Conto corrente con la posta Anno 79o - Numero 293
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D
'I T A L IA
s,- omso,-RoxA
-Sabato, 24 dicembre 1938
- ANNOXVII
MENOIFESTIVE• 'OlREZIONEE REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZ1A E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI-- TELEFON1: 50-107 - 50-033 - 53·914
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domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) » 72 to 31.50 to I e II complessivamente) ð fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 at•
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Le insorzioni nella Parte II della «Gazzetta UfBoiale» si ricevono lin BOMA- presso la Libreria dello Stato- Palazzodel Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Statoin Milano: Galleria Vittorio anuele,8,è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnatia manoed accompagnati dal relativo importo.
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REGIO DECRETO 8 novembre 1938-XVII, n. 1899.
Rettifica di confine tra i comuni di Anzano di Puglia (Fog- gia) e di Trevico (Avellino) . . Pag. 5267 REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 1900.
Approvazione della convenzione 'per la istitužione e il fun- zionamento della Facoltà di giurisprudenza della Regia univer•
sità di Trieste e istituzione del ruolo organico dei professori della Facoltà medesima . . . . . . . . . . . . Pag. 5267 REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. 1901.
Proroga, al 31 dicembre 1938=XVII, del termine previsto dal=
l'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed edi=
tori per l'emanazione del regolamento generale della Societá e del regolamento del personale . . . . . . . . . Pag. 5270
AVVISO
AUMENTO DKLLA TARIFFAPER LEINSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,DEL REGNO Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di 8. E. II Ministro per le Finanze, la tariffa per le Inserzioni nella
parte
secondadella"Gazzetta
UfHclale,,
ò stataportata,
adecorrero dal .1•
gennaio
1939-XVII,da L 3 a L. 4 pergli
annunzigiudiziarl
e da L. 4 a L. 5 per
ogni
altroavviso,
per ciascuna linea ofrazione di IInea di scrittura
originale.
Resta Invariato 11 diritto fisso di testata di L. 20 per
gli
avvlsi
giudizlari
e di L 30 perg11
altri avvisi.SOMMAIRIO
REGIO DECRETO 28 ottobre 1938-XVI.
Approvazione della convenzione stipulata il 20 settembre 1938
n la Società anonima immobiliare genovese «Marco Polo» per l mpiantoel'esercizio dell'ascensore tra via del Fossato di S. Ni.
cl e via Marco Polo in detta città . . . . . . . Pag. 5270
dECRETO
DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEIMINISTRI, 9 dicembre 1938-XVII.
Scioglimento degli. organi amministrativi del Credito Agrario Sibino, con sede in Monterotondo (Roma) . . . . Pag. 5270 P ORETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Gualtiero Loria dall'incarico di rappre.
sátante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.
Pag. 5270
nRCRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Bodini Giuseppe dall'incarico di rappre.
sátante
di agente di cambio presso la Borsa di Milano.Pag. 5271
DRCRETO
DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTROSEGRETARIO DI STATO 30 novembre 1938-XVIL
Approvazione della donazione di un'area per la costruzione
deÎla
Casa G.I.L. in Castelletto d'Orba . . . . . Pag. 5271LEGGI E DECRETI PRESENTAZIONE DI DECRETI.LEGGE
ßEGIO DEORETO-LEGGE 27 settembre 1938-XVI, n. 1897. AL PARLAMENTO
Alodificazione della misura del contributo dei datori di lavoro
Prkidenza
del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 11 no- per gli assegni familiari in agricoltura . . . . . . Pag. ð266 vembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di San-sepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei
REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-IVII, n. 1898• benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione, , Pag. ð266 della causa fascista . . . . . . . . . . . . Pag. 5271
5266 24-·Iu·-1938
(XVII)
- GAZZETTA UFFIO ALE DEL REGNO D'ITALIA'= N. 293Ministero dell'interno: R.
