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FAQ (Frequently Asked Questions = domande frequenti) sulla recente normativa

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Academic year: 2022

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FAQ (Frequently Asked Questions = domande frequenti) sulla recente normativa in tema di Covid-19 e relative procedure scolastiche e sanitarie

Aggiornate al 10-3-2022

1. NORMATIVA E SITUAZIONI VACCINALI

a. La recente normativa per la scuola stabilisce differenze fra le situazioni degli alunni in relazione alla loro situazione vaccinale?

i. Sì. Si possono presentare fondamentalmente 2 diverse situazioni, per comodità le chiameremo gruppo 1 e gruppo 2

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b) 2 (primaria) lett. c) 2 (secondaria), del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 rientrano nel gruppo 1 gli alunni che diano dimostrazione di:

a. aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

b. essere guariti da meno di 120 giorni;

c. essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;

d. di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista;

e. di possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale

2. Rientrano nel gruppo 2 tutti gli altri alunni

b. Con questo continuo susseguirsi di norme sono disorientato. Quale normativa devo prendere in considerazione?

i. Si deve prima di tutto distinguere fra la normativa sanitaria generale e quella specifica per la scuola; i due tipi di normativa possono essere in alcuni casi paralleli e in alcuni casi addirittura conflittuali: per fare un esempio se non si è in

quarantena o positivi si può uscire di casa ma non sempre questo significa che si possa frequentare in presenza (vedi FAQ 2e). Le norme più recenti alle quali fare riferimento sono

1. In ambito sanitario generale la circolare del Ministero della Salute 9498 del 4/2/2022, la quale, aggiornando la circolare 60136 del 30/12/2021,

conferma il regime di auto-sorveglianza al posto della quarantena per coloro che possiedano determinati requisiti (vedi gruppo 1) e riduce la quarantena da 10 a 5 giorni per gli altri. Questa è la normativa alla quale fare riferimento per isolamento e quarantena per contatti extra-scolastici (in famiglia o altrove)

2. In ambito scolastico l’art. 6 del D.L. 5 del 4/2/2022 il quale abolisce e sostituisce la precedente normativa in materia di quarantene o

“sorveglianze con testing” scolastiche, risalenti all’inizio di novembre (per i dettagli vedi punto 2). Questa è la normativa alla quale fare riferimento per autosorveglianza o quarantena per contatti in ambito scolastico.

3. La normativa precedente resta valida per quanto non sia espressamente abrogato o aggiornato dalla normativa successiva; ad esempio, per quanto riguarda alcuni aspetti, continua a valere in Toscana quanto previsto dall’All. A all’Ordinanza 2/2022 e All. A all’Ord. 47/2021; quest’ultima è dedicata specificamente all’ambito scolastico e resta ancora valida per

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quanto non espressamente abrogato o modificato dalla successiva normativa nazionale.

2. FREQUENZA IN PRESENZA O IN DDI

a. In quali casi tutta la classe può continuare a frequentare in presenza?

i. Tutta la classe può continuare a frequentare in presenza fino a quando non si raggiungono i 5 casi di positività nella stessa classe nella scuola dell’infanzia e primaria e 2 casi nella secondaria. Dal conteggio sono esclusi i docenti.

b. Che cosa succede se si raggiungono i 5 casi alla scuola primaria e dell’infanzia (2 alla scuola secondaria)?

i. In quel caso (“Didattica Ibrida”) potranno continuare a frequentare in presenza e in regime di autosorveglianza solo gli alunni del “gruppo 1”. Per gli alunni del “gruppo 2” sarà applicata la DDI per 5 giorni.

c. Nel caso scatti la “didattica Ibrida”, come faccio a dimostrare che ho diritto a continuare a frequentare in presenza anche quando per gli altri alunni è prevista la quarantena?

i. I requisiti per poter continuare a frequentare in presenza possono essere

dimostrati sia in modalità digitale o cartacea, basta che sia possibile dimostrarli, ad esempio, che sia possibile verificare che l’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione sia avvenuta entro i 120 giorni indicati dalla norma. Il modo più semplice è esibire il QR code, che verrà scansionato dal delegato alla verifica; le famiglie potranno verificare anche da casa se la scansione del QR code dà esito positivo, scaricando la app VerificaC19, aggiornandola e selezionando la 4a opzione: “STUDENTI ecc…”. Può tuttavia andare bene anche un Green Pass

cartaceo, che dimostri quanto riportato sopra. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente per tutta la durata della “didattica ibrida”.

d. Dove e da chi sono effettuati i controlli?

i. I controlli sono effettuati da personale espressamente delegato dal dirigente.

