

la data d'inizio

delPesercizio

so-

ciale dal 1°

luglio

al settembre di ciascun anno, allo scopo di far coincidere la fine

dell'esercizio

con la fine

della

cam,

pagna

canapicola;

Decreta:

Il comma de1Part. 18 dello statuto

delPAssociazione

Produttori

Canapa,

con sede in

Bologna,

è così

modificato:

«L'esercizio sociale decorre dal 1°

settembre

al 31

agosto

successivo ».

Roma, addì

20

luglio

1937 - Anno XV

Il

Ministro: RossoxIs

(2515)

(7)

3-vm- 937 INV) - GAZZIETTA UFFICIALE DEL fri GNO TrlTALTA N 178

2923

,DECRETO

MINISTERIALE 22

luglio

1937-XV.

DECRETO MINISTERIALE

26

luglio

1937-XV.

Inflizione di una pena

pecuniaria

alla Bauca milanese di cre-

Proroga

di divieto di caccia e

uccellagione

in

provincia

di

dito di Milano. Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R.

decreto-legge

12 marzo

1936-XIV,

n.

375,

re-

gante disposizioni

per la difesa del

risparmio

e per la disci·

plina

della funzione

creditizia;

Vista

la lettera 3

luglio 1937-XV,

n.

12145, de1PIspettorato per

la difesa del

risparmio

e per l'esercizio del

credito;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12

del

citato

Regio decreto-legge

nella sua seduta del 21

giu-

gno

1937-XV,

ha deciso di

infliggere

alla Banca milanese di credito di Milano la pena

pecuniaria

di L.

2500,

per nume- rose accertate infrazioni alle « Condizioni e norme per le

pperazioni

e i servizi di banca »;

sVisto

l'art. 87 del

ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

'Alla

Società anonima Banca milanese di credito di Milano 'a

inflitta,

a norma dell'art. 84 del R.

decreto-legge

12 marzo

1936-X1V,

n.

375,

la

penalità

di lire

duemilacinquecento (L. 2500),

per numerose accertate

infrazioni alle

«

Condizioni

e normeper le operazioni e 1 servizi di banca ».

L'Intendenza di finanza di Milano

provvederà

alla esecu-

tione

del

presente decreto,

che sarà

pubblicato

nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno.

Roma,

ad'dì 22

luglio

1937 -

Anno XVs

Il Ministro: DI REVEL.

(2538)

DECRETO MINISTERIALE15

giugno

1937-XV.

Nomina del commissario straordinario per la

temporanea

am- ministrazione delle aziende

municipalizzate

del comune di Zara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI

DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL

MINISTRO PER LE

CORPORAZIONI

Ritenuto clie la Commissione

amministratrice

delle aziende

)nunicipalizzate

di Zara è stata

sciolta;

Considerato che le condizioni attuali delle Aziende ren- Bono necessario di affidarne la

gestione

in via

temporanea

ad un

commissario straortlinario;

Veduti 11 testo unico

della legge sull'assunzione

diretta dei

apubblici

servizi da

parte

dei Coninni e delle

l>rovincie, approvato

con R. decreto 15 ottobre

1925,

n.

2578,

nonctiò

il

R.

decreto-legge

26 settembre

1925,

n.

1674)

Decreta:

Il

prof. ing.

Giovanni

Uuealo,

direttore della

Regia

scuola

tecnica industriale di Zara, è nominato <·onanissario stra- ordinario per la

temporanea

amministrazione delle Aziende

municipalizzate

di

quel capoluogo.

Con successivo decreto sarà fissato il termine per la rico-

ptituzione

dell'amministrazione ordinaria.

II

prefetto

di Zara è incaricato delPesecuzione del pre-

gente

decreto.

1L MINISTRO PER

L'AGRICOLTURE

E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle

leggi

e decreti per la

protezione

della

selvaggina

e per Pesercizio della

caccia, approvato

con R. decreto 15

gennaio 1931, n.9117;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo

1933,

con cui ò

stato

disposto

il divieto di caccia e

uccellagione,

sotto

qual-

siasi

forma,

fino a tutta Pannata venatoria

1933-34,

nella

zona della

provincia

di

Roma,

delimitata dai

seguenti

con,

fini:

A

and,

dal fiume

Aniene;

Ad

est,

dal fosso

delPInferniglio

e dalla strada tuulut-

tiera Jenne Livata;

A

nord,

dallo stradello

che

va dal passo del

Lupo

allo

Scrimone

di S. Donato ed al fosso

ili

S.

Donato;

Visti i decreti Ministeriali 25

luglio 3934,

11

aprile 1û35

e

16 settembre

1936,

con cui il suddetto divieto è stato

¡Noro-

gato rispettivamente

per le annate venatorie

1934-35, 1933-30

e

1930-37;

Sulla

proposta

della Commissione venutoria

provinciale

di

Roma,

ed udito il Comitato per la caccia

j

Decreta:

Il divieto di caccia e

uccellagione,

sotto

qualsiasi forma, disposto

con i decreti Ministeriali 28 marzo

1933,

25

luglio 1934,

11

aprile

1935 e 16 settembre

1936,

in una zona dela

provincia

di

Roma,

delimitata come nelle premesse, è pro.

rogato

fino a tutta l'annata

venatoria

1937-38.

La Commissione venatoria

provinciale

di Roma provve-

derà,

nel modo che riterrà

meglio adatto,

a

portare

quanto sopra a conoscenza

degli

interessati.

Il

presente

decreto verrà

pubblicato

nella Gax:ctta

Uffi-

ciale del

Regno.

Roma,

addì 26

luglio

1937 - Anno XV

ll Ministro:

Rossours (2629)

DECRETO MINISTERIALE 24

luglio

1937-XV.

Approvazione

della tabella delle tariffe dei contributi per l'assicurazione

obbligatoria

contro

gli

infortuni in

agricoltura

per l'anno l937-X V.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONll .

Veduti 11

decreto-legge Luogotenenziale

23

agosto 1917,

n.

1450,

convertito in

legge

con

legge

17

aprile 1925,

n.

473,

concernente

l'assicurazione obbligatoria

contro

gli

infortuni

súl lavoro in

agricoltura

e le successive

moditicazioni

ad esso

apportate;

Veduti il

regolamento approvato

con decreto

Luogotenen-

ziale 21 novembre

1918,

n.

1889,

per la esecuzione del de-

creto-legge predetto

e le successive modificazioni ad esso up-

portate;

Di concerto con il Ministro

Segretario

di Stato per

l'agri-

coltura e per le

foreste)

Roma, addl

15

giugno

1937 - Anno

XV ,Decreta:I

p. Il Ministro per l'internoi

Art.

1.

IJUFFAHINI.

Il Ministro per le

corporazioni:

Sono

approvate

le

tariffe

dei contributi da

risenotersi

Lasusi, nelPanno 1937 per Passicurazione

obbligatoria

contro

gli

(2631) infortuni

in

agricoltura,

contenute nella

tabella

annessa

«I

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