decreto-legge
27 settembre 193&XVI,n. 1825, concernente l'aumento del contributo obbligatorio dei sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni m fa-
vore
dell'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani deisanitari itahani, con sede in Perugia . . . . . Pag. 5271 Ministero dell'Africa Italiana:
R. decreto-legge 11 novembre 193 XVII, n. 1857, sull'istitu- zione del Governo dello Scioa . . . . . . . . . Pag. 5271
R. decreto-legge 17 agosto
1938-IVI,
n. 1866, sulFistituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa OrientaleItaliana . . . . . . . . . Pag. 5271
Ministero delle finanze: R. decreto-legge24 novembre 193&XVH
n. 1859, concernente norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera . . . Pag. 5271 Ministero del lavori pubblici:
R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1842, riguardante
Pantorizzazione della spesa di lire 12.800.000 per la esecuzionedi lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto in- terno di Livorno . . . . . . . . . . . . . Pag. 5272
R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1865, recante autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere straordinarie
e arredamenti nel porto di Manfredonia . . . . . Pag. 5272 DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Jspettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Autorizzazione alla Cassa di
risparmio
di Piacenza a sosti- tuirsi al Banco di Roma nell'esercizio delle filiali di Castell'Ar- quato e Carpaneto Piacentino (Piacenza) . . . . . Pag. ð272 Nomina del commissario straordinario del Credito agrario sabino con sede in Monterotondo (Roma) . . . . . Pag. 5272Cessione delle attivita della Banca popolare del circondario di Gerace, con sede in Locri (Reggio
Calabria),
al Banco diNapoli ...x,...,..Pag.5272
CON00 R SI
Regla prefettura
di Vercelli: Variante alla graduatoria delle vin- citrici del concorso al posto di ostetrica condotta. Pag. 5272SUPPLEMENTI ORDINARI
SUPPLEMENTO ALLA « ÛA2ZESTA ÛPFICIALE » N. ŽÛÛ DEL Ž4 DI- CEMBRE 1938-XVII:
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferknento di premi n. 72:
Ministero delle finanze = Direzione generaledel Debito pub•
blico: Obbligazioni del Prestito redimibile 5 % creato con
R. decreto-legge o ottobre 1936-XIV, n. 1743. convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151,
sorteggiate
nella 1• estra- zione eseguitain Roma il giorno 19 dicembre 1938-XVII.(5031)
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1938-XVI, n. 1897.
3fodificazionedella misura del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura.
VITTORIO EMANUELE III
ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELIA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, dellalegge 31 gennaio
1926,
n. 100;Vistoil R. decreto-legge17giugno 1937, n. 1048, contenente
disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari aiprestatori
d'opera;
Visto il R. decreto 21
luglio 1937,
n.1239,
contenente lenorme
integrative
per la suaattuazione;
Tisto 11 R.
decreto-legge
17maggio 1938, n. 872, riflettente sistemi e modalità speciali per la riscossione slet contributiela erogazione degli asse:Ini familiari in arricoltura•
Ritenuta la necessità urgenteed assoluta di elevare per la
gestione degli assegni predetti
la misura dellaquota
dicontributoacarico dei datori di
lavoro,
al finediconseguire l'equivalenza
necessaria fra il gettito deicontributie l'onere delleprestazioni;
Sentito 11
Consiglio
deiMinistri;
Sulla propostadel Nostro Ministro
Segretario
di Stato per lecorporazioni,
diconcertocon i Ministri perl'interno,
per lagrazia
egiustizia,
per le finanze e perl'agricoltura
eforeste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
A decorrere dal 1° dicembre 1938
XVII,
laquota di contrL buto a carico dei datori di lavoro pergli
assegni familiariin agricoltura
prevista
dalla tabella Ballegata
al R. decreto-legge
17giugno 1937,
n.1048,
è fissata:1) in
ragione
di L. 0,40 pergiornata
di lavoro nei con- fronti dei lavoratori giornalieri, degli operaispecializzati, degli
obbligati non assimilabili ai salariati ilssi e dei com-partecipanti
individuali•2) in
ragione
di L. 10 al mese nei confronti dei salariati fissi eobbligati
assimilabili e deicompartecipanti
collettivi.Restano ferme le quote di contributo a carico dei lavo- ratori e
quelle
acarico dei datori di lavoro pergli impiegati.
Art. 2.
Ilpresentedecreto entra in
vigore
alla data dellasuapub.
blicazione nella Gazzetta
Ufßciale
delRegno.
Esso saràpresentatoal Parlamento per la sua conversione in
legge
e il Ministro proponenteèautorizzato apresentare
il relativo
disegno
di legge.Ordiniamo che il presente decreto, mànito del
sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addl 27 settembre 1938-XVI VITTORIO EMANUELEMUSSOLINI - LANTINI - BOLMI -•
DI REVEL -• ROSSONI Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 21 dicembre 1938-XVII
. Atti del Governo, registro 404, foglio 112. - MANCINI
REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1898.
Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONE
RE D'ITALIA IMPERATORED'ETIOPIA
Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, u. 2395, sul-
l'ordinamento
gerarchico
delle Amministrazioni dello Stato,e sue successive modificazioni•
Visto il Nostro
decreto-legge
4 febbraio1987-XV,
n. 100contenente ledisposizioni circa il trattamento del
personale
non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello
SA-xm-1988
(XVII)
• GASSETTE OFFI JIALE DELREGNO D'ITALI£• N. 2985267
Visto l'art.
8,
n.2,
dellalegge
81gennaio 1920.IV,
n.100;
Visto Parts
21,
letteraf),
del Nostrodecreto-legge
15 no-Tombre
1925·IV,
n.2046,
contenenteprovvedimenti
circail personale del soppresso Commissariato
dell'emigrazione;
Visto il Nostro
decreto-legge
28aprile 1927-V,
n. 628, che ha soppresso il Commissariatogenerale delPemigrazione;
Ritenutala necessità urgente ed assoluta diassicurare il funzionamento dei servizi affidati ai
sorveglianti
dell'emi-grazione;
Udito il
Consig3io
deiMinistri;
Sulla proposta del Nostro Ministro
Segretario
di Statoper
gli
affariesteri,
di concerto con i Nostri MinistriSegre-
tari di Stato per
l'interno,
per lagrazia
egiustizia
e per le finanze;Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
I sorveglianti
dell'emigrazione,
nominati dal Ministro pergli affari
esteri,
hanno11compito
di assistere, tutelaree pro- teggere i lavoratori italiani diretti all'estero equelli
cherimpatriano,
nei limiti deicompiti
ad essi demandati.Per assolvere il
compito
loro commesso isorveglianti
hanno libero accesso nelle stazioni
ferroviarie,
suitreni,
neiluoghi
di concentramento di dettilavoratori e nei locali diraccolta,
sulle banchine dei porti d'imbarco, suipiroscall,
nelle sale di visita, nei ricoveri e
negli alberghi
autorizzatio
predisposti
perricevere i lavoratori stessiepossono altreal accedere inogni altro luogo di sosta o di transito.Art. 2.
I
sorveglianti
sono incaricati di ricercare ed accertare letrasgressioni
alleleggi
ed airegolamenti sull'emigrazione
e, nei limiti del servizioacui,sono destinati,
rivestono la gua- lità di agenti dipolizia giudiziaria.
Art. 3.
I
sorveglianti
indossano unaapposita
uniforme secondo il modello approvato dal Ministerodegli
afari esteri. I/uni-forme deve essere mantenuta in condizioni di
pulizia
e didecenza;
in servizio èobbligatorio
indossarla.Il Ministero
degli
affari ester1 fornirà aproprie
spese aciascun
sorvegliante, dopo
la nomina avvenuta in confor- mità di questodecreto,
due uniformi di cui l'una estivae l'altra invernale.Ilpresente decreto haefetto dal
1•1aglio
1988.XVIesarà presentatoalParlamentolier
lasua conversione inlegge.
Ordinismo che il
presente
decreto, munito del sigillodello Stato, sia inserto nella raccolta afficiale delleleggi
e deldecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque
spetti diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addl 11 novembre 1938•XVIIVITTORIO EhfANUELE
MUSSOLINI -Ouxo- Sotur -
DI Ravmo Visto, u.Guardagigißli 50LMt
Registrato alla Corte dei conti, addi 21 dicembre 1mXVII Wlli del Governo, registro 406, foglio 111. - MANCHO
REGIO DECRETO 8 novembre
1988-XVII,
n. 1809.Rettisca di conone tra i comuni di Anzano di
Puglia (Pog•
gla)
e di Trevico(Avellino).