Idealmente vengono effettuati fuori prima dell’entrata in modo che coloro che scoprissero di non avere i requisiti per entrare possano tornare a casa subito insieme con i genitori. Se questa situazione non fosse possibile sono stati delegati anche alcuni insegnanti che in caso di necessità potranno effettuare la verifica anche dopo l’entrata. Se un alunno/a fosse trovato sprovvisto dei requisiti saranno immediatamente contattati i genitori perché vengano a riprenderlo.

e. La mia classe è stata posta in “didattica ibrida”: faccio parte del gruppo 2 ma quando si sono verificati casi io ero assente: posso frequentare? Questo è uno dei casi nei quali la normativa generale di tipo sanitario e quella scolastica si sovrappongono e confliggono. In linea generale il non avere avuto contatti con i casi positivi esclude l’alunno da essere considerato contatto stretto; tuttavia l’art. 6 del D.L. 5 stabilisce chiaramente che in caso di

“didattica ibrida” la didattica prosegue in presenza solo “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista”, vale a dire per coloro che superano il controllo del Green Pass con la app VerificaC19.

Quindi, in conclusione, la risposta è “no”, in questa eventualità uno studente appartenente al gruppo 2 non può frequentare fino a che si siano conclusi i 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza dell’ultimo caso positivo

f. Che cosa faccio se durante l’autosorveglianza accuso dei sintomi?

i. Se si accusano dei sintomi durante il periodo dell’autosorveglianza si deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare per accertarsi di non essere positivi al Covid-19. In questo caso, e solo in questo caso, si può in alternativa utilizzare un test antigenico autosomministrato (“casalingo” o “fai-da-te”) Se

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malgrado la negatività del primo test i sintomi continuano, si ripete il test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

g. Se si verifica un caso di positività alla scuola primaria devo fare subito un tampone per rientrare?

i. No, la cosiddetta “sorveglianza con testing” che prevedeva di fare subito un tampone per rientrare a scuola (T0) e poi uno dopo 5 giorni (T5) è stata abolita.

h. Quali studenti sono segnalati alla ASL per l’eventuale emissione di provvedimenti di quarantena?

i. Quando si raggiunge il numero di casi in una classe che determini l’attivazione di didattica ibrida (5 alla primaria / 2 alla secondaria) o la quarantena precauzionale per tutta la sezione (scuola dell’infanzia) potranno essere oggetto di quarantena gli alunni appartenenti al gruppo 2 che hanno avuto contatti con l’ultimo caso positivo nel suo ultimo giorno di presenza a scuola e/o nelle 48 ore precedenti.

i. Come vengono identificati e contati i casi?

i. Premesso che queste considerazioni sono competenza della scuola, previa eventuale consultazione con la ASL, si considera come primo caso scolastico di positività in una classe uno studente che sia stato presente a scuola nelle 48 ore precedenti all’effettuazione di un tampone risultato positivo o alla comparsa dei primi sintomi (conta il primo evento verificato). I casi successivi si considerano 2°, 3°, 4° o 5° se avvenuti entro 5 giorni dal precedente. Se avvenuti al 6° giorno sono considerati 1° caso di un ciclo successivo.

