• Non ci sono risultati.

L anno duemila, addì del mese di in Salsomaggiore Terme ed in una Sala del Palazzo Comunale T R A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "L anno duemila, addì del mese di in Salsomaggiore Terme ed in una Sala del Palazzo Comunale T R A"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FIDENZA, PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA CANI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI FIDENZA

Per il periodo dal 06/05/2020 al 05/05/2021

L’anno duemila______, addì ____________ del mese di ___________ in Salsomaggiore Terme ed in una Sala del Palazzo Comunale

T R A

1) Il Comune di SALSOMAGGIORE TERME – P.za Libertà, n. 1 – Codice fiscale e partita IVA n.

00201150349, rappresentato dall’Ing. Rossano Varazzani, nato a Villaminozzo (RE) il 24/11/1954, domiciliato per la funzione presso la sede municipale, che interviene nel presente atto in qualità di Ingegnere capo dirigente del Settore 3 Territorio e Infrastrutture del Comune di Salsomaggiore Terme ed agisce ai sensi del combinato disposto dell’art. 69 terzo comma lett. b) dello Statuto comunale e dell’art. 71 comma primo e seguenti del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 18/06/1992, in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

in esecuzione della deliberazione di C.C. n._____ del _______________;

E

2) Il Comune di FIDENZA (C.F. 00297110389), rappresentato dal Dirigente Settore Servizi Tecnici arch. Alberto GILIOLI, che agisce in forza del decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e fino alla scadenza del mandato amministrativo 2019/2024, secondo quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:

a) Servizio Bilancio e Programmazione;

b) Servizio Entrate;

c) Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;

d) Servizio Immobili e Protezione Civile;

e) Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;

f) Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;

g) Servizio Ambiente e Verde;

h) Servizio Polizia Municipale;

attribuendo, altresì, all'arch. Alberto Gilioli, in via temporanea e ad interim il Settore Amministrativo per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:

• Servizio Amministrazione Generale;

• Servizi alla Persona e alla Comunità;

in esecuzione della deliberazione di C.C. n._____ del _______________;

Premesso che:

- i Comuni devono essere dotati di canili per la custodia temporanea dei cani catturati randa- gi e per l’osservazione di quelli sospetti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8.02.1954 n. 32 ;

- la legge 281 del 1991”Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accat- tonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

(2)

- la L.R. 7/4/2000 n. 27 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”

demanda alla competenza dei Comuni, singolarmente o in forma associata, l’istituzione di servizi e di strutture pubbliche per il ricovero di cani randagi o vaganti;

- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07/04/00 n° 27, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le istituzioni al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volonta- ria ai bisogni e all’attesa della gente. In particolare, agli art. 2 e 16, questa legge obbliga i Comuni all’istituzione di servizi di controllo della popolazione canina nonché, in forma singola e associata, ad assicurarne il ricovero e la custodia in apposite strutture;

- l’art. 30 del D.lgs. 267/2000 prevede che: “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

- il Comune di Fidenza ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 2011 il proprio “Regolamento per la tutela del benessere animale”;

- con parere del 20/01/2017 corretto su richiesta del Comune di Fidenza in data 28/02/2017 prot.7038, il Responsabile Distrettuale Area sanità Animale del Servizio Veterinario dell'AzUSL di Parma, distretto di Fidenza definisce in nr. 18 il numero di cani ospitabili presso il Canile Comune di Fidenza, tuttavia consente, in funzione del peso corporeo e della taglia, possa essere possibile de- rogare al numero di animali ospitati per ciascun box esclusivamente previa approvazione docu- mentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura;

- con provvedimento n. 8 del 31 gennaio 2017 è stata autorizzata l’apertura del nuovo canile comunale in via Milano 100/dx, recependo le prescrizioni espresse nel sopracitato parere dell'AzUSL di Parma;

- con determinazione del 7 agosto 2018 n. 670 il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Fidenza ha disposto di affidare, sulla base degli esisti della conclusione della procedura di manifestazione d'interesse, all'Associazione “Argo”, costituita con atto registrato a Fidenza il 08 maggio 2001 al n. 1283 serie 3 presso l’Ufficio delle Entrate e iscritta nel Registro provinciale del Volontariato con atto del Presidente della Provincia n. 66896 del 17 agosto 2001, CF./P. IVA 01564670345, il servizio di gestione del Canile Municipale;

- con determinazione n. 928 del 28/10/2018, a seguito di indagine di mercato tra 5 professio- nisti, è stato affidato all'Ambulatorio Veterinario Associato dott.ssa R. Cantoni dott.ssa F. Salami, con sede legale in Fidenza in l.go Leopardi n. 5, P.IVA/C.F. 02854580343, il “Servizio di gestione sa- nitaria del canile comunale di Fidenza”;

- i Consigli Comunali dei precitati Comuni hanno approvato l’adesione alla presente conven- zione.