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIO3få RE D'ITALIA
IMPERATORE D'UTIOPIE
Vedute le domande in data 18 gennaio e 80
giugnd 1938-XVI,
con lequali
ipodesta
di Anzano diPuglia
e diTrevico
chiedono,
in esecuzione dellerispettive
deliberaziont 2luglio
1987-XV e 15giugno 1938-XVI,
che il confine frai
detti Comuni sia rettificato in conformità dei
progetti plani-
metrici redatti addì 23 agosto 1936-XIV dall'Ufficio del Genio civile di Avellino e vistati da
quell'ingegnere
capo;Veduti i pareri favorevoli
espressi
dai Rettoratiprovin«
ciali di Avellino e di
Foggia rispettivamente
in adunanze 25 e 31 marzo1938-XVI;
Udito il
Consiglio
diStato,
sezioneprima,
il cui parerein data 11 ottobre 1938-XVI si intende nel presente decreteriportato;
Veduto il testo unico della
legge
comunale eprovinciales
approvato con Nostro decreto 8 marzo
1934-XII,
n.383;
Sulla proposta del
Capo
delGoverno,
Primo Ministro Se- gretario diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli
affaridell'interno;
Abbiamo decretato e decretismo:
Il confine fra i comuni di'Anzano di
Puglia
e di Trevido è rettideato in conformità dei progettiplanimetrici
redattiaddl 23 agosto 1936-XIV dalPUlucio del Genio civilediAvel- lino e vistati da
que1Pingegnere
capo.Copia
di taliprogetti vidimata,
d'ordineNostro,
dal Mi.nistro
proponente,
faràparteintegrante
delpresente decreto, Ordiniamo cheilpresentedecreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a San
Rossore,
addi 8 novembre1988-XVIIVITTORIO EMANTJELE
MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: So1MI
Registrato alla Corte dei conti, addi 20 dicembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 404, foglio 105. - MANCINT
REGIO DECRETO 15 novembre
19381VII,
n. 1000.Approvazione della convenzione per la istituzione e il fans zionamento della Facoltà di giurisprudenza della Itegia univers
sità di Trieste e istituzione del ruolo organico del professori della Facoltà medesima.
VITTORIO EMANITELE III
PER GRA21A m DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA210NO
RE D'ITALIA IM'PERATORE D'ETIOPIK
Veduto il testo unico delleleggi sulla istruzionesuperiore, approvato conR. decreto 31agosto
1933-XI,
n. 1592;Veduto il R. decreto29luglio
1937-XV,
n. 1431,conil qualesono state attuate nei confronti della
Regia
università dieconomia e commercio di Trieste le norme di cui all'art. 1 del R.
decreto-legge
20giugno 1935XIII,
n.1071;
5208
24-In-1938(XVII)
- GA22ETTA t1FF101ALE DELREGNO D'ITALIX.N. 293Veduto il R. decreto 8
luglio
1938-XVI, n.1668,
con il quale ò stata istituita la Facoltà digiurisprudenza
presso laRegia università di Trieste ;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper l'educazione nazionale di concerto con
quello
per le finanze;Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione sti-
pulàta
in Trieste addì 28 ottobre 1938-XVI tra laRegià
uni-versità,
il Comune e la Provincia e gliOspedali
riuniti diTriesteper il mantenimentodella Facoltà di
giurisprudenza.
I contributi diL. 450.000
previsti
dalla convenzione di cui al commaprecedente
sono dal Comune e dalla Provincia ver- sati in conto entrate del tesoro.Art. 2.
'Alla Facoltà di
giurisprudenza
sonoassegnati
13 posti diprofessore
di ruolo, la cui spesa è a carico dello Stato.'Art. 3.
Il contributo annuo di L. 149.584, che, a norma delPart. 5
del R. decreto 29 luglio 1937-XV,n. 1431, lo Stato devecorri- spondere alla Regia università di Trieste, è aumentato di L. 2150,
pari
alla differenza fra la somma di L. 450.000, im- porto dei contributi di cui all'art. 1 del presente decreto ela somma di L. 447.850, importo medio della spesa per i 13 posti di
professore
di ruoloassegnati
alla Facoltà di giu- risprudenza a' sensi dell'articolo precedente.Inoltre per ognuno degli anzidetti 13 posti di professore
di ruolo che risulti scopertolo Stato
corrisponderà
alla Re-gia
università di Triestelasomma annuadi L. 31.450.Art. 4.
Con provvedimento, da adottarsi a' sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli orga- nici del personale di segreteria, assistente, tecnico e subal-
terno della Regia università di Trieste, verranno aumentati dei posti eventualmente occorrenti per la nuova Facoltà.
Art. 5.