3. ISOLAMENTO

a. C’è differenza fra “isolamento” e “quarantena”?

i. I 2 termini vengono spesso confusi o usati indifferentemente nell’uso comune. In realtà riguardano 2 aspetti diversi: l’isolamento è il provvedimento sanitario indirizzato alle persone risultate positive al Covid-19; la quarantena è invece il provvedimento preso dalle autorità sanitarie nei confronti di coloro che sono identificati come contatti stretti dei soggetti risultati positivi.

b. Che succede se uno studente riceve un provvedimento di isolamento?

i. Essendo un provvedimento di tipo sanitario la risposta generale è più propriamente da cercare altrove. Per quanto riguarda la scuola ovviamente non si può andare a scuola; per questo in situazioni di dubbio (Es. attesa esito tampone molecolare) è bene non recarsi comunque a scuola. Una volta negativizzati gli alunni possono rientrare presentando agli insegnanti l’attestazione di guarigione (o fotocopia);

per effetto dell’Ordinanza 2 del 10/1 della Regione Toscana, qualora non si sia ricevuto tale attestazione entro 24 ore dal tampone negativo, il referto dello stesso la può sostituire. Quindi in sintesi: dopo la negativizzazione gli alunni possono rientrare o immediatamente con attestazione di termine isolamento o (in mancanza di essa) dopo 24 ore con il referto di tampone negativo

4. QUARANTENA

a. Quando è che per un gruppo della classe scatta la quarantena precauzionale?

i. La quarantena precauzionale scolastica scatta al raggiungimento del 5° caso di positività nella classe nella scuola dell’infanzia e primaria e del 2° nella scuola secondaria.

b. A chi si applica la quarantena a scuola?

i. La quarantena precauzionale si applica solo agli alunni del gruppo 2, e solo nel caso che si raggiunga il numero di casi di cui al punto precedente

c. Nei casi nei quali sia prevista, quanto dura la quarantena per gli alunni del “Gruppo 2”?

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i. In questo caso la quarantena dura 5 giorni (compresi gli eventuali festivi) a partire dall’ultimo contatto con un compagno di classe risultato positivo. Quindi ad esempio, se l’ultimo giorno di presenza del contatto che “ha fatto scattare la quarantena” (2° caso nella secondaria, 5° negli altri settori) risale a mercoledì 9 febbraio, si può effettuare un tampone lunedì 14 febbraio e rientrare a scuola il giorno successivo.

d. Come si rientra a scuola dalla quarantena precauzionale?

i. Il D.L. 5 dice che la cessazione della quarantena “consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare”. Pertanto si può rientrare esibendo il referto di tampone negativo alle maestre. Si prega di non inviarlo più all’email

referentecovid@pacettiprato.edu.it 5. AUTOSORVEGLIANZA

a. A chi si applica l’autosorveglianza?

i. Il regime di auto-sorveglianza è un regime previsto, al posto della quarantena, nei casi di contatto stretto con casi positivi al covid

a. avvenuto nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi);

b. avvenuto nei 120 giorni successivi dalla avvenuta guarigione;

c. avvenuto dopo la somministrazione della dose booster.

d. avvenuto dopo la guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi).

b. In che consiste l’autosorveglianza?

i. L’autosorveglianza è in pratica il regime precauzionale di cui può beneficiare chi, avendone i requisiti (vedi sopra), non è soggetto alla quarantena nel caso abbia avuto un contatto stretto con un soggetto positivo. Il D.L. 229 del 30-12-2022, integrando il D.L. 33/2020, prevede per chi è soggetto al regime di

autosorveglianza l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. E’

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

c. Quanto dura l’autosorveglianza?

i. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno dall’ultimo contatto; tuttavia, l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 si protrae fino al 10° giorno 6. MASCHERINE FFP2

a. E’ obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 in classe?

i. Di norma no, anche se può essere fatto a giudizio della famiglia e può essere consigliabile. Diventa obbligatorio quando sia riscontrato almeno un caso di positività nella classe.

b. Quando ci sono casi di positività per quanto tempo si devono indossare le mascherine FFP2?

i. Per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto c. Chi fornisce le mascherine FFP2 per gli alunni?

i. Secondo la normativa la scuola, fermo restando che una famiglia può sempre scegliere di fornirla ai propri figli. In realtà, dato l’alto numero di variabili da considerare, e la difficoltà di predeterminare il quantitativo di mascherine FFP2 necessario, si chiede alle famiglie di essere pronte a fornire la mascherina FFP2 almeno per il primo giorno di autosorveglianza (lo stesso si chiede al personale). Se

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poi non sarà necessario utilizzarle, saranno tenute nello zaino, altrimenti si fornirà alla scuola tempo prezioso per organizzarsi.

7. MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA

a. Come si rientra a scuola dopo che essere guariti dal Covid?

i. Si rientra con attestazione di guarigione della ASL. Tuttavia, nel caso non si sia ricevuto tale attestazione entro 24 ore dal tampone negativo, per effetto dell’Ord.

N. 2 della Regione Toscana si può rientrare anche esibendo il referto del tampone negativo.

b. Come si rientra a scuola dopo essere stati in quarantena per un contatto extrascolastico?

i. Nel caso si sia ricevuta dalla ASL una disposizione di quarantena per contatto non scolastico si può effettuare un test antigenico ( o molecolare) al 5° giorno

dall’ultimo contatto con il caso positivo e rientrare il giorno successivo presentando la disposizione di quarantena e l’esito negativo del tampone.

c. Come si rientra a scuola dopo un periodo di assenza non dovuto a positività o quarantena?

i. In questo caso valgono le regole ordinarie dei rientri a scuola, stabilite dalla Regione Toscana: si rientra con giustificazione e certificato medico in caso di assenze superiori a 3 giorni (Infanzia) o 5 giorni(altri gradi). Le festività, i sabati e le domeniche si conteggiano solo se rientrano all’interno del periodo di assenza (Es.

non se si rientra il lunedì). (vedi anche FAQ 8d)

d. Ho saputo che in classe è stato segnalato un caso di positività. Devo fare un tampone per essere ammesso alla frequenza?

i. No. I tamponi al primo e 5° giorno nella scuola primaria, cosiddetti T0 e T5, sono stati aboliti. Si continua a frequentare in regime di autosorveglianza.

e. Faccio parte del “gruppo 2” e ho dovuto fare DDI per 5 giorni. Come posso rientrare a scuola dopo i 5 giorni di quarantena?

i. Ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.L. 5 “La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati”. Quindi si rientra portando agli insegnanti la prova dell’esito negativo del tampone (non occorre inviarlo per email)

f. Durante l’autosorveglianza, ho avuto dei sintomi dubbi e ho fatto un tampone casalingo con esito negativo: come rientro a scuola?

i. Si può rientrare presentando un’autocertificazione di un genitore nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il/la figlio/a ha effettuato un tampone autosomministrato il cui esito è stato negativo

g. Posso rientrare dalla quarantena con l’autocertificazione?

i. No, l’autocertificazione si utilizza soltanto per attestare l’esito negativo dei tampone autosomministrati (“casalinghi”), i quali sono però utilizzabili solo per chi si trova in modalità di autosorveglianza. Ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.L. 5 “La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati”, quindi non sono accettabili in questo caso i tamponi casalinghi autosomministrati e di conseguenza la relativa autocertificazione.

h. Al termine di una quarantena scolastica ho fatto il tampone con esito negativo, ma non sono rientrato il giorno successivo bensì dopo un’altra settimana. Per rientrare è sufficiente che porti l’esito del tampone negativo?

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i. No, perché l’esito del tampone negativo è relativo al periodo trascorso in quarantena, ma non copre i giorni successivi. In questo caso, si applica la normativa ordinaria in vigore da anni nella regione Toscana, in base alla quale si rientra a scuola con il certificato medico (vedi altra FAQ sopra) che attesta che il soggetto non costituisce un pericolo igienico-sanitario per la comunità al momento del rientro. Se poi il pediatra decide che per rilasciare questo certificato si deve rifare un tampone, lo si rifarà. Se invece il tampone fosse stato effettuato comunque il giorno precedente al rientro, presumendo che il periodo di

quarantena si sia esteso fino a tal giorno (poi infine la normativa per uscita dalla quarantena prevede l’effettuazione di un tampone “dal” 5° giorno e non “il” 5°

giorno), il referto di tampone negativo può essere considerato sufficiente per la riammissione.

i. In caso di didattica ibrida non sono sicuro se ho i requisiti per frequentare in presenza.