Dato atto che il Comune di Salsomaggiore Terme non possiede una propria struttura idonea da a- dibire a canile e che con nota del 23/12/2019, prot.33828, ricevuta in data 24/12/2019 e assunta al prot. n.49418, ha richiesto la disponibilità per il servizio di ricovero permanente dei cani randagi per l'anno 2020.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il Comune di Salsomaggiore Terme si avvale del Canile realizzato dal Comune di Fidenza che ne è titolare per attuare gli obblighi di legge citati in premessa, in particolare per assicurare il ricovero e la custodia dei cani nei casi indicati dal 1° comma dell’art. 16 della L. R. 7/4/2000 n. 27.

Il Comune di Salsomaggiore, così come prescritto dal Responsabile Area Disciplinare A/C , Servizio Veterinario dell'AzUSL di Parma, distretto di Fidenza, sottoscrive per accettazione tutti gli atti delle convenzioni poste in essere dal Comune di Fidenza per la gestione ordinaria e sanitaria del Canile BorgoBau, inviandone copia al Servizio Veterinario dell’AzUSL di Parma al fine di collaborare al meglio, secondo le competenze declinate all’art. 4 della già citata L.R7/4/2000 n. 27.

(3)

ART. 1- Oggetto

Il numero di cani che potranno essere ricoverati contemporaneamente presso la struttura potrà essere costituito al massimo da quattro animali, salvo diverso e temporaneo accordo tra le parti, per casi eccezionali, contingibili ed urgenti, che potrà essere definito con successivo atto del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Fidenza (previo parere favorevole del Responsabile Sanitario della Struttura e del Responsabile del Gestore).

ART. 2- Finalità della Convenzione

Il Comune di Salsomaggiore Terme con la presente convenzione assolve agli obblighi di legge previsti nel numero massimo di quattro animali, pertanto, qualora il numero dei posti disponibili risultasse insufficiente, dovrà attivarsi per trovare soluzioni con altri soggetti pubblici o privati ad integrazione di quanto definito con questo atto.

Le attività oggetto della convenzione sono le seguenti:

• Accoglienza e custodia di un numero massimo quattro animali non sociopatici che a seguito di disposizione documentale in deroga disposta/approvata congiuntamente dal Medico Veterinario Responsabile Sanitario e dal Responsabile del Gestore della Struttura potranno anche essere ricoverati insieme nei box messi a disposizione presso il Canile Municipale di Fidenza, denominato

“BorgoBau” posto in Via Milano 100/dx, Fidenza (PR), rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Salsomaggiore, secondo i regolamenti interni del canile e le disposizioni della Direzione sanitaria;

tale attività, a norma della L.R. 27/00, può essere svolta in due momenti:

• osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati nel reparto isolamento;

• custodia temporanea o ricovero permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria.

Agli animali sono assicurati il mantenimento, le normali cure, tutti gli interventi ordinari e straordinari di natura veterinaria e quant’altro si rendesse necessario dalla data successiva al loro ingresso in canile. A titolo indicativo saranno garantiti gli interventi di seguito elencati:

• pulitura, disinfezione e disinfestazione quotidiana della struttura e dei box;

• approvvigionamento e somministrazione quotidiana di cibo e acqua fresca in misura congrua alle esigenze;

• operazioni di affido gratuito dei cani a coloro che ne facciano richiesta al Gestore, trascorso il periodo di ricovero sanitario dal ritrovamento, secondo le modalità e i moduli previsti nella convenzione tra Comune di Fidenza e Gestore;

• periodo di sgambamento quotidiano;

• tenuta dei registri di entrata e uscita degli animali tramite l'applicativo web “Registro Canili Informatizzato” collegato all'Anagrafe Regionale degli Animale d'Affezione;

• applicazione sottocutanea del microchip identificativo sui cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, qualora non lo avessero.