Per effetto del presente decreto:
a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore integrata, a' sensi dell'art. 6 del R. decreto 29 lu-
glio 1937-XV, n. 1431, del contributo che lo Stato deve corri-
spondere alla Regia università di
Trieste,
s'intende ulterior- mente integrata del maggior contributo dovuto all'Univer- sità medesima giusta Part. 3, primo comma, del presente decreto;b) le indicazioni di eui al n. 30 della tabella D annessa al predettotesto unico sono sostituite con leseguenti:
µRegia università di Trieste:
Facoltà di
giurisprudenza,
posti di ruolo: 13;Facoltà di economiae commercio, posti di ruolo: 13 (ivi
compresi
i due posti previsti dal R. decreto-legge 7 no- yembre 1920, n. 1667) ».Art. G.
Ilpresentedecreto entra in vigore dal 29 ottobre 1938-XVII.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufGeiale delleleggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 15 novembre 1938-XVII ,VITTORIO EMANUELEBOTTAI •- DI REVEL Visto, il Guardasigilli: SOI.MI
Registrato alla Corte dei conti, addi 20 dicembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 404, foglio 110. - MANCINI.
Convenzioni per l'istituzione ed il funzionamento d'una Facoltà di giurisprudenza presso la Itegia università
di Trieste
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
L'anno1938-XVI, addì 28 delmese di ottobre, alle ore
9,30,
in una sala del Rettorato della
Regia
università diTrieste,
sono convenuti:
S. E. il cav. di gr. cr. dott. Eolo Rebua,
prefetto
della provincia diTrieste,
nella sua qualità di rappresentante delMinistro per Peducazionenazionale;
il gr. uff. prof. avv. Manlio Udina, nella sua qualità di
rettore magnifico della Regia università di Trieste, nel cui
interesse la convenzione viene stipulata, assistito dal segre- tario delegato ai contratti dott. Mario Ciabattini;
il comm. dott. Francesco Marcucci, commissario prefet-
tizio per l'amministrazione del comune di
Trieste,
in qua- lità di rappresentantedi detto Comune;il gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera,
preside
della provincia di Trieste, in qualità di rappresentante di dettaProvincia,
il comm.
ing.
Ugo Cappelletti, presidente delConsiglio
d'amministrazione
degli
Ospedaliriuniti di Trieste, in qua- lità di rappresentante di detti Ospedaliriuniti;
Premesso
che,
con sua nota del19maggio 1938-XVI,
S. E. ilMinistro per l'educazione nazíonale ha notificata la supe- riore decisione di costituire presso la
Regia
università diTriesteuna Facoltà di
giurisprudenza,
coi due corsi di lau-rea in giurisprudenza ed in scienze
politiche,
ed ha invitato gli Enti locali ad assumersi Ponere del finanziamento rela-tivo, conforme agli affidamenti preventivamente dati,in par- ticolare per quanto concerne i
posti
diprofessore
di ruolodella nuova Facoltà;
Premesso che con deliberazioni rispettivamente in data 28 maggio 1938-XVI, n. 545, e 27 maggio 1938-XVI, n. 20, approvate rispettivamente in data 19
luglio
1938-XVI dallaCommissione centrale per la finanza locale, e 23
luglio
1938-XVI, n. 018531, dal Ministero degliinterni,
il Comunee la provincia di Trieste hanno stabilito di contribuire al mantenimento della Facoltà anzidette, e che con delibera- zione in data 27
giugno 1938-XVI,
n.172,
approvata in data7 luglio 1938-XVI, n.
2216/17136,
dallaRegia
prefettura diTrieste, Pamministrazione
degli
Ospedali riuniti di Trieste ha deliberato dimettere adisposizione
delPUniversità ai fini didattici escientifici,
i locali ed il materiale eventualments occorrenti per Pinsegnamento della medicinalegale;
Tutto ciò premesso dai predetti rappresentanti degli Enti
come avanti
indicati,
insieme col rettore della Regia uni- versità, si conviene quanto segue:24-In-1938 (XVII) - GAZZETTÄ UFFIGIALE DEIiftEGNO D'ITALIA - N. 293
5269
Art. 1.
. 11 comune ela
provincia
di Triestes'impegnano
di con-correre al mantenimento dell'istituenda Facoltàdi
giurispru-
denza della
Regia
università di Trieste, a far tempo dal- l'anno 1988-39, con un contributo annuodi L. 450.000, ripar- tito permetà fra i due Enti.Art. 2.
Il contributo di cui al precedente articolo sarà dalla Pro- vincia e dal Comune versato direttamente allo Stato.