Come posso accertarmene prima di andare a scuola? La maniera più semplice e sicura, al di là dello studio della complessa normativa, è scaricare la app VerificaC19 (la stessa utilizzata per verificare i Green Pass negli ingressi a scuola e negli altri locali), aggiornarla, selezionare la 4a opzione “STUDENTI ecc…” e inquadrare il QR code del Green Pass. Se la schermata risultante è verde, sarete ammessi a scuola, se invece è rossa significa che non possedete i requisiti. Per casi particolari si potrà consultare l’ufficio di presidenza.

8. SITUAZIONI PARTICOLARI

a. Ho ancora un familiare positivo, ma io mi sono negativizzato. Posso tornare a scuola?

i. Secondo la normativa attuale sì; per quanto attiene poi alle ragioni di opportunità si lasciano le valutazioni alle famiglie. Infatti l’essersi negativizzati fa sì che si acquisisca lo status relativo al gruppo 1 per il quale non c’è obbligo di quarantena;

non è più vigente la distinzione fra contatti familiari (che si possono isolare efficacemente dagli altri positivi in casa) e i contatti con conviventi (che non si possono isolare efficacemente in casa).

b. Ho un familiare positivo, io sono negativo, faccio parte del gruppo 2 (ad es. non ho completato il ciclo vaccinale e non ho avuto il covid) e sono stato a casa 5 giorni . Posso tornare a scuola?

i. Dipende. La circ. Min. Salute 9498, dice che per chi non ha completato il ciclo vaccinane “si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.” Per cui dipende da quando si è avuto l’ultimo contatto con il familiare: se questi è stato subito efficacemente isolato si contano i 5 giorni a partire da quel giorno, se invece non è possibile evitare contatti, allora i 5 giorni si contano dalla sua

negativizzazione.

c. Ho tosse e forte raffreddore, ma faccio parte del gruppo 1 e ho il Green Pass rafforzato o

“Booster”. Posso entrare a scuola?

i. No. Il comma 3 dell’art. del D.L. 5/2022 ribadisce che “resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”.

d. Mio figlio è stato rimandato a casa dalla “stanza COVID” perché aveva accusato sintomatologia sospetta, ma a mio giudizio non ha niente che abbia a che fare con il COVID-19 e nella classe non ci sono casi positivi. Lo posso rimandare a scuola il giorno successivo senza nessun adempimento?

i. No. L’art. 6 del D.L. 5/2022 si occupa solo di gestione dei casi di positività nella scuola e di misure conseguenti. Per tutte le altre casistiche si continua ad

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applicare la precedente normativa, comunicata con precedenti circolari. In particolare, in questi casi si dovrà contattare il pediatra il quale valuterà se

prescrivere o meno un tampone. Nel caso decida che i sintomi non sono correlabili al COVID la famiglia lo comunicherà alla scuola inviando un’email come previsto dalla circolare 22. Altrimenti effettuerà il tampone e se questo sarà negativo rientrerà con attestazione del pediatra.

e. Sono stato assente per 6 giorni (o più), ma non per motivi di salute. Posso rientrare senza certificato medico?

i. No (vedi anche FAQ 7c e 7h sopra), a meno che l’assenza non sia stata

preventivamente comunicata. Infatti, il punto H) dell’All. A all’Ord. della Regione Toscana 47/2021 recita: Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso per il rientro in comunità non necessitano di alcuna certificazione per il ritorno a scuola.

Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l’assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori”.

f. Come faccio a richiedere l’esenzione dall’uso della mascherina?

i. L’esenzione è prevista solo in casi particolari e su richiesta esplicita della famiglia accompagnata da certificato medico che attesti la presenza di una patologia che ne richieda l’esenzione. Non essendo l’argomento stato oggetto di normativa

successiva, al momento vige sempre la procedura prevista dall’All. A all’Ord. della Regione Toscana 47/2021 al punto I : “La valutazione di eventuali misure

preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all’esenzione dall’obbligo dell’utilizzo della mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato…”.

9. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

a. Che cosa è la DDI? E’ la stessa cosa della DAD?

i. Tecnicamente la Didattica Digitale Integrata (DDI) e la Didattica A Distanza (DAD) non sono esattamente la stessa cosa: in sintesi si può dire che la DAD è una parte della DDI. Infatti, la DDI, in quanto didattica “integrata”, si può utilizzare anche quando la classe è in presenza integrando gli strumenti digitali nella didattica ordinaria. Quando un gruppo classe svolge attività in presenza e un altro gruppo a casa si parla di “Didattica digitale complementare”. Se invece tutta la classe fa lezione da casa, come poteva accadere fino a fine gennaio o in tempi di lockdown, allora si parla di DAD.

b. Dove posso trovare le informazioni sulla DDI nella nostra scuola?

i. Il documento principale al quale fare riferimento è il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Nel corso dell’anno scolastico presente la DDI è stata oggetto anche di varie circolari, a partire dalla n. 19 del 16 settembre ., che si invita a rileggere. Alla DDI è dedicata un’intera pagina del nostro sito web. Tutte le informazioni fornite nelle risposte che seguono, possono essere rinvenute nei documenti citati.

c. Chi ha diritto a chiedere la DDI?

i. Di norma attualmente la DDI viene attivata in modalità “complementare” quando in caso di quarantena gli studenti del “gruppo 2” si trovano a casa. In questo caso la

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DDI segue pienamente quanto previsto dal PSDDI. Tuttavia, come specificato sia nel PSDDI che nella circolare n. 19 e successive, anche nel caso di assenze dovute al Covid sia a livello individuale o di piccolo gruppo sarà comunque garantita l’attivazione di interventi di Didattica Digitale Integrata, sia asincrona che eventualmente sincrona, per quanto non necessariamente rispettando tutte le previsioni del Piano Scolastico DDI (es. le 15 ore settimanali minime di DDI sincrona)

d. A chi devo chiedere la DDI?

i. Quando un gruppo classe è oggetto di quarantena i docenti vengono informati insieme alle famiglie e contestualmente viene chiesto loro di attivare la DDI. Nel caso le assenze per motivi di Covid siano a livello individuale è opportuno che la famiglia contatti direttamente almeno un docente della classe inviando una email.

Il formato delle email istituzionali nel nostro istituto è tipicamente

nome.cognome@pacettiprato.edu.it Si prega di non scrivere alla posta istituzionale o a referentecovid@pacettiprato.edu.it per questo tipo di richiesta, in quanto costituirebbe soltanto un inutile step aggiuntivo.

e. Quante ore di lezione si possono seguire al giorno in DDI?

i. La DDI si può svolgere sia in modalità “sincrona” (=videoconferenza in diretta) che

“asincrona”. Il nostro PSDDI, secondo quanto previsto dalle Linee guida ministeriali sulla DDI, prevede almeno dieci ore settimanali di DDI per le classi prime della primaria, ed almeno quindici ore settimanali per le altre classi in modalità sincrona.

Per la scuola dell’infanzia l’effettuazione dei contatti a distanza è lasciato alla libera organizzazione degli insegnanti purchè si operi in modo da favorire il contatto e il coinvolgimento attivo dei bambini.

f. Fino a quando posso restare in DDI?

i. Solo per lo stretto tempo necessario e quindi solo nel periodo nel quale si è impossibilitati a frequentare per motivi di isolamento o quarantena. Infatti, l’art. 1 del D.L. 111 del 6/8/2021 recita: ‘sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”’

g. Posso chiedere la DDI per motivi non collegati al COVID?

i. Di norma no, ma come riportato anche dalla circ. 19, in casi particolari, da vagliare insieme ai docenti ed eventualmente alla dirigenza, modalità di DDI potranno essere attivate come integrazione sussidiaria alla didattica in presenza o come modalità per mantenere un contatto sociale e didattico con alunni forzatamente assenti per lunghi periodi per altre motivazioni. In ogni caso la DDI non è attivabile, né è da considerare in alcun modo alternativa alla didattica in presenza, in tutti i casi in cui quest’ultima sia possibile.

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