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Assegni familiari: ultime sentenze

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Assegni familiari: ultime sentenze

Autore: Redazione | 11/02/2020

Scopri le ultime sentenze su: assrgni familiari; attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari; assegni indebitamente corrisposti.

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Importi a titolo di assegni familiari

Non v’è dubbio che – ai fini dell’individuazione della retribuzione – non debbano considerarsi gli importi corrisposti al lavoratore a titolo di assegni familiari. Ciò perché non si tratta di una voce di retribuzione, bensì di una prestazione economica di sostegno al reddito erogata dall’I.N.P.S. (sia pure attraverso il datore di lavoro). Di conseguenza, ai fini dell’individuazione della quota della retribuzione pignorata vanno esclusi gli importi a titolo di assegni familiari.

Tribunale Napoli sez. XIV, 17/10/2019, n.4178

Assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro

Gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell’ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli.

Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12012

L’Anf al lavoratore somministrato a tempo determinato

La permanenza del sinallagma contrattuale per tutta la durata del rapporto di lavoro somministrato a tempo indeterminato, da un lato, e la natura assistenziale dell’assegno per il nucleo familiare, dall’altro, comportano che tale ultimo assegno debba esser riconosciuto ai lavoratori somministrati, sia nei periodi di utilizzazione presso terzi, che nella fase di disponibilità in vista di future utilizzazioni, dovendosi procedere ad una interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sugli assegni familiari, originariamente coniate sul tradizionale modello del lavoro dipendente.

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2019, n.6870

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Aliquota ridotta del contributo dovuto alla cassa unica per gli assegni familiari

L’aliquota ridotta del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari, di cui all’art. 20, n. 1, del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. in l. n 114 del 1974, prevista per i datori di lavoro esercenti attività commerciali iscritti negli “elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia”, va applicata, oltre che agli intermediari di beni, anche agli intermediari di servizi, atteso che, ai fini dell’iscrizione nei predetti elenchi nominativi, deve farsi riferimento non già alla definizione di commerciante contenuta nell’art. 1 della l. n. 426 del 1971 – secondo cui è tale chi professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende – bensì alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, introdotta dalla l. n. 1397 del 1960 (e modificata dalla l. n. 1088 del 1971), la quale si riferisce alla più ampia ed indistinta categoria dei datori di lavoro ausiliari del commercio; né rileva, in contrario, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2 del d.l. n. 338 del 1989, conv.

con modif. in l. n. 389 del 1989, di stretta applicazione e riferita esclusivamente agli agenti di assicurazione.

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2018, n.22665

Configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Nel caso di anticipazione delle relative somme al dipendente in malattia integra invece il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme in realtà non corrisposte. Nel caso di cui all’art 316 l’ente pubblico erogatore non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente, e non viene circuito ed indotto in errore.

Integra altresì il citato delitto anche la indebita percezione di erogazioni

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pubbliche di natura assistenziale per prestazioni sanitarie ed ospedaliere dal momento che il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità. Va rilevato inoltre che può astrattamente concorrere con tale reato, perseguibile a querela della persona offesa, anche quello di appropriazione indebita, in danno del lavoratore, da parte del datore di lavoro che trattenga le somme indebitamente portate a conguaglio.

Tribunale Bari sez. I, 10/07/2017, n.2067

Assegno per il nucleo familiare

L’istituto degli assegni familiari è stato radicalmente riformato dalla legge n.

153/88 e, attualmente, la prestazione non è più riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 sono inclusi tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del richiedente. La vivenza a carico si realizza quando l’ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore ed il mantenimento è presunto in caso di convivenza.

Tribunale Napoli sez. lav., 22/12/2016, n.9530

Appropriazione della somma relativa agli assegni familiari di un dipendente

Non integra il reato di truffa la condotta del datore di lavoro che espone falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di assegni familiari, ottenendo dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, atteso che mancano alcuni elementi strutturali di tale reato quali gli artifici ed i raggiri, l’induzione in errore del soggetto passivo e, soprattutto, un danno patrimoniale all’INPS.

Cassazione penale sez. II, 23/11/2016, n.51334

Sanzione amministrativa pecuniaria

Non è ravvisabile alcun artificio o raggiro nella condotta del datore di lavoro il quale, come nel caso di specie, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di avere corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia,

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maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell’Inps, così ottenendo dall’ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali o assistenziali.

(Nella specie, è stato precisato che la falsa esposizione è tipizzata come causa di applicazione al datore di lavoro di una mera sanzione amministrativa pecuniaria).

Tribunale Campobasso, 23/02/2016, n.125

Anticipazione degli assegni familiari

In tema di assegni familiari, l’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all’Istituto previdenziale, comporta l’obbligo dello stesso datore – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Al tempo stesso, il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all’Inps della sola eccedenza tra l’importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall’Istituto previdenziale per la restituzione dell’importo degli assegni indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); né, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurasi un onere per l’Inps di attendere l’avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne giudiziariamente il pagamento.

Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell’Inps dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l’assolvimento dell’obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata.

Cassazione civile sez. lav., 04/05/2015, n.8873

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Corresponsione di assegni familiari

Sussiste una violazione dell’art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l’art. 14 Cedu (divieto di discriminazione) da parte di un ordinamento nazionale, come quello italiano, che neghi ad un cittadino extracomunitario in possesso di un regolare permesso di lavoro e di soggiorno di beneficiare della corresponsione di assegni familiari, sulla base del solo elemento della diversa nazionalità del richiedente e senza valutare l’eventuale esistenza di accordi diversi derivanti dal diritto Ue.

Corte europea diritti dell’uomo sez. II, 08/04/2014, n.17120

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