In relazione al numero dei
posti
diprofessore
di ruolo chesarà assegnato alla Facoltà e fino al limite di 13
posti
loStato rimhorserà alla
Regia
università di Trieste la somma annua di L. 34.450, per ognuno di tali posti che non sia effettivamente coperto con titolare.Art. 3.2
Gli
Ospedali
riuniti di Trieste s'impegnano a mettere a disposizione della Regia università, ai fini didattici e seien-tifici, i locali ed il materiale eventualmente occorrenti per
Pinsegnamento
della medicinalegale.
Art. 4.
Con
provvedimento
da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delleleggi
sull'istruzionesuperiore
approvatocon R. decreto 31 agosto
1933-XI,
n.1592,
saràprovveduto
all'istituzione dei posti di ruolo del personale assistente, di segreteria, tecnico e subalterno necessari per il funziona- mento della nuova Facoltà.
Trt. 5.
Nello statuto della Regia università saranno aggiunte, a norma dilegge, ledisposizionirelative all'ordinamento didat.
tico della nuova Facoltà.
Art. 6.
La presente convenzione avrà ladurata di 25 anni, a par- tire dal 29 ottobre 1938-XVII e sarà tacitamente
prorogabile
di venticinquennio in
venticinquennio,
salvo denuncia da parte degli Enti partecipanti da comunicarsi al Rettore del- l'Università almeno 18 mesi prima della scadenza.'Art. 7,
Il presente atto viene steso in carta libera e sarà
regi.
strato gratuitamente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, perchè fatto nelPinte- resse delPAmministrazione universitaria.
Eolo
Rebua, prefetto
diTrieste,
per S. E. il Ministro per l'educazione nazionale Manlio Udina, rettore dell'Università Francesco MarcucciEdmondo Obertidi Valnera Ugo Cappelletti
MarioCiabattini, ufficiale rogante
RegistratoaTriede, 29 ottobre
1938-XVII,
n. 5540, mod.II, yol. 87.Il pyeeuratore superiore:
Calcagnoli
POSTILLA
I sottoscritti convengono, a
integrazione
eparziale
mo·difica di quanto sopra, di far menzione della
significativa
presenza del segretario federale di
Trieste,
inserendo a taluopo la frase « essendo presentealtrest il comm. Emilio Gra- zioli, segretariodella Federazione dei Fasci di combattimento di Trieste» quale capoverso successivo a
quelli
in cui sonomenzionati i rappresentanti
degli
Enti; e di sostituirel'ag-
gettivo« necessari » contenutonell'art. 4conleparole
« even-tualmente occorrenti». Dette integrazioni e modifica deb- bono intendersi come facenti parte del testo del presente
atto ai fini
dell'approvazione
epubblicazione
dello stesso.Eolo Rebus ManlioUdina Francesco Maroucci
Edmondo Oberti di
falnerg
UgoCappelletti
Mario Ciabattint
J
PIANO FINANZIÃRIO
per la istitutione della Facoltà di
giurisprudenia,
coi corsiper le lauree in giuris rudenza ed in scienze
politiche,
ENTRATE.
Tasse d'iscrizione ai due corsi di laurea
(750x500) . . , . , . . . L. 375.000
Tasse d'immatricolazione ai duecorsi di lau-
rea (300x150) . , , , , , , » 45.000
Contributo
degli
enti locali . . . , á 450.000I
Totale a . . L. 870.000
TJscros,
Spesamedia per 13 posti di ruolo, , , I). 447.850 Spesa media per n. 20 incarichi
d'insegna-
mento a 4000 . . . . . , , W 80.000
Spesa media per un posto di assistente. . » 12.700 Spesa media per personale di segreteria
(un segretario a L. 19.000 ed un
applicato
aL.