• Il Comune di Fidenza si impegna a garantire l’accesso al canile h24 anche durante gli orari di chiusura della struttura per la consegna di cani catturati vaganti sul territorio del Comune di Salsomaggiore Terme.

ART. 3 – Obblighi e oneri del Comune di Salsomaggiore Terme

(4)

Il Comune di Salsomaggiore Terme provvede a proprie spese:

• prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia dei cani;

• prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o di mancato rispetto del loro benessere;

• rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità delle persone e per l’igiene pubblica;

• alla cattura dei cani randagi e al loro trasporto presso il Canile Municipale di Fidenza;

• a fornire al Gestore del Canile i microchips che verranno utilizzati per l’identificazione dei cani vaganti catturati sul proprio territorio sprovvisti di microchip;

• ad attuare tutte le attività amministrative preliminari all'ingresso dei cani nella struttura.

Il Comune di Salsomaggiore Terme è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Fidenza di ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle attività oggetto della convenzione, nonché sulla validità della stessa.

Il Comune di Salsomaggiore Terme si impegna a riconoscere al Comune di Fidenza il costo delle servizio secondo quanto stabilito dai successivi articoli della presente convenzione.

ART. 4 – Costo servizio ordinario

Il costo a carico del Comune di Salsomaggiore Terme per la disponibilità ad accogliere e a fornire le prestazioni del servizio ordinario ad un numero massimo di quattro cani è quantificato a corpo e fissato in € 4.000,00 annui (al lordo degli oneri fiscali di legge se dovuti) per i cani intestati al Comune di Salsomaggiore Terme. Le prestazioni relative al servizio ordinario sono meglio specificate nel disciplinare prestazionale della convenzione per la gestione del Canile Comunale e nel disciplinare per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Sanitario della predetta struttura.

ART. 5 – Costo dei servizi straordinari

I costi dei servizi straordinari che verranno esplicitati nella rendicontazione semestrale sono di seguito elencati:

• i costi di rieducazione del cane (il Responsabile Sanitario ed il Responsabile del Gestore della Struttura, dopo aver eseguito la Visita Sanitaria d'ingresso possono prescrivere un percorso di rieducazione prima del ricovero definitivo del cane);

• I costi di eventuali visite e terapie specifiche per cani consegnati dal referente del Comune di Salsomaggiore Terme saranno quantificati utilizzando la tabella dell'allegato C del disciplinare d'incarico del Responsabile Sanitario del Canile Comunale;

• per i cani di proprietà, che verranno consegnati a qualsiasi titolo dal referente per l'accalappiamento del Comune di Salsomaggiore Terme al Canile (cani dotati di microchip per i quali non e’ stato possibile reperire nell'immediatezza il proprietario, ecc) le spese di mantenimento e di tutte le prestazioni del servizio ordinario, dal momento dell'ingresso degli animali nella struttura, sono da considerarsi spese straordinarie a carico del proprietario e verranno quantificate forfettariamente come da seguente tabella:

COSTO CANILE COMUNALE COSTO

escluso Iva

COSTO

compreso Iva 22%

1 RETTA GIORNALIERA

di permanenza presso il canile

€ 8,19 € 10,00

(5)

(anche per il solo ingresso)

2 ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE FERIALE DIURNA (rimborso forfettario per visita, eventuali vaccinazioni o inserimento microchip)

€ 32,79 € 40,00

3 ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE FERIALE NOTTURNO (rimborso forfettario per visita, eventuali vaccinazioni o inserimento microchip)

€ 40,98 € 50,00

4 ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE FESTIVA

(rimborso forfettario per visita, eventuali vaccinazioni o inserimento microchip)

€ 49,18 € 60,00

5 TRATTAMENTI SANITARI PARTICOLARI

(ricovero, accertamenti, interventi chirurgici, ecc. in aggiunta a quanto previsto ai punti 2,3 e 4)

Importo come da fattura emessa dal Responsabile Sanitario del Canile sulla base dei costi individuati dall'allegato C del disciplinare d'incarico

Tali spese:

• verranno corrisposte dal proprietario al Comune di Salsomaggiore Terme tramite la compilazione dell'apposito modulo di “Riconsegna al Proprietario di cane rivenuto vagante” che dovrà essere trasmesso al Servizio Ambiente del Comune di Fidenza per la riconsegna dell’animale;

• saranno inserite nell'elenco delle spese straordinarie che il Comune di Fidenza rendiconterà semestralmente al Comune di Salsomaggiore Terme.