10.300)
untecnico(aL. 7000) esubalterno (unbidello a L. 7000) . . . . , , W 43.300 Spese
generali
(affitto locali L.10.000,
ma-nutenzione ecc. L. 10.000, cancelleria L. 5000,
biblioteca L. 30.000, impreviste ecc. L. 10.000) . .» 65.000 Contributo per il trattamento di quiescenza
al
personale
noninsegnante
. , , . á 2.320 Contributo alla Cassa scolastica , , a á42.00#
Totale . . . L. 693.170
LVisto,
il rettore: UDINA5270
24-111-1938 (XVIT) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIE-N. 293REGIO DECRETO 17 novembre
1938-XŸII,
n. 1901.Proroga, al 31 dicembre 1938-XVII, del termine previsto dal·
l'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed edi- tori per l'emanazione del regolamento generale della Società e
del regolamento del personale.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRA2IA N MO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 marzo
1936-XIV,
n.636,
che approvalo statuto della Società Italiana
degli
autori ed editori;.Visto il verbale in data 18
luglio
1938-XVI delConsiglio
diamministrazione della Società italiana
degli
autori ed edi- tori;Ritenuta la necessità di prorogareal 31dicembre 1938-XVII il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società ibiliana
degli
autori ed editori per l'emanazione del regola-mentogeneraledellaSocietà e del
regolamento
delpersonale;
ILlito il
Consiglio
di Stato;Sulla proposta del nostro Ministro
Segretario
di Statoperla cultura
popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La disposizione contenuta nell'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ededitori, approvato con Regio decreto 30 marzo
1930,
n. 636, è sostituito con lapresente:
«Entro il 31 dicembre 1938-XVII saranno emanatiil rego lamento
generale
della Societa ed ilregolamento
del per- sonale ».Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a
Roma,
addl 17 novembre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE.AIFIERI Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addi 20 dicembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 406, foglio 107. -- MANCINI
REGIO DECRETO 28 ottobre less-XVI.
Approvazione della convenzionestipulata 11 20 settembre 1938
con la Società anonima immobiliare genovese «Marco Polo» per l'implantoel'esercizio dell'ascensore tra via del Fossato di S. Ni.
colò e via Marco Polo in detta città.
VITTORIO EMANUEI;E III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA2IONE
RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ;
Visto il R. decreto 24 novembre 1930, n. 1032, convertito nella legge 17
aprile 1931,
n. 520;Sentita la Reale Commissione delle funicolari aeree e ter-
restri;
sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 settembre 193 XVI fra il delegato del Alinistro per le omunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il rappre-
sentante della Società anonima « Marco Polo » Società im- mobiliare genovese, con sede in
Genova,
per la concessionea
quest'ultima dell'impianto
e dell'esercizio dell'ascensore in servizio pubblico pertraspo1•to di persone tra via del Fossato di S. Nicolò e la via Marco Polo in Genova.Art. 2.
Il contributo di
sorveglianza
governativa di lire duecento (L. 200) annue, previsto nella convenzione suddetta saràimputato
al cap. 145/6 dello stato diprevisione
delPentrata per l'esercizio 1938-1939 ed aicorrispondenti capitoli degli
stati di previsione
degli
esercizi successivi.IlNostro Ministro proponente èincaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a San Rossore, addi 28 ottobre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE
BENNI Registrato alla Corte dei conti, addi9 dicembre 1938-XVH.
Bilancio Comunicazioni, registro 5 Ispelt. F.T.A., pagina 242.
(4958)
DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI
MINISTRI, o dicembre 1938-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Credito
Agrario
Sabino, con sede in Monterotondo (Roma).
IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PICIt LA DIFESA DELRISPARMIO E PER L'ESERCIZIODEL CREDITO Veduto il R. decreto-legge12marzo 1936-XIV, n.375, sulla
difesa del
risparmio
e sulla disciplina della funzione credi- tizia, modifleato con leleggi
7 marzo1938-XVI,
n. 141, e iaprile
1988-XVI, n.636;
Ilitenuta la necessità di sottoporre il Oredito
'£grario
Sa-bino, Società cooperativa in accomandita per azioni, con
sede in Monterotondo (Roma), alla procedura dell'ammini- strazione straordinaria di cui all'anzidetto
Regio
decreto- legge;Sulla proposta del
Capo
dell'Ispettorato per la difesa del risparmic e per l'esercizio del credito jDecreta:
Gli organi amministrativi del Credito Agrario Sabino,
Società cooperativa in accomandita per azioni, con sede in Monterotondo (Roma), sono sciolti.
Il presentedecreto sårà
pubblicato
nella GazzettaUfficiale
del Regno
Roma, addl 9 dicembre 1938-XVII
MUSSOLINI (4983)
DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Gualtiero Loria dall'incarico di rappre•
sentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.
IL MINISTRO PER LE FINANZE
Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre.
1934-XII,
n. ¾09,col qualeil sig. Gualtiero Loria di Aristide venne nominato rappresentante alle gžida del sig. Aldo
Biella, agente
dicambio presso la Borsa di