ART. 6 – Rendicontazione

Il Comune di Fidenza trasmetterà al Comune di Salsomaggiore la nota relativa con la rendicontazione periodica con cadenza semestrale a partire dal 06/11/2020 con l'indicazione dell'importo dovuto per il servizio ordinario e per le eventuali spese straordinarie.

Il Comune di Salsomaggiore Terme si impegna al pagamento di quanto indicato nella rendicontazione periodica entro 30 gg. dal ricevimento della stessa.

ART. 7 – Referenti – Verifica applicazione convenzione

Il Comune di Fidenza e di Salsomaggiore Terme individuano quali referenti i responsabili del Servi- zio Ambiente o loro delegati.

I referenti svolgeranno compiti di raccordo tra i due Enti e potranno, coordinandosi tra loro, verifi- care le condizioni di detenzione e cura dei cani ricoverati presso il canile.

Il Comune di Salsomaggiore Terme dovrà individuare un Responsabile per la cattura e il recupero di animali vaganti o incidentati sul proprio territorio e darne comunicazione al Comune di Fidenza al momento dalla sottoscrizione della convenzione.

In caso di contestazione sulla corretta applicazione della presente convenzione, ogni Sindaco o suo Delegato può presentare le proprie contestazioni e chiedere la convocazione di un incontro tra le parti.

ART. 8 – Durata della convenzione

(6)

La presente convenzione ha validità dal 06/05/2020 al 05/05/2021 salvo risoluzione scritta esercitata da una delle parti secondo le modalità previste dall'art.9.

ART. 9 – Recesso

Le parti possono, per qualsiasi motivo, risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al momento dell’efficacia della risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione della presente convenzione il Comune di Salsomaggiore Terme provvederà a sua cura e spese al ritiro dei propri cani al momento presenti nella struttura.

ART. 10 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti alla presente convenzione in merito all’applicazione della stessa, deve essere risolta prioritariamente in via bonaria; in caso di impossibilità a comporre le eventuali controversie, il Foro competente è quello di Parma.

ART. 11 – Registrazione

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà conservato in apposita raccolta del Comune di Fidenza. Una copia della convenzione verrà inviata al Comune di Salsomaggiore Terme che l’ha sottoscritta.

Verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/86.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Salsomaggiore Terme.

ART. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia o a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni o alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Salsomaggiore Terme Il Direttore del Settore 3

Ing. Rossano Varazzani

Per il Comune di Fidenza Il Dirigente Servizi tecnici

arch. Alberto Gilioli

Riferimenti

Documenti correlati

- oneri relativi al contratto di assicurazione con primaria compagnia assicuratrice per il rischio locativo, di incendio e per la responsabilità civile contro

TRECASTELLI 3 CANILE ASSOCIAZIONE ANITA 3 TREIA 30 CANILE MUNICIPALE "GLI AMICI DEL. CANE"

I tesserati Ordinari Sportivi che si qualificano per gli Assoluti a Coppie Miste dal Campionato Regionale e intendono parteciparvi, devono preventivamente provvedere alla

a) Il diritto viene mantenuto se nella nuova squadra vengono iscritte 4 giocatrici che ne hanno fatto attivamente parte (cioè che hanno realmente preso parte al

L'iscrizione delle coppie, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei tesserati, deve essere effettuata alla FIGB entro la data di scadenza indicata

Spettacolo di strada di bolle di sapone A cura di Proloco Salsomaggiore Sabato 21 dicembre - dalle 17.30

Il partito colpevole, dunque, non può mai trarre alcun vantaggio da quanto si possa mettere in rela- zione con l’infrazione, come scritto in B e ribadito alla fine di C1(b).

MAX 25 POSTI ACCESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI 10:30-11:30 SALA LAMPADARIO.. A SCUOLA